Valutazione delle partecipazioni con metodo del patrimonio netto

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Con il metodo del patrimonio netto (OIC 17) la partecipazione immobilizzata viene iscritta al bilancio dell’investitore per il valore della partecipazione in funzione del patrimonio netto della società partecipata. Le variazioni del valore della partecipazione, derivanti dalla quota di utile o perdita e dai dividendi ricevuti, vengono riconosciute nel conto economico dell’investitore. Nella nota integrativa al bilancio, devono essere indicate informazioni dettagliate sulla partecipazione, come il nome dell’entità investita, la percentuale di partecipazione, e le informazioni finanziarie rilevanti dell’entità investita.

Le partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni rappresentano investimenti nel capitale di altre imprese che, qualora destinate ad avere una durevole permanenza all’interno del portafoglio della società, devono essere iscritte nel bilancio tra le immobilizzazioni finanziare come previsto dall’articolo 2424-bis del Codice Civile.

Ai sensi dell’articolo 2426 del Codice Civile, la valutazione di tali immobilizzazioni può essere condotta secondo il metodo del costo o, in alternativa e limitatamente alle partecipazioni in imprese controllate o collegate, secondo il criterio del patrimonio netto, ovverosia:

per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis

Il criterio di valutazione più corretto per le partecipazioni in società controllate e collegate è rappresentato dal metodo del patrimonio netto. Questo, in quanto queste partecipazioni sono possedute non solo al fine di percepire i frutti diretti dell’investimento (i dividendi), ma soprattutto per la partecipazione al risultato d’esercizio e alla consistenza patrimoniale della partecipata e, sul piano gestionale, per la possibilità di influire in modo dominante (società controllata), oppure in modo notevole (società collegata), sulle decisioni della partecipata.

Le righe che seguono illustrano le peculiarità della prima applicazione di questo metodo per la valutazione delle partecipazioni, sia in caso di adozione dal primo anno di acquisizione che a seguito di modifica del metodo utilizzato rispetto a quello adottato negli esercizi precedenti, e concludono con alcuni cenni riguardo il funzionamento di tale metodo dopo le prime rilevazioni.

Le partecipazioni secondo i principi contabili e peculiarità del metodo del patrimonio netto

Il Principio Contabile OIC 21 prevede in generale che le partecipazioni vengano iscritte al “costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori”. Quando si tratta di partecipazioni in imprese controllate e/o collegate iscritte tra le immobilizzazioni, il redattore di bilancio ha quindi la facoltà di mantenere le partecipazioni al costo, salvo in caso di perdite durevoli di valore, ovvero di adottare il metodo del patrimonio netto previsto dall’articolo 2426 del Codice Civile e dal Principio Contabile OIC 17.

Come precedentemente accennato, tale metodo prevede che il costo originario della partecipazione vari in funzione degli utili/perdite e delle variazioni del patrimonio della partecipata. In tal modo, la partecipante riflette nel bilancio la propria quota di spettanza agli utili/perdite e delle variazioni di patrimonio netto che la partecipata subisce successivamente alla data di acquisizione.

Formula di base

Valore della partecipazione = Patrimonio netto iniziale + (quota di utili della partecipata spettanti alla società madre – quota di perdite della partecipata spettanti alla società madre) – dividendi distribuiti alla società madre

È evidente che, adottando il metodo del costo previsto dal Principio Contabile OIC 21, la società partecipante rappresenta nel bilancio in maniera statica gli effetti che tale investimento ha avuto sulla propria situazione patrimoniale, eccezione fatta nel caso di evidenti perdite durevoli di valore, e limitatamente al momento della rilevazione iniziale, svicolati, quindi, dagli andamenti della gestione della partecipata.

Il metodo del patrimonio netto, al contrario, riflette immediatamente nel bilancio della partecipante la consistenza patrimoniale e i risultati della gestione della partecipata, consentendo al lettore del bilancio di apprezzare meglio gli effetti che tale investimento produce nel corso degli esercizi sulla situazione patrimoniale, economica e sul risultato d’esercizio della stessa partecipante.

La rilevazione iniziale della partecipazione

Il Principio Contabile OIC 17 prevede che la rilevazione iniziale della partecipazione valutate con il metodo in esame avvenga al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Dunque, si rende necessario determinare la differenza tra il costo di acquisto e la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata risultante alla data di acquisizione ovvero dall’ultimo bilancio approvato, nonché indagare sulla natura di tale differenza ai fini di un corretto trattamento contabile. Qualora il costo di acquisto sia superiore al valore della quota di patrimonio netto, la differenza può essere iscritta nell’attivo della partecipante, fornendo adeguata informativa in nota integrativa delle relative ragioni, e la parte attribuibile a beni ammortizzabili, o ad avviamento, deve essere ammortizzata.

Per quanto riguarda la valutazione della natura della differenza, essa deve essere condotta sulla base di una situazione patrimoniale extracontabile, redatta partendo da quella patrimoniale contabile rettificata in base ai valori correnti delle attività e passività.

La differenza iniziale tra costo di acquisto e patrimonio contabile della partecipata

Nel caso in cui il costo di acquisto sia superiore al corrispondente valore contabile del patrimonio netto della partecipata si è in presenza delle seguenti ipotesi:

  • La differenza è riconducibile a maggiori valori dell’attivo della partecipata o ad avviamento e, pertanto, la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto includendo tale differenza positiva.
  • La differenza è riconducibile a un “cattivo affare” con la conseguente necessità di svalutare la partecipazione ed imputare tale differenza a conto economico alla voce D19) “Svalutazioni di partecipazioni”.

Qualora, invece, il costo di acquisto sia inferiore al corrispondente valore contabile del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

  • Può essere attribuita ad un “buon affare” e la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al costo di acquisto, iscrivendo in contropartita una “Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite” nella voce A.VI “Altre Riserve”.
  • Può essere originata dalla presenza di attività iscritte per valori superiori rispetto a quelli recuperabili o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione oppure ancora dalla previsione di risultati economici sfavorevoli, da cui tale differenza costituisce un “Fondo per rischi e oneri futuri” memorizzato extra contabilmente e utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata.

Per completezza espositiva si osservi, peraltro, che quanto appena descritto in relazione al trattamento della differenza iniziale trova altresì applicazione anche nel caso di acquisizioni di ulteriori quote di partecipazione in esercizi successivi.

La modifica del criterio adottato per la valutazione delle partecipazioni

Esigenze di una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società potrebbero portare il redattore del bilancio a reputare opportuno modificare da un esercizio all’altro il criterio del costo con quello del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni detenute in imprese controllate e/o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sempreché vengano rispettate le condizioni poste dall’articolo 2423-bis del Codice Civile.

Nel presente caso continua a trovare applicazione le previsioni del Principio Contabile OIC 17 appena descritte, ma in relazione al Principio Contabile OIC 29 in forza del quale gli effetti del cambiamento dei criteri di valutazione adottati sono determinati, ove fattibile o non eccessivamente oneroso, retroattivamente sia nell’esercizio in cui si adotta il nuovo criterio che nel bilancio comparativo.

Dal punto di vista operativo, quindi, il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui avviene la modifica e si rende necessario determinare gli effetti da contabilizzare sui saldi di apertura del patrimonio netto di tale esercizio (generalmente da rilevare negli utili portati a nuovo o nella riserva non distribuibile in applicazione del metodo del PN). In particolare, tali effetti sono originati da:

  • La determinazione e il corretto trattamento della differenza tra il costo di acquisto e la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata risultante alla data di acquisizione
  • Le rilevazioni successive alla data di acquisizione coerentemente con il Principio Contabile OIC 17.

Infine, l’applicazione retroattiva fa sì che anche nel bilancio comparativo si debba rideterminare gli effetti che si sarebbero manifestati in tale bilancio qualora il nuovo criterio di valutazione fosse stato da sempre adottato, con conseguente rettificare del saldo di apertura del patrimonio e dei dati comparativi dell’esercizio precedente.

Le rilevazioni successiva alla prima applicazione 

L’applicazione del metodo in esame prevede che la partecipante rilevi direttamente nel proprio bilancio la quota di utile, o di perdita, in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuta; in altri termini, rileva a conto economico una rivalutazione – nella voce D18 a) “rivalutazioni di partecipazioni” –, o svalutazione – nella voce D19 a) “svalutazioni di partecipazioni” –, con contropartita l’incremento, o decremento, della partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.

Tale rilevazione deve essere condotta sulla base del bilancio approvato dalla partecipata riferito alla stessa data di quello della partecipante, ovvero sulla base di un progetto di bilancio predisposto dall’organo amministrativo. Nel caso in cui la partecipata dovesse avere un esercizio sociale differente da quello della controllante, è necessario fare riferimento ad un bilancio intermedio con chiusura in data coincidente a quello della partecipante. Tuttavia, quanto appena descritto è derogabile limitatamente per le partecipazioni detenute in società collegate: in tal caso è, infatti, possibile far riferimento anche ad un bilancio con chiusura dell’esercizio in data differente rispetto alla partecipante purché la differenza non ecceda tre mesi e sia mantenuta costante, se ne dia informativa in nota integrativa e siano recepite eventuali operazioni per eventi significativi avvenuti tra la data di chiusura dell’esercizio della collegata e quello della partecipante.

L’articolo 2426, comma 1, numero 4, del Codice Civile richiede, inoltre, che le plusvalenze generate in applicazione del criterio in esame rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente siano iscritte in una riserva non distribuibile. In altre parole, qualora vengano rilevate a conto economico rivalutazioni di partecipazioni in applicazione del criterio in esame, la società dovrà accantonare in una riserva non distribuibile una quota dell’utile d’esercizio pari al valore della rivalutazione, ovvero l’intero utile se inferiore.

Rettifiche al risultato della partecipata

Si osserva che il metodo del patrimonio netto ripropone gli stessi effetti del consolidamento e, per tale ragione, è necessario rettificare il risultato della partecipata degli elementi di seguito riportati al fine di determinare l’importo della rivalutazione, o svalutazione, da iscrivere nel bilancio:

  • Rettifiche relative all’applicazione di principi contabili differenti rispetto a quelli applicati dalla partecipante;
  • Rettifiche per eventi significativi avvenuti tra la data di chiusura dell’esercizio della partecipata e quello della partecipante qualora tali date non dovessero coincidere (previsto solo nel caso di partecipazioni in imprese collegate);
  • Rettifiche derivanti da operazioni interne inter-societarie;
  • Rettifiche derivanti dalle differenze tra i valori contabili e i valori che riflettono il diverso prezzo di acquisizione.

Va precisato che, qualora la controllata dovesse produrre risultati negativi, le perdite possono determinare l’azzeramento del valore della partecipazione iscritta nell’attivo patrimoniale e, in presenza di ulteriori perdite oltre a quelle che hanno determinato l’azzeramento, queste dovranno essere contabilizzate in un apposito fondo per rischi ed oneri, ma solo qualora la partecipante fosse impegnata a sostenere la partecipata.

Perdite durevoli di valore

Resta ferma la necessità del redattore di bilancio di verificare la presenza di perdite durevoli di valore ai sensi del Principio Contabile OIC 21 tali da rendere opportune svalutazioni. In tale circostanza il valore della partecipazione a bilancio risulterebbe ovviamente inferiore rispetto a quello determinato in applicazione del metodo del PN.

Modifica della compagine sociale

Per quanto concerne, invece, le variazioni di patrimonio netto della partecipata non derivanti dagli utili/perdite prodotti (ad es. rivalutazioni monetarie), la partecipante aumenta/riduce il valore della partecipazione e della riserva non distribuibile in proporzione alla propria percentuale di partecipazione al capitale sociale. Nel diverso caso in cui l’operazione sul capitale determini una modifica della compagine sociale e, quindi, della percentuale detenuta del capitale, tale operazione dovrà essere registrata dalla partecipante come un’operazione realizzativa eseguita con terzi aumentando o riducendo il valore della partecipazione iscritta nell’attivo immobilizzato e rilevando in contropartita una rivalutazione o svalutazione a conto economico – voce D18 a) “rivalutazioni di partecipazioni” ovvero D19 a) “svalutazioni di partecipazioni”.

Distribuzioni di dividendi

Eventuali distribuzioni di dividendi a favore della partecipante, a differenza di quanto avviene adottando il criterio del costo, non dovranno essere imputate a conto economico in quanto relativi ad utili già rilevati precedentemente negli esercizi di maturazione del risultato della partecipata, ma riducono direttamente la partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, tali distribuzioni di dividendi rendono realizzati a tutti gli effetti e per pari importo gli utili rilevati a conto economico negli esercizi precedenti quali rivalutazioni; ne consegue, quindi, il venir meno del vincolo di non distribuibilità della riserva generata in applicazione del metodo di patrimonio netto. In altri termini, i dividendi percepiti liberano una corrispondente quota di riserva non di distribuibile accantonata, se presente nel patrimonio netto.

Plusvalenze / minusvalenze

Da ultimo le plusvalenze/minusvalenze generate dall’eventuale successiva cessione della partecipazione sono contabilizzate a conto economico per un importo pari alla differenza tra il prezzo di vendita e l’ultimo valore contabile della partecipazione ceduta. 

Esempio numerico con scritture in partita doppia

La società Alfa S.p.A. acquista una partecipazione del 30% in Beta S.r.l. per un costo di € 50.000. Il patrimonio netto iniziale della società Beta è € 150.000.

Nel tempo, la società Beta registra utili e distribuisce dividendi, modificando il valore della partecipazione.

AnnoPatrimonio netto BetaUtile nettoDividendi distribuiti
2025€ 150.000
2026€ 180.000€ 30.000€ 10.000
2027€ 210.000€ 40.000€ 15.000

Prima iscrizione della partecipazione ( anno2025)

La partecipazione viene iscritta al costo d’acquisto (€ 50.000). La scrittura contabile da effettuare in partita doppia è la seguente:

ContoDare (€)Avere (€)
Partecipazioni in imprese collegate50.000
Banca c/c50.000

Rivalutazione della partecipazione (anno 2026)

Nell’anno successivo il valore della partecipazione deve essere aggiornato per tener conto delle variazioni intervenute nella partecipata. In particolare:

  • La società Beta realizza un utile di € 30.000 con la quota spettante ad Alfa (30%) = € 9.000.
  • Beta distribuisce dividendi per € 10.000 con la quota spettante ad Alfa (30%) = € 3.000.
  • Il valore della partecipazione viene così aggiornato:

Nuovo Valore = 50.000 + 9.000 − 3.000 = 56.000

Le registrazioni da effettuare in partita doppia sono le seguenti:

  1. Rilevazione della quota di utile:
ContoDare (€)Avere (€)
Partecipazioni in imprese collegate9.000
Proventi da partecipazioni9.000
  1. Rilevazione dell’incasso dei dividendi:
ContoDare (€)Avere (€)
Banca c/c3.000
Partecipazioni in imprese collegate3.000

Rivalutazione della partecipazione (anno 2027)

Nell’anno ancora successivo il meccanismo non cambia, il valore della partecipazione deve essere aggiornato in relazione alle variazioni intervenute nella società partecipata. In particolare:

  • La società Beta realizza un utile di € 40.000 con la quota spettante ad Alfa (30%) = € 12.000.
  • Beta distribuisce dividendi per € 15.000 con la quota spettante ad Alfa (30%) = € 4.500.
  • Il valore della partecipazione viene così aggiornato:

Nuovo Valore = 56.000 + 12.000 − 4.500 = 63.500

Le registrazioni da effettuare in partita doppia sono le seguenti:

  1. Rilevazione della quota di utile:
ContoDare (€)Avere (€)
Partecipazioni in imprese collegate12.000
Proventi da partecipazioni12.000
  1. Rilevazione dell’incasso dei dividendi:
ContoDare (€)Avere (€)
Banca c/c4.500
Partecipazioni in imprese collegate4.500

Riepilogo dei valori della partecipazione

AnnoValore iniziale+ Quota utili– Quota dividendiValore finale
2025€ 50.000€ 50.000
2026€ 50.000+ € 9.000– € 3.000€ 56.000
2027€ 56.000+ € 12.000– € 4.500€ 63.500

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Il metodo del patrimonio netto è uno strumento fondamentale per la valutazione delle partecipazioni, offrendo un quadro trasparente e coerente della posizione finanziaria dell’entità investita. Esso non solo permette di riflettere il valore e i risultati dell’entità investita nel bilancio dell’investitore, ma anche di fornire un’immagine chiara dell’investimento, facilitando la comprensione della reale posizione economica dell’investitore. La sua applicazione, tuttavia, richiede un’attenta analisi e comprensione delle dinamiche finanziarie e operative dell’entità investita, nonché una costante monitoraggio delle sue performance.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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