Il controllo della Certificazione Unica (CU) nel Cassetto Fiscale si effettua accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS, selezionando la sezione “Cassetto fiscale” e poi “Certificazione Unica”. Qui sono consultabili tutte le CU inviate dai sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, ecc.) relativamente ai redditi percepiti negli anni precedenti.
La Certificazione Unica è il documento con cui i sostituti di imposta (ex art. 23 del DPR n. 600/73) indicano redditi percepiti e ritenute subite da parte di lavoratori dipendenti ed autonomi. Tale documento, di fondamentale importanza per la dichiarazione dei redditi, deve essere consegnato entro il 16 marzo di ogni anno.
Tuttavia può capitare, per diversi motivi, che il modello CU non venga consegnato entro la scadenza dal proprio sostituto d’imposta. Sono tantissime le domande che ci arrivano su: “cosa succede se il modello CU non viene consegnato?“, oppure “Come posso intimare al datore di lavoro la consegna della Certificazione unica?“, o ancora “Quali sanzioni si applicano in caso di Modello CU omesso?“. Scopriamo insieme la riposta a queste domande nel seguente articolo.

Indice degli argomenti
La scadenza di consegna al percipiente della Certificazione unica
I sostituti di imposta, ex art. 23 del DPR n. 600/73 (committenti, datori di lavoro dipendente, enti pensionistici, etc) sono obbligati per legge a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello di Certificazione unica.
Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio l’Agenzia delle Entrate hanno pubblicato le regole per la CU 2026 da inviare entro il 16 marzo.
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro:
- il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Calendario Scadenze CU 2026
| Data | Cosa fare | |
| 16 Marzo 2026 | Consegna al percipiente | Termine ultimo per consegnare il modello sintetico a tutti i percipienti (dipendenti, autonomi, ecc.). |
| 16 Marzo 2026 | Invio telematico | Trasmissione all’Agenzia delle Entrate per dipendenti, pensionati, autonomi occasionali e locazioni brevi. |
| 30 Aprile 2026 | Invio telematico | Novità: Scadenza per l’invio delle CU riguardanti professionisti abituali (partite IVA) e provvigioni. |
| 31 Ottobre 2026 | Invio telematico | Certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata. |
La consegna della Certificazione unica al percipiente
Entro le scadenze sopra indicate il datore di lavoro, per i redditi da lavoro dipendente, o il committente, in caso di redditi da lavoro autonomo deve:
- Aver correttamente trasmesso telematicamente il modello CU all’Agenzia delle Entrate;
- Consegnare al soggetto percettore il modello di CU.
La consegna del modello solitamente avviene a mano, previa firma per accettazione del modello, oppure, spesso tramite email o per posta ordinaria. La Certificazione unica è un documento fiscale molto importante. Su tale modello, infatti, lavoratori dipendenti, pensionati ed autonomi trovano indicate le somme corrisposte a titolo di retribuzione, stipendio, compenso, etc. Assieme ad esse vi sono indicate alle somme trattenute a titolo fiscale e previdenziale da parte del datore di lavoro. Sostanzialmente, la Certificazione Unica è propedeutica alla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale. Attraverso il modello CU si vanno a certificare i redditi percepiti nel periodo di imposta precedente da dipendenti, pensionati ed autonomi. Tali valori troveranno poi spazio nella propria Dichiarazione dei redditi annuale.
Sanzioni per il sostituto di imposta
La prima sanzione che andiamo a vedere è quella che riguarda la tardiva o errata trasmissione telematica della Certificazione unica. Agli scopi che interessano in questo momento ricordiamo che la sanzione amministrativa in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica del modello CU sono di 100 euro per ogni modello (con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta). Nello specifico la sanzione amministrativa applicabile in capo al sostituto di imposta è la seguente:
- Sanzione per Certificazione unica tardiva entro i 5 giorni dalla scadenza (16 marzo). In questo caso, ovvero cancellazione e trasmissione del nuovo modello CU entro i 5 giorni dalla scadenza, non è prevista alcuna sanzione;
- La sanzione in caso di ritardato invio entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo è pari a 33,33 euro (sanzione base ridotta ad 1/3) per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e per sostituto di imposta;
- Sanzione per Certificazione unica tardiva o errata: 100 euro per singolo modello con un limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto di imposta.
| Attenzione! |
|---|
| Si tratta di un regime sanzionatorio piuttosto severo in quanto, per espressa previsione normativa, non si applica l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97, legato al cumulo giuridico. |
Ravvedimento operoso
Per sanare la violazione è possibile usufruire del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. La rimodulazione delle sanzioni è la seguente, partendo dalla sanzione base di 100 euro:
| Tempi di regolarizzazione | Sanzione | Calcolo (Sanzione ridotta) |
| Entro 5 giorni dalla scadenza | Nessuna | 0 € (periodo di tolleranza) |
| Entro 60 giorni dalla scadenza | Ridotta a 1/3 (base 33,33€) poi a 1/9 | 3,70 € per CU |
| Oltre 60 giorni ma entro 90 gg | Ridotta a 1/9 della base (100€) | 11,11 € per CU |
| Entro 1 anno (termine Mod. 770) | Ridotta a 1/8 della base (100€) | 12,50 € per CU |
Sanzioni per l’omessa consegna al dipendente del modello CU
Cosa fare se la Certificazione unica non viene consegnata al lavoratore dipendente o autonomo?
La situazione di Certificazione unica omessa è assai frequente, molto più di quello che può sembrare apparentemente. La motivazione che porta a non consegnare il documento è spesso dato dalla mancata effettuazione del versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori.
L’obiettivo del modello è quello di certificare i redditi o i compensi percepiti nel corso dell’anno precedente e tutte le ritenute operate durante lo stesso periodo. Sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi la CU indica la trattenuta ai fini IRPEF effettuata sugli importi (redditi) percepiti. Il sostituto di imposta, infatti, è tenuto a trattenere dal reddito del lavoratore una parte del proprio reddito per versarla all’Erario. L’obiettivo è quello di incentivare il versamento delle imposte, che viene effettuato da un soggetto diverso dall’avente causa (il lavoratore). Tuttavia, può capitare che il sostituto di imposta (per vari motivi, dalla situazione di insolvenza, fino alla frode) non effettui il versamento all’Erario delle ritenute dei lavoratori.
| Attenzione! |
|---|
| Si tratta di una fattispecie molto importante che può essere sanzionata anche penalmente. Quanto il datore di lavoro si rende conto di non aver versato le ritenute (e di non poterlo fare per illiquidità) molto spesso non invia il modello CU ai lavoratori (dipendenti o autonomi) a cui ha trattenuti le ritenute fiscali. Questo comportamento avviene per cercare di evitare, o rimandare, l’applicazione delle sanzioni che vedrai di seguito. |
Sanzioni amministrative e penali
Le sanzioni sul datore di lavoro che non versa le ritenute (ed effettua quella che si chiama “appropriazione indebita“) sono le seguenti:
- Sanzione amministrativa: La sanzione è quella prevista per omessa certificazione unica, a cui si aggiunge quella per omesso versamento del modello 770 con in aggiunta la sanzione del:
- 20% dell’ammontare non trattenuto in caso di versamento parziale;
- 30% dell’importo non versato in caso di mancato versamento delle ritenute;
- Sanzione penale: per omesso versamento ritenute superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta che non viene sanato entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta è punito con la reclusione per un periodo che va da 6 mesi a 2 anni. Questo è quanto previsto dall’articolo 10-bis del Decreto Legislativo n. 74/00.
“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a €. 50.000 per ciascun periodo d’imposta”.
Articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/00
Per approfondire il tema delle sanzioni penali in ambito tributario è possibile consultare questo approfondimento: “Le sanzioni penali tributarie“. Vediamo adesso che cosa fare se ci troviamo in una situazione come questa.
Cosa può fare il lavoratore che non ha ricevuto il modello CU
Prima ancora di procedere con solleciti formali o denunce, esiste un modo rapido per verificare se il sostituto d’imposta ha adempiuto all’invio telematico: consultare il proprio Cassetto Fiscale. Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS, il lavoratore può visualizzare tutte le certificazioni trasmesse a suo nome dai sostituti d’imposta.
Se la CU è presente nel portale ma non ti è stata consegnata, puoi scaricarla autonomamente per predisporre la dichiarazione dei redditi. Se invece il documento risulta assente anche nel sistema dell’Anagrafe Tributaria dopo la scadenza del 16 marzo, avrai la conferma oggettiva dell’omissione e potrai procedere con il sollecito tramite PEC o raccomandata.
Azioni da intraprendere per sollecitare il sostituto d’imposta
Nel caso in cui il sostituto di imposta non consegni la Certificazione unica al lavoratore, il soggetto ha la possibilità di:
- Sollecitare il sostituto di imposta per il rilascio della CU attraverso l’invio di una PEC (Posta Elettronica Certificata) o di una raccomandata A.R., intimando al sostituto di imposta di consegnare l’omessa certificazione entro in termine perentorio. Questa comunicazione scritta ha valore legale e costituisce prova formale della richiesta (devono essere conservate le ricevute di presentazione). Nel documento è importante specificare chiaramente:
- I dati anagrafici completi e codice fiscale;
- Il periodo di lavoro per il quale si riferisce la CU;
- La richiesta formale di ricevere il documento entro un termine preciso (es. 7-10 giorni);
- Avvertimento che, in caso di mancata ricezione entro il termine indicato, si provvederà alla segnalazione alle autorità competenti;
- Rivolgersi al sindacato: Nelle aziende di più grandi dimensioni è possibile rivolgersi al sindacato di categoria. Questo offre assistenza e tutela ai lavoratori per problematiche come questa. Un rappresentante sindacale può intervenire presso il datore di lavoro per sollecitare la consegna o avviare procedure legali;
- Denuncia. Nel caso in cui il sollecito rimanga inascoltato ed il sostituto non abbia comunicato e consegnato il modello CU il percettore del reddito ha la possibilità di rivolgersi alla Guardia di Finanza per denunciare il sostituto di imposta per il mancato adempimento.
Il consiglio da professionista che posso dare è quello di seguire questa procedura senza perdere tempo. Si capisce subito, infatti, se un datore di lavoro sta solo ritardando per vari motivi la consegna della CU, oppure se ci sono validi motivi per credere che la CU non sarà mai consegnata. Siccome il modello CU è fondamentale per i lavoratori per poter predisporre correttamente la propria dichiarazione dei redditi, non si deve perdere tempo, ma piuttosto attivarsi subito per un sollecito ed eventualmente una denuncia.
Se la situazione è particolarmente complessa o se hai difficoltà a risolvere il problema, considera di rivolgerti a un commercialista o a un consulente del lavoro per una consulenza personalizzata.
La procedura di scomputo dal reddito della ritenuta di acconto
La mancata consegna della Certificazione unica al professionista può essere risolta sollecitando e poi eventualmente denunciando il sostituto d’imposta. Per il lavoratore autonomo la CU è fondamentale in quanto senza di essa diventa difficile riconoscere le ritenute di acconto subite in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nel caso in cui non si riesca ad ottenere la CU dal committente è possibile intervenire mediante la procedura di scomputo dal reddito della ritenuta di acconto.
Si tratta della procedura indicata dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione Ministeriale n. 68/E/2009. In base a questo documento di prassi l’Agenzia chiarisce che il lavoratore autonomo può scomputare le ritenute se è in grado di documentare, di averle effettivamente subite. I tipi di documenti che possono confermare l’applicazione delle ritenute subite sono:
- La fattura che espone l’applicazione della ritenuta d’acconto;
- La documentazione bancaria attestante che le somme incassate dal professionista corrispondono al netto fatturato.
In fase di controllo documentale delle dichiarazioni dei redditi, alla documentazione sopra indicata può essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attraverso la quale il professionista ha l’obbligo di attestare che:
- La documentazione prodotta fa riferimento a fatture registrate nelle scritture contabili obbligatorie;
- Non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto di imposta.
Attraverso questa documentazione l’Agenzia delle Entrate riconosce la corretta effettuazione della ritenute. A quel punto l’Agenzia effettuerà un accertamento fiscale nei confronti del committente per verificare la certificazione ed il versamento all’Erario della ritenuta.
Conclusioni
Se sei un lavoratore dipendente ed il tuo datore di lavoro non ti ha consegnato la Certificazione unica entro la scadenza del 16 marzo ti consiglio di affrettarti a chiederla. È sufficiente una prima richiesta poi eventualmente un sollecito, fino ad arrivare ad una denuncia vera e propria. Naturalmente, i casi di denuncia sono i più gravi ed attengono solitamente a situazioni patologiche di imprese in crisi (vicine al fallimento), oppure situazioni di apparente frode fiscale.
Per i lavoratori autonomi la CU è importante per vedersi riconoscere in modo corretto in dichiarazione dei redditi le ritenute subite. Tuttavia, anche in questo caso è opportuno seguire le indicazioni viste per il lavoro dipendente e sollecitare il proprio committente, passibile di denuncia. In ultima istanza rimane possibile attivare la procedura per lo scomputo della ritenuta subita in dichiarazione dei redditi predisponendo la documentazione per un possibile accertamento fiscale.
Domande frequenti
Se l’azienda è in liquidazione o fallita, l’obbligo di rilascio della CU ricade sul curatore fallimentare o sul liquidatore. In questi casi, è fondamentale monitorare il Cassetto Fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, poiché spesso l’invio telematico viene effettuato ma la consegna cartacea al lavoratore viene omessa per ragioni logistiche.
Sì, è possibile se i dati sono già presenti nella dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate, segno che il sostituto ha effettuato l’invio telematico entro il 16 marzo. Se i dati mancano, il lavoratore può utilizzare le buste paga dell’anno precedente per ricostruire i redditi, ma è una procedura rischiosa che espone a controlli documentali.
Indirettamente sì. Senza la CU, il lavoratore non ha la prova delle ritenute subite. Se il sostituto d’imposta non ha inviato il modello telematico, l’Agenzia delle Entrate non troverà corrispondenza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto versato dal datore di lavoro, bloccando o sanzionando il credito IRPEF.
Sì, la sanzione di 100 euro si applica non solo per l’omissione, ma anche per la trasmissione di una certificazione con dati errati. Tuttavia, se l’errore viene corretto con un nuovo invio entro 5 giorni dalla scadenza del 16 marzo, non viene applicata alcuna sanzione.
Gli eredi hanno il diritto di richiedere la Certificazione Unica del familiare deceduto per poter presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius. La procedura segue l’iter standard: sollecito formale al sostituto d’imposta (ex datore di lavoro o ente pensionistico) tramite PEC o raccomandata A.R., specificando la propria qualità di erede.