La Nota Integrativa, secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 2423 cod. civ., è il terzo prospetto che fa parte del bilancio d’esercizio,
La Nota Integrativa, secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 2423 cod. civ., è il terzo prospetto che fa parte del bilancio d’esercizio, che ha la funzione di completare ed integrare le informazioni contabili sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico di esercizio, portando ad espressione qualitativa quanto indicato quantitativamente negli altri documenti di bilancio.
La normativa sulla redazione della Nota Integrativa è contenuta nell’art. 2427 cod. civ., che riporta la disciplina generale cui è necessario attenersi per la stesura del bilancio, oltre che in una serie di altri articoli del codice dove ne vengono fornite informazioni più dettagliate. Specifiche deroghe a tale normativa sono poi contenute negli artt. 2435-bis e 2435-ter in relazione alle imprese tenute alla redazione dei bilanci in forma abbreviata e semplificata, le quali prevedono a favore di queste ultime diverse semplificazioni circa la stesura della nota.
Il principio contabile OIC 12 “Composizioni e schemi del bilancio d’esercizio”, completa la normativa codicistica fornendo interpretazioni ed eventualmente operando integrazioni rispetto al dato normativo, al fine di garantire il rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza che sono posti dal legislatore come clausole generali del bilancio d’esercizio, e che ogni amministratore, nella stesura di ciascun documento di cui il bilancio stesso si compone, deve rispettare.
Nota Integrativa
Il terzo prospetto componente il bilancio è costituito dalla Nota Integrativa (art. 2423, comma 1, cod. civ.). Il contenuto generale di tale documento è disciplinato dall’art. 2427 cod. civ., mentre per molti dettagli ne viene fatto richiamo in altri articoli del codice civile. La Nota Integrativa è un documento non contabile che illustra e specifica le voci contenute negli altri schemi, fornendo informazioni integrative sia di tipo quantitativo che qualitativo, le prime delle quali allo scopo di permette una migliore valutazione delle singole voci, mentre le seconde per consentire al lettore di avere ulteriori informazioni che il dato contabile, preso nella sua sola dimensione quantitativa, non permette di cogliere.
La Nota Integrativa assolve fondamentalmente a due funzioni:
- funzione esplicativa, in quanto fornisce una spiegazione dei dati quantitativi indicati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico e delle variazioni intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro;
- funzione integrativa, in quanto fornisce ulteriori informazioni di tipo qualitativo e in forma descrittiva che non possono essere fornite dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico dato il loro carattere puramente contabile.
Più dettagliatamente:
- spiega i criteri di valutazione adottati, generalmente riportati nella parte iniziale della nota stessa;
- dettaglia alcune voci inserite nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;
- dettaglia le variazioni quantitative che hanno subito gli elementi contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;
- fornisce dati aggiuntivi non con il fine prioritario di commentare le voci già inserite, quanto di offrire ai destinatari del medesimo ulteriori utili informazioni;
- fornisce spiegazioni circa l’adozione di alcuni comportamenti contabili assunti, soprattutto quando sono connessi a valutazione di carattere soggettivo che possono prestarsi ad interpretazioni degli amministratori tali da poter minare il principio della prudenza;
- favorisce la comparabilità formale dei bilanci.
Nel corso degli anni il suo contenuto ha subito diverse modifiche a causa di una serie di interventi legislativi che hanno inciso sugli schemi contabili del bilancio, per cui si sono rese necessarie delle revisioni del principio contabile OIC 12 al fine di adeguare il quadro interpretativo alle modifiche normative intercorse.
Ciò si è verificato, ad esempio, con l’eliminazione dal conto economico (a partire dal 2016) delle voci relative ai componenti straordinari di reddito, e con la previsione normativa di inserire in Nota Integrativa “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali” (art. 2427, comma 1, numero 13, cod. civ.). O ancora con la previsione della non obbligatorietà (sempre a partire dal 2016) di inserire in calce allo Stato Patrimoniale i conti d’ordine. In entrambi i casi, l’informativa è stata quindi trasferita dal Conto Economico (nel caso dei proventi ed oneri straordinari) e dallo Stato Patrimoniale (nel caso dei conti d’ordine) alla Nota Integrativa.
Le norme del Codice Civile sulla Nota Integrativa
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