L’art. 3 del D.Lgs. n. 108/24 (Decreto correttivo della riforma fiscale) prevede un maggior termine per il pagamento delle somme dovute a seguito di comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari“), o per la difesa del contribuente (autotutela). Il termine per il pagamento passa da 30 a 60 giorni a partire dal 2025.
In particolare, gli importi dovuti a seguito di comunicazioni di irregolarità, elaborati a partire dal 2025 ed art. 36-bis (controlli automatici) e 36-ter (controlli formali) del DPR n. 600/73 per i redditi e dell’art. 54-bis (controlli automatici) del DPR n. 633/72 per l’IVA, possono essere pagati (in unica soluzione o con la prima rata del rateizzo) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Controlli automatici e formali delle dichiarazioni
Il controllo automatizzato
Il controllo automatizzato riguarda la liquidazione delle somme dovute a seguito della dichiarazione dei redditi, dell’IVA, del modello 770 e dell’Irap. L’Agenzia delle Entrate deve provvedere ad effettuare questo tipo di controllo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione. In pratica, si tratta di una tipologia di controllo che si base su dati informatici per confrontare i dati inseriti dal contribuente all’interno della propria dichiarazione dei redditi o IVA, confrontandoli con quelli a disposizione dell’Anagrafe Tributaria. L’obiettivo è quello di individuare errori materiali o di calcolo.
Le somme che risultano dal controllo automatizzato, per le comunicazioni elaborate a partire dal 2025, devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il pagamento avviene utilizzando il modello F24 seguendo le istruzioni di compilazione indicate nella comunicazione. Questo, a meno che il contribuente, sempre nello stesso lasso di tempo, non decida di contestare la comunicazione utilizzando la Pec o il canale Civis dell’Agenzia delle Entrate.
Il controllo formale
Il controllo formale riguarda il controllo della documentazione alla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, dell’IVA, del modello 770 e dell’Irap. L’obiettivo è il controllo della correttezza dei dati indicati in dichiarazione da parte del contribuente, analizzando i documenti in loro possesso, confrontandoli con quelli indicati da altri soggetti (come istituti previdenziali, sostituti di imposta, etc).
Si tratta di una tipologia di controllo più complessa rispetto al controllo automatico in quanto l’Amministrazione finanziaria chiede al contribuente di fornire la documentazione in base alla quale ha predisposto la propria dichiarazione. A seguito del controllo l’Amministrazione finanziaria comunica l’esito dello stesso, ed in caso di irregolarità emette la comunicazione di irregolarità, motivando le proprie ragioni.
L’Agenzia delle Entrate deve provvedere ad effettuare il controllo formale delle dichiarazioni entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Anche in questo caso il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 con le istruzioni indicate nella comunicazione. Le somme che risultano dal controllo formale, per le comunicazioni elaborate a partire dal 2025, devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Anche in questo caso il contribuente, sempre nello stesso lasso di tempo, non decida di contestare la comunicazione utilizzando la Pec o il canale Civis dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa accade in caso di inerzia del contribuente?
Se il contribuente di fronte alla comunicazione ricevuta rimane inerte, ovvero non procede al pagamento o non motiva la validità delle sue ragioni all’Agenzia delle Entrate, entro il termine di 30 giorni (60 dal 2025), l’amministrazione finanziaria può avviare le procedure di riscossione coattiva per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione.
Comunicazioni di irregolarità ricevute dagli intermediari
Per quanto riguarda le comunicazioni di irregolarità ricevute dagli intermediari abilitati (es. commercialisti, consulenti del lavoro, etc), che utilizzano il canale Entratel, il termine di 60 giorni per il pagamento si amplia fino a 90 giorni. Il computo dei giorni è decorrente dalla data di trasmissione telematica inviata all’intermediario.
Comunicazioni per somme soggette a tassazione separata con termine 30 giorni
L’unica eccezione i cui termini di pagamento rimangono invariati, a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, riguarda le comunicazioni emesse a seguito di tassazione separata. Ad esempio, può essere il caso degli importi legati al trattamento di fine rapporto (TFR).
Decorrenza della disposizione
L’applicazione del maggiore termine di 60 giorni legato alla ricezione delle comunicazioni emesse a seguito di controlli automatici e formali, si applicano a partire dalle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.
Le comunicazioni ricevute entro la fine dell’anno, o comunque elaborate nel 2024 e ricevute anche nell’anno prossimo, continueranno ad indicare i precedenti termini di 30 giorni.
Conclusioni
L’applicazione di un maggior termine comporta un vantaggio per il contribuente. Infatti, sarà possibile avere un maggior lasso temporale per la valutazione della bontà delle richieste dell’Amministrazione finanziaria. Questo sia in caso vi sia la necessità di contestare quanto richiesto, sia per eventualmente reperire le risorse finanziarie necessarie per il pagamento (riducendo la possibilità di avere maggiori sanzioni dovute al ritardo). Il tutto, quindi, verso una direzione di un fisco maggiormente equo e sostenibile.