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Biglietti aerei: disciplina Iva degli acquisti online

IVA nei rapporti con l'esteroBiglietti aerei: disciplina Iva degli acquisti online

Trattamento ai fini IVA dell'acquisto online dei biglietti aerei relativi a trasporti interazionali di passeggeri. Articolo 7-quater comma 1, lettera b) del DPR n 633/72. Registrazione contabile delle fatture di biglietti aerei su tratte nazionali e internazionali. Trattamento IVA dei biglietti aerei nazionali e internazionali relativi al trasporto persone. Anche tramite agenzie di viaggio.


Un aspetto particolare della disciplina IVA è quello legato alle formalità legate all’acquisto online di biglietti aerei per il trasporto sia nazionale che internazionale di passeggeri. Quanto si acquista un biglietto aereo, sia per il trasporto su tratta nazionale che internazionale relativo a passeggeri è necessario andare a considerare correttamente l’applicazione dell’IVA. Le variabili che possono influire sul trattamento IVA dell’acquisto dei biglietti aerei riguardano la nazionalità del vettore e la tratta, nazionale o internazionale dei passeggeri. Infatti, come vedremo meglio, il trasporto nazionale di passeggeri è da considerarsi operazione totalmente imponibile IVA in Italia. Mentre, l’operazione di trasporto internazionale di passeggeri è da considerarsi fuori campo IVA per la tratta estera, e non imponibile per la tratta nazionale.

Di seguito andrò a riepilogare brevemente, attraverso una semplice guida, gli adempimenti che devono essere posti in essere dai soggetti passivi, per la corretta applicazione della disciplina IVA, ai sensi del DPR n 633/72, in caso di acquisto e registrazione contabile dei biglietti aerei. Sarà data adeguata menzione anche alle casistiche che riguardano gli acquisti effettuati tramite agenzie di viaggio.

biglietti aerei

Biglietti aerei: disciplina IVA dei trasporti nazionali di passeggeri

Il trasporto nazionale di passeggeri tramite vettori aerei rappresenta, a tutti gli effetti, un’operazione imponibile IVA per la compagnia aerea che effettua il volo. Per quanto riguarda, invece, il lato del soggetto acquirente, l’articolo 19-bis.1, lettera e) del DPR n 633/72 (esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi) , afferma che l’IVA riguardante i biglietti aerei è oggettivamente indetraibile. In particolare:

“salvo che formino oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa, non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni di trasporto persone”

Questo in quanto la prestazione di trasporto si considera effettuata a favore delle singole persone e non per l’impresa o per l’artista o il professionista. Quindi, sostanzialmente, il soggetto passivo IVA che acquista un volo aereo non può portarsi in detrazione l’IVA relativa all’acquisto (con aliquota 10%).

Ragione questa che esclude, tra le altre cose, la possibilità di emettere la fattura con l’intestazione che sia riferita a soggetti diversi rispetto al passeggero. Ovvero il soggetto nei cui confronti è stato stipulato il contratto di volo da parte della compagnia aerea.

La registrazione contabile delle fatture di trasporto nazionale di passeggeri

Di seguito andiamo a schematizzare gli aspetti connessi all’applicazione dell’IVA nella registrazione contabile delle fatture passive connesse all’acquisto di biglietti aerei per il trasporto nazionale di passeggeri.

UBICAZIONE DEL VETTOREADEMPIMENTI CONTABILI IVA
Vettore nazionaleLa fattura elettronica ricevuta deve essere registrata in contabilità con IVA indetrabile;
Vettore comunitarioLa fattura cartacea ricevuta, non prevede IVA. Il soggetto ricevente la deve integrare con applicazione dell’IVA al 10%, con applicazione del meccanismo del “reverse charge“. Nel registro acquisti l’IVA è indetraibile, con necessità di riversare la relativa IVA. Dal 1° luglio 2022 deve essere compilato e trasmesso a SdI il documento commerciale connesso alla ricezione della fattura (*);
Vettore extracomunitarioLa fattura cartacea ricevuta, non prevede IVA. Il soggetto ricevente deve emettere autofattura, con applicazione dell’IVA al 10%, con applicazione del meccanismo del “reverse charge“. Nel registro acquisti l’IVA è indetraibile, con necessità di riversare la relativa IVA. Dal 1° luglio 2022 deve essere compilato e trasmesso a SdI il documento commerciale relativo all’autofattura.

(*) Il modello Intrastat non deve essere presentato in quanto riguarda i soli “servizi generici” IVA.

Ulteriore aspetto che si riscontra nella pratica è quella legata al fatto che le aziende preferiscono che il biglietto aereo venga intestato direttamente al dipendente, ad esempio in caso di trasferta sul territorio nazionale. In questo caso, l’azienda ha la possibilità di gestire l’operazione sotto forma di rimborso spese al dipendente (ex art. 51 del TUIR).

Fatturazione delle operazioni

Per quanto riguarda l’obbligo di fatturazione, non vi è obbligo di rilascio di fattura elettronica, via Sistema di Interscambio, per il vettore aereo stabilito nel territorio dello Stato, in ragione del fatto che il titolo di viaggio assolve l’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 12 della Legge n. 413/91 e del corrispondente esonero da fatturazione ex art. 22 n. 3) del DPR n. 633/72. Tale obbligo non è previsto altresì in capo al vettore non stabilito (Circolare n. 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate). In questa seconda ipotesi, tuttavia, è contemplato l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro” da parte dell’acquirente stabilito in Italia, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015. La comunicazione è dovuta per gli acquisti presso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ma l’invio dei dati non sarebbe necessario per la quota parte non rilevante ai fini IVA in Italia, se l’importo non supera il limite di 5.000 euro (art. 12 del D.L. n. 73/2022).

Biglietti aerei e documento commerciale

Il D.M. del 30/06/2012 ha fissato poi le caratteristiche che i biglietti aerei di trasporto devono contenere al fine di assolvere alla funzione dello scontrino fiscale. In caso di emissione di biglietti aerei di trasporto con modalità telematica (c.d. “e-ticket“), l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 349/E/2007, ha chiarito che questi ultimi garantiscono il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali previsti dalle norme IVA. Così da poter assolvere la funzione di documento commerciale e possono certificare, altresì, i corrispettivi riscossi.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DPR n 696/1996, lo scontrino fiscale e la ricevuta, se contengono tutti gli elementi ivi previsti (c.d. “scontrino parlante“. Ciò a dire documenti fiscali contenenti il codice fiscale del cliente e la natura, quantità e qualità delle prestazioni acquistate), possono essere utilizzati per dedurre le spese sostenute per l’acquisto dei servizi. Pertanto anche il biglietto di trasporto aereo emesso nei confronti del passeggero, attribuisce a quest’ultimo il diritto a dedurre, ai fini reddituali, le spese sostenute. Senza, quindi che quest’ultimo abbia la necessità di essere in possesso anche della fattura. La cui IVA deve essere indicata separatamente, per le ragioni sopra esposte, si ricorda che sarebbe indetraibile.


Biglietti aerei: disciplina IVA dei trasporti internazionali di persone

Per quanto riguarda, invece, la disciplina IVA dei trasporti internazionali di persone, con riferimento ai biglietti aerei, la situazione si complica. Infatti, l’articolo 7-quater, comma 1, lettera b) del DPR n. 633/72 considera territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni di trasporti internazionali di persone. In particoalre:

“Si considerano effettuate nel territorio dello stato…le prestazioni di trasporto passeggeri, in relazione alla distanza percorsa nel territorio dello stato”.

La territorialità ai fini IVA, quindi, avviene “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato“. Tale le regola, in  si pone in deroga rispetto al principio generale di territorialità relativo alle prestazioni di servizi (Stato del committente per le operazioni B2B e Stato del prestatore per le operazioni B2C). Regola, questa, che trova corretta applicazione sia per quanto riguarda i servizi di trasporto di passeggeri resi nei confronti di soggetti passivi che nei confronti di privati. Come abbiamo visto, quindi, si considera effettuata nel territorio dello Stato e quindi rilevanti a fini IVA la parte del trasporto percorsa nel territorio dello Stato. Mentre, è da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA per carenza del requisito territoriale, la tratta di un trasporto internazionale effettuata fuori dal territorio dello Stato.

Identificazione della tratta nazionale nel trasporto internazionale di passeggeri

In merito all’identificazione e quantificazione della tratta nazionale nel caso di trasporto internazionale (sia esso aereo o marittimo) la Circolare n. 37/E/2011 ha confermato la determinazione di percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto di passeggeri. Percentuali che riepiloghiamo di seguito:

  • Trasporto marittimo internazionale – E’ stata fissata forfettariamente (Circolare Ministeriale n 11/420390/1980), nella misura del 5% di ogni singolo trasporto, la quota parte del servizio di trasporto marittimo internazionale che può considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9 comma 1 n. 1) del DPR n 633/72;
  • Trasporto aereo internazionale – E’ stata fissata forfettariamente (Risoluzione n. 89/E/2007) nella misura del 38% dell’intero tragitto del singolo volo internazionale, la quota parte del servizio di trasporto aereo internazionale che può considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9 comma 1 n 1) del DPR n 633/72.

Tabella: applicazione IVA su biglietti aerei di voli nazionali ed internazionali di persone

Di seguito si riepiloga in modo schematico la disciplina IVA relativa ai biglietti aerei relativi a voli nazionali e internazionali.

TIPOLOGIA DI VOLOAPPLICAZIONE DELL’IVA
Voli nazionali (partenza ed arrivo in Italia)Imponibili IVA 10% in emissione (indetraibile per l’impresa ricevente)
Voli internazionali (partenza in Italia e arrivo estero, o viceversa)– Non Imponibile IVA art. 9 c.1 n.1 per il 38% del corrispettivo

– Fuori Campo IVA art. 7-quater comma 1 lett. b)  per il 62% del corrispettivo
Voli internazionali (partenza ed arrivo in paese estero)Fuori Campo IVA art. 7-quater comma 1 lett. b) per il 100% del corrispettivo

Se guardiamo quanto indicato in tabella, l’acquisto di biglietti aerei da parte del soggetto passivo richiede adempimenti differenti a seconda che la compagnia sia stabilita in Italia ovvero che sia non residente e priva di stabile organizzazione. Nel primo caso, l’acquirente nazionale non è tenuto a particolari formalità, in quanto se la tratta è internazionale non vi l’addebito di imposta. Nel caso inverso, trasporto nazionale, l’imposta è comunque indetraibile per l’acquirente ex art. 19-bis, co. 1, lett. e) del DPR n. 633/72. Quando, invece il prestato è soggetto non stabilito in Italia il debitore dell’imposta è il soggetto passivo nazionale, committente del servizio di trasporto aereo, ex art. 17, co. 2 del DPR n. 633/72

Quando, invece, siamo di fronte a voli internazionali, l’acquirente è tenuto all’emissione di un’autofattura (se la compagnia estera è residente in Paese extra-UE) ovvero all’integrazione del documento (se stabilita in Stato UE), con imponibilità per il 38% del corrispettivo (il restante 62% è fuori campo). Il meccanismo del reverse charge trova applicazione anche se il prestatore ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o si è identificato direttamente ex art. 35-ter del DPR n. 633/72 (vedi Circolare n. 37/E/2011, § 4.2). Nel caso in cui la compagnia aerea non residente sia priva di stabile organizzazione in Italia (anche con rappresentante fiscale o identificazione diretta) la stessa non è tenuta all’emissione della fattura, salva la facoltà di rilasciare un documento irrilevante ai fini IVA specificando che l’imposta dovrà essere assolta dalla controparte con reverse charge (vedasi Risoluzione n. 21/E/2015 e n. 89/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate).


Acquisto della prestazione di trasporto internazionale da compagnia aerea italiana

Nel caso di compagnia aerea italiana o di stabile organizzazione in Italia di una compagnia aerea non residente il soggetto passivo IVA italiano che ha acquistato i biglietti aerei non deve effettuare alcun adempimento a fini IVA. Questo in quanto tutti gli adempimenti sono di competenza della compagnia aerea residente. Compagnia che può, ai sensi del già richiamato articolo 22 comma 3, del DPR n. 633/72 non emettere fattura, in luogo del semplice biglietto aereo. Documento che assolve la funzione di documento valido ai fini della deduzione del costo. Come abbiamo visto in precedenza, infatti, la fattura non è obbligatoria per le prestazioni di trasporto passeggeri e dei bagagli al seguito.

Nel caso in cui, tuttavia, la compagnia aerea provveda ad emettere fattura, relativamente ad un volo internazionale, a prescindere dal fatto che il committente sia o meno un soggetto passivo IVA, deve provvedere a frazionare l’importo addebitato. Questa è chiamata ad indicare separatamente in fattura la quota di corrispettivo fuori campo IVA da quella rilevante ai fini dell’imposta, ma non imponibile ai sensi del citato articolo 9 del DPR n. 633/72, secondo le regole sopra individuate.

Acquisto della prestazione di trasporto internazionale acquistato da compagnia aerea straniera (soggetto non residente)

Per le prestazioni di trasporto aereo internazionale di persone rese da soggetto non residente a soggetto passivo IVA in Italia, in base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 del DPR n. 633/72:

gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato…sono adempiuti dai cessionari o committenti“,

Il soggetto obbligato a svolgere gli adempimenti previsti è il committente della prestazione. Il committente in questo caso è chiamato ad emettere autofattura:

  • Se si tratta di trasporto nazionale (Circolare n. 28/E/2011), con applicazione dell’IVA (non potendosi avvalere della disposizione di cui all’articolo 22, emissione della fattura non obbligatoria per le prestazioni di trasporto di persone, poiché non richiamata nell’articolo 17 del DPR n 633/72);
  • In presenza di trasporto internazionale, lo stesso deve essere considerato ai fini Iva come: non imponibile articolo 9, comma 1, n. 1, del DPR n 633/72, per la tratta nazionale, pari al 38% dell’intero tragitto del singolo volo internazionale. Fuori campo IVA articolo 7-quater lettera b) DPR n 633/72 per la tratta estera.

Acquisto della prestazione di trasporto internazionale per il tramite di agenzia di viaggi

Nel caso di acquisto della prestazione di trasporto tramite agenzia di viaggi, la stessa acquista i biglietti “in nome e per conto” del cliente. In pratica, l’agenzia  di viaggi agisce in veste di rappresentante dei viaggiatori per fornire agli stessi il servizio di trasporto. Essa risulta coinvolta in un doppio rapporto di mandato (vettore-agenzia e agenzia-cliente), con remunerazione a carico non solamente dei vettori, ma anche dei clienti, che versano un corrispettivo per il servizio di intermediazione ricevuto.

Nel rapporto con il vettore, l’agenzia riscuote dai clienti il prezzo lordo del biglietto aereo e lo riversa al vettore al netto del compenso pattuito. In tale circostanza, l’agenzia gira al vettore l’importo del biglietto ottenuto dal cliente. Inoltre, l’agenzia emette fattura al vettore, assoggettando ad aliquota ordinaria (al 22%) le commissioni concernenti la biglietteria nazionale. Mentre per le commissioni percepite per la biglietteria internazionale applica il regime di non imponibilità di cui all’articolo 9, comma 1, n. 7), del DPR n. 633/72. Ossia lo stesso regime IVA previsto per l’operazione principale.

Il criterio di territorialità della prestazione di intermediazione prestata a un committente italiano è quello generale fissato dall’articolo 7-ter, comma 1, del DPR n. 633/72. Questo senza che occorra alcun frazionamento del corrispettivo. Capita sovente, che il cliente chieda la fatturazione dell’intero corrispettivo all’agenzia di viaggi, quindi intermediazione più biglietto aereo. Nel caso, l’agenzia deve emettere fattura per la propria intermediazione allegando il biglietto aereo e l’importo speso per l’acquisto. Se, invece, l’acquisto del biglietto riguarda una compagnia low cost, deve essere emessa fattura ordinaria dall’agenzia di viaggi. Fattura che riguarda l’intero corrispettivo (fee + importo biglietto aereo). Tale fattura sarà poi soggetta ad IVA 10% su tratta nazionale e non imponibile articolo 9, n 7, del DPR n. 633/1972 su tratta internazionale.


Acquisto di biglietti aerei internazionali e presentazione degli elenchi intrastat

In nessun caso il soggetto passivo IVA italiano è tenuto a presentare il modello Intrastat relativo all’acquisto di servizi. Questo, in quanto per tutti i servizi speciali di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/72, l’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 esclude l’obbligo di compilazione e presentazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.


Acquisto di biglietti aerei intestati al lavoratore dipendente

Come accennato vi è un ulteriore casistica che si presenta nella pratica. Anche per evitare errori o omissioni negli adempimenti IVA, le aziende, al posto di intestarsi direttamente i biglietti aerei, questi vengono, acquistati ed intestati direttamente dal dipendente o dall’amministratore della società. Dipendente che ha la possibilità di allegare la spesa sostenuta nella nota a piè di lista relativa alla trasferta e chiederne il rimborso. In questo modo vi è la possibilità di evitare problemi di gestione a fini IVA dell’operazione da parte dell’azienda. La quale tuttavia dovrà comunque espletare correttamente gli adempimenti in materia di tenuta del libro unico sul lavoro.

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