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Beni non pignorabili dal Fisco: cosa non può essere toccato

Fisco NazionaleBeni non pignorabili dal Fisco: cosa non può essere toccato

Dalla casa di abitazione agli strumenti di lavoro: una guida dettagliata sui beni che il Fisco italiano non può toccare nel processo di pignoramento.

L’attività di riscossione delle cartelle esattoriali è demandata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel momento in cui vengono a mancare i pagamenti su imposte e tasse, è proprio questo ente che si mette in azione per riscattare i debiti commessi. Qualora tutte le azioni extra giudiziarie non portino una reazione da parte del debitore, il Fisco è costretto ad un’azione di pignoramento dei beni. 

Per quanto riguarda l’attività di riscossione coattiva dell’Amministrazione finanziaria è necessario evidenziare alcune particolarità. Infatti, a differenza dei creditori privati come le banche, condomini o soggetti privati, il Fisco ha un limite sui beni del debitore su cui può rivalersi. Vi sono, infatti, alcune tipologie di beni che non possono essere oggetto di pignoramento. In linea generale i beni non pignorabili sono quelli indispensabili per dormire, mangiare e lavorare. Questo è quanto detta la legge in ordine per tutelare la dignità del debitore. Vediamo insieme quali sono gli effettivi beni che sono protetti per legge e non possono essere oggetto di pignoramento fiscale.

Che cos’è il pignoramento?

Disciplinato e ordinato secondo il Codice di Procedura Civile dagli articoli dal 491 al 497 C.p.c., il pignoramento consiste nell’atto formale di espropriazione forzata di un bene con consecutiva vendita in modo da pagare i debiti del cittadino interessato. La persona a cui vengono portati via i beni non potrà farne uso fino al termine della procedura, ovvero fino al saldo dell’importo dovuto.

Il pignoramento è un atto giuridico compiuto da un creditore, attraverso il quale, con l’ausilio dell’autorità giudiziaria, si procede all’individuazione e all’immobilizzazione di beni appartenenti al debitore. Questo, al fine di soddisfare un credito non ancora estinto. L’atto rappresenta una delle fasi dell’esecuzione forzata e ha lo scopo di garantire al creditore la possibilità di recuperare quanto gli è dovuto, attraverso la successiva vendita dei beni pignorati, qualora il debitore non provveda spontaneamente al pagamento del debito.

Il pignoramento può riguardare sia beni mobili (ad esempio, autoveicoli, gioielli, conti correnti) sia beni immobili (come case o terreni). Esistono, tuttavia, delle limitazioni stabilite dalla legge per proteggere il debitore, garantendo che determinati beni essenziali per la sua sopravvivenza e quella della sua famiglia non possano essere pignorati (ad esempio, la prima casa di abitazione, salvo specifiche eccezioni).

Come detto, la procedura di pignoramento è regolamentata dal Codice di Procedura Civile e prevede diverse fasi, tra cui la notifica dell’atto di pignoramento al debitore, l’eventuale opposizione da parte di quest’ultimo e la successiva vendita all’asta dei beni pignorati, se il debito non viene estinto.

Il pignoramento è la fase procedurale che dà avvio al procedimento di esecuzione forzata. Tale procedura è una delle conseguenze più gravose per il debitore, che in genere si identifica con il richiedente un finanziamento, laddove si trovi nello stato di non poter adempiere all’obbligazione contratta, anche ove si tratti di un diritto di credito vantato dalla pubblica amministrazione.

Caratteristiche del pignoramento

La disciplina del pignoramento, invero, subisce modifiche a seconda che abbia ad oggetto beni mobili o immobili. Le principali caratteristiche salienti dell’espropriazione immobiliare sono:

  • L’oggetto, costituito dal diritto di proprietà e dai diritti reali di godimento su beni immobili del debitore e loro pertinenze;
  • Le conseguenze, connesse alle esigenze di pubblicità immobiliare.

Nell’espropriazione su beni mobili l’oggetto sono appunto i beni mobili. I requisiti per entrambe le procedure sono:

  • Il titolo esecutivo, emesso dal giudice dopo aver accertato in giudizio l’esistenza del credito;
  • L’atto di precetto inviato al debitore con l’intimazione di pagamento.

Invero, non tutti i beni possono essere oggetto di pignoramento del fisco. Alcuni beni infatti sono

Il pignoramento da parte dell’agente della riscossione e le limitazioni

Citando il sito agenziaentrateriscossione.gov.it, è prevista un’azione di pignoramento quando vengono a mancare i riscontri dovuti all’invio di richiami e avvisi bonari per l’esecuzione dei pagamenti di tasse, tributi e imposte. In particolare, è necessario tenere in considerazione quanto segue.

“La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.

La procedura per arrivare al pignoramento dei beni del debitore segue una prassi piuttosto semplice e strutturata: la notifica di cartelle esattoriali o avvisi bonari, le quali contengono l’invito al pagamento in un termine prestabilito, in caso di inadempimento si passa a successivi solleciti fino ad arrivare all’espletamento di un’azione esecutiva estrema, ovvero il pignoramento.

Attenzione!
A differenza di altri creditori, l’Agenzia delle Entrate non ha bisogno di ricorrere alla legittimità dell’azione tramite un giudice. È dotata di autonomi poteri impositivi.

Le norma poste alla base di questi procedimenti previste dal DPR n. 602 del 1973 sono le seguenti:

  • L’art. 49, “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
  • L’art. 50 il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.

Detto questo andiamo a vedere per le principali categorie di beni che possono formare il patrimonio di un soggetto le limitazioni all’attività di pignoramento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Beni mobili non pignorabili dal fisco

Come abbiamo affermato inizialmente il pignoramento del fisco non può estendersi a tutti i beni mobili, alcuni infatti sono espressamente esclusi. Tra questi vi rientrano i beni indispensabili o di valore affettivo. In particolare, prendendo a riferimento quanto previsto dall’art. 514 c.p.c, è possibile affermare l’assoluta impignorabilità per i seguenti beni:

  • Anello nuziale;
  • Vestiti;
  • Letti;
  • Utensili utili per la casa e la cucina e relativo mobile per il loro contenimento;
  • Tavoli necessari per consumare i pasti e relative sedie;
  • Armadi guardaroba;
  • Frigorifero;
  • Stufe e fornelli;
  • Cose sacre utili all’esercizio del culto;
  • Commestibili e combustibili necessari per un mese di sopravvivenza;
  • Armi e oggetti utili al debitore per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • Decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia;
  • Animali domestici o per il supporto alla persona.

Anche determinati crediti non possono essere oggetto di pignoramento:

  • Crediti alimentari ottenuti in fase di separazione;
  • Sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri;
  • Sussidi statali per maternità, malattie o funerali;
  • Fonti di reddito desinati al sostentamento di persone indigenti;
  • Crediti maturati da rapporti di lavoro sono tutti impignorabili sino alla sogna corrispondente all’entità dell’assegno sociale (praticamente non possono essere pignorate le somme utili per la sopravvivenza.

Quali sono i beni pignorabili dal Fisco

In base ai debiti che si sono contratti e che sono stati affidati ad agenzie di riscossione i beni pignorabili per legge possono essere così schematizzati:

  • Stipendio (fino a un massimo di un quinto);
  • Pensione (fino a un quinto al massimo);
  • Mobili ed elettrodomestici di lusso e non essenziali;
  • Case di proprietà (con limitazioni);
  • Libretti di risparmio;
  • Beni di lusso (gioielli, yatch, auto di lusso etc);
  • Automobile se non utilizzata per svolgere il proprio lavoro;
  • Conti correnti;
  • Conti correnti cointestati nel limite del 50%.

Questi sono i principali beni aggredibili da parte dei creditori, sempre con limiti imposti a seconda delle casistiche.

Beni immobili: le soglie di impignorabilità

Per quanto riguarda le proprietà immobiliari del debitore è necessario tenere in considerazione quanto segue. Non è possibile pignorare la casa se il debito è inferiore alla soglia di 120.000 euro e la somma degli immobili di proprietà è inferiore a tale soglia. Non si può mai pignorare la casa – anche se il debito supera i 120.000 euro – se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote), a patto che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9).

  • Per importi a debito a titolo definitivo di importo superiore alla soglia è necessario:
    • Iscrivere l’ipoteca e attendere un periodo di 6 mesi;
    • È necessario un preavviso di almeno 30 giorni;

Deve essere evidenziato che, invece, nel settore privato (es. pignoramento della banca per il mancato pagamento delle rate del mutuo= è sempre possibile, per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore. In linea generale, quindi, se si tratta di seconde case o di immobili in affitto a uso commerciale o agricolo possono essere pignorati sia dal fisco sia dagli altri creditori.

Pignoramento del fisco sulla prima casa: condizioni

Per quanto riguarda la prima casa deve essere tenuto in considerazione un aspetto fondamentale. Infatti, mentre il creditore privato ha sempre la possibilità di procedere al pignoramento della prima casa (pensa al caso della banca che pignora la casa al mutuatario), l’Amministrazione finanziaria pignorare la prima casa solo al verificarsi di alcune condizioni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate non può pignorare la prima casa, laddove siano presenti le seguenti condizioni:

  • Qualora la prima casa risultasse l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • La prima casa non deve essere un immobile di lusso: non deve dunque essere accatastata nelle categorie catastali A/1A/8 o A/9;
  • Deve essere luogo di residenza del debitore e adibita a civile abitazione.

Quindi, ogni qualvolta dovesse mancare uno dei suddetti presupposti, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di esercitare l’esecuzione immobiliare. In particolare, questo è possibile nel caso in cui:

  • Il debito maturato nei confronti dell’amministrazione finanziaria supera la soglia di 120.000 euro;
  • Il valore totale degli immobili di proprietà è di almeno pari a 120.000 euro;
  • Il bene è stato ipotecato da un periodo di almeno 6 mesi.

Tuttavia, prima di esercitare la procedura deve essere data al debitore la facoltà di sanare il debito, anche con un piano di rateizzazione.

Soglie di impignorabilità per stipendio, pensione e depositi bancari

L’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di procedere al pignoramento dello stipendio o della pensione del debitore. Tuttavia, anche in questo caso devono essere rispettati precisi limiti e condizioni.

Per quanto riguarda il trattamento pensionistico la legge dispone la facoltà per l’Agenzia delle entrare di pignorare il trattamento pensionistico, con il limite del c.d. “minimo vitale“. Il minimo vitale viene calcolato togliendo dalla pensione una quota pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale: della parte restante il debitore ne può prendere 1/5. Mentre, per quanto riguarda lo stipendio, il limite del minimo vitale viene calcolato nella misura dei 4/5 dello stipendio, il creditore dunque può aggredire solamente una quota pari al 20% dello stipendio del lavoratore.

Con maggiore dettaglio, la stessa Agenzia delle Entrate, infatti, ha reso noto che la quota pignorabile può subire delle variazione a seconda dell’importo della pensione/stipendio:

  • 1/10 dello stipendio/pensione se l’importo non supera i 2.500 euro;
  • 1/7 dello stipendio se l’importo non supera i 5.000 euro;
  • 1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000 euro.

Pignoramento del fisco su ammortizzatori sociali

Passiamo ora ad alcune forme di sussidi che vengono prestati a sostegno dei cittadini che sono in difficoltà economica. Gli ammortizzatori sociali sono indennità sostitutive dello stipendio, come la Naspi, e sono quindi assoggettati allo stesso regime. Dunque anche essi sono pignorabili. Tuttavia, tra questi ammortizzatori, risulta impignorabile, invece, l’indennità di mobilità in quanto questa rappresenta un trattamento di tipo previdenziale.

Le polizze vita

La polizza vita (artt. 1919-1927 c.c.), è un contratto di assicurazione, in virtù del quale l’assicuratore, dietro il pagamento di una somma periodica (c.d. premio), assume l’obbligo di corrispondere un capitale (o una rendita periodica) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana dell’assicurato, quale, ad esempio, la sopravvivenza dell’assicurato oltre il termine di scadenza concordato. 

Ai sensi dell’art. 1923, co. 1 c.c. vieta categoricamente ai creditori di pignorare il capitale (o rendita) accumulato dall’assicurato per il tramite della polizza vita. Di conseguenza, al fine di valutare se possa applicarsi il divieto di pignorabilità ex art. 1923, comma 1, c.c., è necessario accertare che il prodotto presenti il contenuto precettivo tipico dei contratti di assicurazione sulla vita ex art. 1919 c.c. e ss., in conformità al principio giurisprudenziale riguardante la qualifica delle pattuizioni contrattuali.

Patrimoni cointestati

Sono pignorabili i beni cointestati, tuttavia esclusivamente nel limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare, il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà se questa è divisibile, altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.

Auto di lavoro e strumenti di lavoro

Se l’auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto. Stessa cosa per gli strumenti utili all’espletamento dell’attività lavorativa del professionista o dell’imprenditore.

Il Fisco può pignorare beni all’estero

Il pignoramento di beni all’estero da parte del Fisco italiano rappresenta una tematica complessa, che si inserisce nel più ampio contesto della cooperazione internazionale in materia fiscale. Negli ultimi anni, la lotta all’evasione fiscale ha portato a un rafforzamento della cooperazione tra le autorità fiscali di diversi paesi. Questo ha portato alla stipula di numerosi accordi bilaterali e multilaterali volti a facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali (Direttiva UE 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale).

Il pignoramento di beni situati all’estero è una procedura complessa che richiede la collaborazione delle autorità fiscali del paese in cui si trovano i beni. In generale, il Fisco italiano può avviare la procedura di pignoramento solo dopo aver ottenuto le necessarie informazioni sul debitore e sui suoi beni all’estero, grazie agli accordi di scambio di informazioni.

Nonostante gli accordi internazionali, esistono diversi ostacoli pratici al pignoramento di beni all’estero:

  • Differenze normative: Ogni paese ha le proprie leggi e procedure relative al pignoramento, che possono differire significativamente da quelle italiane.
  • Costi e tempi: La procedura può essere lunga e costosa, soprattutto se il debitore oppone resistenza o se ci sono complicazioni legali.
  • Riconoscimento delle decisioni: Non sempre le decisioni prese dalle autorità italiane sono automaticamente riconosciute e applicate all’estero.

Esistono alcuni paesi, spesso definiti “paradisi fiscali“, che non cooperano o cooperano solo parzialmente con le autorità fiscali italiane. In questi paesi, il pignoramento di beni può risultare particolarmente complicato, se non impossibile.

Anche nel contesto del pignoramento all’estero, è fondamentale garantire la protezione dei diritti del debitore. Questo significa che il Fisco deve rispettare le leggi e le procedure del paese in cui si trovano i beni e garantire al debitore la possibilità di difendersi e di opporsi al pignoramento.

Il pignoramento di beni all’estero rappresenta una delle sfide più complesse per le autorità fiscali italiane. Se da un lato la crescente cooperazione internazionale ha facilitato l’accesso alle informazioni e la possibilità di agire all’estero, dall’altro lato esistono ancora numerosi ostacoli pratici e legali. Per i contribuenti, è essenziale essere consapevoli dei propri diritti e delle possibili conseguenze in caso di debiti con il Fisco, anche quando i propri beni si trovano all’estero.

Il pignoramento dei bei donati

Il pignoramento di beni donati dal debitore è una tematica che si inserisce nel contesto delle azioni revocatorie, strumenti giuridici che mirano a tutelare i diritti dei creditori. L’azione revocatoria è uno strumento giuridico che permette ai creditori di annullare gli atti compiuti dal debitore, come le donazioni, quando questi hanno lo scopo di sottrarre patrimonio alla portata dei creditori, pregiudicando i loro diritti (artt. 2901-2929 del Codice Civile). Perché l’azione revocatoria sia ammissibile, devono sussistere alcuni presupposti:

  • Danno al credito: Deve esserci un pregiudizio per il creditore, ovvero la donazione deve aver ridotto la capacità patrimoniale del debitore, rendendolo insolvente o aggravando la sua insolvenza.
  • Consapevolezza del danno: Sia il debitore che il beneficiario della donazione (donatario) devono essere consapevoli del danno che l’atto avrebbe arrecato ai creditori. Se solo il debitore ne era consapevole, la donazione può essere revocata solo se gratuita.

L’azione revocatoria può essere esercitata entro 5 anni dalla data in cui l’atto (es. la donazione) è stato compiuto. Tuttavia, se il creditore dimostra che il donatario era in mala fede, il termine diventa di 10 anni. Se l’azione revocatoria è accolta, l’atto di donazione viene annullato e i beni rientrano nel patrimonio del debitore, diventando quindi pignorabili dai creditori. Se il bene donato è stato successivamente venduto da parte del donatario a un terzo in buona fede, l’azione revocatoria non può avere effetto nei confronti di questo terzo. Oltre alle donazioni, altri atti possono essere soggetti a revocatoria, come la vendita di beni a prezzi inferiori al valore di mercato o la costituzione di diritti reali a favore di terzi.

Il pignoramento di beni donati rappresenta una delle tutele previste dalla legge a favore dei creditori. Questo strumento mira a prevenire comportamenti elusivi da parte dei debitori, che cercano di sottrarre il proprio patrimonio all’azione esecutiva dei creditori. Tuttavia, l’azione revocatoria non è automatica e richiede la dimostrazione di specifici presupposti. Per i debitori, donare beni in prossimità di situazioni debitorie può comportare rischi significativi, mentre per i creditori, l’azione revocatoria rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare i propri diritti.

Conclusioni

La protezione di determinati beni dal pignoramento da parte del Fisco rappresenta un equilibrio tra il diritto del creditore di recuperare quanto gli è dovuto e la necessità di garantire al debitore e alla sua famiglia un minimo standard di vita. La legge italiana, in linea con molti altri ordinamenti giuridici, ha stabilito una serie di beni considerati essenziali che non possono essere oggetto di pignoramento. Tuttavia, è fondamentale essere informati e consapevoli di quali beni rientrano in questa categoria e in quali circostanze, soprattutto in un contesto in cui le difficoltà economiche possono portare a situazioni debitorie. La conoscenza delle normative vigenti può aiutare a navigare con maggiore sicurezza in questi scenari complessi.

Domande frequenti

Quali beni sono generalmente considerati non pignorabili dal Fisco?

La prima casa di abitazione, gli stipendi (con alcune limitazioni), gli strumenti di lavoro e i beni di uso domestico sono tra i principali beni non pignorabili.

Il mio conto corrente può essere pignorato?

Sì, ma esistono delle soglie di impignorabilità che variano in base alla tipologia di reddito accreditato.

Possono pignorarmi la pensione?

La pensione può essere pignorata, ma solo per una parte e fino a un certo limite.

Se possiedo un’auto di lusso, può essere pignorata?

Sì, le auto di lusso non rientrano tra i beni essenziali e possono essere pignorate.

Gli arredi di casa mia sono pignorabili?

Gli arredi essenziali non sono pignorabili, a meno che non siano considerati di lusso o di particolare valore.

In caso di pignoramento, posso oppormi?

Sì, esistono procedure legali per opporsi a un pignoramento, ma è consigliabile consultare un avvocato.

Il Fisco può pignorare i beni di mia proprietà situati all’estero?

In teoria sì, ma la procedura è più complessa e richiede la collaborazione delle autorità estere.

Possono pignorarmi i gioielli di famiglia?

Se i gioielli hanno un alto valore economico e non sono considerati essenziali, possono essere pignorati.

Se sono titolare di una partita IVA, quali beni sono a rischio pignoramento?

Oltre ai beni personali, possono essere pignorati anche beni aziendali, a meno che non siano essenziali per l’attività.

Esistono differenze tra pignoramento da parte del Fisco e da parte di altri creditori?

La procedura può variare, ma i beni non pignorabili sono generalmente gli stessi, ma con limitazioni o condizioni differenti.

Se ho un debito con il Fisco, possono pignorare il conto corrente dove ricevo lo stipendio?

Sì, ma esistono delle soglie di impignorabilità che proteggono una parte dello stipendio.

Il Fisco può pignorare i beni che ho donato ai miei figli?

Nel caso in cui la donazione è avvenuta in prossimità di un debito e viene considerata fraudolenta, potrebbe essere annullata e i beni potrebbero essere pignorati.

Se pago il mio debito dopo il pignoramento, posso riavere i miei beni?

Se il bene non è ancora stato venduto all’asta, il pignoramento può essere revocato pagando il debito e le spese legali associate.

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