Come aprire un agriturismo: aspetti fiscali

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L'agriturismo è una forma di turismo rurale che combina l'attività agricola con l'ospitalità turistica. Gli agriturismi sono solitamente situati in aree rurali e offrono ai visitatori la possibilità di soggiornare in strutture agricole, come fattorie o casali, e di partecipare a varie attività legate all'agricoltura.

Si considerano attività agrituristichele attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali” (art. 2 della L. 20.2.2006 n. 96).

L’agriturismo è una forma di turismo rurale che combina l’attività agricola con l’ospitalità turistica. Per aprire un’attività agrituristica occorre necessariamente essere degli imprenditori agricoli, ovvero soggetti che possiedono già un’azienda agricola e vedono nell’attività ricettiva un valido metodo per diversificare i proventi.

Le attività agrituristiche

Le attività oggetto di agriturismo sono quelle di ricezione e ospitalità esercitate attraverso l’utilizzazione dell’azienda agricola. In pratica si tratta di quelle attività che si pongono in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura. Costituiscono in ogni caso oggetto dell’attività agrituristica:

  • Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  • Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’art. 4 co. 4 della L. 96/2006;
  • Organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la L. 27.7.99 n. 268;
  • Organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Accanto a queste possono essere offerte anche altre possibilità, ma devono comunque rimanere marginali rispetto a queste attività, che devono restare le prevalenti.

Legame tra agricoltura e turismo

Questo legame fra azienda agricola e agriturismo permette all’imprenditore di usufruire di alcuni vantaggi di natura fiscale rispetto a coloro che esercitano attività turistico ricettive (come alberghi, ristoranti, pensioni, case vacanza, affittacamere, etc). Mi riferisco, in particolare, al regime di determinazione forfetaria dell’Iva, fissata al 10%. Devi sapere, infatti, che l’importo dell’Iva da versare viene determinato riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50% del suo ammontare complessivo, a titolo di detrazione forfettaria.

Connessione e complementarietà delle attività

La normativa sopra citata, specifica che l’attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quella agricola, che deve comunque rimanere principale. In pratica, l’agriturismo non può esistere se non esiste un’azienda agricola in esercizio e che le attività agrituristiche non possono prevalere sulle attività agricole.

Il principio della connessione e complementarietà implica che per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed infrastrutture in dotazione esclusiva dell’azienda agricola, come:

  • Fabbricati rurali;
  • Prodotti aziendali;
  • Strutture sportive;
  • Strutture ricreative o culturali legate al mondo agricolo.

Sono tollerate alcune eccezioni, entro certi limiti, purché si tratti di attività (piscina, campo da tennis) accessorie all’ospitalità e, in ogni caso, che non comportino il pagamento di un corrispettivo.

Come si avvia un agriturismo

L’apertura di un agriturismo è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli. Per imprenditore agricolo si intende l’individuo che esercita una professione legata alla lavorazione del fondo e tutte le attività connesse. La Legge n. 96/06 regolamenta il settore in tutta la nazione ma ogni singola regione emana la propria legge regionale che disciplina la materia.

Le singole leggi regionali si devono attenere alle norme nazionali con differenti aggiunte come il piano regolatore regionale e particolari disposizioni regionali dettate dal territorio. Il principio cardine dell’apertura è quello di utilizzare le risorse dell’azienda agricola stessa quali i prodotti e le case ad uso aziendale. Un altra caratteristica è che l’attività agrituristica non deve superare le attività agricole vere e proprie calcolate in giornate lavoro.

Per svolgere l’attività è necessario:

  • L’iscrizione in un elenco regionale;
  • Il rilascio dell’autorizzazione comunale;
  • Essere in regola con le norme igienico-sanitarie, relativamente agli immobili e alle attrezzature per la produzione, preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande-

Requisiti amministrativi

Per avviare concretamente questa attività è necessario provvedere all’iscrizione del soggetto abilitato all’esercizio dell’attività nell’elenco apposito. Si tratta di un elenco detenuto dall’amministrazione provinciale, la quale anche tramite sopralluogo, verifica la potenzialità agrituristica dell’azienda agricola. L’amministrazione provinciale è tenuta a pronunciarsi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della domanda. Non esiste però un iter amministrativo unico per ottenerla. Ogni regione stabilisce le procedure e i documenti necessari in autonomia. In generale le regioni istituiscono elenchi regionali o provinciali dei soggetti idonei all’attività agrituristica. L’iscrizione a questi elenchi è subordinata alla verifica di alcuni requisiti. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione è necessario andare a chiedere l’autorizzazione al Comune per l’esercizio dell’attività. Questo attraverso la compilazione e la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Senza la presentazione di questa comunicazione è precluso l’avvio dell’attività. Naturalmente, l’autorizzazione comunale specifica quali sono le attività agrituristiche consentite ed i periodi di esercizio durante l’anno (di solito non superiore a nove mesi). Se si possiedono i requisiti, e la domanda viene accettata, l’attività dovrà necessariamente rispettare tutte le norme igienico sanitarie e sottoporsi al controllo delle autorità competenti (ASL).

Autorizzazione al Comune

Per ottenere l’autorizzazione l’operatore che intende avviare l’agriturismo deve fare domanda, su apposito modello, al Sindaco del Comune di residenza, allegando:

  • Certificato di iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici nonché comunicazione del sostenimento del colloquio finale e risultanze del piano agrituristico;
  • Parere sanitario favorevole per i locali adibiti ad attività agrituristica;
  • Copie dei libretti sanitari del personale agrituristico;
  • Attestazione di frequenza al corso formativo di 100 ore;
  • Certificato generale del casellario giudiziario e comun-que documentazione comprovante l’assenza delle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell’art. 5 della Legge n. 59/63 per il diniego dell’autorizzazione.

La domanda deve indicare gli edifici e le strutture adibite ad uso agrituristico, le capacità ricettive e le tariffe che si intendono praticare.

Comunicazione di alloggiati e tariffe

Ottenute le autorizzazioni ed iniziata l’attività, sarà necessario annotare in un apposito registro le generalità delle persone alloggiate, comunicando arrivi e partenze all’autorità di pubblica sicurezza. Il titolare dovrà, inoltre, rispettare le modalità di esercizio dell’attività previste dall’autorizzazione. Di concerto dovrà comunicare, entro il 31 luglio, di ogni anno le tariffe che si intendono praticare per l’anno successivo. Osservare scrupolosamente le normative igienico sanitarie riveste una grande importanza per il settore.

Le leggi regionali, alle quali si invita fare riferimento, stabiliscono i requisiti in materia per gli immobili da destinare all’attività agrituristica, oltre che gli accurati controlli relativi alla somministrazione di cibi e bevande.

Requisiti fiscali

Accanto a questi adempimenti vi sono quelli consueti, che riguardano l’apertura della partita Iva, e l’iscrizione presso la Camera di Commercio. Oltre agli adempimenti INPS legati ai soggetti che svolgono l’attività agricola. Inoltre, deve essere tenuto in considerazione il fatto che esistono limitazioni nel numero delle camere e dei posti letto. Generalmente le camere devono essere inferiori a 10 per un totale di 30 posti letto. Le normative cambiano molto tra zone normali e zona considerate disagiate o montane. Appare quindi opportuno e doveroso verificare le singole normative applicabili in base alle normative regionali di settore.

Il regime fiscale speciale

Il regime fiscale riservato agli agriturismi consiste nell’applicazione di un metodo forfetario:

  • Ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito derivante dall’attività agrituristica;
  • Ai fini dell’IVA, per la determinazione dell’imposta da portare in detrazione a quella applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività agrituristica.

Determinazione del reddito

Per gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’attività di agriturismo si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%. Questo metodo di determinazione del reddito rappresenta il regime naturale previsto per gli agriturismi. I ricavi da prendere in considerazione sono solo quelli conseguiti nel periodo d’imposta, così come stabilito dall’articolo 109 del TUIR.

Restano esclusi, con la conseguenza che si applicherà il regime ordinario, le società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno per attività principale l’esercizio di attività commerciali.

Si ipotizzi che un imprenditore agricolo individuale eserciti attività di agriturismo. Nel periodo d’imposta l’attività agrituristica genera ricavi, al netto dell’IVA, per 80.000 euro. Il reddito imponibile determinato con il metodo forfetario sarà pari a 80.000 euro × 25% = 20.000 euro.

Il contribuente ha facoltà di non avvalersi del regime agevolato, esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale IVA per l’anno precedente (co. 3 dell’art. 5 della Legge n. 413/91). L’opzione, che ha effetti anche ai fini dell’IVA, è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
La comunicazione della revoca dell’opzione deve essere effettuata anch’essa nella dichiarazione annuale IVA.

Disciplina Iva

Anche ai fini dell’Iva, l’articolo 5 della Legge n. 413/91 prevede un particolare regime forfettario di determinazione dell’imposta. I soggetti esercenti attività di agriturismo determinano l’Iva riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

Ad esempio, ipotizzando che nell’anno “n” si sia realizzato un Iva derivante da attività imponibili riguardanti l’agriturismo di 10.000 euro, l’Iva effettivamente da versare sarà di 5.000 euro, ossia il 50% dell’Iva sulle operazioni imponibili annuali.

In questo caso, a differenza per quanto visto ai fini delle imposte sui redditi, il regime forfettario Iva si applica a tutti i soggetti che esercitano l’attività agrituristica, ivi comprese le società di capitali. Anche ai fini Iva, il regime forfettario non è obbligatorio: l’imprenditore agricolo deve valutare la convenienza ad optare per il regime ordinario.

Se l’imprenditore agricolo si trova ad avviare una nuova attività sostenendo ingenti spese per l’approntamento dei locali, inclusi interventi di ristrutturazione, può avere interesse a detrarre l’Iva sugli acquisti in maniera ordinaria. Questo perché l’importo sarà verosimilmente maggiore al corrispondente 50% dell’Iva sulle operazioni attive effettuate.

L’attività agrituristica non rientra nel regime speciale Iva previsto dall’articolo 34 del DPR n. 633/72 per i produttori agricoli. In caso di esercizio congiunto dell’attività agricola e agrituristica l’imprenditore è obbligato a tenere la contabilità separata, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del DPR n. 633/72, e che le due attività siano inserite in differenti quadri della dichiarazione Iva.

Aliquota IVA

Le prestazioni di alloggio e ristorazione rese dagli agriturismi sono soggette ad aliquota Iva del 10% (n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/72). La medesima aliquota dovrebbe potersi applicare alle prestazioni ricreative, purché di carattere accessorio rispetto alle prime.

Obblighi documentali

Molte delle operazioni tipiche degli agriturismi (es. somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni alberghiere, ecc.) rientrano tra le operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72, per le quali l’emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente. Per la generalità di tali operazioni, dunque, si applica l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/15.

Attività autonoma rispetto a quella agricola ai fini Iva

Da un punto di vista pratico, la tesi che va per la maggiore è quella di considerare l’agriturismo attività autonoma rispetto a quella agricola, vista anche la disciplina in materia di autorizzazioni e controlli a cui è sottoposta, e così anche per quanto riguarda la tenuta della contabilità c’è dunque l’obbligo di utilizzare distinti registri Iva. Solo nel caso in cui entrambe le attività adottassero il regime ordinario Iva, sarebbe possibile tenere la contabilità unificata (pur restando consigliabili i distinti registri sezionali Iva).

Iva nei passaggi di beni

passaggi di beni prodotti dall’azienda agricola all’agriturismo devono essere fatturati e soggetti ad Iva (se l’attività agricola è in regime Iva normale sui passaggi interni si verserà tutta l’Iva che poi, con il regime forfait agrituristico, si detrarrà al 50% rendendo dunque necessaria la valutazione sulla convenienza o meno di adottare il regime ordinario anche per l’agriturismo, così da poter effettuare la detrazione intera). La detrazione dell’Iva per acquisti ad uso promiscuo va fatta nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività (se non si adotta il regime forfetario).

Le liquidazioni Iva

Le liquidazioni Iva devono essere annotate separatamente nei rispettivi registri, mentre i versamenti possono coincidere se la periodicità è la stessa. La dichiarazione Iva deve essere predisposta tenendo presenti i due distinti registri sezionali. L’azienda agrituristica che supera i 400.000 euro di volume di affari, rientrando questa attività tra le prestazioni di servizi, ha l’obbligo delle liquidazioni Iva mensili.

Aliquote Iva per i servizi agrituristici

Le aliquote Iva da applicare ai servizi agrituristici sono il 10% per il pernottamento (alloggio e campeggio) e ristorazione, il 20% per gli altri servizi (culturali, sportivi, ricreativi). L’operatore è tenuto a rilasciare ai propri ospiti la ricevuta fiscale, sostituibile con fattura immediata. Se al momento del rilascio della ricevuta fiscale non avviene il pagamento, bisognerà annotare nella ricevuta “corrispettivo non pagato“. Nel caso questo avvenga perché poi si farà un’unica fattura ad un’eventuale agenzia di viaggio organizzatrice, nella stessa fattura si dovrà fare riferimento agli estremi delle relative ricevute emesse senza riscossione del corrispettivo. I corrispettivi delle ricevute fiscali emesse devono essere poi annotati nel Registro dei corrispettivi.

Tenuta della contabilità

Le imprese agricole devono certificare le operazioni effettuate mediante emissione di scontrino elettronico. All’ospite deve essere rilasciato un documento commerciale. Se richiesta deve essere rilasciata la fattura.

L’imprenditore agricolo che esercita attività di agrituristica avvalendosi del regime forfettario ottiene il vantaggio di semplificare la tenuta della contabilità. Infatti, ai sensi dell’articolo 18-ter del DPR n. 600/73 è obbligato a tenere unicamente i seguenti registri IVA:

  • Registro dei corrispettivi – in cui riportare gli incassi giornalieri riferiti all’attività agrituristica;
  • Registro degli acquisti –  in cui riportare le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati nell’attività agrituristica.

Volendo schematizzare gli adempimenti contabili possono essere così riassunti.

Regime contabileDescrizione
REGIME FORFETTARIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO ED IVADevono predisporre solo i registri Iva. Registro Iva acquisti e vendite e registro dei corrispettivi.
APPLICAZIONE DEGLI ALTRI REGIMI CONTABILI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO ED IVADevono predisporre tutti i registri e le scritture contabili previste per ogni tipo di attività commerciale ed in relazione al tipo di contabilità prescelto (semplificata o ordinaria).

Il regime forfettario di determinazione del reddito e dell’Iva può essere applicato dalle persone fisiche, dalle imprese familiari, dalle società di persone. Il regime forfettario non si applica alle società di capitali.

Somministrazione di pasti e bevande

Nell’azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da produzioni aziendali, opportunamente trasformate in azienda o all’esterno, tenuto conto della gastronomia rurale. Rientrano fra le bevande somministrabili anche agli alcolici e i superalcolici purché tipici della tradizione regionale. Nell’utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati limiti percentuali di provenienza aziendale delle materie prime in termini di valore (60%) ritenendo come tale quello riferito al mercato locale. Per essere considerati di produzione aziendale gli animali devono rimanere in azienda per almeno un ciclo produttivo. Nella percentuale del 60% vanno ricompresi anche i prodotti aziendali trasformati in strutture esterne all’azienda ed in cooperative di conferimento. Non sono invece ricomprese le produzioni derivanti da contratti di soccida o comodato.

E’ tassativo che i prodotti che non provengono dall’azienda o da produttori agricoli non possano superare la quota del 15% in termini di valore sul totale delle materie prime utilizzate. Il limite massimo dei giorni di apertura per la sola ristorazione è fissato in 210 con una capienza massima di 60 posti a sedere o 160 giorni di apertura con capienza massima di 80 posti a sedere. L’elenco dei pasti offerti, con i relativi prezzi, deve essere esposto agli ospiti. I pasti offerti a chi usufruisce di alloggio non sono sottoposti ai limiti temporali suddetti.

Somministrazione di spuntini e bevande 

La somministrazione di spuntini e bevande non ricade nei limiti temporali e di capienza. Resta comunque l’obbligo della prevalenza aziendale (51%) delle materie prime utilizzate. Sono considerati spuntini la colazione, i piatti freddi, i panini o i piccoli assaggi, non riferibili a pasti completi (per esempio polenta riscaldata, formaggi e salumi), serviti durante tutta la giornata. L’elenco degli spuntini, con i relativi prezzi deve essere esposto agli ospiti. La somministrazione di bevande e caffè è consentita solo a completamento del pasto o dello spuntino

La vendita dei prodotti aziendali

È consentito all’imprenditore agrituristico vendere i prodotti della propria azienda, anche ricavati da materie prime aziendali e trasformati da terzi con lavorazioni esterne, osservando le disposizioni igienico-sanitarie della Legge n. 283/62. I prodotti possono essere venduti anche a chi non usufruisce di altri servizi aziendali.

Posso aprire un agriturismo senza soldi?

Una tra le principali domande che mi vengono poste è se sia possibile avviare questa attività senza budget a disposizione. Aprire un’attività agrituristica partendo completamente “senza soldi” è estremamente difficile, per non dire quasi impossibile, perché ci sono sempre dei costi iniziali da affrontare. Tuttavia, ci sono modi per avviare l’attività anche disponendo di un capitale personale molto limitato, sfruttando diverse forme di finanziamento e agevolazioni.

  • Finanziamenti pubblici (EU, nazionali, regionali): Questa è la via più promettente. Esistono diversi bandi e misure, spesso cofinanziati dall’Unione Europea tramite i PSR (Piani di Sviluppo Rurale) gestiti dalle Regioni;
  • Prestiti bancari: Richiedono garanzie e un business plan solido. Esistono anche prestiti specifici per l’agricoltura;
  • Crowdfunding: Raccogliere fondi da privati (c.d. peer to peer lending) attraverso piattaforme online, presentando un progetto convincente.
  • Soci o investitori: Trovare partner che apportino capitale in cambio di una quota dell’attività.

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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