Quali regole devono essere seguite nella cessione di azienda nel regime forfettario? Plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali non rilevano fiscalmente. L’unica plusvalenza tassata è quella relativa all’avviamento.
Quando un soggetto opera in regime forfettario e cede la propria azienda deve porsi il problema di come gestire fiscalmente la relativa plusvalenza. Questo aspetto, di cui sino ad ora non vi erano documenti di prassi, è stato oggetto di una risposta ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Mi riferisco alla Risposta ad Interpello n 478 dell’11.11.2019. Con questo documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema legato alla tassazione della plusvalenza (o deduzione della minusvalenza) relativa alla cessione di attività di un soggetto che opera in Regime Forfettario.
La soluzione proposta dalle Entrate è quella che prevede, nell’ambito di una cessione di azienda che si realizzi in Regime Forfettario, l’assoggettamento a tassazione (separata o sostitutiva) del solo importo relativo all’avviamento. Vediamo, di seguito la situazione proposta e la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
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Regole ordinarie di tassazione per la plusvalenza da cessione di azienda
La cessione d’azienda è, in linea di massima, un’operazione realizzativa. Questo, considerato che, ai sensi dell’art. 86 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.
La plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso è costituita dalla differenza fra:
- Il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e
- Il costo non ammortizzato. Fermo restando che tale plusvalenza, nell’ambito della cessione d’azienda, deve essere determinata unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che la compongono.
Tanto premesso, con particolare riferimento al caso di un imprenditore individuale che intende cedere la sua azienda, le modalità di tassazione della plusvalenza generata da tale operazione possono essere diverse.
Modalità di tassazione della plusvalenza
Anzitutto può operare la tassazione ordinaria, per cui la plusvalenza è tassata interamente nell’esercizio in cui è realizzata (art. 86 comma 4 del TUIR). Qualora l’azienda ceduta sia posseduta da almeno tre anni e non sia l’unica dell’imprenditore, la tassazione della plusvalenza può avvenire in un massimo di cinque quote costanti. Infatti, come evidenziato dalla Nota DRE Emilia Romagna 18 settembre 1996 n. 39525, se “la qualifica di imprenditore permane in capo all’alienante senza alcuna soluzione di continuità nel corso del periodo d’imposta pur se per l’esercizio di attività diversa da quella svolta in precedenza, si ritiene possa essere applicata la disposizione agevolativa in esame” (vale a dire la rateizzazione delle plusvalenze realizzate).
L’opzione per la rateizzazione non è quindi ammessa in caso di cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, posto che in tal caso lo stesso perderebbe la qualifica di imprenditore.
Da ultimo, la plusvalenza potrebbe essere assoggettata a tassazione separata, qualora l’azienda ceduta sia posseduta dall’imprenditore individuale da almeno 5 anni (art. 58 e art. 17 comma 1 lett. g) del TUIR).
Cessione di azienda nel regime forfettario: il caso
Nel caso oggetto di interpello, nel corso del primo anno di applicazione del regime forfetario, viene ceduta l’azienda (dando separata evidenza al valore attribuito all’avviamento) e, contestualmente, chiusa la partita Iva. Vengono, quindi, chiesti ragguagli in merito all’applicabilità del regime di non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda, quale conseguenza dell’applicazione, del regime forfetario.
Tale regime si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 1 comma 64 della Legge n. 190/2014).
Non partecipano alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell’accesso al regime. Così come le sopravvenienze, sia attive che passive. Sul punto vedi la Circolare n 10/E/2016 (§ 4.3.1) dell’Agenzia delle Entrate. In tale aspetto, il regime forfetario differisce dal regime dei contribuenti minimi (tuttora applicabile in via residuale), nel quale l’imponibilità di plusvalenze e minusvalenze era espressamente prevista dall’art. 1 comma 104 della L. 244/2007 (richiamato nel regime di vantaggio dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011).
Irrilevanza fiscale per la cessione di azienda nel regime forfettario
La rilevanza di plusvalenze e minusvalenze a fini reddituali dipende dalle diverse modalità di determinazione del reddito nell’ambito dei regimi agevolati. Nel regime dei contribuenti minimi era ammessa la deducibilità dei costi d’acquisto dei beni relativi all’impresa con il criterio di cassa. Questo determina il conseguente concorso alla formazione del reddito imponibile delle eventuali plusvalenze che dovevano assumersi pari al corrispettivo pattuito. Il tutto, in ossequio sempre al principio di cassa (art. 4 comma 1 lett. b) del DM 2 gennaio 2008).
Nel regime forfetario, invece, i costi dell’attività d’impresa, ivi compresi quelli relativi agli specifici beni relativi all’impresa, sono deducibili forfetariamente. Conseguentemente, il legislatore non ha disciplinato la fase di realizzo di tali beni e, in caso di loro
cessione, le eventuali plusvalenze non hanno rilevanza fiscale. Analoga irrilevanza fiscale mantengono i plusvalori e i minusvalori riguardanti gli specifici beni relativi all’impresa in caso di cessione d’azienda verificatasi nel corso del regime forfetario.
Tassazione del solo avviamento
Un discorso diverso, invece, viene sviluppato nella risposta n. 478 (in commento) per quanto riguarda l’avviamento. Infatti, il corrispettivo ad esso relativo non rappresenta un plusvalore relativo ad un bene d’impresa, il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali. L’avviamento è un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica dell’attività. Per questo motivo esso è riconducibile nell’ambito dei ricavi assoggettati ad imposta sostitutiva.
L’avviamento, noto anche come goodwill, rappresenta il valore immateriale dell’azienda, come la reputazione, la clientela, e la posizione di mercato. In caso di cessione di azienda da parte di un soggetto che opera in regime forfettario, la normativa fiscale prevede che solo il valore dell’avviamento sia soggetto a tassazione, a differenza di quanto avviene in regimi ordinari di tassazione.
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate afferma che il corrispettivo per la cessione dell’avviamento è soggetto ad imposizione con possibilità di assoggettarlo:
- A tassazione separata ai fini IRPEF. Questo ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. g) del TUIR. Tuttavia, l’azienda ceduta deve essere stata posseduta dall’imprenditore individuale da almeno 5 anni;
- A tassazione ordinaria del regime forfettario. Il reddito va a concorre alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva (del 15% o del 5%, a seconda dei casi).
Questa disposizione è particolarmente vantaggiosa per i piccoli imprenditori che decidono di vendere la propria attività, in quanto limita l’onere fiscale della cessione. Tuttavia, determinare il valore dell’avviamento può essere complesso, poiché esso non ha una quantificazione immediata e oggettiva, ma dipende da una serie di fattori qualitativi.
Inoltre, è importante sottolineare che la cessione di un’azienda nel regime forfettario deve essere gestita con attenzione sotto il profilo contrattuale e legale, per assicurarsi che tutti gli aspetti della transazione siano conformi alle normative vigenti. Gli imprenditori dovrebbero quindi considerare di consultare un consulente fiscale o un legale per valutare correttamente il valore dell’avviamento e per gestire in modo ottimale gli aspetti fiscali e legali della cessione.
Conclusioni
L’Agenzia delle Entrate con questa risposta ad interpello interviene facendo un chiarimento importante sul tema della tassazione della cessione di azienda in regime forfettario. Se, infatti, ci si poteva attendere la non concorrenza ai fini reddituali di plusvalenze e minusvalenza, assai più dubbiosa era la posizione da tenere in caso di presenza di avviamento.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate prevede l’assoggettamento a tassazione (separata ai fini IRPEF o ordinaria del regime forfettario) del corrispettivo incassato a titolo di avviamento. Infatti, tale valore rappresenta la capacità prospettica di generare reddito da parte dell’azienda ceduta. Per questo motivo tale incasso deve concorrere a tassazione.