Il bilancio consolidato è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di imprese come unica entità economica, disciplinato dal D.Lgs. n. 127/1991 e dal principio contabile OIC 17. L'obbligo di redazione sussiste in capo alle società di capitali controllanti che, unitamente alle controllate, superano per due esercizi consecutivi almeno due delle soglie fissate dall'art. 27 D.Lgs. 127/1991:
Totale attivo € 25.000.000, Ricavi € 50.000.000, Dipendenti 250 unità.
Che cos'è il bilancio consolidato Il bilancio consolidato è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di imprese come se si trattasse di un'unica entità economica, eliminando gli effetti delle operazioni intercorse tra le società che lo compongono. La norma di riferimento è il D.Lgs. 127/1991, modificato dal D.Lgs. 139/2015, integrato dal principio contabile OIC 17.
Verifica 1 di 4
La società controllante è una società di capitali (SPA, SAPA, SRL) o un ente pubblico / cooperativa che controlla una società di capitali?
Sì No
Verifica 2 di 4
È il primo esercizio di attività del gruppo?
Sì, primo esercizio
No, già operativo
Verifica 3 di 4
Il gruppo supera almeno 2 dei 3 limiti per due esercizi consecutivi? Attivo SP > €25 mln · Ricavi > €50 mln · Dipendenti > 250
Sì, supera 2 su 3
No, resta sotto
Verifica 4 di 4
La controllante è una sub-holding controllata per almeno il 95% da un'altra società che redige già il bilancio consolidato?
Sì, sub-holding
No, obbligo pieno
Fuori ambito soggettivo
L'obbligo di redazione del bilancio consolidato ex D.Lgs. 127/1991 riguarda esclusivamente le società di capitali controllanti e gli enti pubblici/cooperative che controllano una società di capitali. La tua struttura non rientra nell'ambito soggettivo della norma.
↩ Ricomincia
Obbligo nel primo esercizio
Nel primo esercizio di attività del gruppo l'esonero dimensionale non opera: il bilancio consolidato va redatto indipendentemente dalle dimensioni. La verifica delle soglie rileva solo dal secondo esercizio in poi.
Norma: art. 27, co. 1, D.Lgs. 127/1991 Il deposito deve avvenire entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 30 D.Lgs. 127/1991) [INSERIRE DATO: verificare termine esatto art. 30]
↩ Ricomincia
Esonero — Gruppo di piccole dimensioni
Il gruppo non supera le soglie dimensionali per due esercizi consecutivi: l'esonero dal bilancio consolidato è applicabile ai sensi dell'art. 27, co. 1, D.Lgs. 127/1991 (soglie aggiornate dal D.Lgs. 125/2024).
Attiv...
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