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Cessione immobile oggetto di superbonus: plusvalenza tassata

Fisco NazionaleImmobili e Società immobiliariCessione immobile oggetto di superbonus: plusvalenza tassata

Dal 2024 la plusvalenza derivante dalla cessione di immobile oggetto di superbonus 110% sconta una tassazione del 26% (in alternativa all'IRPEF). Affinché questo sia possibile è necessario che si avverino 3 condizioni: 1) dovrebbero essere trascorsi meno di 10 anni dalla fine dei lavori alla data della cessione; 2) il fabbricato, tra la fine dei lavori e la cessione, non dovrebbe essere stato utilizzato come abitazione principale del venditore; e infine 3) il venditore dovrebbe aver chiesto l’applicazione del 110% in dichiarazione o tramite cessione del credito o sconto in fattura.

La Legge n. 213/23 ha previsto una nuova possibilità insorgenza di plusvalenza imponibile per la cessione di immobili abitativi. Il caso è quello relativo agli immobili abitativi che sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione tramite il superbonus del 110%.
La cessione di immobile oggetto di lavori di superbonus comporta la tassazione della plusvalenza in caso di vendita nei dieci anni dalla conclusione dei lavori. La cessione di un immobile ristrutturato, in questo arco temporale, in caso di plusvalenza comporta l'applicazione di una tassazione, con imposta sostitutiva del 26% al momento dell'atto. Oppure, in alternativa è possibile applicare l’ordinaria IRPEF per scaglioni.
Vediamo di cosa si tratta. Prima però ricordo che la disciplina sulla tassazione della plusvalenza immobiliare è consultabile a questo articolo: "Plusvalenza da cessione immobili; IRPEF o imposta sostitutiva?".
Plusvalenza: di cosa si tratta
Abbiamo parlato fin qui di plusvalenza. Ma di cosa si tratta? Nel linguaggio economico con plusvalenza si fa riferimento all’utile o al guadagno netto derivato dalla vendita di un immobile o di un titolo, il cui valore è andato ad aumentare rispetto al momento dell’acquisto. La differenza tra il prezzo di acquisto minore e quello di vendita maggiore è per l’appunto la plusvalenza. Viceversa la minusvalenza (o perdita) è la differenza negativa fra acquisto e vendita.
La plusvalenza è solitamente determinata da:

Beni, come possono essere immobili (o anche altri beni immobili);
Valori mobiliari (esempio azioni).

Come già detto, l’aumento di valore effettivo di per sé non contribuisce a formare reddito, anche se molto spesso all’atto pratico va a determinare un’entrata.
Tassazione plusvalenza da cessione immobile oggetto di superbonus
A partire dal 1° gennaio 2024, l'art. 18 del della Legge n. 213/23 ha previsto l'inserimento della lett. b-bis) all'art. 67, co. 1, del TUIR. Questa dispone quanto segue:

lett. b-bis) all'art. 67, co. 1, del TUIR - Plusvalenza cessione immobili abitativi con interventi agevolati

"le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo."

Ciò comporta che la plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile oggetto di lavori superbonus da non più di 10 anni deve essere tassata. Il periodo di monitoraggio riguarda la data d...

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