La clausola service prevede che la stabile organizzazione può essere riconosciuta se l'impresa non residente fornisce servizi per un periodo di tempo prolungato (tipicamente superiore a 6 mesi nell'arco di 12 mesi) nello Stato della fonte, tramite i propri dipendenti o altro personale.
La clausola service crea stabile organizzazione quando un'impresa fornisce servizi in uno Stato estero attraverso propri dipendenti o personale per un periodo che supera le soglie convenzionali previste, tipicamente 90 o 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche senza disporre di una sede fisica permanente. La tua impresa italiana sta per inviare tecnici in India per sei mesi consecutivi? Stai fornendo consulenza ingegneristica a un cliente in Pakistan attraverso il tuo personale? Attenzione: potresti creare una stabile organizzazione senza nemmeno saperlo. La clausola service, presente in alcune convenzioni fiscali stipulate dall'Italia, introduce una regola speciale che differisce profondamente dal modello OCSE standard. Questa disposizione consente allo Stato estero di tassare i tuoi utili se fornisci servizi attraverso dipendenti o personale per un periodo che supera determinate soglie temporali, tipicamente 90 o 183 giorni. A differenza della stabile organizzazione materiale tradizionale, non serve una sede fissa: basta la presenza fisica del tuo personale che eroga servizi. Per le imprese italiane che operano in mercati emergenti come India, Bangladesh, Pakistan o Thailandia, comprendere questa clausola è fondamentale per evitare contestazioni fiscali e pianificare correttamente la propria presenza internazionale. Cos'è la clausola service e perché esiste La clausola service rappresenta una deroga significativa ai principi generali della stabile organizzazione contenuti nell'articolo 5 del modello OCSE. Mentre il modello standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico richiede una sede fissa di affari per configurare stabile organizzazione, alcune convenzioni fiscali introducono una disposizione aggiuntiva che consente allo Stato della fonte di tassare anche la semplice fornitura di servizi. Questa clausola nasce dall'esigenza dei paesi in via di sviluppo di proteggere la propria base imponibile. Il modello di convenzione delle Nazioni Unite, infatti, include espressamente questa previsione all'articolo 5 paragrafo 3 lettera b, riconoscendo che molti Stati non industrializzati importano servizi tecnici, consulenziali e professionali da imprese straniere. Senza questa clausola, tali servizi potrebbero sfuggire completamente alla tassazione nello Stato dove vengono effettivamente prestati, generando una perdita di gettito fiscale per il paese beneficiario. L'Italia ha recepito questa clausola in diverse convenzioni bilaterali, principalmente con paesi asiatici e in via di sviluppo che hanno adottato il modello UN come base negoziale. Attenzione: La clausola service non sostituisce la normale definizione di stabile organizzazione material...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso