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Procedure di riscossione coattiva e possibili rimedi

Procedure di riscossione coattiva. Agenzia delle Entrate Riscossione ha a disposizione una serie di  strumenti volti a consentire il pagamento coattivo degli importi iscritti a ruolo. Attenzione, non tutti i beni di nostra proprietà possono essere oggetto di rivendica da parte dell’Agente della riscossione. Vediamo la guida ai possibili rimedi da attuare per ruoli non pagati. 

La notifica di una cartella esattoriale è un evento assai problematico nella vita di un contribuente.

Per questo bisogna essere preparati per affrontarlo al meglio, sia che tale cartella sia notificata per un debito realmente esistente (quindi da pagare). Ma anche nel caso in cui si tratti di una cartella di pagamento errata, per cui non ci sia nessun debito da pagare.

Quando ci viene notificata una cartella esattoriale non dobbiamo mai prendere con leggerezza la situazione.

Il presupposto su cui si basa la notifica di una cartella esattoriale è l’esistenza di un debito non pagato nei termini di legge. Si può trattare di un’imposta erariale evasa (Irpef, Ires, Iva, Irap, ecc), di un contributo Inps non effettuato oppure di una sanzione amministrativa (ad esempio del Codice della Strada) non pagata.

Se non ci prodighiamo per tempo ad effettuare il pagamento o a chiedere una rateazione, il concessionario della riscossione ha a disposizione diversi mezzi per ottenere il pagamento del debito. Alcuni di questi possono creare un forte disagio al contribuente, in quanto costituiti da procedure di riscossione coattiva.

In questo contributo andrò ad analizzare le procedure di riscossione coattiva che può attuare Agenzia delle Entrate Riscossione.

Procedure di riscossione coattiva

Cartella di pagamento: la riscossione

L’Agenzia delle Entrate svolge l’attività di riscossionecoattiva” dei tributi. Naturalmente, in mancanza del pagamento spontaneo da parte del contribuente. Agenzia delle Entrate Riscossione è l’ente accreditato ad effettuare questo tipo di attività su tutto il territorio nazionale.

Il ruolo

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria, vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo rappresenta un elenco, formato dall’ente impositore, ove vi sono indicati per ogni debitore, le somme dovute.

Modalità di pagamento delle cartelle esattoriali

Quando la pretesa di pagamento contenuta nella cartella esattoriale è legittima e non ci sono validi motivi per contestare vizi formali della cartella o la tardività della sua notifica, non resta altro che pagarla.

Se il debito non è di importo eccessivamente elevato e si ha a disposizione la liquidità necessaria per estinguerlo, è opportuno effettuare il pagamento nei 60 giorni.

Giorni da calcolare a partire dal momento in cui si riceve la cartella, superati i quali, verranno addebitati anche altri costi: dagli ulteriori interessi di mora ai compensi di riscossione aggiuntivi fino alle spese per le eventuali procedure esecutive che si siano rese necessarie.

Se la somma dovuta risulta particolarmente elevata, conviene inoltrare richiesta di rateazione. Per maggiori informazioni sulle procedure di rateazione, vi rimando a questo nostro contributo: “Rateazione delle somme iscritte a ruolo“.

In ogni caso, scaduti i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, l’Agente della riscossione è libero di avviare le procedure di riscossione coattiva. Questo al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal contribuente.

Procedure di riscossione coattiva

In genere, Agenzia delle Entrate Riscossione, prima di attivare una procedura di riscossione coattiva, invia al debitore uno o più solleciti di pagamento.

I solleciti contengono tutte le informazioni utili sul debito (ente creditore, dettaglio degli addebiti) e un bollettino prestampato per effettuare il versamento presso lo sportello provinciale competente oppure alla posta o in banca.

In questo modo l’agente per la riscossione cerca di instaurare un rapporto di collaborazione e di correttezza con i cittadini contribuenti, assicurandosi che vengano adeguatamente informati circa il loro effettivo debito, prima di ricorrere alle varie misure cautelari e alle procedure esecutive.

Responsabilità patrimoniale

Del resto, se da un lato è vero che in base al principio di responsabilità patrimoniale sancito dall’articolo 2740 del codice civile:

il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri

dall’altro, è anche vero che le varie procedure esecutive possono risultare particolarmente invasive e gravose per il contribuente. Soprattutto quando le somme dovute non sono particolarmente elevate.

Procedure di riscossione coattiva: casistiche

L’Agente per la riscossione, a seconda dei casi, sceglie quale procedimento avviare. Le possibilità a disposizione sono varie, e di volta in volta viene scelta quella più idonea alla situazione. Le principali procedure esercutive sono:

  • Fermo amministrativo del veicolo (c.d. “ganasce fiscali“);
  • Iscrizione dell’ipoteca sulla casa (valevole anche per l’abitazione principale);
  • Pignoramento di beni mobili;
  • Pignoramento presso terzi (spesso in caso di esistenza di crediti o conti correnti).

Di seguito vengono trattate più approfonditamente queste casistiche. In questo modo, chiunque di voi domani riceva una cartella esattoriale di pagamento sappia cosa gli può succedere. Sempre nel caso in cui non effettui il pagamento o non ne chieda un pagamento rateale nei termini.

Procedure di riscossione coattiva: procedure cautelari

Il primo passo che l’Agente della Riscossione effettua per tutelare il proprio interesse a riscuotere la somma iscritta a ruolo, è l’avvio di una procedura cautelare.

Le procedure cautelari sono attivate per legge, alla scadenza della notifica della cartella esattoriale. Questo a garanzia delle somme iscritte a ruolo.

Vediamo adesso le principali procedure cautelari che può avviare l’Agente della Riscossione:

Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore.

Il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, con l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

In caso di mancato pagamento, si l’Agente della riscossione procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività svolta dall’impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo (D.L. n.69/2013).

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento oppure alla rateizzazione di quanto richiesto. Oppure, in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

 La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del debito consegnando al PRA la liberatoria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta.

Ipoteca Immobiliare

L’Ipoteca Immobiliare è l’atto che l’Agente della Riscossione iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori.

L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta sempre (anche sulla prima casa), previa comunicazione scritta e per debiti complessivamente non inferiori a €. 120.000.

Il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione d’ipoteca con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni.

Trascorso il termine senza che il contribuente abbia dato seguito alla rateizzazione o al pagamento di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca.

La cancellazione dell’ipoteca avviene, senza aggravio di ulteriori spese per il contribuente, contestualmente al saldo del debito quindi in caso di rateizzazione con il pagamento dell’ultima rata.

 Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, l’Agente della Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.

Procedure di riscossione coattiva: le procedure esecutive

Le procedure esecutive sono attivate, dopo gli atti previsti dalle procedure cautelari, per il recupero delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori.

Le procedure prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili.

Prima dell’avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione, inviati per cartelle consegnate almeno un anno prima e per le quali non sono state attivate altre procedure.

L’avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare. Oppure, peri casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione.

L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato. Anche in questo caso, analizziamo in dettaglio le singole procedure.

Pignoramento ed espropriazione di beni mobili e immobili

Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • E’ destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • E’ l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • Non è immobile di lusso, (categorie catastali A/1, A/8, A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile e all’esecuzione del procedimento (vendita all’asta) solo se:

  • L’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a €. 120.000;
  • Sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

Quindi, la prima casa del contribuente è ipotecabile, ma non può essere pignorata o venduta all’asta. Soltanto però, a condizione che il debitore non sia proprietario di altri immobili (anche ricevuti in successione).

La legge prevede che il contribuente d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto. Oppure, nel caso un cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto.

 In questo caso l’intero ricavato sarà versato direttamente ad Agenzia delle Entrate che utilizzerà l’importo per il saldo del debito. Restituendo al contribuente l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.

Pignoramento verso terzi

Il Pignoramento verso terzi prevede per l’Agenzia delle Entrate Riscossione la possibilità di recuperare le somme dovute dal contribuente attraverso i crediti da lui vantati da un terzo.

Con questa procedura si richiede al terzo di versare quanto da lui dovuto al contribuente, direttamente all’Agente della Riscossione.

Ad esempio è possibile ricevere la richiesta di pagare l’affitto di un appartamento all’Agenzia delle Entrate se il proprietario è un contribuente debitore. Oppure la stessa cosa vale per lo stipendio del lavoratore moroso.

In questo caso il terzo deve procedere con il pagamento entro 60 giorni oppure rendere una dichiarazione in cui certifica l’inesistenza/insussistenza del debito.

Pignoramento su stipendi e pensioni

L’Agente della Riscossione può arrivare a notificare al datore di lavoro, il pignoramento di parte dello stipendio del dipendente, debitore.

Tuttavia sono previsti interventi graduali sono previsti in caso di pignoramento di stipendio o pensione o di importi derivanti da rapporto di lavoro, a tutela delle persone con meno disponibilità economica. In pratica il pignoramento è possibile nelle seguenti misure:

  • Fino a €. 2.500 la quota pignorabile è un decimo;
  • Tra €. 2.500 e €. 5.000 la quota pignorabile è un settimo;
  • Sopra i €. 5.000 la quota pignorabile è un quinto.

Pignoramento conti correnti

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente. Ad esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Il pignoramento è effettuato sul 100% delle somme presenti, non importa se nel conto c’è solo lo stipendio o la pensione sotto il minimo vitale, o la reversibilità, o la polizza vita, o l’indennizzo per vittime della criminalità, o qualsiasi altra somma a carattere assistenziale.

L’unico limite, come detto, è l’ultimo stipendio accreditato.

La legge, infatti, prevede che, nel caso di accredito delle somme oggetto di pignoramento sul conto corrente intestato al debitore, l’obbligo del terzo pignorato (la banca) di trattenere tale importo per poi erogarlo al creditore (Agenzia delle Entrate) non si estendono all’ultimo emolumento.

In altre parole, la banca, per esempio, in caso di accredito sul conto corrente (già pignorato da Agenzia delle Entrate) dell’ultimo stipendio, deve rendere disponibile tale somma al debitore e non potrà invece bloccarla.

Come difendersi da procedure di riscossione coattiva

Quello che abbiamo visto sinora è quello che l’Agente della Riscossione può fare per tutelare gli interesse dell’ente creditore qualora il contribuente non adempia al pagamento nei termini consentiti.

Di seguito, invece, vediamo quali possono essere alcuni piccoli accorgimenti volti a tutelarsi dai pignoramenti.

Evitare il pignoramento del conto corrente

Per prima cosa ricordatevi che se avete un conto corrente cointestato l’Agenzia delle Entrate può pignorarvi solo il 50% del conto, e non di più. Quindi, questo può già essere un primo strumento di tutela.

Inoltre, per evitare di vedersi pignorati tutti i risparmi presenti sul conto corrente potete provare a fare piccole operazioni di prelevamento, giornaliero, e poi depositare il contante in un altro conto intestato ad un familiare.

In questo modo il conto corrente intestato al debitore resterà vuoto.

Attenzione, però, è opportuno redigere e firmare una scrittura privata con il soggetto a cui è intestato il conto corrente beneficiario dei versamenti, sia per evitare problemi con l’Amministrazione finanziaria che potrebbe chiedere al familiare da dove provengano tali redditi (ai fini del “redditometro“), sia per escludere che quest’ultimo, un giorno, rivendichi la proprietà delle somme.

 

Evitare il pignoramento su beni mobili e immobili

Specialmente nel caso in cui sia il figlio convivente ad essersi indebitato, può essere opportuno, al fine di evitare il pignoramento di beni di proprietà dei genitori, di formalizzare il rapporto di ospitalità in casa con un contratto di comodato, da registrare all’Agenzia delle Entrate.

Questo sia perché la registrazione è obbligatoria, sia perché, con la registrazione, si dà data certa al contratto.

Il contratto può essere fatto in forma di scrittura privata (ossia senza andare da notaio) e deve essere accompagnato dall’attestato di certificazione energetica (ACE) dell’immobile. Nel comodato si potrà specificare quali stanze dell’immobile vengono concesse in comodato e se l’immobile è stato concesso in comodato già ammobiliato, individuando specificamente i mobili già presenti nell’immobile.

In questo modo, in caso di visita dell’ufficiale giudiziario, sarà sufficiente esibire copia del contratto di comodato, per potergli opporre con certezza se e quali mobili sono di proprietà del debitore e quali sono invece di proprietà dei conviventi.

A fronte di questa documentazione, l’ufficiale giudiziario non dovrebbe pignorare i beni di proprietà di soggetti diversi dal debitore. Se lo facesse, questi ultimi potrebbero comunque proporre una formale opposizione all’esecuzione.

Procedure di riscossione coattiva: consulenza

Hai ricevuto una comunicazione che ti avvisa di procedure esecutive o cautelari a tuo nome? Hai ricevuto una cartella esattoriale ma non sai se il debito richiesto è dovuto? Ti preoccupano le procedure di riscossione coattiva?

In generale se hai bisogno di aiuto nel decifrare una comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate per il tuo debito, siamo a disposizione attraverso il nostro servizio di consulenza fiscale online.

Chiedici aiuto, avrai le risposte che cerchi!

Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]

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