HomeFisco NazionaleFiscalità del lavoroTrattamento di fine rapporto TFR: calcolo

Trattamento di fine rapporto TFR: calcolo

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una componente della retribuzione dei lavoratori dipendenti che viene accantonata dal datore di lavoro e corrisposta al termine del rapporto di lavoro. È calcolato come una quota annuale del reddito del lavoratore, rivalutata annualmente in base a un tasso fisso più una percentuale dell'inflazione.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Questo è quanto prevede il co. 1 dell’art. 2120 c.c.

Vediamo, che cos’è e come si calcola il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti.

Che cos’è il trattamento di fine rapporto (TFR)?

Il trattamento di fine rapporto (TFR) in Italia è una componente della retribuzione dei lavoratori dipendenti che viene accantonata dal datore di lavoro e corrisposta al termine del rapporto di lavoro. È calcolato come una quota annuale del reddito del lavoratore, rivalutata annualmente in base a un tasso fisso più una percentuale dell’inflazione. Il TFR è applicabile ai lavoratori subordinati e non ai lavoratori autonomi.

Questo trattamento può essere trasferito in un fondo pensionistico complementare o rimanere in azienda, a seconda della scelta del lavoratore. Le imprese con più di 50 dipendenti sono tenute a versare i contributi TFR in un Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, mentre le imprese minori lo gestiscono internamente.

Il TFR è dovuto anche per il lavoro di durata inferiore all’anno, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per il lavoro in prova, per i casi di licenziamento per colpa o di dimissioni, per i dipendenti da datori non imprenditori, per i lavoratori domestici, per i lavoratori a tempo parziale, per i contratti di inserimento e apprendistato e per i rapporti di lavoro speciali.

Sono esclusi i rapporti di lavoro parasubordinato, che rimangono compresi nell’area del lavoro autonomo. Il trattamento di fine rapporto ha duplice natura: da un lato retributiva, in quanto rappresenta un vero e proprio compenso differito al momento della cessazione, dall’altro previdenziale, in quanto permette al lavoratore di superare le difficoltà economiche connesse al venir meno della retribuzione (art. 2120, commi 7 e 8, c.c.).

Modalità di calcolo

Il trattamento di fine rapporto si calcola “sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno divisa per 13,5” (art. 2120 co. 1, c.c.).

L’ammontare complessivo, rivalutato con cadenza annuale secondo il criterio di indicizzazione, viene corrisposto al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Il meccanismo di computo è derogabile da parte della contrattazione collettiva nel rispetto, comunque, di alcuni limiti invalicabili. Il co. 1 dell’art. 2120 c.c. prevede inoltre che: “la quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”, fissando, in tal modo, il principio dell’arrotondamento al mese delle frazioni uguali o superiori a quindici giorni, nulla prevedendo tuttavia in relazione alle frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

Esempio di calcolo del TFR

Qui sotto è riportata una semplice struttura di tabella che potrebbe essere utilizzata per il calcolo del TFR:

Note:

  • Anno di Servizio: Indica ciascun anno di lavoro del dipendente.
  • Retribuzione Annuale Lorda (RAL): Inserisci l’importo della retribuzione annuale lorda per ciascun anno.
  • Calcolo Base TFR: Questo valore si ottiene dividendo la RAL per 13,5.
  • Rivalutazione Annuale: Include l’aumento annuale del TFR basato su un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT per i prezzi al consumo.

Per ottenere il TFR lordo totale, somma tutti i valori annuali di TFR e applica eventuali aggiustamenti (ad esempio, sottrazioni per prestiti o anticipazioni). Infine, per ottenere il TFR netto, sarà necessario calcolare le imposte applicabili in base alla tassazione separata.

Retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (co. 2, art. 2120 c.c.).

Occorre pertanto fare esclusivo riferimento al CCL applicato per determinare gli elementi da comprendere o da escludere dal computo. Il TFR è strettamente correlato alla prestazione lavorativa ed all’ammontare della retribuzione dovuta nel corso del rapporto di lavoro. Tuttavia, esistono casi in cui, pur rimanendo sospesa la prestazione lavorativa, il diritto alla maturazione viene garantito. In questi casi al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione figurativa – utile al calcolo del TFR – pari a quella che avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa. Per espressa previsione normativa, la retribuzione figurativa, ai fini del calcolo del TFR, trova applicazione nei casi di:

  • Infortunio (art. 2110 c.c.);
  • Malattia (art. 2110 c.c.);
  • Astensione obbligatoria di maternità (art. 2110 c.c.);
  • CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà (art. 2120 co. 3 c.c.).

L’anticipo del TFR

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

  • Eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • acquisto della casa di abitazione per sé o per i figli (art. 2120, co. 8, lett. b c.c.);
  • Spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (art. 7, co. 1, L. n. 53/2000);
  • Spese durante i congedi per maternità (art. 5, D.lgs. n. 151/2001; art. 7, co. 1, L. n. 53/2000).

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

Utilizzo delle somme

Le somme anticipate debbono essere utilizzate per la finalità di cui alla richiesta. Ne consegue che:

  • Qualora il lavoratore non impieghi la somma per lo scopo della richiesta, potrebbe porre in essere un comportamento fraudolento, che lo obbligherebbe a risarcire il danno subito dal datore di lavoro o da altro dipendente ;
  • Qualora la somma corrisposta, non venisse utilizzata, costituirebbe un pagamento non dovuto, che, in quanto tale, il lavoratore avrebbe l’obbligo di restituire e il datore di lavoro avrebbe il diritto di richiedere in restituzione.

Il datore di lavoro ha facoltà di verificare sia l’effettivo impiego dell’anticipazione relativamente alla motivazione oggetto della richiesta, sia il pieno utilizzo della stessa (l’importo dell’anticipazione ottenuta potrebbe oltrepassare l’entità delle spese documentalmente sostenute, senza che il lavoratore sia tenuto a restituire la differenza).

Anticipazione e decesso

In caso di decesso del lavoratore, l’anticipazione del TFR eventualmente corrisposta viene detratta dall’indennità accantonata, come disciplinato dall’art. 2122 c.c.

L’importo dovuto non è altro che la somma del TFR che sarebbe spettato al lavoratore se il rapporto si fosse chiuso normalmente nel giorno del decesso più una somma pari all’indennità sostitutiva del preavviso, calcolato sulla base delle norme di legge e contrattuali con decorrenza dallo stesso giorno, da corrispondersi ai familiari del lavoratore deceduto (coniuge, figli e, se conviventi a carico del lavoratore, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo)

Per approfondire: “Morte del lavoratore: come funziona per il TFR“.

Trattamento di fine rapporto: dove conviene destinarlo?

In linea generale, posso dire che l’investimento del TFR nei fondi di previdenza complementare è quello più redditizio, oltre ad essere quello favorito dal legislatore fiscale. Infatti, a fronte della rivalutazione aziendale (che frutta l’1,5% annuo), il rendimento ottenibile dai fondi di previdenza complementare, potrebbe essere ben più elevato. Tuttavia, l’instabilità finanziaria e gli aspetti legati alla limitata possibilità di uscire anticipatamente dal fondo privato, rappresentano dubbi più che fondati sulla scelta del fondo di previdenza complementare. Vediamo, di seguito due tabelle con le principali caratteristiche dei fondi di previdenza complementare rispetto a lasciare il TFR in azienda.

Destinazione a fondi di previdenza complementare

La convenienza riguarda quei lavoratori che dispongono di un fondo pensione negoziale che possono vedersi integrare la quota versata dal datore di lavoro.

TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria presso l’INPS (per i lavoratori di aziende con più di 49 addetti)

La convenienza riguarda i lavoratori con un contratto a tempo determinato e a chi ha prospettive di lavoro discontinue ed instabili, ed anche per chi predilige un investimento meno redditizio, ma più garantito.

Valutazioni di convenienza del lavoratore

Di seguito una tabella che può aiutare il lavoratore dipendente ad effettuare valutazioni di convenienza sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

Questa tabella fornisce una panoramica generica delle opzioni per la destinazione del TFR e dovrebbe essere utilizzata come punto di partenza per una valutazione più dettagliata. Per decisioni specifiche, è consigliabile consultare un consulente finanziario o un esperto di previdenza.

Ogni lavoratore dovrebbe valutare in modo oculato la destinazione del proprio TFR, considerando anche in termini prospettici i vari benefici ed oneri dell’investimento in fondi di previdenza. Un altro elemento da stimare è l’inflazione al momento del pensionamento: maggiore sarà il tasso di inflazione, minore il reale potere d’acquisto del capitale investito nei Fondi, mentre il TFR in azienda viene rivalutato con indice legato all’andamento inflazionistico.

Disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto

Il TFR rientra tra le fattispecie reddituali assoggettabili a tassazione separata (art. 17 co. 1 lett. a) del TUIR). Tuttavia, all’erogazione, in denaro o in natura, delle indennità e dei compensi, il cui diritto alla percezione è sorto dall’1.1.2011, si applica il regime di tassazione ordinaria in relazione alla quota eccedente l’importo di un milione di euro (art. 24 co. 31 del D.L. n. 201/11). Pertanto, anche in relazione ai chiarimenti della Circolare n. 3/E/2012, possiamo dire che il TFR è soggetto a:

  • Tassazione separata, fino all’importo complessivo di un milione di euro;
  • Tassazione ordinariaoltre il suddetto importo.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo TFR

Sull’importo della rivalutazione annuale del TFR deve essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 17% (art.  11 co. 3 del D.Lgs. n. 47/00). Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve versare tale imposta:

  • A titolo di acconto, entro il 16 dicembre dell’anno per cui si effettua la rivalutazione (codice tributo 1712);
  • A saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo (codice tributo 1713).

Nel caso in cui l’erogazione del TFR venga effettuata da soggetti non qualificati come sostituto d’imposta, il percettore deve: 

  • Liquidare l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il TFR è percepito;
  • Versare tale imposta entro i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione.

Imposizione del TFR accantonato

Ai fini della tassazione separata, è necessario procedere, nell’ordine, con la determinazione: 

  • Reddito di riferimento: importo risultante dal rapporto tra l’ammontare del TFR complessivamente maturato (aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari, delle anticipazioni e degli acconti erogati, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva) e il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del TFR, moltiplicando il risultato per dodici;
  • Imposta sul reddito di riferimento: calcolata in base agli scaglioni di reddito e alle relative aliquote IRPEF vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR. Tale diritto sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • Aliquota media: derivante dal rapporto tra l’imposta sul “reddito di riferimento” e il medesimo reddito, moltiplicando il risultato per cento;
  • Imposta dovuta: applicando l’aliquota media al TFR imponibile. 

Calcolo aliquota IRPEF media dei 5 anni precedenti

Ecco un esempio di calcolo dell’aliquota media IRPEF:

Come Compilare la Tabella:

  • Anni di Riferimento: Elencare gli ultimi cinque anni di attività lavorativa;
  • Aliquota IRPEF Annuale (%): derivante dal rapporto tra l’imposta sul “reddito di riferimento” e il medesimo reddito, moltiplicando il risultato per cento;
  • Media Aliquote IRPEF: Calcolare la media delle aliquote IRPEF inserendo la somma delle percentuali degli ultimi cinque anni divisa per cinque.

Riliquidazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria

La tassazione delle quote del TFR maturate ha carattere provvisorio, atteso che l’imposta relativa sarà successivamente riliquidata dall’Amministrazione finanziaria sulla base di un’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (art. 19 co. 1 del TUIR).  

Gli uffici, tuttavia, devono verificare se per il contribuente è più favorevole far concorrere i redditi in esame alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti (art. 17 co. 3 del TUIR). Per questo motivo, al lavoratore, successivamente all’erogazione del TFR viene notificata dall’Amministrazione finanziaria una comunicazione per la liquidazione definitiva della tassazione sul TFR.

TFR in caso di lavoro prestato all’estero da soggetti residenti in Italia

Per i lavoratori dipendenti residenti, si applica la regola generale dell’art. 3 co. 1 del TUIR, ai sensi della quale sono imponibili in Italia tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all’estero. Il TFR erogato ad un soggetto residente è quindi imponibile in Italia anche se riferito a periodi di lavoro svolto all’estero.

Per approfondire: “TFR transazionale: criteri di tassazione“.

Conclusioni

Il trattamento di fine rapporto è un elemento chiave della retribuzione dei lavoratori dipendenti in Italia, che ha importanti implicazioni sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

Sotto il profilo civilistico:

  • TFR si accumula durante il rapporto di lavoro e viene pagato al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • La base di calcolo del TFR è la retribuzione annua lorda del lavoratore, divisa per 13,5, dalla quale si sottrae lo 0,5% per contribuzione INPS;
  • La somma accantonata viene rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT, più un tasso fisso dell’1,5% e una parte variabile del 75% dell’indice di inflazione.

Sotto il profilo fiscale:

  • Il TFR è soggetto a una “tassazione separata” rispetto al normale reddito del lavoratore;
  • L’aliquota di tassazione si basa sulla media delle aliquote IRPEF degli ultimi cinque anni di lavoro:
  • In caso di destinazione del TFR alla previdenza complementare, la tassazione può essere ridotta (fino al 9% dopo 15 anni di permanenza nel fondo).

Domande frequenti

Come viene tassato il TFR?

Il TFR è tassato separatamente al momento della liquidazione, basandosi sulla media delle aliquote IRPEF degli ultimi cinque anni di lavoro del dipendente.

Quando viene pagato il TFR?

Generalmente, il TFR deve essere pagato entro 60 giorni dalla data della fine del rapporto di lavoro, anche se il termine specifico può variare a seconda del contratto e della categoria lavorativa.

Cosa accade al TFR in caso di fallimento dell’azienda?

Se un’azienda fallisce, il TFR dovuto ai lavoratori viene coperto dal Fondo di Garanzia INPS.

È possibile anticipare il TFR?

A: Sì, in alcune circostanze è possibile richiedere un anticipo sul TFR, come nel caso della cessione del quinto dello stipendio, che utilizza il TFR come garanzia.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

Lascia una Risposta