Comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute: guida alla compilazione della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute dai soggetti titolari di partita Iva.
L’articolo 21 del D.L. n. 78/10 (conv. Legge n. 122/10), come riformulato dall’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 193/16 (conv. Legge n. 225/16), prevede l’obbligo di comunicazione periodica, in via telematica, dei dati delle fatture emesse e ricevute (e delle relative variazioni), nonché delle bollette doganali, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017.
La nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:
- Sostituisce il precedente “spesometro” annuale, riguardante le operazioni effettuate e ricevute sino al periodo d’imposta 2016;
- E’ strettamente connessa con il nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (nuovo articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 193/2016), poiché a regime saranno unificati termini e modalità di trasmissione delle due comunicazioni;
- Coincide, relativamente a modalità e contenuto, con la trasmissione telematica dei dati delle fatture sulla base del regime opzionale di cui al D.Lgs. n. 127/2015, opzione che consente di beneficiare di alcuni vantaggi.
Di seguito andremo ad analizzare le modalità di compilazione della comunicazione periodica delle fatture emesse e ricevute all’Agenzia delle Entrate.
Indice degli Argomenti
Periodicità della comunicazione periodica
La periodicità della nuova comunicazione è:
- Semestrale, limitatamente al periodo d’imposta 2017;
- Trimestrale, a regime, a partire dal periodo d’imposta 2018.
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Comunicazione periodica delle fatture: ambito di applicazione
Tenendo conto dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 1/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, di seguito si
riepilogano i soggetti obbligati e le fattispecie di esonero, nonché le modalità di trasmissione della comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute in caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive.
Soggetti obbligati ed esonerati
Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi Iva, ossia gli esercenti:
- Attività d’impresa (art. 4 del DPR n. 633/72);
- Arti o professioni (art. 5 del DPR n. 633/72).
Fra i soggetti obbligati rientrano, fra l’altro, il rappresentante fiscale e/o la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti.
Produttori agricoli
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- Nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €. 7.000,00, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633/72 (art. 34 co. 6 del DPR n. 633/72) e si avvalgono del regime di esonero;
- Sono situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del DPR n. 601/73.
I produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del DPR n. 633/72, non situati nelle zone montane di cui all’articolo 9, del DPR n. 601/73, sono tenuti a comunicare i soli dati relativi alle operazioni attive risultanti dalle autofatture emesse dai propri cessionari che ne devono consegnare copia ai produttori stessi.
Soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi che hanno optato:
- Per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/2015);
- Per il regime di trasmissione telematica, sia dei dati delle fatture, sia di quelli dei corrispettivi, in presenza dei previsti presupposti (art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015).
L’esonero si giustifica poiché i dati delle fatture da trasmettere sulla base del regime opzionale, che consente di beneficiare di alcuni vantaggi, coincidono con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010.
Soggetti aderenti al regime di “vantaggio” o al regime “forfettario”
I soggetti che hanno aderito ai uno dei seguenti regimi sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:
- Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del D.L. n. 98/2011), con riguardo ai contribuenti (c.d. “contribuenti minimi”) ai quali risulta ancora applicabile;
- Regime forfettario per gli autonomi (art. 1 co. 54-89 della Legge n. 190/2014).
Associazioni sportive dilettantistiche
L’opzione per il regime di cui alla Legge n. 398/91 può essere esercitata da:
- Associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- Società sportive dilettantistiche;
- Associazioni senza fine di lucro e pro loco;
- Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro.
I soggetti che, in presenza dei requisiti previsti, hanno adottato il regime forfettario di cui sopra, in quanto non vincolati alla registrazione delle fatture passive, sono tenuti a comunicare solamente i dati delle fatture emesse per le attività (istituzionali e commerciali) che rientrano nel citato regime.
Il superamento nel corso del periodo d’imposta del limite di proventi di €. 400.000,00 (importo così innalzato, rispetto al precedente limite di €. 250.000,0, a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2017), si ritiene che comporti, dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento:
- Il venir meno dell’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture passive;
- L’obbligo di trasmettere la comunicazione anche per i dati delle fatture passive.
Amministrazioni pubbliche
Sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture ricevute:
- Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge n. 196/2009;
- Le Amministrazioni autonome.
Le fatture ricevute da tali soggetti, infatti, devono essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e sono quindi già acquisite dall’Amministrazione finanziaria.
Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture emesse, e delle relative note di variazione, nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
Comunicazione periodica: ambito oggettivo
Sono oggetto di comunicazione, ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, senza la previsione di alcun limite d’importo minimo:
- Le fatture emesse, annotate o da annotare nel registro delle vendite o dei corrispettivi nel periodo di riferimento;
- Le fatture di acquisto e le bollette doganali registrate nel periodo di riferimento ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 633/72;
- Le note di variazione delle fatture di cui ai punti precedenti.
Operazioni non documentate da fattura
Le operazioni attive e passive per le quali non è stata emessa fattura poiché non obbligatoria non sono interessate dalla comunicazione in esame. Si precisa, inoltre, che:
- Devono essere comunicate le fatture emesse, su richiesta del cliente, anche se in assenza di richiesta non vi sarebbe stato l’obbligo di emissione (es. operazioni effettuate da commercianti al minuto e attività assimilate ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 633/72);
- Non sono oggetto della comunicazione i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come scontrini e ricevute fiscali o schede carburanti (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 e 7.4.2017 n. 8).
Operazioni fuori campo Iva
Le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del requisito della territorialità (artt. 7 ss. del DPR n. 633/72) devono essere comunicate in quanto soggette all’obbligo di emissione della fattura (art. 21 co. 6-bis del DPR n. 633/72).
Si ritiene, inoltre, che debbano essere comunicate anche le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva per le quali la fattura sia stata emessa dal cedente o prestatore su base volontaria (es. fattura emessa per un’operazione di cessione di azienda esclusa da Iva ex art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72).
Documenti riepilogativi delle fatture
I dati delle fatture attive e passive di importo inferiore a €. 300,00 euro, per le quali è ammessa la registrazione mediante documento riepilogativo (articolo 6 comma 1 e 6 del DPR n. 695/96), devono essere comunicati per singola fattura (Circolare n. 1/E/17 Agenzia delle Entrate).
Fatture sul registro corrispettivi
Devono essere comunicati i dati delle fatture emesse e da annotare (o annotate) nel registro dei corrispettivi (Circolare n. 1/E/17 Agenzia delle Entrate).
Fatture ricevute dai soggetti aderenti al regime forfettario
I dati delle fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del D.L. n. 98/2011), o del regime forfettario per gli autonomi (art. 1 co. 54-89 della Legge n. 190/2014), devono essere comunicati anche se tali soggetti non evidenziano l’Iva in fattura (Circolare n. 1/E/17 Agenzia delle Entrate).
Spese mediche trasmesse al sistema tessera sanitaria
Ai sensi dell’art. 4 del DM 1.9.2016, sono esclusi dalla comunicazione periodica di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 i dati delle spese mediche e veterinarie da trasmettere al “Sistema Tessera Sanitaria”, da parte dei seguenti soggetti (previsti dagli artt. 1 e 2 del suddetto DM 1.9.2016):
- Esercizi commerciali di cui all’art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 114/98, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. “parafarmacie”);
- Iscritti agli albi professionali degli psicologi (L. 56/89);
- Iscritti agli albi professionali degli infermieri (DM 14.9.94 n. 739);
- Iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i (DM 14.9.94 n. 740);
- Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM 14.9.94 n. 746)
- Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui gli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- Iscritti agli albi professionali dei veterinari.
Analogo esonero non è invece attualmente previsto per gli altri soggetti obbligati alla trasmissione
dei dati delle spese mediche al “Sistema Tessera Sanitaria” ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014, vale a dire:
- Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- Farmacie pubbliche e private;
- Aziende sanitarie locali (ASL);
- Aziende ospedaliere;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);
- Policlinici universitari;
- Presidi di specialistica ambulatoriale;
- Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, ma non accreditate.
Con riguardo ai soggetti indicati in quest’ultimo elenco, in assenza di diverse indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbero rientrare nella comunicazione periodica per l’anno d’imposta 2017 anche i dati delle fatture relative alle spese sostenute nel 2017 che saranno trasmesse al “Sistema Tessera Sanitaria” entro il 31.1.2018.
Fatture inviate al sistema di interscambio
I dati delle fatture emesse e ricevute trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sono esclusi dalla comunicazione in quanto l’Amministrazione finanziaria acquisisce già i dati mediante il Sistema stesso.
Il soggetto passivo tuttavia, laddove risulti più agevole, può comunque effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute includendo anche quelle trasmesse con il Sistema di Interscambio (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).
Comunicazione periodica: dati da trasmettere
Fra i dati oggetto di comunicazione si richiamano in particolare:
- I dati identificativi del cedente o prestatore;
- I dati identificati del cessionario o committente;
- La data e il numero della fattura (oppure della bolletta doganale o della nota di variazione);
- La base imponibile Iva;
- L’aliquota Iva applicata;
- L’imposta;
- La tipologia di operazione.
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, i dati oggetto di comunicazione riferiti alle fatture emesse (si veda il documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture” allegato al provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 e aggiornato al 20.6.2017).
Numero del documento
Con riferimento al campo “Numero”, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 ha precisato che:
- Per le fatture emesse si deve sempre valorizzare tale campo con l’indicazione del valore
esatto presente nel documento; - Per le fatture ricevute, poiché il numero riportato nella fattura ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, qualora il soggetto passivo non avesse a disposizione tale dato nel campo “Numero” può essere indicato il valore “0”.
Bollette doganali
I dati identificativi del cedente extra-UE devono essere indicati nel registro IVA degli acquisti; pertanto, anche i campi “IdPaese” e “IdCodice” della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati (ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).
Limitatamente all’anno 2017, al fine di evitare maggiori aggravi a carico degli operatori, è consentito compilare i predetti campi come segue:
- “IdPaese”: stringa “OO”;
- “IdCodice”: sequenza di undici.
Natura dell’operazione
Il campo “Natura dell’operazione” deve essere valorizzato:
- Solo qualora l’operazione non comporti l’esposizione dell’IVA in fattura;
- Indicando lo specifico “motivo” per il quale l’imposta non è stata indicata in fattura, secondo la seguente classificazione.
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Si riporta, di seguito, un breve riepilogo delle modalità di compilazione del campo “Natura dell’operazione” con riguardo a particolari operazioni.
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Condizione di detraibilità o deducibilità del costo
I campi “Detraibile” e “Deducibile”, la cui compilazione è facoltativa e alternativa, sono riferiti all’eventuale detraibilità o deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).
Comunicazione periodica: modalità di trasmissione
Di seguito si riepilogano, in sintesi, le modalità di trasmissione della comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute e i canali attraverso i quali consultare, fra l’altro, i dati trasmessi.
La trasmissione dei dati può avvenire con due diverse modalità:
- Invio telematico dei dati analitici delle fatture emesse e ricevute all’interno di un file appositamente predisposto dal contribuente o dal relativo intermediario (a tal fine può essere utilizzato un software specifico reperito sul mercato o tramite il servizio gratuito accessibile dalla piattaforma “Fatture e corrispettivi”);
- Invio telematico delle fatture mediante il Sistema di Interscambio (in questo caso i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate).
Consultazione dei dati
Nell’area dedicata della piattaforma “Fatture e corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione:
- I dati trasmessi dal soggetto passivo e quelli trasmessi dai suoi clienti e fornitori;
- I riscontri derivanti dal confronto, operato dall’Agenzia delle Entrate, fra le informazioni provenienti dai dati delle fatture e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva;
- Le eventuali comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate qualora siano emerse divergenze fra i dati delle fatture e quelli derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, oppure fra queste ultime e i versamenti effettuati.
I dati e gli ulteriori elementi sopra descritti possono essere consultati:
- Dal soggetto passivo Iva interessato;
- Da un intermediario abilitato ex art. 3 co. 3 del DPR n. 322/98, se in possesso della relativa delega, che opera in nome e per conto del soggetto passivo;
- Da un incaricato che opera in nome e per conto del soggetto passivo o dell’intermediario delegato.
Comunicazione periodica: regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute:
- Si applica la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ogni fattura, sino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- Tale sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ogni fattura nel limite massimo di 500,00 euro) se, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, si trasmette la comunicazione precedentemente omessa o la comunicazione corretta.
Si precisa, inoltre, che:
- Alle suddette violazioni non si applica il cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/97); pertanto, si deve procedere a sommare le sanzioni relative alle singole violazioni commesse;
- E’ possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, al fine di fruire delle previste riduzioni delle sanzioni (art. 13 del DLgs. 472/97).