L’istituto del concordato preventivo biennale (CPB) prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (art. 7 del D.Lgs. n. 13/24). L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.
Si tratta di uno strumento di compliance che ha l’obiettivo di portare i lavoratori autonomi e le imprese ad adeguarsi alla proposta di reddito predisposta dall’Amministrazione finanziaria, in cambio di una serie di vantaggi. Ovviamente, rappresenta un vantaggio anche per chi vuole evitare controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tale proposta riguarderà il pagamento delle imposte dovuto nell’anno di conclusione dell’accordo e nel successivo (complessivamente 2 anni).
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Soggetti interessati
I lavoratori e le imprese potenzialmente interessati da questo istituto sono quelli di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato (art. 6 del D.Lgs. n. 13/24). Possono avvalersi del concordato tanto soggetti IRPEF, quanto soggetti IRES. In particolare, possiamo individuare come soggetti a cui è applicare questo strumento, i seguenti:
- I soggetti che applicano gli ISA (non deve sussistere una causa di esclusione dagli ISA per il periodo precedente a quello di efficacia del concordato);
- I contribuenti in regime forfetario di cui alla Legge n. 190/14 (per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d’imposta 2024).
Per tutti tranne che per le grandi aziende (che possono adottare un regime agevolato diverso, chiamato “cooperative compliance“), c’è quindi la possibilità di fare un patto per bloccare le tasse su un livello fisso.
Per approfondire: Concordato preventivo biennale per il regime forfettario.
Condizioni di accesso
Come indicato, è consentito l’accesso al CPB ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste:
- Presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
- Non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
- Aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).
L’obiettivo è di precludere la possibilità di accedere a questo strumento per quelle situazioni che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l’istituto si fonda.
Condizioni ostative da verificare nel periodo di imposta precedente
Vi è poi una la seconda tipologia di condizioni ostative concerne fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti ISA).
Condizioni da verificare nel corso del primo periodo di adesione
Il terzo e ultimo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, e cioè:
- Aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (condizione prevista per i soli contribuenti ISA);
- Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di accordo, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti ISA).
Ambito oggettivo
La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio. Le modalità di applicazione del CPB sono diverse per i soggetti ISA e per i forfetari.
Contribuenti ISA
Per quanto riguarda i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:
- Il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
- a) plusvalenze e minusvalenze;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
- c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54. In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2.000 euro;
- Il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
- a) plusvalenze e sopravvenienze attive;
- b) minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- c) gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 del TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR (rilevando, ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico. In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2.000 euro.
Forfetari
Le regole di applicazione del CPB ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA. Tale differenza è dovuta alle significative peculiarità che caratterizzano il regime forfetario.
Innanzitutto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l’adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024. Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di accordo: trattandosi di contribuenti che “ordinariamente” determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi (plusvalenze, minusvalenze, partecipazioni, etc.). Si segnala, infine, che il decreto CPB prevede che non possono accedere all’istituto i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Procedura di accesso
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 13/24 e relativi decreti attuativi (DM 14.6.2024 e DM 15.7.2024), sulla base, tra l’altro, di dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente. La comunicazione dei dati rilevanti ai fini del concordato, la formulazione della proposta e la relativa accettazione sono contenute:
- Nel quadro P del modello ISA, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- Nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.
Rispetto al caso di svolgimento contemporaneo di più attività d’impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, il software applicativo formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente (circ. Agenzia delle Entrate 18/E/24, § 6.1).
Accettazione della proposta
Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato (artt. 12 e 25 del D.Lgs. n. 13/24). La remissione in bonis (art. 2 co. 1 del D.L. n. 16/12) non è applicabile all’adesione al concordato preventivo biennale.
L’accettazione della proposta di CPB siano effettuate per via telematica, direttamente dal contribuente attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che questa modalità di trasmissione è alternativa a quella già usata l’anno scorso: il modello CPB 2025-2026 può quindi anche essere inviato congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso, però, la presentazione della dichiarazione dei redditi con l’allegato modello ISA dovrebbe essere anticipata al 30 settembre che, considerando le modifiche che dovrebbero essere introdotte con il prossimo decreto correttivo, coinciderà con il termine ultimo per aderire al CPB.
Mancata accettazione della proposta
Per i contribuenti non aderenti al concordato è prevista un’intensificazione dei controlli (art. 34 co. 2 del D.Lgs. n. 13/24). Tuttavia la mancata accettazione della proposta non produce di per sè alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio (art. 6 co. 8 del DM 14.6.2024 e art. 5 co. 8 del DM 15.7.2024).
Il calendario degli adempimenti
Secondo lo schema del decreto il calendario degli adempimenti legati al concordato può essere così schematizzato. Da evidenziare che non sono previsti ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti.
Scadenza | Adempimento |
---|---|
15 giugno (entro 15 aprile per il 2025 e 1° aprile dal 2026) | Disponibile il software per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti, rispettivamente, ai fini IRES ed IRAP. |
30 settembre | Termine ultimo di adesione per il 2025, previsto dal decreto correttivo in corso di approvazione. |
31 ottobre | Data entro cui presentare il modello Redditi e Irap. |
30 novembre | Versamento del secondo acconto. Per chi ha aderito all’accordo la maggiore imposta viene ivi tenuta in considerazione. |
Determinazione del reddito
Nel modello Redditi la determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo concordato e dell’imposta sostitutiva avviene nel nuovo quadro CP.
La prima sezione è preposta alla determinazione dell’imposta sostitutiva opzionale, da applicare sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.
Ci sono poi sezioni utilizzate per esporre le variazioni di cui agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/24, che influiscono sul reddito concordato 2024, al fine di determinare il reddito rettificato (d’impresa o di lavoro autonomo) che deve essere riportato nei quadri reddituali di competenza (RE, RF o RG). In un’apposita sezione è esposto il risultato effettivo del reddito, ossia il reddito o la perdita ordinariamente determinati senza tenere conto degli effetti del CPB.
Il contribuente è libero se scegliere di accettare la proposta (e non subire controlli), oppure se rifiutare.
L’accettazione della proposta comporta per il contribuente il fatto di dover indicare in dichiarazione dei redditi l’importo concordato del reddito. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. In caso di redditi effettivi inferiori rispetto a quello concordati il contribuente potrebbe trovarsi a dover versare imposte (e contributi) su un reddito virtuale.
Ulteriore effetto dell’accordo è quello di inibire la possibilità all’Amministrazione finanziaria di effettuare le tipologie di accertamento di cui all’art. 39 del DPR n. 600/73. Tuttavia, potranno comunque essere inviati controlli automatizzati, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73. Inoltre, è esclusa la possibilità di accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla determinazione sintetica del reddito. Inoltre, è previsto l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro nell’Iva e fino a 20.000 euro nelle imposte dirette e l’esclusione dalle regole delle società non operative.
Tabella: effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale
✅ Accesso al regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis comma 11 del D.L. n. 50/17; |
✅ Non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza). |
Flat tax sul maggior reddito
Il correttivo alla riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio ha introdotto l’applicazione di una flat tax sull’incremento di reddito concordato di importo variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.
La flat tax è strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:
- Aliquota del 10% gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
- Aliquota del 12% per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
- Aliquota del 15% i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.
Anche per i contribuenti in regime forfettario è prevista una flat tax con aliquote del 10% o del 3%).
Versamento degli acconti di imposta
I contribuenti che decideranno di aderire al concordato sono chiamati a versare gli acconti di imposta, per il primo anno di adesione, con una maggiorazione del 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (metodo storico).
Di fatto, il primo acconto deve essere calcolato con il metodo storico, mentre il secondo acconto prevede l’aggiunta (al valore determinato con il metodo storico) del 15% della differenza tra il maggior reddito calcolato sulla base dell’accordo e quello determinato con il metodo storico. Per l’acconto Irap, la maggiorazione sarebbe pari al 3%.
A regime viene previsto che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativo ai periodi d’imposta oggetto dei accordo, deve essere determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Per approfondire: CPB: versamento importi in acconto.
Compilazione del quadro P del modello ISA per l’adesione
L’adesione al concordato preventivo biennale si effettua attraverso la compilazione del quadro P del modello Isa per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale. Nel modello Redditi 2025 (approvato con il provv. n. 172928/2025), sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare le seguenti informazioni:
- Il codice ISA;
- Il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
- La categoria reddituale di appartenenza, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).
Per il resto il modello si presenta strutturato in modo analogo al CPB dello scorso anno, con i primi tre righi dedicati alle condizioni di accesso, i righi P04 e P05 in cui riportare il reddito e il valore della produzione rilevanti ai fini del concordato, i righi da P06 a P09 in cui sono indicati i valori proposti e, infine, nel rigo P10 viene espressa l’accettazione.
Software di calcolo
Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 febbraio 2024, è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Modello utile per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione (modello Cpb). Pubblicata anche la validazione e pubblicazione delle specifiche tecniche relative all’invio telematico del modello.
Cause di cessazione del CPB
Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente. Si tratta dei seguenti casi:
- Cessazione o modifica dell’attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB);
- Presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di accordo (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB).
- Adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);
- Operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR (per i soli contribuenti ISA);
- Dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);
- Superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).
Le novità in attesa di approvazione
Dalle bozze circolate del decreto correttivo-bis in corso di approvazione emerge, innanzitutto, l’intenzione di inibire l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/14. Tali soggetti non potranno infatti più optare per il concordato preventivo biennale, a partire dal periodo di imposta 2025.
Il decreto correttivo-bis dovrebbe, inoltre, concedere più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).
Il DLgs. correttivo-bis interviene anche sulla causa di cessazione individuata dall’art. 21 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs. n. 13/24, secondo cui il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di […] conferimento”.
Inoltre, emergono altre novità, applicabili a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026; si tratta, in particolare, dell’introduzione:
- Di un tetto massimo all’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/24;
- Di una nuova causa di esclusione/cessazione, rivolta ai professionisti che partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.
Icontribuenti che aderiscono al CPB possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, calcolata, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente. Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. correttivo-bis, le aliquote agevolate (del 10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento dell’importo di 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma verrà applicata:
- L’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- L’aliquota del 24%, per i soggetti IRES.
Nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000 euro verrà verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
Riferimenti normativi e prassi
- Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
- Circolare n. 18/E/24.
- Circolare n. 21/E del 25 luglio 2024.
- Provvedimento Prot. n. 349858/2024 del 25 luglio 2024.