Visita fiscale e smart working: obblighi e fasce di reperibilitร 

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Concordato preventivo biennale: adesione al 31 ottobre

NewsConcordato preventivo biennale: adesione al 31 ottobre

I contribuenti di minori dimensioni, ovvero quelli per i quali si applicano gli ISA, che nel periodo dโ€™imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato non hanno avuto debiti tributari o contributivi pari o superiori a euro 5.000, potranno ricevere una proposta vincolante per il pagamento delle imposte. Il nuovo istituto riguarda i soggetti ISA effettivi sia quelli inย regime forfettario.ย 

Il concordato preventivo biennale (CPB) per partite Iva e aziende รจ un nuovo strumento di compliance messo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. La disciplina รจ dettata dalla delega al governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/23). Attraverso questo strumento lavoratori autonomi e piccole e medie imprese (che applicano gli ISA e con debiti tributari o erariali sotto soglia di 5.000 euro) riceveranno una proposta di pagamento delle imposte da parte del Fisco. Tale proposta riguarderร  il pagamento delle imposte dovuto nell’anno di conclusione dell’accordo e nel successivo (complessivamente 2 anni).

L’obiettivo dichiarato di questo strumento รจ quello di andare nella direzione di una maggiore partecipazione del contribuente nel meccanismo di accertamento tributario, con l’obiettivo di individuare l’imposta da versare (anche se non determinata in modo condiviso).

A seguito della pubblicazione della Circolare n. 18/E/24 andiamo a riepilogare i principali elementi che caratterizzano questo istituto.

Concordato preventivo biennale: in cosa consiste?

A partire dal 2024, partite Iva e aziende piccole e medie hanno la possibilitร  ricevere una proposta vincolante legata al pagamento delle imposte dovute nei due anni successivi, in cambio non riceveranno nessun controllo. Il concordato ha durata biennale ma puรฒ essere rinnovato per ulteriori due anni. La possibilitร  di adesione al concordato preventivo biennale comporta lโ€™impegno del contribuente ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dellโ€™IRAP e dell’IVA formulata dallโ€™Agenzia delle entrate, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione.

Per tutti tranne che per le grandi aziende (che avranno un regime agevolato diverso, chiamato “cooperative compliance“), c’รจ quindi la possibilitร  di fare un patto per bloccare le tasse su un livello fisso. A guadagnarci sarร  chi nei due anni successivi ha entrate maggiori del previsto, visto che pagherร  meno tasse. E ovviamente rappresenta un vantaggio anche per chi vuole evitare controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Erario, dal canto suo, ipotizza di poter incassareย 760,5 milioni di euro. Tuttavia, considerate anche le esperienze passate (l’ultima nel 2003), l’effettiva portata di questa disposizione sarร  tutta da verificare.

I soggetti ammessi

Il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda i soggetti destinatari di questo tipo di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Potranno beneficiare di questo strumento le seguenti categorie di soggetti:

  • Le persone fisiche o giuridiche esercenti attivitร  dโ€™impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilitร  fiscale (ISA);
  • I contribuenti che aderisco al regime forfettario di cui allโ€™art. 1, co. 54-89 della Legge n. 190/14. In questo caso l’attivitร  deve essere esercitata da piรน di due periodi di imposta.

Condizioni per accedere

Come indicato, รจ consentito lโ€™accesso al CPB ai contribuenti tenuti allโ€™applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste:

  • Presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piรน soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che lโ€™ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresรฌ, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purchรฉ non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
  • Non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi dโ€™imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dellโ€™obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
  • Aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dallโ€™articolo 2621 del codice civile, nonchรฉ dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi dโ€™imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).

L’obiettivo รจ di precludere la possibilitร  di accedere a questo strumento per quelle situazioni che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilitร  tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui lโ€™istituto si fonda.

Vi รจ poi una la seconda tipologia di condizioni ostative concerne fattispecie riferibili al periodo dโ€™imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nellโ€™esercizio dโ€™impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dallโ€™esercizio dโ€™impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti ISA).

Il terzo e ultimo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo dโ€™imposta oggetto del concordato, e cioรจ:

  • Aver aderito, per il primo periodo dโ€™imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui allโ€™articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (condizione prevista per i soli contribuenti ISA);
  • Per le societร  o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di accordo, ovvero, nel caso di societร  o associazioni di cui allโ€™articolo 5 del TUIR, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti ISA).

Ambito oggettivo

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio. Le modalitร  di applicazione del CPB sono diverse per i soggetti ISA e per i forfetari.

Contribuenti ISA

Per quanto riguarda i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:

  • Il reddito di lavoro autonomo derivante dallโ€™esercizio di arti e professioni, di cui allโ€™articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
    • a) plusvalenze e minusvalenze;
    • b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in societร  di persone e associazioni di cui allโ€™articolo 5 del TUIR;
    • c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili allโ€™attivitร  artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54. In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non puรฒ essere inferiore a 2.000 euro;
  • Il reddito dโ€™impresa, di cui allโ€™articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, allโ€™articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
    • a) plusvalenze e sopravvenienze attive;
    • b) minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
    • c) gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui allโ€™articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui allโ€™articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societร  di capitali aderenti al regime di cui allโ€™articolo 115 ovvero allโ€™articolo 116 del TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da societร  ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR (rilevando, ai fini dellโ€™individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico. In caso di reddito dโ€™impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non puรฒ essere inferiore a 2.000 euro.

Forfetari

Le regole di applicazione del CPB ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA. Tale differenza รจ dovuta alle significative peculiaritร  che caratterizzano il regime forfetario.

Innanzitutto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario lโ€™adesione al CPB รจ prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024. Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di accordo: trattandosi di contribuenti che โ€œordinariamenteโ€ determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta piรน semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi (plusvalenze, minusvalenze, partecipazioni, etc.). Si segnala, infine, che il decreto CPB prevede che non possono accedere all’istituto i contribuenti che hanno iniziato l’attivitร  nel periodo dโ€™imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Il calendario degli adempimenti

Secondo lo schema del decreto il calendario degli adempimenti legati al concordato puรฒ essere cosรฌ schematizzato. Da evidenziare che non sono previsti ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti.

ScadenzaAdempimento
15 giugno (entro 15 aprile per il 2025 e 1ยฐ aprile dal 2026)Disponibile il software per la definizione biennale del reddito derivante dallโ€™esercizio dโ€™impresa o dallโ€™esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti, rispettivamente, ai fini IRES ed IRAP.
31 ottobre Data entro cui presentare il modello Redditi e Irap. Entro questa data deve essere accettata la proposta.
30 novembreVersamento del secondo acconto. Per chi ha aderito all’accordo la maggiore imposta viene ivi tenuta in considerazione.

Effetti del concordato

L’istituto del concordato si riassume in una proposta che l’Agenzia delle Entrate fa al contribuente in merito al pagamento delle imposte dirette per l’anno in cui viene formalizzato l’accordo e per il successivo. Il contribuente รจ libero se scegliere di accettare la proposta (e non subire controlli), oppure se rifiutare.

L’accettazione della proposta comporta per il contribuente il fatto di dover indicare in dichiarazione dei redditi l’importo concordato del reddito. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. In caso di redditi effettivi inferiori rispetto a quello concordati il contribuente potrebbe trovarsi a dover versare imposte (e contributi) su un reddito virtuale.

Ulteriore effetto dell’accordo รจ quello di inibire la possibilitร  all’Amministrazione finanziaria di effettuare le tipologie di accertamento di cui all’art. 39 del DPR n. 600/73. Tuttavia, potranno comunque essere inviati controlli automatizzati, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73. Inoltre, รจ esclusa la possibilitร  di accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla determinazione sintetica del reddito. Inoltre, รจ previsto lโ€™esonero dal visto di conformitร  per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro nellโ€™Iva e fino a 20.000 euro nelle imposte dirette e lโ€™esclusione dalle regole delle societร  non operative.

Tabella: effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale

✅  Accesso al regime premiale ISA di cui allโ€™art. 9-bis comma 11 del D.L. n. 50/17;
✅  Non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui allโ€™art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).

Flat tax sul maggior reddito

Il correttivo alla riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio ha introdotto l’applicazione di una flat tax sullโ€™incremento di reddito concordato di importo variabile tra il 10% e il 15% nonchรฉ la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include lโ€™IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.

La flat tax รจ strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilitร  fiscale dei titolari di partita IVA:

  • Aliquota del 10% gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
  • Aliquota del 12% per chi ha una pagella tra il 6 e lโ€™8;
  • Aliquota del 15% i meno โ€œaffidabiliโ€, con voto inferiore a 6โ€.

Anche per i contribuenti in regime forfettario รจ prevista una flat tax con aliquote del 10% o del 3%).

Versamento degli acconti di imposta

I contribuenti che decideranno di aderire al concordato sono chiamati a versare gli acconti di imposta, per il primo anno di adesione, con una maggiorazione del 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (metodo storico).

Di fatto, il primo acconto deve essere calcolato con il metodo storico, mentre il secondo acconto prevede l’aggiunta (al valore determinato con il metodo storico) del 15% della differenza tra il maggior reddito calcolato sulla base dell’accordo e quello determinato con il metodo storico. Per lโ€™acconto Irap, la maggiorazione sarebbe pari al 3%.

A regime viene previsto che lโ€™acconto delle imposte sui redditi e dellโ€™imposta regionale sulle attivitร  produttive, relativo ai periodi dโ€™imposta oggetto dei accordo, deve essere determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Compilazione del quadro P del modello ISA per l’adesione

Lโ€™adesione al concordato preventivo biennale si effettua attraverso la compilazione del nuovo quadro P del modello Isa per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilitร  fiscale. Pertanto, l’accesso all’accordo non richiede un invio telematico autonomo, ma viene comunicato con la dichiarazione dei redditi.

Software di calcolo

Con la pubblicazione delย provvedimentoย del direttore dellโ€™Agenzia del 28 febbraio 2024, รจ stato approvato il modello per la comunicazione dei dati per lโ€™elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Modello utile per i periodi dโ€™imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione (modello Cpb). Pubblicata anche la validazione e pubblicazione delleย specifiche tecnicheย relative allโ€™invio telematico del modello.

Cause di cessazione del CPB

Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui รจ vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza lโ€™accordo tra Fisco e contribuente. Si tratta dei seguenti casi:

  • Cessazione o modifica dellโ€™attivitร  (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB);
  • Presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di accordo (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB).
  • Adesione al regime forfetario di cui allโ€™articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);
  • Operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da societร  o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di societร  o associazioni di cui allโ€™articolo 5 del TUIR (per i soli contribuenti ISA);
  • Dichiarazione di ricavi di cui allโ€™articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui allโ€™articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilitร  fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);
  • Superamento del limite dei ricavi o compensi di cui allโ€™articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).

Conclusioni

Prima di tutto si tratta di una misura che, considerata la portata, potrebbe essere da prendere in considerazione per realtร  in crescita costante che potrebbero trarre vantaggio dal fatto di andare anno per anno ad aumentare i redditi percepiti. Tuttavia, per altre realtร  dove i redditi oscillano di anno anno per vari motivi, questo strumento potrebbe trovare scarso appeal. Inoltre, i termini per accettare cosรฌ ridotti potrebbero portare il contribuente a non prendere in considerazione questo strumento, soprattutto in situazioni di incertezza economica.

Inoltre, al momento, vi sono ancora una serie di aspetti che non trovano risposta: la rilevanza reddituale ai fini contributivi del concordato, le problematiche legate a passaggi di regimi da un anno all’altro, le problematiche dei soci di societร  di persone, etc. Tutti aspetti sui quali sarebbero opportuni chiarimenti quanto prima.

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