La donazione è l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione è uno dei sistemi più utilizzati per trasferire i propri beni ai figli o ad altri familiari quando si è ancora in vita.

Come per la successione, anche gli effetti della donazione sono soggetti ad imposta. La norma di riferimento è data dall’art. 2, co. 48, del D.L. n. 262/2006 convertito dalla Legge n. 286/06. In particolare, l’imposta sulle donazioni trova applicazione:

  • Al trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti;
  • Alla costituzione di vincoli di destinazione su beni.

L’imposta di donazione è dovuta, in linea di principio, solo in presenza di un trasferimento di beni. La nozione di “trasferimento” rilevante ai fini dell’imposta viene, quindi, definita dall’art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 346/90, secondo il quale “si considerano trasferimenti anche“:

  • La costituzione di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, servitù, uso, usufrutto e abitazione);
  • La rinunzia a diritti reali o di credito;
  • La costituzione di rendite o pensioni.

Tutti questi atti possono avvenire seguendo un diverso schema da cui derivano altrettante conseguenze. Infatti, al fine di non commettere spiacevoli errori, è necessario tenere presenti le differenze esistenti tra la donazione tipica e la donazione indiretta. In particolare:

  • La donazione tipica avviene seguendo le formalità e la disciplina dettate dal codice civile (art. 769 c.c. s.s.);
  • La donazione indiretta è un negozio con cui le parti perseguono lo stesso obiettivo della donazione tipica, ma con modalità distinte.

Chi può effettuare una donazione?

In linea generale, chiunque può effettuare una donazione. Il donante (colui che cede il bene), in ogni caso, deve essere in possesso della capacità di agire, ovvero l’idoneità a poter effettuare atti giuridici (art. 774 c.c.). Questo significa, quindi, che può effettuare una donazione qualsiasi soggetto che sia in grado di avere la piena capacità di disporre dei propri diritti.

Chi può ricevere una donazione?

Affinché si possa perfezionare un atto di donazione è necessario che vi sia l’accettazione da parte del beneficiario (colui al quale il bene viene donato). In linea generale possono essere donatari, e ricevere per donazione, tutti i soggetti, anche se incapaci di agire (come i minori). Volendo schematizzare possono essere beneficiari di una donazione tutte le persone fisiche (compreso il minore, l’interdetto, l’inabilitato, etc), ma anche le persone giuridiche e gli enti.

Aspetti fiscali della donazione: l’imposta di donazione

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Poiché una volta conclusa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti, per la donazione è essenziale è la forma del contratto. L’atto di donazione deve essere stipulato attraverso atto notarile con la presenza di due testimoni. Per questo motivo è sicuramente necessario affidarsi ad un notaio, che abbia esperienza su questo tipo di atti, al fine di individuare le soluzioni giuridiche più adatte ad evitare futuri contenziosi familiari ed eventuali problematiche di commerciabilità dei beni donati. Sostanzialmente, possiamo dire che gli elementi essenziali della donazione sono due:

  • Lo spirito di liberalità del donante;
  • L’arricchimento del donatario.

Come già anticipato, l’elemento fondamentale in una donazione è la forma dell’atto: infatti, l’atto di donazione, per la sua validità, deve essere concluso per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Sotto il profilo giuridico possiamo dire che la necessità dell’atto pubblico è sicuramente legata all’importanza dell’atto di donazione in relazione ai suoi effetti sul patrimonio del donante. Questi, infatti, deve essere, oltre che capace d’intendere di volere, pienamente consapevole dell’atto che sta facendo e di tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Calcolo della base imponibile dell’imposta di donazione

L’imposta sulle donazioni si applica con aliquote determinate sulla base del rapporto di parentela o affinità esistente tra il donante ed il donatario. Inoltre, sono previste specifiche franchigie al di sotto delle quali l’imposta non è dovuta.
In particolare, l’imposta è dovuta:

  • Con l’aliquota del 4%, superata la franchigia di 1 milione di euro, sul valore complessivo netto dei beni trasferiti al coniuge e ai parenti in linea retta;
  • Con l’aliquota del 6%, superata la franchigia di 100.000 euro, sul valore complessivo netto dei beni trasferiti al fratello ed alla sorella;
  • Con l’aliquota del 6%, senza franchigia, sul valore complessivo netto dei beni trasferiti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • Con l’aliquota dell’8%, senza franchigia, sul valore complessivo netto dei beni trasferiti a favore di tutti gli altri soggetti.

Ove il donatario sia portatore di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/92, si applica una franchigia di 1,5 milioni di euro.

Tabella: aliquote e franchigie dell’imposta di donazione

La seguente tabella riassume aliquote e franchigie dell’imposta sulle successioni e donazioni.

BENEFICIARIOFRANCHIGIAALIQUOTA
Coniuge1 milione di euro4%
Parente in linea retta1 milione di euro4%
Fratello o sorella100.000 euro6%
Altro parente fino al 4° grado6%
Affine in linea retta6%
Affine in linea collaterale fino al 3° grado6%
Portatore di handicap ai sensi della L. 104/921,5 milioni di euro4%, 6% o 8% a seconda del rapporto di parentela
Altri soggetti8%
Esempio:
Facciamo un esempio. Se l’immobile donato vale 300 mila euro e la donazione avviene tra padre e figlio, opera la franchigia di 1 milione di euro e nulla è dovuto. Tuttavia, qualora lo stesso immobile venga donato da un fratello ad una sorella, la franchigia di 100 mila euro viene superata di altri 200 mila (visto che l’immobile ne vale 300 mila). Sull’importo eccedente la franchigia, si applica un’aliquota del 6% del valore dell’immobile, ossia 12 mila euro nell’esempio riportato.

Donazione e tutela degli eredi legittimari 

Proprio per quanto riguarda i rapporti tra la donazione e la futura successione del donante, è opportuno essere a conoscenza che la donazione è un atto che può essere definito come “rischioso. Questo, in quanto la donazione può pregiudicare la successiva circolazione dei beni donati o l’ottenimento di un finanziamento garantito dal bene donato. Occorre sapere, infatti, che la legge tutela alcune categorie di familiari (c.d. “legittimari“), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima)  anche contro una volontà del defunto espressa in una donazione. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge: se le donazioni, pur sempre valide ed efficaci, al momento della morte del donante dovessero risultare, dopo calcoli molto complicati, lesive dei diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci (attraverso la c.d. “azione di riduzione“).

La tutela del legittimario, inoltre, può coinvolgere anche terzi che abbiano acquistato diritti dal donatario (comprese le banche che per la concessione di un mutuo abbiano ricevuto in garanzia un immobile oggetto di donazione). Infatti, qualora il donatario non sia in possesso beni sufficienti per soddisfare le eventuali pretese del legittimario, è possibile ottenere la restituzione del bene all’acquirente stesso (azione di restituzione). L’acquirente avrà poi la possibilità di liberarsi con il versamento di una somma corrispondente. I legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio, prima dell’apertura della successione, nemmeno nel caso in cui gli stessi legittimari prestino assenso esplicito verso la donazione. Infatti, solo al momento dell’apertura della successione è possibile prestare acquiescenza alla donazione compiuta.

L’azione di collazione

La collazione è un istituto giuridico che obbliga:

  • I figli del defunto e i loro discendenti,
  • Il coniuge superstite

a conferire nell’asse ereditario tutto quanto abbiano ricevuto dal de cuius a titolo di donazione (art. 737 c.c.). Sul punto è opportuno precisare che l’azione di collazione opera sia per le donazioni dirette che indirette. In pratica, la collazione è un istituto che ha lo scopo di “ricostruire la massa ereditaria, ricomprendendovi i beni che ne sono usciti per effetto di donazioni compiute de cuius.

Detto questo proviamo a fare un esempio per comprendere meglio questo istituto. Ipotizziamo che un soggetto lasci un patrimonio di 400.000 euro a due figli. La legge prevede che ai figli spettino i 2/3 di tutto il patrimonio paterno (art. 537 c. 2 c.c.), ovvero la quota di riserva che è pari a 266.667, da dividere per due. Tuttavia, il padre ha effettuato una donazione immobiliare per 50.000 euro. In tal caso, quindi, il patrimonio su cui calcolare la quota di riserva, attraverso l’azione di collazione non è più 400.000 euro, ma piuttosto 450.000 euro (patrimonio e donazione).

La collazione è obbligatoria salva la dispensa del donante. In altre parole, il padre che dona il terreno al figlio può espressamente dispensarlo dall’imputare il bene, ma solo nel caso in cui sia rispettata la quota di legittima (art. 737 c. 2 c.c.).

Vi sono alcuni elementi che non sono mai soggetti ad azione di collazione (ex art. 742 c.c.). Mi riferisco ai seguenti:

  • Le spese di mantenimento e di educazione;
  • Le spese sostenute per malattia;
  • Le spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Viceversa, sono soggette a collazione le spese per il corredo nuziale e per l’istruzione artistica o professionale solo se eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742 c. 2 c.c.). Rimane soggetto a collazione tutto ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti (art. 741 c.c.):

  • Per assegnazioni fatte a causa di matrimonio;
  • Per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale;
  • Per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore;
  • Per pagare i loro debiti.

Come avviene la collazione di immobili?

L’azione di collazione di beni immobili può avvenire:

  • Conferendo il bene in natura (ad esempio, la casa donata viene restituita e conferita nella massa ereditaria);
  • Oppure imputandone il valore alla propria porzione (ad esempio, viene conferita una somma di denaro pari al valore della casa donata).

Avviene sempre l’imputazione (e non il conferimento in natura) nell’ipotesi in cui sul bene gravi un’ipoteca o qualora esso sia stato trasferito (art. 746 c.c.). Nel caso dell’imputazione, si deve corrispondere il valore che il bene aveva al tempo dell’apertura della successione (art. 747 c.c.). Il valore di migliorie o addizioni viene dedotto dal valore del bene (art. 748 c.c.).

La donazione di beni immobili

Siamo di fronte alla donazione di beni immobili quanto attraverso un contratto, il donante decide di arricchire un altra parte, donatario, per puro spirito di liberalità, attraverso l’attribuzione di diritti reali immobiliari. Il donante impoverisce il proprio patrimonio per favorire il donatario. Aspetto fondamentale delle donazioni è che non si tratta mai di atto unilaterale, ma piuttosto di un accordo tra le parti (non si può donare a chi non vuole ricevere).

Caso classico di donazione immobiliare è quella che riguarda genitori e figli. I genitori decidono di donare un bene immobile al figlio.

A seguito del contratto di donazione sorge, sotto il profilo fiscale, l’obbligo di pagamento:

  • Dell’imposta di donazione, che riguarda i trasferimenti inter vivos a titolo gratuito (D.Lgs. n. 346/90);
  • Delle imposte ipotecarie e catastali, relative alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari e alle volture catastali (D.Lgs. n. 347/90).

Ambedue le imposte devono essere corrisposte dal donatario, ossia da chi riceve la donazione. Al momento della donazione devono essere tenute in considerazione anche le seguenti imposte:

  • L’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro;
  • L’imposta di bollo nella mista fissa di 230,00 euro;
  • La tassa ipotecaria nella misura di 90,00 euro, suddivisi in 35,00 euro per la trascrizione e 55,00 euro per le volture catastali.

Tuttavia, come abbiamo visto, per le donazioni che non superano la franchigia stabilita per legge, non è dovuta l’imposta di registro.

Per quanto concerne la base imponibile dell’imposta sulle donazioni, il valore dei beni donati o trasferiti deve essere computato a norma degli artt. 14 a 19 del DLgs. 346/90. Per i beni immobili si fa riferimento alla valutazione con i coefficienti catastali.

Come si determina il valore catastale degli immobili?

Per calcolare le imposte, innanzitutto è necessario conoscere la base imponibile, ossia il valore dell’immobile. Pertanto, occorre considerare la rendita catastale del bene, tale “valore” si trova nella visura catastale. L’importo va rivalutato del 5% e poi moltiplicato per un coefficiente variabile a seconda della classe catastale di appartenenza. Gli immobili, infatti, sono suddivisi in classi, che spaziano dalla lettera A alla lettera F.

IL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
– 110, per la prima casa;
– 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1);
– 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
– 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.

Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura del 2% (ipotecaria) e dell’1% (catastale) del valore dell’immobile (D.Lgs. n. 347/90).

La donazione indiretta di un immobile

La donazione indiretta realizza lo stesso risultato della donazione tipica, sfruttando, altre forme contrattuali, per realizzare lo stesso obiettivo. Per capire meglio come può realizzarsi una donazione indiretta è possibile rifarsi a quanto indicato dalla Cassazione, con la sentenza S.U. n. 18725/2017, secondo la quale una donazione indiretta può essere effettuata con una delle seguenti forme:

  • Atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative);
  • Contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
  • Contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
  • Attraverso la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).

Anche in questo caso proviamo ad effettuare degli esempi per capire meglio l’applicazione concreta di una donazione indiretta. Un esempio classico è quello legato all’utilizzo di un contratto di vendita (contratto la cui causa è lo scambio di un bene contro un prezzo). Pensa al caso in cui venga venduto un bene (che ha un determinato valore) ad un prezzo simbolico. In questo caso si ottiene l’obiettivo di spossessarsi del bene arricchendo un altro soggetto, utilizzando un contratto diverso da quello di donazione. Altro esempio classico è quello che riguarda la donazione indiretta di beni immobili. In questo caso si utilizza la forma dell’intestazione altrui del bene. Caso classico è quello dei genitori che acquistano un immobile (con i propri risparmi) intestandolo direttamente al figlio.

Quando si parla di donazione è opportuno individuare se l’oggetto della donazione è rappresentato dal denaro che può essere utilizzato per acquistare un bene, ad esempio un immobile. In questo caso, quando è il denaro oggetto della donazione il soggetto che lo riceve ha la possibilità di utilizzarlo come meglio crede. In questo caso, tuttavia, è necessario il passaggio da atto notarile (nella forma dell’atto pubblico), per effettuare una vera e propria donazione tipica. Tuttavia, nella pratica quotidiana si assiste ad una forma di donazione di denaro nella forma indiretta, ovvero si utilizza il denaro al fine di acquistare un bene da intestare al beneficiario (spesso rappresentato da un immobile). In questo caso l’oggetto della donazione è l’immobile, quindi, siamo di fronte ad una forma di donazione indiretta. Quando si utilizza il denaro per l’acquisto di un immobile, per formalizzare la donazione indiretta è necessario che nell’atto pubblico l’acquirente (il figlio, nel nostro esempio) dichiari che il pagamento del compenso è avvenuto da parte di un altro soggetto (es. i genitori), la cui presenza non è necessaria al momento del rogito. Sul punto, è di fondamentale importanza la pronuncia della Cassazione n. 13133/2016 la quale afferma che con questa dichiarazione presente nell’atto la donazione indiretta non risulta tassabile.

Quali sono i vantaggi della donazione indiretta?

Il principale vantaggio legato alla donazione indiretta deriva dal fatto che questa richiede meno formalismi rispetto alla donazione diretta. Infatti, la donazione indiretta non richiede la presenza di due testimoni e poi non possono trovare applicazione tutte le disposizioni legate alla donazione, ma soltanto alcune di esse. Di fatto le donazioni indirette sono soggette alla disciplina giuridica del tipo di atto utilizzato. Tuttavia, restano in vigore:

  • L’azione di riduzione (art. 553 c.c.);
  • L’azione di revocazione (art. 809 c.c.);
  • L’azione di collazione (art. 737 c.c.).

In questo caso deve essere evidenziato che l’eventuale azione di riduzione esercitata dai legittimari può essere effettuata solo verso il beneficiario originario e non anche verso i successivi aventi causa (aspetto che, invece, avviene nella donazione diretta).

Per approfondire: “Donazione di soldi ai parenti: vanno dichiarati?“.

La donazione di partecipazioni

La donazione di partecipazioni avviene quando un soggetto, il donante, decide di privarsi del possesso di partecipazioni societarie per arricchire il patrimonio del donatario. Sostanzialmente, possiamo dire che la donazione di partecipazioni societarie è una delle modalità attraverso le quali è possibile realizzare il passaggio generazionale d’azienda. Caso classico è quello dell’imprenditore che decide di donare le partecipazioni sociali al figlio per proseguire la gestione dell’impresa. Sotto il profilo fiscale il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni societarie sconta una gestione particolare, che andiamo brevemente ad analizzare.

Donazione di partecipazioni ed imposte dirette

Nel caso in cui la donazione di partecipazioni societaria venga effettuata da parte di una persona fisica che non esercita attività d’impresa, l’operazione non comporta alcun implicazione ai fini delle imposte dirette. Infatti, l’art. 67 del TUIR, prevede che vi sia tassazione come redditi diversi dei proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni, solo in presenza di cessione a titolo oneroso. Nessuna tassazione è prevista per la cessione a titolo gratuito di partecipazioni.

Nel caso in cui il donatario delle partecipazioni sia un imprenditore e le partecipazioni societarie vengano detenute nell’esercizio di impresa la donazione rappresenta una fattispecie realizzativa ai fini delle imposte dirette, ex art. 85 e 86 del TUIR. Infatti, la destinazione a finalità estranee di un bene appartenente ad un’impresa comporta una fattispecie avente autonoma rilevanza reddituale. Tuttavia, deve essere valutata la possibilità di applicare la disciplina di favore della “partecipation exemption” (PEX), nel caso in cui le partecipazioni verifichino le condizioni previste dall’art. 87 del TUIR. Concretamente, qualora la partecipazione donata sia iscritta come immobilizzazione finanziaria, la cessione gratuita comporta l’emersione di una plusvalenza (minusvalenza), determinata dalla differenza positiva (negativa) tra il valore di mercato della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto. Qualora, invece, la partecipazione sia stata iscritta tra le voci dell’attivo circolante, la cessione gratuita determina l’emersione di un ricavo pari al valore di mercato della partecipazione.

Donazione di partecipazioni ed imposte indirette

Al fine di comprendere le implicazioni ai fini delle imposte indirette è opportuno analizzare le disposizioni agevolative che riguardano la casistica della donazione di azienda. In caso di donazione di azienda è possibile ottenere l’esenzione dall’applicazione dell’imposta di donazione a condizione che il donatario, che deve essere obbligatoriamente un discendente del disponente (o coniuge), prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa (o detenga il controllo della società) per almeno cinque anni dalla data del trasferimento (ex art 1, co. 78, lett. a) Legge n. 296/06 che ha introdotto nell’art. 3, D.Lgs. n. 346/1990, il comma 4-ter). Al riguardo, la C.M. 3/E/2008 ha chiarito che tale requisito si riferisce al trasferimento d’azienda (o di un suo ramo), mentre la conservazione del controllo per 5 anni si riferisce al solo trasferimento di quote sociali o di azioni. L’agevolazione si applica anche quando la partecipazione di controllo posseduta dal “dante causa” sia frazionata tra più discendenti, ma solo per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo. L’agevolazione spetta, inoltre, sempre per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (vedasi la circolare n. 11/E/2007, § 12.1 dell’Agenzia delle Entrate). In caso di mancato rispetto della condizione legata al proseguimento dell’attività per un periodo minimo di cinque anni è necessario versare l’imposta maggiorata di sanzioni pari al 30% e di interessi legati al ritardato versamento. La base imponibile della donazione di azienda è determinata dal valore dei beni e diritti dell’impresa al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili, senza considerare il valore dell’avviamento (vedasi la C.M. n. 3/E/2008, § 7.3.1).

Nel caso si proceda invece che alla donazione dell’azienda alla donazione delle quote sociali occorre ricordare che viene assicurata l’esenzione dall’imposta sulle donazioni alle condizioni sopra esposte. Sul punto, inoltre, la circolare n. 3/E/2008 afferma che la citata esenzione si possa applicare anche nel caso di donazione di quote sociali di società di persone purché ricorrano i requisiti indicati all’art. 3, comma 4-ter del TUS, ovvero: prosecuzione dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento; detenzione del controllo societario se il trasferimento ha ad oggetto partecipazioni in società di capitali.
Nel caso di società di persone, non esistendo il concetto di controllo societario, l’unica condizione necessaria ai fini dell’esenzione è l’obbligo di prosecuzione dell’attività.

Le aliquote di imposta e la base imponibile

Nel caso in cui non risulti applicabile l’esenzione suddetta occorre determinare la base imponibile su cui applicare l’imposta sulle donazioni. Ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 346/90 stabilisce che:

  • Per i titoli quotati in borsa o negoziati sul mercato ristretto, occorre fare riferimento alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati;
  • Per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici, e le società di fatto, il valore della partecipazione è proporzionalmente corrispondente al valore, alla data della donazione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività.

Qual è il costo delle partecipazioni ricevute in donazione?

Il TUIR prevede che per le partecipazioni ricevute in donazione e successivamente cedute si assume come costo quello che all’epoca aveva sostenuto il donante. Tale costo sarà determinante nel momento in cui la partecipazione sarà ceduta a terzi, momento in cui si dovrà determinare l’eventuale plusvalenza (minusvalenza) data dalla differenza positiva (negativa) tra il corrispettivo di vendita ed il costo di acquisto.

La donazione di beni mobili

Gli atti di liberalità che abbiano ad oggetto beni mobili, siano essi soggetti o meno alla registrazione nei pubblici registri, devono essere formati per atto pubblico, a pena di nullità, fatte salve le donazioni di modico valore.

Che si intende per “donazione di modico valore”?

La donazione di modico valore (ex art. 769 del c.c.) è quella che ha ad oggetto un bene di valore modesto, sia in base ad un parametro di tipo oggettivo (il valore economico del bene), che ad un parametro soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante). Di fatto, la donazione di modico valore è quella che ha ad oggetto solo beni mobili e che non incide in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. Dunque, le donazioni che hanno ad oggetto immobili non sono mai di modico valore, anche se il bene viene scambiato sul mercato a un prezzo molto basso.

La registrazione dell’atto di donazione

L’atto di donazione deve essere registrato presso l’ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire quello nel cui ambito territoriale risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiederne la registrazione. Obbligati a richiedere la registrazione sono:

  • I notai che redigono, ricevono o autenticano l’atto da sottoporre a registrazione, nel caso di donazioni all’interno del territorio italiano;
  • Le parti contraenti, nel caso di atti formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia.

Quali sono i termini di registrazione degli atti di donazione?

Dalla data di stipula dell’atto di donazione, o dalla data di chiusura dello stesso, qualora l’atto sia costituito da più atti conseguenti e collegati, la registrazione deve avvenire:

  • Entro 20 giorni, se la donazione è avvenuta in Italia;
  • Entro 60 giorni se l’atto si è formato all’estero (nei confronti di beneficiari residenti nello Stato italiano).

Domande frequenti

Che cos’è la donazione?

La donazione, come disciplinato dall’art. 769 del Codice Civile, è un contratto con cui un soggetto, per spirito di liberalità, arricchisce un altro disponendo a favore di questo di un suo diritto o assumendo verso lo stesso un’obbligazione.

Come fare una donazione in denaro?

Chi vuole donare somme di denaro importanti non può farlo mediante un semplice bonifico o assegno bancario ma, al contrario, deve stipulare un atto pubblico dinanzi al notaio, alla presenza di due testimoni, e pagare le relative imposte di successione (se viene superata la franchigia).

E’ possibile donare denaro senza andare dal Notaio?

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. sent. n. 18725 del 27.07.2017), il bonifico di denaro sul conto corrente a titolo di donazione indiretta non richiede il notaio, anche se si tratta di importi rilevanti ma ciò solo a condizione che:
-il bonifico sia fatto in vista dell’acquisto di un bene da parte del donatario (donazione indiretta);
– sull’atto di acquisto del bene (ad esempio la casa) si specifichi che il prezzo viene pagato non dall’acquirente ma da un’altra persona, il donante;
– si specifichi, sempre nell’atto di acquisto, che il denaro messo a disposizione da chi paga è a titolo di donazione.

Quanti soldi si possono donare al figlio?

Le donazioni ai figli scontano un’aliquota del 4% sul valore della donazione al netto della franchigia fino ad 1.000.000 di euro. Fino ad un milione di euro, dunque, non si paga l’imposta di donazione: ciò vale anche in caso di donazioni plurime nel tempo.

Come donare un immobile al figlio?

Le donazioni di immobili devono essere effettuate mediante atto pubblico davanti al notaio, con la presenza di due testimoni. Entro 30 giorni il notaio provvede alla registrazione dell’atto per via telematica. La registrazione comporta il versamento dell’imposta di registro, pari a 200 euro.

Quando la donazione non è impugnabile?

La donazione non può mai essere contestata dagli eredi del donante finché questi è in vita. L’impugnazione, però, può avvenire quando l’ex proprietario muore.

Quanto costa donare un immobile ad un figlio?

Costi e tasse che si devono pagare per la pratica di donazione di casa al figlio sono imposta di registro (200 euro), imposta catastale, 90 euro di diritti di trascrizione, imposta ipotecaria, imposta sulle donazioni, con aliquote variabili (se si supera la franchigia), 230 euro di imposta di bollo forfettaria e spese per il notaio.

Quando si prescrive la donazione?

La donazione può essere impugnata entro 5 anni dalla stipula dell’atto. Trascorso questo tempo le cause di annullabilità della donazione cadono in prescrizione dopo 5 anni.

Quando una donazione non è valida?

Una donazione è nulla quando: Manca uno degli elementi essenziali; Causa illecita o oggetto illecito, impossibile o indeterminabile; Che sia in contratto con una norma imperativa.

Cosa succede trascorsi 20 anni dalla donazione?

Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.

Come funziona la donazione di un bene immobile?

Il donante si riserva l’usufrutto vita natural durante del bene che intende donare; se si tratta di bene immobile, il diritto di abitarlo o di concederlo in locazione, se il bene è denaro o titoli, il diritto di percepire gli interessi e/o dividendi.

Quali beni possono essere oggetto di donazione?

Oggetto di donazione possono essere: denaro, azioni, quote societarie, strumenti finanziari (come le quote di un fondo comune di investimento), beni mobili (un quadro, una statua, un mobile) oppure beni immobili: terreni e fabbricati.

Quanto costa la donazione?

Quando si parla dei costi della donazione bisogna prendere in considerazione, principalmente, due differenti voci di spesa:
– la parcella del notaio;
– la tassazione.

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