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Bonus Aggregazioni di imprese: guida completa

Possibilità di affrancare gratuitamente avviamento e maggiore valore di beni strumentali per operazioni di fusione, scissione o conferimento. Questo per le operazioni straordinarie che avvengono fino al 2022 tra soggetti non appartenenti allo stesso gruppo societario. Tutte le info sul Bonus Aggregazioni in questa guida.

Per le operazioni di aggregazione di imprese realizzate tra il 01.05.2019 fino al 31.12.2022 è possibile sfruttare il cd “Bonus Aggregazione“.

Si tratta di una norma agevolativa introdotta dall’art. 11 del DL n 34/19. L’agevolazione consente, a fronte dell’effettuazione di operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda, il riconoscimento fiscale gratuito dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali ed immateriali, fino alla soglia di 5 milioni di euro.

Sostanzialmente, il legislatore introduce una deroga:

  • Al regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie;
  • Al principio in base al quale il maggior valore attribuito ai beni per effetto delle stesse può essere riconosciuto ai fini fiscali in capo alla società avente causa solo dopo l’applicazione ed il pagamento delle imposte sostitutive sulle medesime plusvalenze.

La ratio di questa disposizione è legata a favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane. Si vuole, sostanzialmente, favorire la competitività delle imprese attraverso una loro aggregazione.

Ad oggi sulla disciplina non sono ancora intervenuti chiarimenti ufficiali. Tuttavia, facciamo riferimento ai documenti di prassi emanati con riguardo alla versione originaria dell’agevolazione di cui alla Legge n 292/96.

Cominciamo!

Bonus Aggregazioni
Bonus Aggregazioni

Bonus Aggregazioni: ambito soggettivo

I soggetti ammessi all’agevolazione sono esclusivamente quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR.

Possono beneficiare dell’affrancamento gratuito dei maggiori valori oggetto dell’agevolazione soltanto le società aventi causa di operazioni di fusione, scissione, o conferimento di azienda (rispettivamente, incorporante, o risultante dalla fusione, beneficiaria conferitaria) che siano soggetti passivi IRES costituiti nella forma di società di capitali residenti nel territorio dello Stato. Vale a dire in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee.

Si devono ritenere, pertanto, escluse dall’agevolazione le fusioni, le scissioni e i conferimenti che hanno, rispettivamente, per società risultante o incorporante, beneficiaria ovvero conferitaria un soggetto diverso da una società di capitali residente in Italia.

Nessuna limitazione è prevista per il soggetto dante causa dell’operazione straordinaria. Per cui, sono agevolabili (alle condizioni che vedremo di seguito) anche fusioni o scissioni in cui una o più delle società fuse, incorporate o scisse sia:

  • Società di persone;
  • Ente commerciale;
  • Soggetto non residente;
  • Conferimenti di azienda in cui il soggetto conferente sia un imprenditore individuale, una società di persone, un ente commerciale e/o un soggetto non residente.

Bonus Aggregazioni: operazioni agevolate

Le operazioni di aggregazione aziendale agevolate sono quelle realizzate attraverso fusioni, scissioni e conferimenti di azienda ex art. 176 del TUIR effettuate dal 01.05.2019 al 31.12.2022.

Il momento di effettuazione di tali operazioni coincide con la data in cui le stesse si considerano perfezionate sul piano giuridico.

Per le fusioni e le scissioni, tale momento coincide con la data di efficacia giuridica dell’operazione, vale a dire con la data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione/scissione presso il Registro delle Imprese. Ovvero, ove consentita la postdatazione dell’efficacia dell’operazione, con la data successiva da cui sono fatti decorrere gli effetti della stessa. Non sono, invece, rilevanti eventuali retrodatazioni degli effetti stabilite, ove consentito, ai soli fini fiscali e contabili.

Per il conferimenti d’azienda, il momento di effettuazione coincide con la data di iscrizione della deliberazione di aumento del capitale sociale presso il Registro delle Imprese.

Natura dell’agevolazione

Riguardo alla natura dell’agevolazione, il beneficio si sostanzia in un affrancamento fiscale gratuito (non subordinato al pagamento di alcuna imposta sostitutiva), per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro:

  • Per le fusioni e scissioni, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali nei limiti, tuttavia, dell’imputazione su tali poste di bilancio del solo disavanzo da concambio;
  • Per i conferimenti di azienda ex art. 176 del TUIR, dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento e sui beni strumentali materiali e immateriali emergenti a seguito del conferimento.

Il riconoscimento della valenza fiscale, in caso di fusioni e scissioni, al solo disavanzo dal concambio, risponde alla ratio della norma agevolativa che ha lo scopo di promuovere le concentrazioni tra soggetti indipendenti. Pertanto, esclude il beneficio relativamente ai maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento. Quest’ultimo, pur originando dalla differenza tra valori economici e valori nominali, è collegato all’annullamento di azioni o quote presuppone un vincolo partecipativo tra le società partecipanti all’operazione di fusione e scissione.

I vantaggi dell’agevolazione Bonus Aggregazioni

La logica della norma non è quella di attribuire un vantaggio, ad esempio, sotto forma del riconoscimento di un credito di imposta utilizzabile in compensazione. Bensì, invece, quella di derogare, a favore del contribuente, al principio di neutralità fiscale che caratterizza le operazioni straordinarie.

Questo, prevedendo che i maggiori valori contabili che emergono in capo al soggetto avente causa sulle poste di bilancio siano riconosciuti sul piano fiscale, nei limiti del predetto importo, e possano quindi essere recuperati sotto forma:

  • Di maggiori quote di ammortamento deducibili;
  • Una volta trascorso il periodo di sorveglianza (almeno 4 periodi di imposta) anche sotto forma di maggior costo fiscale in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da realizzo di beni.

L’ultimo periodo del comma 3, dell’articolo 11 del DL n 34/19 specifica che:

“il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale”

Per le operazioni agevolate, ad esempio, avvenute nel corso del 2020 la decorrenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili opera a partire dal periodo di imposta 2021.

Oggetto dell’agevolazione

Costituiscono oggetto dell’agevolazione le attività il cui valore è affrancabile gratuitamente, ovvero:

  • L’avviamento;
  • I beni strumentali materiali e immateriali ricevuti dalla società avente causa per effetto dell’operazione.

Sono, pertanto, esclusi dal beneficio i maggiori valori iscritti sui beni del magazzino e/o sulle partecipazioni nonché quelli eventualmente iscritti sui beni della società incorporante o della società beneficiaria della scissione.

Sono, invece, agevolabili i beni strumentali materiali ed immateriali che non risultano esposti precedentemente in bilancio in quanto completamente ammortizzati oppure perché mai iscritti, come ad esempio il marchio generato internamente.

Bonus Aggregazioni: presupposti per la fruibilità dell’agevolazione

I requisiti per fruire dell’agevolazione sono individuati dal comma 3 dell’articolo 11 del DL n 34/19. In particolare, è previsto che le imprese partecipanti all’operazione di aggregazione si trovino o siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione nelle seguenti condizioni:

  • Siano operative;
  • Non facciano parte dello stesso gruppo societario;
  • Non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
  • Infine, non siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n) 1 c.c. Società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Operatività da almeno due anni

Per l’ottenimento del Bonus Aggregazioni è necessario che le società partecipanti all’operazione siano operative. Secondo quanto precisato dalla Circolare n 16/E/2007 non è sufficiente la formale costituzione dell’impresa da almeno un biennio. Questo, essendo altresì necessario che in tale periodo sia stata svolta una effettiva attività commerciale.

Tale requisito è dettato dall’esigenza di agevolare esclusivamente operazioni di aggregazione aziendale. Così, ad esempio, le operazioni di scissione e di conferimento devono necessariamente avere ad oggetto un compendio di beni qualificabili come azienda e dovranno essere effettuate a favore di società beneficiarie/conferitarie preesistenti.

La società risultante dall’aggregazione può essere anche di nuova costituzione. Questo, purché si effettuino 2 o più conferimenti/scissioni d’azienda da parte di società indipendenti ed operative da almeno due anni.

Non configurano, invece, operazioni di aggregazione aziendale non sono dunque agevolabili:

  • Il conferimento di azienda in una società di nuova costituzione;
  • Ovvero la scissione di azienda in favore di una beneficiaria neo-costituita.

In queste ipotesi, infatti, la conferitaria e la beneficiaria non dispongono di un’azienda che possa essere aggregata a quella trasferita dalla conferente o dalla scissa.

Ai fini della verifica del requisito in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto possibile far riferimento al concetto di operatività richiamato dall’art. 30 della Legge n 724/94 (“società di comodo“). Per questo motivo sono escluse dall’agevolazione, in quanto non operative, società che al di là dell’oggetto sociale dichiarato, siano state costituite per gestire il proprio patrimonio nell’interesse dei soci anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale.

Ciò nonostante l’Agenzia delle Entrate riconosce che nell’ambito del Bonus Aggregazioni tale concetto conservi una sua autonomia.

Test di operatività ed effettiva attività commerciale o industriale

Il mancato superamento del “test di operatività” non dovrebbe di per se comportare l’automatica esclusione dal Bonus Aggregazioni. Questo, laddove sia possibile dimostrare che la società svolga un’effettiva attività commerciale o industriale nei confronti del mercato.

Viceversa, qualora la società superi il test di operatività, tale circostanza non è stata ritenuta condizione sufficiente per poter considerare un’impresa operativa. Questo anche ai fini del Bonus Aggregazioni laddove manchino completamente, al momento dell’aggregazioni:

  • Sia l’attitudine dell’azienda a produrre maggiori utili futuri in conseguenza dell’utilizzo di “assets” che si sono incrementati nel tempo;
  • Sia la valutazione della presenza di una più significativa ed efficiente organizzazione dei beni materiali ed immateriali.

Non appartenenza al medesimo gruppo societario

Tale requisito, unitamente agli altri due successivi, concorre a delineare la nozione di “indipendenza” che deve sussistere tra le società partecipanti all’operazione straordinaria.

La finalità dell’agevolazione è, infatti, quella di incentivare le aggregazioni aziendali tra soggetti autonomi e non, quindi, le mere riorganizzazione operate nell’ambito dei gruppi societari.

Il legislatore non ha definito la nozione di “gruppo societario” rilevante ai fini della disciplina in commento. Essa dovrebbe sempre presupporre l’esistenza di un soggetto cui sia riconducibile se non l’esercizio di un potere di indirizzo unitario su tutte le società del gruppo (“attività di direzione e coordinamento“), quando meno la potenzialità di esercitarlo in forma della propria possibilità di controllo.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 16/E/2007 aveva affermato che, ai fini del regime agevolato:

“si considerano parte dello stesso gruppo societario la società controllante e le società controllate ai sensi dell’art. 2359 cc, legate cioè anche da vincoli meramente contrattuali ai sensi del comma 1, numero 3) del citato articolo”

In caso di partecipazione ad un medesimo consorzio delle società che intendono perfezionare un’operazione di aggregazione aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale circostanza non sia di per se sufficiente ad escludere la sussistenza del requisito di indipendenza, essendo necessario valutare caso per caso.

Cause di esclusione del requisito di indipendenza

Il terzo periodo del comma 3 dell’art. 11 del DL n 34/19 precisa, invece, le ipotesi in cui il requisito dell’indipendenza debba in ogni caso intendersi escluso.

Sul punto, va segnalata una differenza, quanto meno letterale, tra la disciplina originaria di cui al comma 244 dell’art. 1 Legge 296/06 e l’articolo 3 dell’art. 11.

Il comma 244 escludeva dall’agevolazione “i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 cc“. Mentre, l’analoga esclusione prevista dal comma 3 dell’attuale disciplina riguarda, più limitatamente “i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 primo comma n 1) del cc“.

Il legislatore ha inteso quindi circoscrivere con maggiore precisione le ipotesi in cui il requisito di indipendenza deve ritenersi escluso a priori:

  • Rapporti di partecipazione fino al 20% tra le società partecipanti all’operazione straordinaria e
  • Ipotesi di controllo, anche indiretto, delle stesse non comportano più la sicura esclusione dall’agevolazione.

Ciò nonostante la spettanza dell’agevolazione deve essere verificata anche alla luce della non appartenenza delle società coinvolte al medesimo gruppo societario.

Si pensi al caso di una partecipazione del 20% che fa comunque presumere l’esistenza di un rapporto di collegamento con la partecipata, in virtù dell’influenza notevole su quest’ultima esercitata.

Ipotesi di controllo indiretto

Il Bonus Aggregazioni è escluso in caso di controllo indiretto. Infatti, l’agevolazione non si applica laddove le imprese partecipanti all’operazione risultino controllate, anche indirettamente, dal medesimo soggetto che non sia a sua volta una società, bensì una persona fisica.

Bonus Aggregazioni e decadenza dall’agevolazione

Il comma 6, dell’articolo 11 DL n 34/19 prevede la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in cui, nei primi 4 periodi di imposta dall’effettuazione dell’operazione, la società risultante dall’aggregazione:

  • Effettui ulteriori operazioni straordinarie, ovvero:
    • Trasformazioni;
    • Fusioni:
    • Scissioni;
    • Conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento o conferimenti di azienda, scambi di partecipazioni mediante permuta o conferimento;
  • Ovvero, ceda i beni iscritti o rivalutati oggetto dell’affrancamento gratuito.

Il periodo di “sorveglianza” di 4 anni deve essere calcolato indicando nel computo anche il periodo di imposta nel corso del quale l’operazione agevolata è stata effettuata (Circolare n 16/E/2007 § 9). Pertanto, se l’operazione di aggregazione aziendale si perfeziona nel corso del 2020 i primi quattro periodi di imposta dall’effettuazione dell’operazione si concludono nel 2023.

La norma in esame, di natura antielusiva, vuole evitare che la società beneficiaria del Bonus Aggregazioni possa trasferire il beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti, aggirando le disposizioni agevolative.

Nonostante la norma faccia riferimento soltanto alle operazioni straordinarie realizzate dalla società risultante dall’aggregazione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che anche eventuali operazioni straordinarie effettuate dai soci possano comportare la decadenza dall’agevolazione.

Interpello disapplicativo di norme antielusive

Il legislatore, comunque, fa salva la possibilità di evitare la decadenza dall’agevolazione attivando la procedura di cui all’art. 11 comma 2 dello Statuto del Contribuente (Legge n 212/00), ossia l’interpello disapplicativo delle norme antielusive specifiche.

In sede di interpello la società risultante dall’aggregazione deve dimostrare che nella particolare fattispecie gli effetti elusivi contrastati dalla norma non possono verificarsi.

Mi riferisco al fatto che il beneficio fiscale non sia trasferito a soggetto privi dei requisiti e che l’effetto aggregativo dell’operazione agevolata non svanisca. Questo, nonostante l’effettuazione di operazioni straordinarie o la cessione di beni affrancati gratuitamente nei primi 4 periodi d’imposta dell’effettuazione dell’operazione.

Cessione dei beni affrancati prima dei 4 anni

In casco di cessione dei beni oggetto dell’affrancamento gratuito, va osservato che sotto il profilo letterale, la norma stabilisce la decadenza dal beneficio complessivamente considerato e non limitatamente a quello ottenuto sullo specifico bene ceduto con conseguenze irrazionali laddove quest’ultimo beneficio rappresenti soltanto una minima parte di quello complessivo.

Cosa accade in caso di decadenza dal Bonus Aggregazioni?

In caso di decadenza dall’agevolazione la società risultante dall’aggregazione è tenuta a liquidare e versare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la decadenza stessa, l’IRES e l’IRAP dovute sulla maggiore base imponibile. Questo, anche per i periodi di imposta precedenti.

La base imponibile è determinata senza tenere conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni né interessi.

Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso relativo al Bonus Aggregazioni si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Bonus Aggregazioni e coordinamento con l’affrancamento

In caso di maggiori valori affrancabili superiori al limite di 5 milioni di euro previsto dalla norma, il contribuente può individuare autonomamente i beni per i quali i maggiori valori devono considerarsi fiscalmente riconosciuti gratuitamente. Questo, ferma restando in ogni caso la possibilità per la società avente causa dell’operazione straordinaria di affrancare i valori eccedenti “a pagamento“.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori eccedenti i 5 milioni può, infatti, essere ottenuto attraverso uno dei due regimi di imposizione sostitutiva previsti nell’ordinamento che consentono alle società aventi causa di operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili iscritti per effetto di tali operazioni.

Mi riferisco al regime del:

  • Affrancamento ordinario, ex art. 176, co. 2-ter del TUIR;
  • Affrancamento speciale, ex art. 15, co. 10 del DL n 185/08.

Con riferimento al regime di affrancamento ordinario l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n 57/E/2008 (§ 3.3.3) ha specificato che il contribuente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eccedenti il limite di 5 milioni di euro evidenziando che:

“ai fini dell’individuazione dell’aliquota cui assoggettare il residuo ammontare dei disallineamenti presenti, non si deve tener conto della parte di maggiori valori che ha ottenuto il riconoscimento fiscale gratuito ai sensi del cd Bonus Aggregazioni”

In caso di debenza dal Bonus Aggregazioni, a causa dell’effettuazione di un’ulteriore operazione di fusione, scissione o conferimento d’azienda nel corso del quadriennio di sorveglianza rimane possibile avvalersi di uno o di entrambi i regimi di affrancamento a titolo oneroso. Resta fermo, però, che in tale circostanza i valori fiscali di partenza per il riallineamento ai maggiori valori contabili sono quelli che risultavano riconosciuti anche applicazione del Bonus Aggregazioni.

Bonus Aggregazioni: considerazioni conclusive

Nel nostro tessuto economico fatto di PMI l’agevolazione verso forme di aggregazione può rappresentare sicuramente una spinta importante per la crescita dimensionale delle aziende.

Per questo motivo, se stai pensando ad operazioni di rafforzamento della tua struttura anche attraverso operazioni straordinarie questa agevolazione può sicuramente fare al caso tuo.

Se desideri ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione societaria non esitare. Segui il link sottostante per metterti direttamente in contatto con me.

In questo articolo ho cercato di riassumere in modo schematico le principali indicazioni a disposizione su questa particolare agevolazione. Per noi è molto importante il tuo contributo come lettore nel rendere ancora più completo questo articolo lasciandoci i tuoi commenti e le domande.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

2 COMMENTI

  1. buona sera è possibile accedere alle agevolazioni fiscali date dal bonus aggregazione nel caso di aggregazione tra un impresa artigiana con contabilità ordinaria ed una impresa con regime semplificato ( senza iva ) ????

  2. L’agevolazione riguarda soggetti IRES, quindi in contabilità ordinaria. Si potrebbe pensare ad un conferimento per poi procedere ad una fusione. Naturalmente occorre un’analisi più dettagliata per poter fornire una risposta esaustiva.

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