La Legge di Bilancio 2024 (l’art. 1 co. 78 – 85 della L. 213/2023) offre la possibilità di effettuare la regolarizzazione delle giacenze di magazzino. Di fatto si tratta della possibilità di pagare un’imposta sostitutiva al fine di sanare eventuali irregolarità sulle rimanenze di magazzino.
Si tratta dell’adeguamento delle esistenze iniziali per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 (di fatto periodo di imposta 2023), da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa a quel periodo (da presentare nel 2024).
L’obiettivo di questa disposizione è quello di sanare le possibili divergenze tra il valore contabile del magazzino presente in bilancio e quello reale delle merci esistenti a tale data. L’obiettivo è permettere l’iscrizione in bilancio del valore corretto delle rimanenze. La sanatoria è legata al pagamento di un’imposta sostitutiva al fine di evitare l’applicazione di possibili sanzioni.
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Chi può aderire alla regolarizzazione delle rimanenze?
Il primo aspetto da chiarire è il profilo soggettivo di applicazione del regime. La facoltà di adizione di questo regime è legata agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, che applicano i principi contabili nazionali OIC.
Deve essere evidenziato che non possono rientrare in questa disciplina i soggetti che operano in regime di contabilità semplificata. Questo, in quanto la variazione delle rimanenze non concorre alla formazione del reddito di impresa.
Come funziona la regolarizzazione delle rimanenze di magazzino?
L’adeguamento delle esistenze di magazzino passa attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli reali, oppure attraverso l’iscrizione di un nuovo valore di esistenze iniziali. Vediamo, di seguito le casistiche che potrebbero capitare.
Deve ritenersi possibile, in linea teorica, la possibilità di adeguamento sia del caso di eliminazione che di iscrizione di rimanenze iniziali.
Magazzino reale inferiore rispetto al valore contabile
Di fatto, la situazione che si potrebbe creare riguarda la presenza di un valore di magazzino reale inferiore rispetto al valore presente in contabilità. Questo per vendite che potrebbero essere non state scaricate dal magazzino (quindi vendite “in nero“). La rettifica può essere effettuata con due modalità:
- Attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi;
- Diminuendo il dato contabile, oppure mediante l’integrazione in aumento delle esistenze iniziali contabili omesse precedentemente.
Pagamento per la regolarizzazione
Questo scenario, potenzialmente quello maggiormente probabile per le farmacie richiede il pagamento di:
- Iva: determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto. L’aliquota media, che tiene conto delle eventuali operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato:
- Imposte sui redditi (Ires, Irpef, Irap): deve essere versata l’imposta sostitutiva del 18% sulla differenza tra ammontare determinato ai fini Iva e valore eliminato.
Magazzino reale superiore rispetto al valore contabile
Lo scenario opposto che si potrebbe avere è quello di un magazzino reale superiore per quantità o valori rispetto a quello contabile. Quindi rimanenze iniziali, precedentemente omesse, da iscrivere. Di fatto, il magazzino è sottostimato, potendo avere, ad esempio, un dato contabile inferiore rispetto al reale. Probabilmente, questo scenario è legato alla possibilità di aver effettuato acquisti “in nero“.
Pagamento per la regolarizzazione
La regolarizzazione avviene mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 18%, senza versare alcun importo a titolo di Iva.
L’importo, così determinato deve essere versato in due rate di pari importo, una contestualmente al saldo della dichiarazione per il 2023 (30 giugno, ordinariamente) e l’altra al secondo acconto per il 2024 (30 di novembre).
Effetti del mancato pagamento
In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, avviene l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle (art. 1 co. 82 della L. 213/2023):
- Somme non pagate e dei relativi interessi;
- Sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
Resta possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, per sanare eventuali omessi versamenti.
Indeducibilità dal reddito di impresa
L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP (art. 1 co. 84 della Legge n. 213/23).
Perché può essere utile la regolarizzazione delle rimanenze di magazzino
La possibilità di usufruire di questa disposizione può essere valutata positivamente in virtù del fatto che l’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori. Pertanto, tali valori non possono essere presi a riferimento per eventuali accertamenti di periodi di imposta precedenti al 2023. Inoltre, la procedura di adeguamento appare poco complessa, con scarsi oneri per l’impresa.
Sotto il profilo operativo, deve essere evidenziato che l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023, il cui termine di invio è fissato al 15 ottobre 2024.
Vantaggi della regolarizzazione delle rimanenze
La regolarizzazione del magazzino in una farmacia si riferisce al processo di aggiornamento e correzione dei dati relativi alle scorte di prodotti farmaceutici per garantire che l’inventario fisico corrisponda esattamente ai registri contabili. Questo processo è cruciale per una gestione efficace e può portare a diversi vantaggi:
- Precisione nella gestione delle scorte: Assicura che la quantità di farmaci e prodotti disponibili in farmacia sia accuratamente rappresentata nei sistemi contabili, facilitando un rifornimento tempestivo e prevenendo situazioni di overstock o stock insufficiente;
- Conformità alle normative: Le farmacie sono soggette a rigide normative in termini di gestione delle scorte, in particolare per i farmaci controllati. La regolarizzazione garantisce la conformità con le leggi locali e nazionali, prevenendo sanzioni o multe;
- Riduzione degli sprechi: La corretta gestione dell’inventario può ridurre gli sprechi dovuti alla scadenza dei farmaci, permettendo una rotazione ottimale delle scorte;
- Efficienza operativa: Con un inventario preciso, i processi di gestione delle scorte diventano più efficienti, migliorando il servizio al cliente e riducendo i tempi di attesa;
- Controllo Finanziario: Una regolare regolarizzazione del magazzino permette di avere un quadro chiaro della situazione finanziaria della farmacia, facilitando la pianificazione finanziaria e la gestione del budget;
- Ottimizzazione dell’assortimento di prodotti: Consente di analizzare quali prodotti sono più richiesti e quali meno, ottimizzando così l’assortimento in base alla domanda dei clienti.
Aspetti contabili della regolarizzazione delle rimanenze
Per quanto riguarda i profili contabili dell’operazione di regolarizzazione il riferimento da considerare è l’OIC 29. Questo, in relazione alla procedura connessa alla correzione di errori contabili.
In questo scenario abbiamo una non corretta applicazione della norma che ha causato, alternativamente, una sopravvalutazione o una sottovalutazione del magazzino. Per questo motivo, occorre effettuare l’iscrizione del dato corretto, andando ad individuare l’errore commesso. In particolare possiamo avere due casistiche diverse.
Presenza di errore rilevante
Un errore contabile è rilevante quando è in grado di influenzare la decisione dei soggetti destinatari del bilancio. L’importo della rettifica (in aumento o in diminuzione) da apportare al valore delle rimanenze iniziali deve essere iscritta a rettifica del saldo di apertura del Patrimonio netto. In genere, questo avviene attraverso la modifica della voce “A.VI – Altre riserve” ovvero la voce “A.VIII – Utili (perdite) portati a nuovo”. Questo, all’interno del periodo di imposta 2023.
Presenza di errore non rilevante
In caso di errore non rilevante, la variazione da iscrivere in bilancio deve passare attraverso apposita iscrizione in Conto economico relativo all’esercizio 2023. L’iscrizione passa attraverso la movimentazione della voce “B.14” nel caso di sopravvenienze passive per eliminare le rimanenze. Oppure la movimentazione della voce “A.5” nel caso di sopravvenienze attive per l’iscrizione di rimanenze precedentemente omesse.
Sia nel caso di errori rilevanti sia per quelli irrilevanti, il redattore del bilancio deve rendere una adeguata informativa nella Nota integrativa. Questa deve evidenziare, ai fini comparativi, di dati corretti retroattivamente nell’ipotesi di errori rilevanti.
Conclusioni
La sanatoria delle rimanenze di magazzino introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 rappresenta un passo significativo per le imprese italiane. Questa misura consente un allineamento cruciale tra le giacenze fisiche e i valori contabili, facilitando una più accurata rappresentazione finanziaria e contabile delle attività aziendali.
Tale opportunità, focalizzata sulle aziende che non seguono i principi contabili internazionali, riflette l’impegno del governo verso la semplificazione fiscale e la trasparenza. Tuttavia, è importante che le aziende interessate valutino attentamente i due metodi proposti per l’adeguamento delle rimanenze e si attengano ai termini di pagamento stabiliti, per evitare eventuali sanzioni. L’impatto di questa sanatoria sarà visibile nei bilanci delle imprese a partire dal periodo d’imposta successivo al 30 settembre 2023.
Domande frequenti
Le imprese che scelgono di eliminare le esistenze iniziali devono pagare l’IVA calcolata sull’aliquota media del 2023 e un’imposta sostitutiva del 18%. Per l’iscrizione di valori omessi, è dovuta solo l’imposta sostitutiva del 18%.
Le imposte devono essere versate in due rate. La prima rata è dovuta entro il termine del saldo delle imposte sui redditi del 2023 e la seconda entro il termine di versamento dell’acconto delle imposte sui redditi del periodo d’imposta successivo.
No, l’adeguamento delle rimanenze non sarà utilizzato per accertamenti relativi a periodi d’imposta precedenti e non ha effetto su processi verbali di constatazione e accertamenti già notificati prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024.
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, le somme non pagate, comprensive di interessi e sanzioni, saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo.