Quando si parla di accertamento dei redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di usufruire dell'accertamento analitico induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/73, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi.
La contabilità è inattendibile quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
Se le scritture contabili, dunque, sono irregolari formalmente, riportano annotazioni incomplete o non corrette e tali violazioni raggiungono una significativa soglia di rilevanza tale da indurre i verificatori a ritenere le scritture complessivamente inattendibili il fisco può disattenderle e determinare il reddito d'impresa induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili.
Quali elementi posso portare a ritenere inattendibile la contabilità?
Tutte le note metodologiche esortano i funzionari addetti al controllo di riscontrare preliminarmente le regolarità delle scritture contabili mediante due analisi rivolte a delle voci contabili particolarmente "sensibili" ad interventi mirati per eliminare indizi evasivi, tipici di una contabilità inattendibile. In particolare trattasi:
Del conto cassa, laddove non è infrequente l'intervento mediante versamenti e/o prelevamenti dei soci o dell'imprenditore per arginare andamenti anomali dello stesso;
Delle rimanenze finali, voce utilizzata in alcuni casi per indirizzare il risultato della gestione verso gli obiettivi prefissati.
L'eventuale contestazione di contabilità inattendibile consente all'Ufficio accertatore il ricorso all'accertamento induttivo extracontabile di cui all'articolo 39 comma 2, del DPR n. 600/73, metodologia sicuramente più agevole atteso che, sotto il profilo probatorio, ammette l'utilizzabilità di presunzioni "semplici", ovvero non fornite dei requisiti di precisione, gravità e concordanza che, altrimenti, sono sempre necessari. Vediamo quindi, di analizzare di seguito, con maggiore dettaglio, questi due rilievi per capire come l'Amministrazione finanziaria riesce a definire una contabilità inattendibile.
I controlli sul conto cassa
L'elemento frequente di inattendibilità è l'evidenza di ripetuti saldi di valore negativo. Ciò in quanto nei meccanismi della partita doppia, la cassa contabile non può mai assumere valori negativi, e laddove questo avvenisse, apparirebbe evidente l'infedeltà delle registrazioni.
Le circostanze che possono condurre ad una simile situazione sono solitamente dovute alla volontà di...
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