La Legge di Bilancio 2022 è stata impiegata dal legislatore per avviare la riforma fiscale. Molti sono gli interventi di interesse, particolarmente attesi soprattutto nell’ultimo periodo. Si discute molto della modifica degli scaglioni IRPEF, ma la manovra finanziaria è intervenuta su ampia scale, in modo trasversale in materia fiscale.

In particolare, in questo contesto ci occuperemo delle modifiche alla disciplina della compensazione mediante modello F24. La normativa, invero, non è di recente previsione. La compensazione è, infatti, una modalità di soddisfazione del credito satisfattiva già prevista nel codice civile, che assume particolari fattezze laddove sia necessario compensare crediti e debiti con la PA.

Secondo la disciplina attualmente in vigore, è possibile compensare i debiti di imposta mediante crediti, attraverso il modello f24. Questa funzione serve a garantire una più efficiente allocazione delle risorse e consente anche di aiutare i contribuenti. In particolare, questi potranno utilizzare i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per compensare eventuali debiti tributari e contributivi presentando un modello F24.

La Legge di Bilancio 2022 ha, invece, introdotto un nuovo limite alla compensazione dei crediti. In particolare la manovra finanziaria ha esteso il limite massimo di importi utilizzabili a 2 milioni di euro.

Vediamo cosa c’è da sapere.

Compensazioni con modello f24: di cosa si tratta?

Secondo la disciplina attualmente in vigore, è possibile compensare i debiti di imposta mediante crediti, attraverso il modello f24. Questa funzione serve a garantire una più efficiente allocazione delle risorse e consente anche di aiutare i contribuenti. In particolare, questi potranno utilizzare i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per compensare eventuali debiti tributari e contributivi presentando un modello F24.

La compensazione deve esser indicata nello stessa dichiarazione fiscale al fine di potere impiegare i crediti di imposta. Tale operazione può essere impiegata con riferimento a qualsiasi credito disponibile. Dunque potrai impiegare non solo i tributi e contributi, ma anche sanzioni, somme dovute a seguito di accertamento, ecc.

La compensazione può avvenire tra:

  •  crediti e debiti relativi alla stessa imposta (compensazione tradizionale o verticale)
  • tra crediti e debiti relativi ad imposte diverse e contributi (compensazione orizzontale ex art. 17 D. Lgs. n. 241/1997). 

Il legislatore aveva originariamente previsto un tetto massimo compensabile pari a pari a € 516.456,90 annui (€ 1.000.000 per i subappaltatori del settore edile), attualmente aumentato dalla legge di Bilancio 2022 a € 2.000.000.

Quale disciplina per la compensazione con modello f24?

La legge di Bilancio 2022 è stata impiegata dal legislatore per avviare la riforma fiscale. Molti sono gli interventi di interesse, particolarmente attesi soprattutto nell’ultimo periodo. Si discute molto della modifica degli scaglioni IRPEF, ma la manovra finanziaria è intervenuta su ampia scale, in modo trasversale in materia fiscale.

In particolare, in questo contesto ci occuperemo delle modifiche alla disciplina della compensazione mediante modello F24. La normativa, invero, non è di recente previsione. La compensazione è, infatti, una modalità di soddisfazione del credito satisfattiva già prevista nel codice civile, che assume particolari fattezze laddove sia necessario compensare crediti e debiti con la PA.

Una puntuale disciplina della materia può essere individuata nella l. 223 del 4 luglio 2006. L’articolo 37, comma 49-bis, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha stabilito che coloro che intendono utilizzare in compensazione:

  • il credito IVA;
  • i crediti relativi alle imposte sui redditi;
  • alle relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • all’IRAP;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
  • i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Inoltre, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Quando si intende a saldo zero il modello F24?

Il legislatore ha disposto che l’importo complessivo dei crediti compensati è pari all’importo complessivo dei debiti pagati e dunque il saldo finale del modello F24, dato dalla differenza di tali importi, è pari a zero.

Le novità della Legge di Bilancio 2022

Come evidenziato nel precedente paragrafo, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune importanti novità, per quanto riguarda il limite massimo in compensazione.

In particolare, le compensazioni F24 il limite massimo d’importo sale a regime a 2 milioni di euro, in base a quanto disposto dalla nuova normativa entrata in vigore.

Invero, la disposizione ha semplicemente stabilizzato altra previsione previdente che aveva introdotto il limite per le compensazioni con modello F24, confermando a decorrere dal 1° gennaio 2022. Infatti, era stato previsto un limite di tetto massimo in via emergenziale dal decreto Sostegni bis per lo scorso anno, oggi divenuta regola generale.

La legge di bilancio 2022 non ha però cambiano regole e modalità di utilizzo dei crediti in compensazione.

Modalità di compensazione con modello f24

Le modalità di compensazione mediante un modello F24 sono espressamente disciplinate dalla legge. Infatti, il legislatore ha introdotto una serie di regole sulla disciplina, allo scopo di prevenire eventuali compensazioni false. Sul punto, come affermato poc’anzi, non sono state previste modifiche dalla Legge di Bilancio 2022.

Le principali novità in materia, risalgono al 2019. In particolare, è stato introdotto l’obbligo di invio telematico per tutti, accanto ai nuovi limiti previsti dal decreto legge fiscale n. 14/2019.

La compensazione può avvenire a saldo zero e, in alcune ipotesi, anche a debito.

In particolare, nel caso di modello F24 con compensazione a saldo zero, la presentazione è esclusivamente telematica. L’onere si applica sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali potranno accedere ai servizi digitale dell’Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel), per procedere alla compensazione.

Il legislatore ha escluso la presentazione del modello F24 in formato cartaceo.

Mentre nel caso di adozione del modello F24 con compensazione con saldo a debito, le modalità di compensazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva.

Per quanto riguarda i detentori di partita IVA a partire dal 24.4.2017, questi hanno il dovere di presentazione telematica della compensazione, mediante il predetto modello. Anche in questo caso la presentazione è effettuata mediante portale digitale dell’Agenzia delle entrate.

L’obbligo in questione opera per i seguenti crediti:

  • i crediti relativi alle imposte dirette,
  • IVA,
  • IRAP,
  • addizionali,
  • imposte sostitutive,
  • ritenute,
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda invece i soggetti privati possono usare tutti i servizi telematici  (Entratel/Fisconline, remote/home banking). Questi tuttavia potranno presentare il modello f24 per la compensazione anche mediante supporto cartaceo.

Schema di sintesi sulla presentazione del Modello F24

E’ quindi possibile distinguere tra titolari di partita IVA:

Saldo modello F24Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioniObbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipoObbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zeroObbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Coloro che non sono detentori di partita IVA:

Saldo modello F24Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioniÈ ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipoObbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zeroObbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

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