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Guida al blind trust: finalità, gestione del patrimonio e tassazione

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
7 min di lettura
In sintesi

Scopri cos'è un blind trust (trust cieco) e come funziona in Italia. Guida vantaggi, prevenzione dei conflitti di interesse e aspetti fiscali.

Il blind trust è uno strumento giuridico che affida la gestione esclusiva del patrimonio a un trustee indipendente, garantendo l’assoluta separazione dal disponente per prevenire ogni conflitto di interesse. A livello fiscale, la retrocessione finale dei beni al disponente rappresenta un atto neutro che non costituisce trasferimento di ricchezza, escludendo così l’applicazione di imposte indirette.


Il blind trust è uno strumento giuridico che affida la gestione esclusiva del patrimonio a un trustee indipendente, garantendo l’assoluta separazione dal disponente per prevenire ogni conflitto di interesse. A livello fiscale, la retrocessione finale dei beni al disponente rappresenta un atto neutro, privo sia di trasferimento di ricchezza sia di onerosità: resta quindi esclusa l’applicazione sia delle imposte indirette sia di quelle sui redditi, anche quando i beni restituiti abbiano nel frattempo mutato valore o natura.

In altre parole questo tipo di istituto è legato ad un’atto costitutivo ove viene previsto che alla cessazione degli effetti dell’istituto il patrimonio conferito dal disponente, torni nella disponibilità del disponente stesso. Si tratta di un tipico esempio di trust di scopo, ove l’obiettivo è la tutela dei beni del disponente senza che vi sia la tutela di un interesse terzo. Di fatto, la finalità dell’istituto è quella di raggiungere l’obiettivo del disponente, ovvero tutelare i propri beni attraverso il trustee.

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Come funziona il blind trust: caratteristiche principali

In Italia il Trust è stato recepito a seguito dell’adesione alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 e resa esecutiva il 1 gennaio 1992. Le sue caratteristiche principali possono essere schematizzate come di seguito:

  1. Separazione della gestione: il disponente trasferisce i beni al trustee e, dopo questa fase, non ha più controllo o conoscenza su come vengono gestiti o investiti i beni fino alla cessazione degli effetti del trust;
  2. Autonomia del trustee: il trustee ha la completa autorità su tutte le decisioni relative agli investimenti e alla gestione dei beni nel trust;
  3. Assenza di informazioni: il trustor e i beneficiari non ricevono alcuna informazione sulle attività del trust, mantenendo così la trasparenza e prevenendo possibili conflitti di interesse.

L’effetto principale del trust cieco, pertanto, è quello di creare una separazione netta tra il disponente e i beni conferiti trust. Questo, sia in termini di conoscenza della rispettiva composizione e delle modalità di gestione. Il disponente, infatti, non resta a conoscenza della gestione di questi beni.

I requisiti di validità da rispettare

Questo tipo di trust deve rispettare alcuni requisiti indispensabili. Prima di tutto deve essere gestito da un trustee professionale e indipendente. Quest’ultimo deve anche essere dotato di una strutturata organizzazione interna, sia per quanto riguarda i processi operativi, che i profili e i ruoli del personale coinvolto. Esso deve poi garantire indipendenza rispetto al disponente. Il trust, quindi, non deve essere detenuto o amministrato da persone fisiche che abbiano un legame parentale con il disponente, oppure che abbiano concluso contratti con il disponente stesso, il suo coniuge, con persona stabilmente convivente o con un parente o affine del disponente.

Un blind trust strutturato correttamente e gestito da professionisti indipendenti garantisce l’assenza di conflitti di interesse e permette una gestione libera e diversificata degli investimenti.

Il trust di ritorno

Il blind trust, in cui è previsto sin dall’origine il rientro del patrimonio al disponente, è il caso più tipico di “trust di ritorno”. Tuttavia, questa situazione può verificarsi anche in trust ordinari, qualora il disponente diventi successivamente il beneficiario finale. Questo accade, ad esempio, nell’ipotesi sfortunata di premorienza dei beneficiari originariamente designati. In tutti questi casi, si pone il medesimo problema fiscale legato alla tassazione dei beni che ritornano alla base.

Esempi pratici: quando costituire un blind trust?

Questo tipo di trust è spesso utilizzato da politici, funzionari pubblici e dirigenti aziendali per evitare conflitti di interesse derivanti dalle loro responsabilità pubbliche o professionali. La ratio è quella di evitare possibili conflitti di interesse che possono nascere nello svolgimento di attività pubbliche o per il rispetto di particolari norme su specifici settori.

Utilizzo nelle società di calcio professionistico

Come accennato, un’applicazione pratica molto nota del blind trust in Italia è avvenuta nel mondo del calcio professionistico per risolvere una violazione normativa. Una società calcistica aveva appena ottenuto la promozione nella massima serie, ma si trovava in una situazione di totale incompatibilità: la proprietà del club, infatti, deteneva già le quote di un’altra squadra iscritta allo stesso campionato. Le norme sportive, per evitare conflitti di interesse e garantire la regolarità del torneo, vietano severamente questo tipo di multiproprietà.

Per scongiurare la mancata iscrizione della squadra, la proprietà ha fatto ricorso proprio a un blind trust. Le quote del club neo-promosso sono state conferite a dei trustee terzi e indipendenti. Attraverso questo strumento giuridico, il disponente si è spogliato di qualsiasi potere decisionale, gestionale o di ingerenza economica sul club, separando nettamente il patrimonio e rispettando i rigidi requisiti federali.

Il trust è stato istituito con lo scopo esclusivo di garantire l’autonomia della società per disputare regolarmente la stagione lavorativa, con il mandato fiduciario di procedere alla vendita definitiva a un acquirente terzo entro una scadenza prefissata (cessione poi avvenuta con successo). Questo esempio dimostra perfettamente come il blind trust sia uno scudo giuridico formidabile per sanare incompatibilità e conflitti di interesse in tempi rapidi e in modo inattaccabile.

Questo tipo di istituto giuridico è molto utilizzato all’estero, in particolare negli Stati Uniti. Mentre, in Italia si assiste solo adesso a qualche sua iniziale applicazione.

Regime fiscale: la retrocessione dei beni del trust al disponente non sconta imposte indirette

Il fondamento normativo di questa impostazione è oggi l’articolo 4-bis del D.Lgs. 346/1990 (TUSD), introdotto dal D.Lgs. 139/2024 e applicabile anche ai trust istituiti prima della sua entrata in vigore. La norma codifica il principio della cosiddetta tassazione in uscita: l’imposta sulle successioni e donazioni non colpisce l’atto di dotazione del trust, ma si applica solo al momento del trasferimento dei beni a favore dei beneficiari, e solo se tale trasferimento realizza un effettivo arricchimento gratuito. Quando i beni tornano al disponente anziché essere devoluti a un beneficiario, questo presupposto non si verifica mai, per definizione, perché manca un trasferimento di ricchezza verso un soggetto terzo. In questo quadro normativo si inserisce la giurisprudenza di legittimità, che aveva già anticipato il principio a partire dal 2016.

La coerente posizione della cassazione

Sul punto, deve essere segnalata la sentenza n. 8719 del 2021 della Cassazione. Questa ha affermato che il presupposto per l’applicazione dell’imposta sul trasferimento di ricchezza si verifica solo quando l’attribuzione patrimoniale vada a favore di un terzo diverso dal disponente. Con la sentenza in commento (in linea con la precedente pronuncia n. 10256 del 2020 ha chiarito che il blind trust che prevede la retrocessione del patrimonio oggetto di trust al disponente non identifica un trasferimento di ricchezza. Questo, in quanto i beni rientrano nella disponibilità del soggetto che già ne era titolare prima dell’istituzione del trust stesso.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate e l’ipotesi di rimborso

A confermare la neutralità fiscale dell’operazione non è solo la giurisprudenza, ma anche la prassi dell’Amministrazione Finanziaria. Attraverso diverse risposte a interpello (nn. 355/2019, 106/2021, 352/2021), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla retrocessione dei beni si applicano esclusivamente le imposte fisse (imposta di registro e, in presenza di immobili, le imposte ipocatastali). Poiché l’atto originario di segregazione dei beni è considerato meramente strumentale e provvisorio, un’ulteriore conseguenza interessante è che, qualora in origine fosse stata versata l’imposta proporzionale, il successivo scioglimento del vincolo potrebbe addirittura legittimare la richiesta di rimborso dell’imposta pagata a suo tempo.

Il chiarimento più recente e pertinente sul tema arriva dalla risposta a interpello n. 165/2024, relativa proprio a una retrocessione ai disponenti dei beni dagli stessi apportati al trust, conseguente alla rinuncia di tutti i beneficiari alla propria posizione: anche in quel caso l’Agenzia ha escluso il presupposto impositivo, non verificandosi alcun trasferimento di ricchezza.

I beni che cambiano valore o natura: la risposta dell’interpello 146/2026

Una risposta a questo interrogativo arriva dalla risposta a interpello n. 146/2026. Il caso riguardava un trust che deteneva la nuda proprietà di partecipazioni societarie, conferite dalla disponente con riserva di usufrutto. Nel corso della vita del trust, le società partecipate si sono fuse tra loro con contestuale trasformazione della forma giuridica: al momento dello scioglimento anticipato, quindi, il bene retrocesso alla disponente non era più esattamente lo stesso conferito in origine, e il suo valore risultava incrementato per effetto dell’età via via crescente dell’usufruttuaria. Nonostante questi due elementi di scostamento, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la piena neutralità fiscale dell’operazione. Il principio che emerge è chiaro: ciò che rileva non è la corrispondenza esatta di valore o natura del bene, ma l’identità del soggetto che lo riceve. Finché la retrocessione avviene in capo al medesimo disponente che lo aveva originariamente apportato, l’incremento di valore o la trasformazione del bene non fanno emergere alcun presupposto impositivo.

Il profilo delle imposte dirette: nessuna plusvalenza sulla retrocessione

Il chiarimento della risposta n. 146/2026 riguarda anche le imposte sui redditi, aspetto rimasto finora in ombra nella prassi sulla retrocessione dei beni al disponente. L’articolo 9, comma 5, del TUIR estende alle costituzioni e ai trasferimenti di diritti reali di godimento, come la nuda proprietà, le regole previste per le cessioni a titolo oneroso: ne consegue che una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR può emergere solo se l’atto è oneroso. Sia l’apporto iniziale dei beni al trust sia la loro successiva retrocessione al disponente sono, per definizione, atti a titolo gratuito. Manca quindi il presupposto stesso per il realizzo di una plusvalenza, a prescindere dall’incremento di valore intervenuto nel frattempo: lo scioglimento del trust, in questi termini, non genera alcun reddito imponibile in capo al disponente.

Questo profilo riguarda specificamente il trasferimento dei beni sottostanti al momento della retrocessione, e va tenuto distinto dalla tassazione ordinaria dei redditi prodotti dal trust nel corso della sua vita (IRES per i trust opachi, IRPEF per trasparenza sui beneficiari individuati): per un quadro completo di quest’ultimo aspetto, si veda la nostra guida alla disciplina fiscale del trust.

La tassazione sui redditi distribuiti al disponente

Un aspetto distinto dall’incremento di valore dei beni riguarda la sorte dei redditi prodotti dal trust e successivamente trasferiti gratuitamente al disponente. Anche in questo scenario, non sembra verificarsi un trasferimento rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni. È infatti connaturato al meccanismo stesso del trust che i beni producano reddito in capo a un soggetto diverso rispetto al beneficiario reale. Pertanto, poiché i redditi nascono come di pertinenza dei beneficiari, appare corretto escludere l’applicazione dell’imposta sulle donazioni al momento del loro trasferimento al disponente.

Tabella: vantaggi e svantaggi del blind trust

VantaggiSvantaggi
Prevenzione dei conflitti di interesse: Garantisce che le decisioni del trustor non siano influenzate da interessi finanziari personali.Perdita di controllo: Il trustor rinuncia al controllo su come vengono gestiti i beni.
Gestione professionale: I beni sono gestiti da un trustee professionista, il che può portare a decisioni di investimento informate e strategiche.Rischio di disaccordo: Il trustee potrebbe prendere decisioni che il trustor non condividerebbe, ma senza possibilità di intervenire.
Privacy: Protegge la privacy finanziaria del trustor e dei beneficiari.Costo: La gestione professionale di un blind trust può comportare costi significativi.
Protezione patrimoniale: Può proteggere i beni del trustor da creditori e altre rivendicazioni legali.Difficoltà di modifica: Una volta stabilito, il trustor potrebbe non essere in grado di cambiare i termini del trust.
Stabilità legale: Può offrire una struttura legale stabile per la gestione a lungo termine dei beni.Complessità nella costituzione: La creazione di un blind trust può essere un processo complicato che richiede l’assistenza legale professionale.

Attenzione alle contestazioni del fisco: interposizione e abuso del diritto

Sebbene la retrocessione dei beni sia fiscalmente lecita in un trust genuino, esistono degli scenari patologici in cui il Fisco può contestare l’operazione. Qualora il trust risulti istituito in modo simulato, con il solo fine di interporre un veicolo tra il disponente e la fonte di reddito, si configura l’interposizione fittizia. In tale ipotesi, i redditi prodotti dal trust potrebbero essere imputati direttamente al disponente (ex art. 37, comma 3, del DPR 600/73). Nei veri blind trust, essendo l’interposizione reale e voluta, non vi è simulazione e non si rischia questa censura; tuttavia, se l’operazione è carente di valide ragioni economiche, l’Agenzia delle Entrate potrebbe comunque impugnarla invocando l’abuso del diritto.

Consulenza fiscale online

Come abbiamo analizzato in questa guida, la costituzione di un blind trust è un’operazione giuridica e fiscale complessa. Dalla corretta stesura dell’atto costitutivo alla selezione di un trustee rigorosamente indipendente e professionale, fino alla delicata pianificazione per evitare sgradite sorprese fiscali al momento della retrocessione dei beni, ogni passaggio richiede estrema precisione tecnica.

Se state considerando l’istituzione di un blind trust per proteggere i vostri interessi, isolare il patrimonio o prevenire potenziali conflitti di interesse, vi invitiamo a richiedere una consulenza personalizzata. Un approccio strategico e su misura è l’unico modo per garantire la totale inattaccabilità dell’istituto.

Il nostro team di esperti è a vostra disposizione per fornirvi le migliori soluzioni e un’assistenza completa nella gestione e tutela del vostro patrimonio. Analizzeremo la vostra situazione specifica per assicurarvi un’operazione sicura, trasparente e in piena conformità con le normative vigenti.

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Domande frequenti

Qual è la differenza principale tra un trust ordinario e un blind trust?

A differenza di un trust ordinario, nel blind trust il disponente e i beneficiari non ricevono alcuna informazione su come vengano gestiti o investiti i beni. Questa separazione netta e la totale mancanza di informazioni servono proprio a prevenire qualsiasi conflitto di interesse, lasciando il gestore (trustee) agire in completa autonomia.

Chi può essere nominato “trustee” (gestore) in questo tipo di istituto?

Il ruolo di trustee deve essere ricoperto da un professionista indipendente, dotato di una struttura organizzativa adeguata. Per garantire l’assenza di conflitti, il trustee non può avere legami di parentela, convivenza o contrattuali in essere con il disponente o con i suoi affini.

Cosa succede e quali tasse si pagano quando il blind trust finisce?

Al termine del trust, i beni tornano nella disponibilità del disponente (il cosiddetto “trust di ritorno”). La Corte di Cassazione ha stabilito che questa retrocessione è un atto neutro e, non rappresentando un trasferimento di ricchezza a terzi, non è assoggettabile a imposte indirette.

Si pagano imposte se i beni restituiti hanno aumentato il loro valore nel tempo?

No. La risposta a interpello n. 146/2026 ha chiarito che l’incremento di valore dei beni retrocessi, così come un eventuale mutamento della loro natura giuridica intervenuto durante la vita del trust, non fa emergere alcuna imposta, né di successione e donazione né sui redditi. Ciò che conta è che il bene torni al medesimo disponente che lo aveva originariamente conferito: in questo caso manca sia l’arricchimento di un terzo sia un atto a titolo oneroso, quindi manca il presupposto per qualsiasi tassazione.

È possibile cambiare idea o modificare le decisioni del trustee?

No, ed è uno degli aspetti da valutare con più attenzione. Una volta costituito il blind trust, il disponente rinuncia al controllo sui beni e perde la possibilità di intervenire sulle scelte di investimento. Il disponente potrebbe non condividere alcune scelte del trustee, ma non ha la facoltà di modificarle o di cambiare agevolmente i termini del trust.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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