La Nota Integrativa, secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 2423 cod. civ., è il terzo prospetto che fa parte del bilancio d’esercizio, che ha la funzione di completare ed integrare le informazioni contabili sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico di esercizio, portando ad espressione qualitativa quanto indicato quantitativamente negli altri documenti di bilancio.

La normativa sulla redazione della Nota Integrativa è contenuta nell’art. 2427 cod. civ., che riporta la disciplina generale cui è necessario attenersi per la stesura del bilancio, oltre che in una serie di altri articoli del codice dove ne vengono fornite informazioni più dettagliate. Specifiche deroghe a tale normativa sono poi contenute negli artt. 2435-bis e 2435-ter in relazione alle imprese tenute alla redazione dei bilanci in forma abbreviata e semplificata, le quali prevedono a favore di queste ultime diverse semplificazioni circa la stesura della nota.

Il principio contabile OIC 12 “Composizioni e schemi del bilancio d’esercizio”, completa la normativa codicistica fornendo interpretazioni ed eventualmente operando integrazioni rispetto al dato normativo, al fine di garantire il rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza che sono posti dal legislatore come clausole generali del bilancio d’esercizio, e che ogni amministratore, nella stesura di ciascun documento di cui il bilancio stesso si compone, deve rispettare.

Nota Integrativa

Il terzo prospetto componente il bilancio è costituito dalla Nota Integrativa (art. 2423, comma 1, cod. civ.). Il contenuto generale di tale documento è disciplinato dall’art. 2427 cod. civ., mentre per molti dettagli ne viene fatto richiamo in altri articoli del codice civile. La Nota Integrativa è un documento non contabile che illustra e specifica le voci contenute negli altri schemi, fornendo informazioni integrative sia di tipo quantitativo che qualitativo, le prime delle quali allo scopo di pe...

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