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Bonus edilizi 2024 con spalmatura decennale del credito

Resta anche per il 2024 il divieto di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per quanto riguarda il sismabonus e gli altri bonus edilizi. Permane però la possibilità di avvalersi dell’opzione della spalmatura decennale dei crediti d’imposta per non perdere le rate del 2023.


Come si potrà continuare ad usufruire dei bonus edilizi nel 2024? Sono previste novità? In realtà alcune modifiche ci sono state ma sono già state messe in atto nel 2023, e proseguiranno senza variazioni anche per il prossimo anno. Stiamo parlando nello specifico del divieto di fruire dello sconto in fattura o della cessione di credito (salvo alcune eccezioni) e dell’opzione della spalmatura decennale per non perdere le rate del 2023.

Se andiamo a ritroso nel tempo nel mondo dell’edilizia privata e dei bonus fiscali vanno ripercorse alcune tappe importanti, partendo dal Decreto Legge n. 24/2020 (Decreto Rilancio) che ha messo in piedi il superbonus 110% e, soprattutto, il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) alle principali detrazioni fiscali in edilizia, per arrivare al Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) che ha stravolto il meccanismo di cessione con la prima modifica dalla quale il comparto non si è più ripreso e da cui è cominciato il declino. E da ultimo il Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) che dal 16 febbraio 2023 ha abrogato ogni forma di opzione alternative alla detrazione diretta dei bonus edilizi, salvando solo alcune casistiche. Da allora nulla è cambiato e permane questo divieto.

Inoltre sempre grazie alle modifiche apportate dal D.L. n. 11/2023 è stata prevista anche la spalmatura decennale della parte di rata annuale non fruibile in compensazione nell’anno di competenza. Vediamo dunque di fare chiarezza.

Bonus edilizi, abrogazione cessione credito e sconto in fattura

Inutile dire come sia stato un fulmine a ciel sereno per il mondo dell’edilizia l’abrogazione della cessione di credito e dello sconto in fattura per chi voleva usufruire del superbonus e degli altri bonus edilizi. Il provvedimento contenuto nel Decreto Cessioni ha infatti stravolto tutti i piani e le programmazioni del comparto edile formato da committenti, imprese, fornitori e professionisti, mettendo in crisi quel “meccanismo” che negli ultimi anni aveva anche permesso un rilancio del settore che era stato messo a dura prova dai lockdown che avevano caratterizzato il periodo di emergenza sanitaria.

Entrando nel dettaglio l’articolo 2 del citato decreto, a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo alcune deroghe tassative disposte dall’articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Il decreto in commento ha abrogato anche le disposizioni del D.L. n. 63/2013, che prevedevano la possibilità di esercitare, a talune condizioni e per particolari tipologie di spese, la cessione del credito e lo sconto in fattura, già prima dell’entrata in vigore dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”. Anche per tali interventi, pertanto, non è più possibile optare, in via residuale, per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Le esclusioni dall’abrogazione

Sono previste deroghe al divieto di ricorso alle misure alternative delle detrazioni dirette dei bonus edilizi. Per cui lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano ancora possibili nei seguenti casi:

  • Per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
  • Presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • Adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
  • Presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
  • Per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Bonus edilizi e remissione in bonis

Il decreto cessioni aveva permesso anche di attivare la remissione in bonis per il superbonus o i bonus edilizi per chi voleva usufruire dello sconto in fattura o la cessione del credito, ma aveva omesso di inviare la comunicazione dovuta entro la data prevista del 31 marzo 2023. Quest’ultima data era il termine per trasmettere la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici.

Il decreto cessioni (D.L. n. 11/2023) consentiva di presentare entro il 30 novembre 2023 la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione se la cessione avviene all’interno del sistema finanziario, facendo riferimento a quanto previsto in generale dall’art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012, “Remissione in bonis”. I termini sono dunque ormai scaduti per potersi avvalere di questa sorta di “sanatoria“.

Bonus edilizi, la spalmatura decennale

Un’opzione di cui i fruitori dei bonus edilizi possono avvalersi è la spalmatura decennale dei crediti d’imposta. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 132123 del 18 aprile 2023 ha pubblicato le disposizioni attuative di cui al c.d. Decreto “Aiuti-quater”, riguardanti la possibilità di “spalmare” i crediti d’imposta derivanti da alcuni bonus edilizi in 10 quote annuali di pari importo, compresi i crediti d’imposta che sono stati oggetto di cessioni successive alla prima. In tale ultimo caso, la prima opzione (sconto in fattura/cessione del credito) deve essere stata comunicata mediante “Comunicazione AE opzioni” entro il 31 marzo 2023.

Più precisamente, il provvedimento riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura, di cui ai seguenti bonus edilizi:

  • Superbonus (art. 116, D.L. n. 34/2020);
  • Bonus anti-barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020);
  • Sismabonus e Sismabonus-acquistiordinari” (art. 16, c. da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013).

In riferimento a queste misure, la quota residua di ciascuna rata annuale, non utilizzata in compensazione con modello F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/97), può essere ripartita in 10 rate annuali decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. L’opzione per 10 quote in luogo delle originarie 4-5 è irrevocabile e le nuove rate ripartite non possono essere cedute ad altri soggetti né, ciascuna di esse, essere ulteriormente rideterminata.

Quota residua non utilizzata dei crediti

Il provvedimento precisa che la ripartizione decennale può essere richiesta per la quota residua non ancora utilizzata delle rate dei crediti:

Riferite al 2022 in poi, ma solo per i crediti nascenti da detrazione Superbonus, con “Comunicazione AE opzioni” inviata fino al 31/10/2022;
Riferite al 2023 in poi, ma solo per i crediti nascenti da detrazione Superbonus, con “Comunicazione AE opzioni” inviata dal 1/11/2022 al 31/03/2023, nonché da “Comunicazione AE opzioni” inviata fino al 31/03/2023 per i crediti da Bonus anti-barriere e i Sismabonus “ordinari”.

Ciascuna nuova rata annuale ripartita può essere utilizzata esclusivamente in compensazione con il modello F24 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del relativo anno di riferimento. Seguirà l’adozione di una risoluzione con cui saranno istituiti i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento delle nuove rate ripartite. Resta fermo che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Come richiedere la spalmatura decennale

L’opzionespalma-crediti” va comunicata all’AE, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, mediante specifica comunicazione inviata tramite la “Piattaforma cessione crediti” presente sul sito internet della stessa AE, a decorrere dal 2/05/2023. La scelta è irrevocabile e la citata comunicazione è immediatamente efficace oltre a non poter essere né rettificata, né annullata.

Con decorrenza dal 3 luglio 2023, inoltre, la comunicazione potrà anche essere inviata, sempre attraverso il medesimo servizio web, avvalendosi di un intermediario (di cui art. 3, c. 3, DPR n. 322/98) con delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti d’imposta, il quale sarà avvisato mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Esempi di calcolo dell’Agenzia delle Entrate

Con comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha anche fornito esempi di calcolo in tema di opzione “spalma-crediti”, di seguito riportato:

La comunicazione (per lo spalma-crediti) può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31/12 di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’AE la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in 10 rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre degli anni dal 2024 al 2033.

Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’AE di volerli ripartire nei successivi 10 anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate”.

Precisazioni: l’invio della comunicazione entro il 31 dicembre

Poiché il provv. n. 132123/2023 dell’Agenzia delle Entrate non prevede un termine finale per l’invio della comunicazione di “spalmatura decennale”, verrebbe da dire che essa possa essere comunicata all’Agenzia anche dopo la fine del 2023, pur riferendosi a importi di rate annuali di competenza 2023, fermo restando che, nelle more di chiarimenti espressi, potrebbe essere prudenziale attivarsi entro il 31 dicembre 2023.

Peraltro, posto che l’esercizio dell’opzione di “spalmatura decennale” può riguardare solo i crediti d’imposta superbonus, sismabonus o bonus 75% per l’eliminazione delle barriere sorti a fronte di comunicazioni di opzione di sconto sul corrispettivo o “prima” cessione a terzi presentate entro il 31 marzo 2023, è lecito chiedersi se possano o non possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 4 del D.L. n. 176/2022 i crediti d’imposta sorti a fronte di comunicazioni di opzione che avrebbero dovuto essere presentate entro quel termine e che, pur essendo state presentate successivamente, sono state rimesse in bonis rispetto a quel termine versando l’apposita sanzione di 250 euro e presentando la comunicazione di opzione entro il 30 novembre 2023.

Salvo future modifiche normative volte ad ampliare l’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 4 del D.L. n. 176/2022, sulle rate annuali di competenza del 2024 l’opzione di “spalmatura decennale” resterà esercitabile per gli stessi crediti d’imposta per i quali risultava esercitabile sulla rata annuale di competenza del 2023, oltre che sui crediti d’imposta sorti a fronte di spese sostenute nei primi tre mesi del 2023, con opzione di sconto sul corrispettivo o cessione del credito comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Conclusioni

In definitiva nessuna modifica è prevista per il 2024 in tema di fruizione dei bonus edilizi oltre quelle già apportate nel 2023. Resta quindi confermato il divieto di avvalersi dello sconto in fattura e della cessione di credito introdotto a partire dallo scorso 17 febbraio 2023. I contribuenti interessati a richiedere queste agevolazioni potranno però continuare ad avvalersi dell’opzione della spalmatura decennale introdotta dal Decreto Cessioni.

Quest’ultima possibilità, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, consente di avvalersi di 10 rate annuali in dichiarazione dei redditi per recuperare le rate del 2023. Va precisato poi che è consigliabile che la comunicazione della spalmatura decennale vada presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre, sebbene il provvedimento attuativo Ade non dica nulla in merito.

Sabrina Maestri
Sabrina Maestri
Classe 1986, vogherese, aspirante consulente del lavoro. Appassionata di giornalismo, scrivo da anni per portali di informazione e testate giornalistiche online occupandomi di temi legati al mondo del lavoro, al fisco e bonus fiscali.

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