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Acquisti tax free turisti extra UE con soglia 70 euro

Cessioni di beni destinati ad essere trasportati fuori dal territorio della Ue nei bagagli personali dei viaggiatori (c.d. tax free shopping). Soglia portata a 70 euro a partire dal 1° febbraio 2024.

L’articolo 38-quater del DPR n. 633/1972 (di recepimento dall’art. 147 della direttiva 2006/112/CE) consente ai soggetti che effettuano attività di commercio al dettaglio di non applicare l’Iva (“tax free shopping“), a favore dei turisti extra UE che effettuano nel territorio dello Stato acquisti di beni. La non applicazione dell’Iva (o l’applicazione ed il successivo rimborso per il turista) può avvenire a condizione che vengano rispettati determinati requisiti che vedremo di seguito.

Si tratta di una semplificazione che consente, sostanzialmente, il rimborso dell’Iva pagata dal turista che fuoriesce dal territorio UE con il bene acquistato. In questo contributo, quindi, intendo fornire tutte le informazioni utili per applicare questo particolare meccanismo che evita l’applicazione dell’Iva in fattura. In particolare, mi riferisco ai requisiti che devono essere verificati, per l’applicazione dell’articolo 38-quater del DPR n. 633/72, per le cessioni a turisti extra-UE. Si tratta di requisiti che riguardano:

  • Il soggetto cedente;
  • Il turista extra UE;
  • Le particolari categorie di beni agevolati.

Di seguito andrò ad analizzare le modalità e i requisiti per cui è possibile emettere fattura non imponibile Iva ai per le cessioni a turisti extra-UE che acquistano un bene all’interno dei nostri confini nazionali.


Cessione non imponibile Iva a turisti extra-UE: requisiti del cedente

Affinché possa essere emessa una fattura di vendita non imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 38-quater del DPR n. 633/72 è necessario che il soggetto cedente sia un commerciante. In particolare, la cessione dei beni deve essere effettuata esclusivamente da parte di:

  • Commercianti al minuto o
  • Commercianti all’ingrosso muniti di licenza per la vendita dettaglio.

Infatti, la cessione del bene può essere effettuata non solo dal commerciante al minuto, ma anche da quello all’ingrosso. Tuttavia, costui deve essere autorizzato alla vendita al dettaglio. Questo tipo di vendita deve avvenire in locali distinti dall’ingrosso, in modo da non far pensare all’uso degli stessi beni per fini diversi dall’uso privato. Questo è quanto prevede la Risoluzione Ministeriale n. 126/E/98. Soltanto al verificarsi di questo requisito per il soggetto cedente la cessione di beni a turisti extra-UE può essere effettuata in non imponibilità Iva. In tutti gli altri casi si applica l’Iva a seconda dei casi possibili.


Cessioni non imponibili Iva a turisti extra-UE: requisiti del soggetto acquirente

La cessione del bene deve essere effettuata nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti in un altro Stato extra-UE. Questo significa che non è rilevante, ai fini di questa disposizione, il criterio della cittadinanza, ma piuttosto quello della residenza o domicilio. Di fatto, quindi, possono fruire dell’agevolazione i soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario, compresi:

  • I soggetti stabiliti nei territori esclusi dalla UE ex art. 7 co. 1 lett. a) e b) del DPR n. 633/72, quali Livigno e Campione d’Italia (C.M. 10.6.98 n. 145);
  • I cittadini italiani (o di altri Stati membri) domiciliati o residenti in Paesi extra-UE (Legge n. 28/97), non rilevando il criterio della cittadinanza.

Questo requisito deve essere verificato attraverso l’esposizione di un documento di riconoscimento al cedente. Di fatto, il turista extra-UE, al momento dell’acquisto, deve esibire il passaporto al commerciante (o un documento di riconoscimento valido).

Sul punto vedasi la risposta ad interpello n. 93/E/2019. Gli estremi del passaporto devono essere indicati in fattura. Operativamente, devo dire, che questo requisito non è semplice da rispettare. Molti turisti, infatti, per paura di borseggi lasciano il passaporto in hotel. In questi casi diventa difficoltoso avere il riferimento del numero di passaporto.

È opportuno evidenziare che, in ogni caso, non possono beneficiare di questa agevolazione le seguenti categorie di soggetti:

  • I privati residenti nella Repubblica di San Marino;
  • I privati residenti o domiciliati in altro Stato membro della UE;
  • I soggetti passivi Iva residenti o domiciliati in uno Stato extra-UE che effettuano l’acquisto nell’ambito di un’attività economica.

Quali sono i beni che possono essere acquistati dal turista extra-ue in non imponibilità Iva?

I beni che possono essere acquistati da turisti extra-UE beneficiando dell’agevolazione ai fini Iva devono essere destinati all’uso personale o familiare. È opportuno precisare che, deve trattarsi di cessione di beni e non di prestazioni di servizi, per le quali non è riconosciuta la detassazione.

I beni devono inoltre essere di importo superiore a 154,94 euro (IVA compresa). La Legge n. 213/2023 ha previsto l’abbassamento della soglia a 70,00 euro a partire dal 1° febbraio 2024.

Tali beni devono essere destinati all’uso personale e familiare del soggetto. Il limite soglia può essere riferito anche ud una pluralità di beni acquistati, anche di diverso genere. Tuttavia, è necessario che tali beni siano ceduti dal medesimo commerciante, documentati attraverso un unica fattura nei confronti dello stesso cliente (vedasi art. 48, Regolamento UE n. 282/2011 e Principio di diritto Agenzia Entrate 2.12.2019 n. 25). In questo caso, non rileva, il valore unitario del singolo bene acquistato.

Andiamo adesso ad analizzare, con maggiore dettaglio, quali categorie di beni possono godere di questa agevolazione.

Le categorie di beni agevolabili

La Circolare Ministeriale n. 145/E/1998 ha precisato che le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell’accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (Risoluzione n. 58/E/1997 dell’Agenzia delle Entrate), sono le seguenti:

  • Abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
  • Piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico;
  • Articoli sportivi;
  • Oggetti di oreficeria e gioielleria;
  • Apparecchi radio-televisivi ed accessori;
  • Alimentari;
  • Giocattoli;
  • Computers ed accessori;
  • Strumenti ed accessori musicali;
  • Apparecchi di telefonia;
  • Cosmetici;
  • Accessori per autoveicoli;
  • Prodotti alcoolici e vitivinicoli;

e, in generale, deve trattarsi di beni privi di qualsiasi interesse commerciale.


Cessioni di beni a turisti extra-UE: l’uscita dei beni dall’Italia

I beni acquistati dal turista extra-UE con questa agevolazione devono uscire dal territorio comunitario entro tre mesi dall’acquisto. L’uscita dei beni dalla UE deve avvenire nei bagagli personali turista. Questo senza distinzione tra bagaglio a mano e quello non accompagnato. La materiale uscita dei beni dal territorio UE deve risultare dal visto apposto/rilasciato dalla Dogana di uscita (nazionale o di altro Stato UE). Questo significa che se del trasporto della merce si occupa il commerciante (cedente) l’agevolazione non può trovare applicazione. In questo caso l’operazione deve essere qualificata come esportazione (articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72).

L’aspetto più importante è il rilascio del visto di uscita. Il visto deve essere rilasciato dalla dogana di uscita, ossia dall’ultimo Stato UE da cui il viaggiatore parte per raggiungere il Paese di residenza o domicilio. Attualmente, la procedura di rilascio del visto è stata digitalizzata. Il visto che prova l’uscita del bene o dei beni dal territorio UE deriva dal codice di visto digitale univoco generato dall’applicazione “OTELLO 2.0“.


Emissione di fattura elettronica per cessioni a turisti extra-UE

Tornando alle operazioni in commento, è sempre obbligatoria l’emissione della fattura nei confronti del turista extra UE. Dal primo settembre 2018, per questo tipo di operazione è divenuta obbligatoria l’emissione di fattura elettronica al turista extra-UE. La fattura elettronica, in ogni caso deve essere predisposta seguendo le indicazioni di cui all’art. 21 del DPR n. 633/72, con l’indicazione di tutti gli elementi obbligatori. La procedura, non prevede, invece, che l’operazione venga certificata mediante scontrino o ricevuta fiscale, o mediante il c.d. “scontrino elettronico” (all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 127/2015). Vedasi, sul punto, la risposta ad interpello n. 13/E/2020.

La fatturazione al turista può essere effettuata con due modalità alternative, come di seguito indicato.

Cessioni a turisti extra-UE con fattura elettronica senza addebito di Iva: operazione non imponibile

È possibile per il commerciante emettere fattura elettronica non imponibile Iva. Questo ai sensi dell’articolo 38-quater, comma 1, del DPR n. 633/72. In questo caso l’operazione di vendita risulta conclusa nel momento in cui, entro il quarto mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione, viene restituita al cedente, da parte del turista extra UE una copia della fattura con il visto della Dogana di uscita. Se ciò non avviene, il cedente dovrà regolarizzare l’operazione emettendo una nota di variazione di sola Iva e versare la stessa Iva entro i successivi 30 giorni.

Si tratta sicuramente di una soluzione rischiosa per il commerciante. Questo, in quanto si anticipa una non imponibilità Iva che può essere definita soltanto dietro restituzione della fattura timbrata da parte del turista. In pratica, si tratta di una operazione sicuramente non semplice. Per questo motivo questa opzione è, solitamente, poco praticata.

Cessioni a turisti extra-UE con fattura elettronica con addebito di Iva e successivo rimborso al turista

In questo caso il commerciante emette fattura al turista con addebito dell’Iva. Al momento del rimborso dell’imposta al turista, viene emessa una nota di variazione Iva dal commerciante. Questo ai sensi dell’articolo 38-quater, comma 2, del DPR n. 633/72. Questa modalità di fatturazione è sicuramente la più prudente per il soggetto cedente. Questo in quanto egli potrà emettere da subito fattura elettronica con addebito di Iva.

Il turista extra UE è tenuto al trasporto dei beni acquistati fuori dall’Unione europea entro il terzo mese successivo a quello di cessione. Inoltre, il turista deve restituire al cedente entro il quarto mese successivo la fattura vistata dalla Dogana. Così facendo, il turista extra UE otterrà il diritto ad ottenere il rimborso dell’Iva con emissione di nota di variazione.

Di solito, per rendere più snella questa operazione, i turisti extra UE interessati si rivolgono alle c.d. società tax free o di tax refund. Si tratta di agenzie che anticipano l’Iva al turista extra Ue e inviano la fattura vistata al negoziante.

Emissione della nota di variazione Iva

Risulta essenziale, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la circostanza che i beni acquistati fuoriescano dal territorio UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre, di tale avvenuta esportazione deve esserne dato conto mediante l’apposizione del visto doganale. In mancanza della prova dell’avvenuta esportazione, il cedente che abbia emesso fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 38-quater co. 1 del DPR n. 633/72 sarà tenuto a regolarizzare l’operazione di emettendo una nota di variazione per sola Iva ex art. 26 del DPR n. 633/72.

Il soggetto passivo che ricada nella fattispecie di cui all’art. 38-quater co. 2 del DPR n. 633/72 (emissione di fattura con Iva), e abbia ricevuto il visto attestante l’uscita del bene, avrà diritto al rimborso dell’imposta mediante annotazione della relativa variazione nel registro degli acquisti. In entrambi i casi, le note di variazione (in aumento o in diminuzione) devono essere emesse esclusivamente in modalità elettronica (art. 4 del DL 193/2016), attraverso il già citato sistema OTELLO 2.0. Inoltre, considerato che l’adozione del suddetto sistema prevede il rilascio di un “codice richiesta”, che va apposto sulla copia consegnata al cessionario dal cedente, ciascuna operazione è “univocamente identificata”.

Non è quindi consentita l’adozione di riferimenti cumulativi o strumenti alternativi a quello elettronico, attualmente in vigore. Devono, quindi, ritenersi superate le precisazioni contenute in precedenti documenti di prassi (come, ad esempio, nella R.M. 18.3.92 n. 445849 o nella R.M.15.2.94 n. 1882).

Piattaforma OTELLO per la fatturazione elettronica

Al fine di permettere ai commercianti una più semplice gestione di questo meccanismo di fatturazione elettronica l’Agenzia delle Dogane ha messo a disposizione una piattaforma. Si tratta di un gestionale online molto semplice, denominato OTELLO, consultabile dal sito dell’Agenzia delle Dogane.

Una volta effettuato l’accesso attraverso SPID, la propria identità digitale, è possibile registrarsi al portale. A questo punto è possibile compilare emettere e trasmettere le fatture elettroniche da rilasciare nelle cessioni a turisti extra-UE.

Attraverso questo portale viene prodotto anche il visto in uscita (digitale) del bene dalla UE. Infatti, al momento della vendita del bene il turista riceve la fattura elettronica con Iva. Al momento della fuoriuscita dalla UE l’acquirente, presso gli appositi punti, richiede l’apposizione del “visto uscire” sulla fattura. Operazione necessaria per provare l’uscita dei beni dalla UE. In caso di:

  • Apposizione del visto in un punto di uscita nazionale. La prova dell’uscita dei beni è fornita mediante il codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0 (non tramite il timbro apposto sul documento fiscale);
  • Uscita dal territorio doganale dell’UE in un altro Stato membro. La prova dell’uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato.

Un’apposita funzione consente di verificare lo stato di apposizione del visto. In ogni caso è opportuno ribadire che l’acquirente, nel caso in cui sia in possesso di una fattura con Iva per la quale, a seguito di visto della Dogana, ha diritto ad essere rimborsato, non è obbligato a rivolgersi ad una società di “tax refund”. In altre parole, l’acquirente per “recuperare” l’Iva assolta sugli acquisti in esame può scegliere di:

  • Provvedere direttamente ad ottenere il visto della Dogana e a richiedere al cedente il rimborso dell’Iva;
  • Rivolgersi ad una società di “tax refund” per ottenere più velocemente il rimborso spettante.

Domande frequenti

Il tax-free shopping per i turisti extra-UE è una pratica che consente ai visitatori non residenti nell’Unione Europea di ricevere un rimborso dell’Iva sugli acquisti effettuati durante il loro soggiorno in uno dei paesi membri dell’UE. Questo sistema è volto a incentivare lo shopping turistico e può variare in dettaglio da paese a paese all’interno dell’UE.

I turisti devono seguire una procedura specifica per ottenere il rimborso dell’Iva, che include la conservazione delle ricevute, il completamento dei moduli tax-free, e la verifica in dogana al momento dell’uscita dall’UE.

Domande frequenti

Chi può beneficiare del tax-free shopping?

I turisti residenti fuori dall’Unione Europea possono beneficiare del tax-free shopping per gli acquisti effettuati durante la loro visita.

Qual è la soglia massima di spesa per ottenere il rimborso dell’IVA?

In Italia, la soglia massima è di 70 euro a partire dal 1° febbraio 2024.

Come si ottiene il rimborso dell’Iva?

I turisti devono presentare le ricevute degli acquisti, compilare i moduli tax-free e farli timbrare in dogana prima della partenza dall’UE.

Il processo di rimborso dell’Iva varia da paese a paese nell’UE?

Sì, ci possono essere variazioni nelle procedure e nei requisiti a seconda del paese in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

10 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    sono un gommista che devo vendere ad un acquirente residente in Svizzera 4 gomme con successivo montaggio. Il prezzo è già comprensivo di montaggio. Posso fare una fattura ai sensi dell’art 38-quater del drp 633/72?

  2. Assolutamente no, non si applica quell’articolo in questa fattispecie. Se vuole posso aiutarla, ma tramite consulenza.

  3. Buonasera, e grazie per l’approfondimento.
    Purtroppo ho riscontrato un problema con il servizio OTELLO, che le rappresento in questa sede. Una volta incaricato un intermediario Tax Refound non è più possibile operare direttamente con la Propria Ditta, ma solo attraverso l’intermediario accreditato. Le risulta anche a Lei? e nel caso sia così come si può ovviare a questo problema? Noi prima dell’introduzione della fattura elettronica emettevamo a questi clienti esteri abituali una regolare fattura cartacea “emessa ai sensi del dpr633/72” e loro, quando tornavano in Italia la restituivano timbrata dalla dogana, e noi provvedevamo al rimborso. Possiamo ancora farlo con la fattura elettronica, ed il “visto uscire” a questo punto è ancora fisico oppure digitale? Grazie in anticipo per la sua gentile risposta. Emiliano Durante

  4. Salve Emiliano, per il turista la fattura anche se trasmessa in modo elettronico al SdI deve essere rilasciata in cartaceo esattamente come in precedenza. Da questo punto di vista la procedura non è stata modificata.

  5. Buongiorno,
    grazie dell’interessante articolo. Volevo solo chiedere un approfondimento. Un cittadino italiano (persona fisica non imprenditore) domiciliato all’estero che acquista in Italia per poi esportare il bene all’estero per esigenze familiari è anche egli obbligato a farsi emettere la fattura eletronica tramite sitenma OTELLO o può in alternativa richiedere la fattura cartacea e farsi apporre il timbro in dogana al momento dell’uscita dall’U.E.? Grazie in anticipo per il gradito chiarimento.

  6. caro collega
    una osservazione e una domanda.
    Parto dal fondo: tu parli di necessità di esibire il passaporto estero al negoziante. Su questo dissento in quanto ho personalmente in studio casi di soggetti extra ue aventi il domicilio in italia con tanto di carta d’identità italiana e pur tuttavia hanno ancora il passaporto estero (extra ue). A questi soggetti NON dovrebbe esser rimborsata l’Iva (anche se poi in realtà nessuno fa un accertamento sul domicilio).
    Domanda: cittadino italiano iscritto all’aire con permesso di soggiorno B svizzero: può richiedere l’Iva italiana ogni volta che dall’italia ove viene a fare shopping torna in svizzera?

  7. Cosa pensi di quanto richiesto da Gianluca Nicolini?
    Domanda: cittadino italiano iscritto all’aire con permesso di soggiorno B svizzero: può richiedere l’Iva italiana ogni volta che dall’italia ove viene a fare shopping torna in svizzera?

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