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Aumento di capitale sociale: normativa e imposta di registro

Fisco NazionaleBilancioAumento di capitale sociale: normativa e imposta di registro

Gli aumenti di capitale sociale rientrano nella categoria delle operazioni societarie, le quali ai fini dell'imposta di registro sono regolamentate dall'articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86. Tale normativa equipara i conferimenti effettuati in sede di costituzione della società a quelli effettuati in un momento successivo, in sede di aumento del capitale.

Gli aumenti di capitale sociale rientrano nella più ampia categoria delle operazioni societarie. Una società di capitali (SPA o SRL) può aumentare il proprio capitale sociale per esigenze di gestione, per operazioni straordinarie, o per fare fronte alle perdite generate in esercizi precedenti.

In questo contributo voglio andare ad analizzare la normativa civilistica e fiscale riguardante gli aumenti di capitale sociale. Siano essi aumenti di capitale a pagamento, a titolo gratuito o misti per le SRL. Ci concentreremo anche sull’imposta di registro dovuta per ogni tipologia di conferimento. Vediamo, quindi, come approcciare nel modo corretto la disciplina civilistica riguardante gli aumenti di capitale nelle SRL.

L’aumento del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito attraverso delle modificazioni dell’atto costitutivo. Si tratta di delibera effettuate dall’assemblea straordinaria e iscritte nel registro delle imprese. Sia l’aumento sia la riduzione del capitale sociale possono assumere carattere reale o nominale. L’aumento di capitale può essere deliberato se le azioni in precedenza sottoscritte siano state interamente liberate, con integrale versamento dei relativi conferimenti. La procedura può avvenire attraverso diverse modalità:

  1. Versamento di nuovi capitali: I soci o nuovi investitori versano nuovi capitali nella società. Questo può avvenire attraverso l’emissione di nuove azioni o quote sociali, che vengono sottoscritte e pagate dai soci o dai nuovi investitori;
  2. Capitalizzazione delle riserve: La società può decidere di trasformare parte delle sue riserve (ad esempio, riserve di utili non distribuiti) in capitale sociale. In questo caso, non si verifica un afflusso di nuovi capitali, ma si modifica la composizione del patrimonio netto della società;
  3. Conversione di debiti in capitale: In alcuni casi, i creditori della società possono accettare di convertire i loro crediti in capitale sociale, diventando così soci della società.

L’aumento di capitale sociale è un’operazione che può avere diverse finalità, tra cui rafforzare la struttura finanziaria della società, finanziare nuovi investimenti, diluire la partecipazione dei soci esistenti, o ristrutturare il debito della società.

Il capitale sociale si può aumentare attraverso il conferimento di altre attività da parte di soci o terzi (cd. aumento reale o a pagamento). Per quanto riguarda la procedura l’azienda deve procedere:

  • All’aumento del valore delle quote in caso di SPA, o emissione di altre azioni;
  • All’aumento del valore delle quote in caso di SRL, o emissione di quote di nuova emissione.

In questi casi si applicano gli articoli 2439, comma 1 e 2440 del codice civile. I soci hanno diritto di opzione sulle azioni emesse, che consiste nella facoltà, riconosciuta a ogni socio, di essere preferito, rispetto a terzi estranei, nella sottoscrizione di altre azioni. L’offerta in opzione ai soci deve essere fatta in proporzione al numero di azioni possedute.

Si può attuare anche attraverso il trasferimento in conto capitale di riserve o fondi disponibili (cd. aumento nominale o gratuito), e si può attuare attraverso aumento del valore nominale delle azioni in circolazione, attraverso proporzionale assegnazione gratuita ai soci di altre azioni (i possessori di azioni di risparmio hanno, comunque, diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione), attraverso assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti della società.

Aumento di capitale a pagamento

Per aumento a pagamento (o “reale“) del capitale sociale si intende quello effettuato mediante l’assunzione di nuovi obblighi di conferimento da parte di coloro che sottoscrivono le azioni o quote di nuova emissione, siano essi i “vecchi” soci o soggetti che entrano ex novo nella compagine sociale.

L’effettuazione di un aumento di capitale a pagamento implica che coloro i quali intendano procedere alla sottoscrizione delle azioni o quote di nuova emissione devono assumere l’obbligazione verso la società di pagare il relativo prezzo di emissione.

Il pagamento del suddetto “prezzo di emissione” da parte dei sottoscrittori ha luogo mediante l’assunzione verso la società dell’obbligo di effettuare, fino a concorrenza delle azioni o quote da ciascuno sottoscritte, i conferimenti richiesti nella delibera di aumento di capitale, con le modalità e nei termini ivi previsti. L’aumento reale del capitale sociale può, a sua volta, avere luogo:

  • Mediante conferimenti – Si realizza quando la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione implica l’obbligo di effettuare nuovi conferimenti: in denaro; in natura; di crediti; mediante il consolidamento di debiti. Nel caso di conferimento in natura, il socio o l’investitore apporta alla società beni diversi dal denaro, come ad esempio immobili, macchinari, brevetti o altre proprietà intellettuali. Il valore di questi beni viene determinato attraverso una perizia di stima, che deve essere redatta da un esperto indipendente. Nel caso di conferimento di crediti, il socio o l’investitore apporta alla società un credito che ha nei confronti di terzi. Anche in questo caso, il valore del credito deve essere determinato attraverso una perizia di stima;
  • Mediante conversione di obbligazioni – L’operazione può avvenire anche mediante conversione di obbligazioni in azioni, come esplicitamente previsto dall’articolo 2420-bis c.c. In tal caso, l’aumento del capitale deve essere deliberato contestualmente all’emissione del prestito obbligazionario convertibile. Gli amministratori, alla scadenza del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, limitatamente alla parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione: riducono il valore nominale del prestito obbligazionario; aumentano, in misura equivalente, il capitale sociale.

Aumento di capitale a titolo gratuito

L’aumento di capitale gratuito, noto anche come aumento mediante capitalizzazione delle riserve, è un’operazione che comporta l’incremento del capitale sociale di una società senza l’apporto di nuovi capitali da parte dei soci o di nuovi investitori.

L’effettuazione di questo tipo di operazione implica che, a fronte dell’emissione delle nuove azioni o quote, non viene richiesto alcun conferimento ai soggetti cui le nuove azioni o quote vengono assegnate. L’aumento gratuito di capitale viene, infatti, attuato mediante risorse già disponibili in seno alla società (aumento “nominale“, in contrapposizione all’aumento “reale” che si determina in presenza di nuovi conferimenti), ossia mediante imputazione a capitale sociale di altre quote ideali di patrimonio netto che risultano disponibili ai fini di tale utilizzazione. In pratica, questa operazione avviene attraverso la trasformazione di parte delle riserve della società in capitale sociale. Queste riserve possono essere costituite da utili non distribuiti accumulati nel corso degli anni, o da altre riserve disponibili secondo la legge e lo statuto sociale.

L’aumento di capitale gratuito non comporta un afflusso di nuovi capitali nella società, ma modifica la composizione del patrimonio netto della società, aumentando la quota di capitale sociale e diminuendo la quota di riserve. Di conseguenza, non comporta un aumento del valore netto della società, ma una sua diversa ripartizione.

L’effettuazione di questa operazione può avere diverse finalità. Può essere utilizzato per rafforzare la struttura finanziaria della società, migliorando il rapporto tra capitale proprio e capitale di debito. Può anche essere utilizzato per distribuire agli azionisti nuove azioni o quote sociali, proporzionalmente alla loro partecipazione attuale, senza richiedere loro ulteriori versamenti.

L’assemblea straordinaria dei soci che delibera l’aumento gratuito di capitale non può utilizzare, a tale fine, qualsiasi voce del patrimonio netto della società, bensì soltanto quelle voci che risultano a tale fine disponibili. Tali voci sono rappresentate dalle riservedisponibiliex articolo 2442 e 2481-ter del codice civileNon sono, quindi, disponibili ai fini dell’imputazione ad incremento del capitale sociale:

  • La riserva legale (articolo 2430 c.c.);
  • La riserva per azioni proprie in portafoglio o della controllante (articoli 2357-ter e 2359-bis c.c.).

Le riserve disponibili

Le riserve disponibili del patrimonio netto di una società sono quelle parti del patrimonio netto che possono essere utilizzate per vari scopi, come l’aumento del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci, o la copertura di perdite. Le riserve disponibili possono includere:

  • Riserva di utili: Questa riserva è costituita dagli utili non distribuiti accumulati nel corso degli anni. Gli utili non distribuiti sono gli utili che la società ha deciso di non distribuire ai soci sotto forma di dividendi, ma di mantenere all’interno della società per finanziare la crescita futura o per coprire eventuali perdite future;
  • Riserva legale: Questa riserva è costituita da una parte degli utili annuali che la società è obbligata per legge a mettere da parte fino a quando la riserva legale non raggiunge un certo importo o una certa percentuale del capitale sociale. Una volta raggiunto questo limite, la riserva legale può essere utilizzata per altri scopi;
  • Altre riserve: Queste possono includere riserve costituite per scopi specifici, come la riserva per acquisto di azioni proprie, la riserva per investimenti, la riserva per svalutazione di partecipazioni, ecc. Le condizioni per la costituzione e l’utilizzo di queste riserve sono generalmente stabilite dalla legge e dallo statuto sociale della società.

Aumento di capitale misto

L’aumento di capitale misto è un’operazione che comporta l’incremento del capitale sociale di una società attraverso una combinazione di apporto di nuovi capitali da parte dei soci o di nuovi investitori (aumento a pagamento) e la trasformazione di parte delle riserve della società in capitale sociale (aumento gratuito).

In pratica, una parte dell’aumento del capitale sociale è coperta da nuovi versamenti in denaro, o mediante conferimento di beni in natura o di crediti, mentre l’altra parte è coperta mediante la capitalizzazione delle riserve, cioè la trasformazione di parte delle riserve (ad esempio, riserve di utili non distribuiti) in capitale sociale.

L’aumento di capitale misto può essere utilizzato per rafforzare la struttura finanziaria della società, finanziare nuovi investimenti, o diluire la partecipazione dei soci esistenti. Può anche essere utilizzato per distribuire agli azionisti nuove azioni o quote sociali, proporzionalmente alla loro partecipazione attuale, senza richiedere loro ulteriori versamenti.

L’aumento del capitale può effettuarsi in parte a pagamento e in parte mediante assegnazione gratuita di azioni o quote. In pratica:

  • Per la parte a pagamento, l’iscrizione dell’aumento avviene al termine dell’apposita procedura;
  • Per la parte gratuita, a seguito della delibera, l’iscrizione dell’aumento avviene parallelamente alla riduzione di una o più riserve disponibili.

Come si effettua un aumento di capitale per una SRL innovativa?

L’aumento di capitale per una Società a Responsabilità Limitata Innovativa segue le stesse regole generali previste per le SRL, con alcune specificità legate alla natura innovativa della società.

L’operazione per una SRL innovativa può avvenire online, attraverso una procedura telematica che non prevede l’intermediazione notarile. Per effettuare questa operazione senza notaio è necessario però aver costituito la società tramite la procedura telematica.

Quanto costa l’operazione per una SRL?

Nel caso di aumento di capitale (non gratuito) di una SRL ordinaria presso un notaio, è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro nel caso il conferimento sia in denaro, in beni mobili diversi dalle unità da diporto e dai beni mobili registrati, di aziende o rami d’azienda. Oltre a questo è necessario saldare il compenso al notaio nella misura che quest’ultimo determinerà secondo il tariffario applicato.

La riserva sovrapprezzo azioni

L’aumento del capitale sociale, con intervento di terzi a cui l’assemblea potrebbe avere riservato l’aumento, potrebbe essere accompagnato dal versamento di un sovrapprezzo quote. Il sovrapprezzo è un somma ulteriore al capitale sociale che tiene conto del valore reale della società e che viene versata in una riserva di capitale denominata proprio:

  • Riserva sovrapprezzo quote“, nelle SRL;
  • Riserva sovrapprezzo azioni“, nella SPA.

A seconda di quanto prevede la delibera, la sottoscrizione del capitale essere accompagnata da un versamento minimo (previsto dal codice civile) di capitale o dal versamento dell’intero.


Disciplina contabile

Contabilmente la sottoscrizione dell’aumento da parte dei soci comporta la rilevazione del versamento richiesto dalla delibera stessa e dell’eventuale credito per l’importo ancora da versare. Il credito nei confronti dei soci deve essere successivamente richiamato dal consiglio di amministrazione secondo i termini previsti dalla delibera stessa o comunque all’occorrenza.

Supponiamo, ad esempio, che si effettui la sottoscrizione con versamento immediato ma parziale della quota sottoscritta. La scrittura contabile per il rilevamento dell’operazione è la seguente:

ContoDareAvere
Banca c/c4.000
Crediti vs soci per capitale sottoscritto6.000
Riserva da versamento in c/capitale10.000

Qualora la sottoscrizione del capitale sociale avvenisse con il versamento totale della quota sottoscritta (per scelta del socio o delibera assembleare), la scrittura contabile è la seguente:

ContoDareAvere
Banca c/c10.000
Riserva da versamento in c/capitale10.000

Al termine del periodo di sottoscrizione si deve rilevare l’avvenuto completamento dell’operazione. La scrittura contabile è la seguente:

ContoDareAvere
Riserva da versamento in c/capitale10.000
Capitale sociale10.000

Qualora non sia avvenuto l’immediato ed integrale versamento del capitale sociale l’organo amministrativo può anche decidere di richiamare al bisogno le quote del capitale sociale non ancora versate, benché sottoscritte. In questo caso la scrittura contabile è la seguente:

ContoDareAvere
Crediti vs soci per capitale richiamato6.000
Crediti vs soci per capitale sottoscritto6.000

Al momento del versamento integrale del dovuto si deve rilevare contabilmente l’incasso:

ContoDareAvere
Banca c/c6.000
Crediti vs soci per capitale richiamato6.000

Aspetti contabili del versamento di sovrapprezzo

Nel caso di aumento del capitale sociale con versamento di sovrapprezzo, questo deve essere versato contestualmente alla sottoscrizione dell’aumento. La registrazione contabile dell’aumento di capitale sociale con sovrapprezzo è la seguente:

ContoDareAvere
Banca c/c5.000
Crediti vs soci per capitale sottoscritto10.000
Riserva da versamento in c/capitale10.000
Riserva da sovrapprezzo5.000

Al termine del periodo di sottoscrizione si procederà, come già visto, a rilevare il completamento dell’aumento:

ContoDareAvere
Riserva da versamento in c/capitale10.000
Capitale sociale10.000

Aumento gratuito e registrazioni contabili

L’aumento di capitale sociale può avvenire anche con l’utilizzo di riserve di bilancio disponibili. Solitamente, le poste utilizzate per l’aumento cosiddetto gratuito sono quelle del patrimonio netto. Si dice che in questi casi l’aumento è virtuale in quanto non viene realmente aumentato il patrimonio netto ma semplicemente si convertono le riserve in capitale sociale.

In taluni casi invece i soci, che hanno provveduto ad effettuare nel corso della vita sociale finanziamenti proporzionali rubricati all’interno dei debiti, possono utilizzare questi crediti, mediante rinuncia, quali poste per l’aumento del capitale sociale. In questo caso, pur non apportando denaro all’interno della società, l’operazione comporta un innegabile miglioramento della struttura patrimoniale della società.

Ne caso in cui l’aumento del capitale avviene mediante l’utilizzo della riserva da sovrapprezzo e della riserva straordinaria, l’operazione contabilmente deve essere così rilevata:

ContoDareAvere
Riserva da versamento in c/capitale5.000
Riserva straordinaria5.000
Capitale sociale10.000

Nel caso in cui, invece, l’aumento di capitale sociale avvenga mediante l’utilizzo di finanziamenti soci, l’operazione deve essere rilevata contabilmente nel modo seguente:

ContoDareAvere
Finanziamento soci infruttifero10.000
Capitale sociale10.000

Imposte indirette

Da un punto di vista fiscale gli aumenti di capitale sociale sono soggetti a registrazione in termine fisso e sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa (€. 200,00). Tale regola generale prevede alcune eccezioni con riferimento:

  • Agli aumenti di capitale con conferimento di beni immobili, che scontano l’imposta proporzionale nelle diverse misure previste, in relazione alla natura dei beni conferiti, dall’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86;
  • Agli aumenti di capitale con conferimento di natanti e imbarcazioni da diporto, che scontano l’imposta fissa nelle misure stabilite dall’articolo 7 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86.

 Come rilevato dal documento OIC n. 28, l’aumento di capitale può essere:

  • A pagamento (o “reale“);
  • Gratuito (o “nominale“);
  • Misto.

Versamenti e finanziamenti dei soci

Al fine di dotare la società dei necessari mezzi, i soci possono ricorrere ad operazioni di finanziamento che non rientrano nell’ambito delle operazioni riguardanti gli  aumenti di capitale sociale. La distinzione tra “finanziamenti” e “aumenti di capitale” (o tra finanziamenti e versamenti a titolo patrimoniale) non è sempre agevole.

Per distinguere le fattispecie è necessario, in primo luogo, fare riferimento alla volontà delle parti. Qualora tale volontà non sia stata chiaramente esplicitata, occorre tenere in considerazione le finalità pratiche perseguite dalla società e dal socio e gli interessi sottesi allo svolgimento del rapporto. Nel caso in cui gli elementi indicati non siano comunque in grado di portare ad una corretta individuazione della fattispecie, la sentenza della Corte di Cassazione 19.3.96 n. 2314 ha ritenuto che il soggetto che ha effettuato il versamento perda il diritto alla restituzione della somma versata.

Finanziamenti

I finanziamenti consistono nel versamento di una somma di denaro da parte dei soci, con obbligo di restituzione della stessa da parte della società. Il finanziamento soci, quindi, rientra nello schema del contratto di mutuo, cui le società spesso ricorrono per ottenere risorse finanziarie a costi inferiori rispetto a quelli praticati dalle banche. Tale fattispecie si differenzia dal mutuo vero e proprio in quanto rappresenta un contratto consensuale e non reale.

Versamenti a fondo perduto

Nel caso dei versamenti a titolo patrimoniale (o, come verranno in seguito definiti, “a fondo perduto“), a differenza di quanto accade per i finanziamenti, non sussiste alcun obbligo di restituzione da parte della società. Nell’ambito dei versamenti a fondo perduto è opportuno distinguere tra: versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento e versamenti in conto aumenti di capitale.

Versamenti in conto capitale

I versamenti in conto capitale non generano alcun obbligo di restituzione in capo alla società e non sono collegati a futuri aumenti di capitale. Le somme versate diventano di proprietà della società che può utilizzarle senza alcun vincolo di destinazione. I versamenti in conto capitale si differenziano dai conferimenti solo per il fatto che incrementano il patrimonio sociale e non, invece, il capitale sociale.

Nel caso in cui la società decida di aumentare il capitale sociale con le somme ricevute a titolo di versamento in conto capitale, tale aumento deve essere considerato come gratuito e, di conseguenza, le azioni emesse devono essere attribuite anche ai soci che non abbiano in precedenza proceduto ad alcun versamento in conto capitale. I versamenti in conto capitale possono essere utilizzati anche per la copertura delle perdite della società

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

I versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale vengono effettuati prima che l’assemblea deliberi il vero e proprio aumento, ma comunque nella previsione di una delibera futura in tal senso.

La somma versata dai soci è finalizzata esclusivamente all’aumento di capitale e non può essere utilizzata dalla società per altro fine. Il versamento effettuato dal socio in un primo tempo è incluso tra le riserve di capitale, mentre è appostato a capitale sociale nel momento in cui l’assemblea deliberi l’aumento;

Versamenti in conto aumento di capitale

I versamenti in conto aumento di capitale si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell’iscrizione nel Registro delle imprese dell’attestazione degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale (art. 2444 c.c.).

Dal momento che l’aumento di capitale non può essere menzionato negli atti della società fino al momento dell’avvenuta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un apposito conto transitorio acceso a riserva di patrimonio, che verrà imputata a capitale sociale una volta perfezionata l’intera operazione.

Aumenti di capitale e imposta di registro

L’articolo 50 del DPR n. 131/86 regola le modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro per i soli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società ed enti con conferimento di immobili o di diritti reali immobiliari, poiché negli altri casi è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa e, pertanto, non si pongono problematiche di determinazione della base imponibile.

Per gli aumenti effettuati mediante conferimento di beni immobili, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o dei diritti conferiti, determinato a norma dell’articolo 51 del DPR n. 131/86, ridotto:

  • Dei debiti e degli oneri gravanti sugli immobili accollati alla società conferitaria;
  • Delle spese inerenti la costituzione o l’aumento di capitale sociale calcolati forfetariamente nella misura:
    • Del 2% del valore dichiarato, sino ad € .103.291,38;
    • Dell’1% del valore dichiarato, per la parte eccedente ed in ogni caso sino ad €. 516.456,90.

 Registrazione dell’atto e determinazione dell’imposta

L’articolo 4, lettera a) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 prevede che gli atti di aumento del capitale o patrimonio delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole siano soggetti all’obbligo della registrazione, che deve essere richiesta (dal notaio rogante, per gli atti di aumento del capitale) entro 20 giorni dalla stipula dell’atto. In particolare, l’obbligo riguarda:

  • Gli aumenti di capitale a pagamento (o le costituzioni di società);
  • Gli aumenti gratuiti di capitale.

Atti non soggetti a registrazione

L’articolo 9 della Tabella allegata al DPR n. 131/86 stabilisce che non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione per gli “atti propri delle società ed enti di cui all’articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati (…) nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso“. Tale previsione comporta che tutti gli atti societari non contemplati dall’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al SPR n. 131/86 non sono soggetti all’obbligo della registrazione.

Aumenti di capitale mediante conferimenti

Conferimento di beni immobili

Gli aumenti di capitale con conferimento di beni immobili, ai fini dell’imposta di registro, trovano la loro regolamentazione nell’articolo 4 lettera a) n. 1 e 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86. Tale norma prevede che gli stessi siano soggetti a registrazione in termine fisso e assolvano l’imposta proporzionale:

  • Con le aliquote previste per la cessione a titolo oneroso dei beni immobili stabilite dall’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 (articolo 4 lett. a) n. 1 della Tariffa, Parte I);
  • Con aliquota pari al 4%, nel caso in cui oggetto del conferimento sia un fabbricato destinato ad attività commerciali o un’area destinata alla costruzione di un fabbricato avente tale destinazione (articolo 4 lett. a) n. 2 della Tariffa, Parte II).

Conferimento di natanti e imbarcazioni da diporto

Gli aumenti di capitale con conferimento di natanti e imbarcazioni da diporto sono assoggettati ad imposta di registro secondo il regime proprio degli atti di cessione di tali unità previsto dall’articolo 7 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86. La norma prevede un’imposta fissa che varia a seconda della lunghezza del mezzo preso in considerazione.

Conferimento di denaro o di altri beni mobili

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 10 comma 1 lett. a) della Legge n. 488/99 all’articolo 4 lettera a) n. 3 e 5 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86, l’imposta è dovuta nella misura fissa di €. 200,00 nel caso di conferimento:

  • Di denaro;
  • Di beni mobili diversi dalle unità da diporto e dai beni mobili registrati;
  • Infine, di aziende e rami d’azienda.

Conferimento di veicoli

L’articolo 4 lettera a) n. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 esclude dall’imposizione di registro i conferimenti di veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico (articolo 11-bis della Tabella, allegata al DPR n. 131/86). Questo, in quanto, per gli stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del DPR n. 131/86, non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione nemmeno in caso d’uso.

Aumenti di capitale mediante conversione di obbligazioni

L’articolo 4 lett. a) n. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 prevede che, in caso di aumento di capitale tramite conversione di obbligazioni in azioni, l’imposta sia dovuta in misura fissa per un importo pari a €. 200,00. L’imposta diviene applicabile al momento della conversione delle obbligazioni in azioni.

Emissione di obbligazioni

Il DPR n. 131/86 considera irrilevanti ai fini dell’imposta di registro le delibere di emissione di obbligazioni o di altri titoli emessi in serie, anche se le obbligazioni stesse sono convertibili. L’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 non ha, infatti, riprodotto la disposizione di cui all’articolo 4 lettera e) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 634/72, che assoggettava a tassazione le delibere di emissione di obbligazioni o di altri titoli emessi in serie.

Versamenti a fondo perduto

Secondo la Circolare n. 62/E/00, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, i versamenti a fondo perduto sono equiparati agli aumenti di capitale sociale. Essi dovrebbero, pertanto, scontare l’imposta nella misura fissa di €. 200,00, al pari degli atti di aumento del capitale con conferimenti in denaro.

Aumenti di capitale gratuiti

L’articolo 4 lettera a) n. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 prevede, per gli aumenti di capitale gratuiti, l’imposta di registro nella misura fissa di €. 200,00 euro, fatta eccezione per il passaggio a capitale di riserve costituite:

  • Con sovrapprezzi di emissione azioni;
  • Con versamenti dei soci in conto capitale;
  • A norma di leggi speciali di rivalutazione monetaria.

Anche in tali casi, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla delibera di aumento del capitale sociale.

Utilizzo di riserve sovrapprezzo azioni

Nel caso in cui gli aumenti di capitale siano effettuati mediante l’utilizzo di riserve sovrapprezzo azioni, gli stessi non sono soggetti ad imposizione di registro a norma dell’articolo 4, lett. a) n. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86.

Come specificato dalla Circolare n. 37/E/86, in tali casi l’inapplicabilità dell’imposta è dovuta alla considerazione che, essendo il sovrapprezzo costituito dal maggior onere a carico dell’azionista o partecipante nell’ipotesi di scarto tra valore nominale e valore effettivo delle azioni o quote, la relativa tassazione è già avvenuta nel momento in cui è stato deliberato l’aumento di capitale sociale in base al quale si è creata la riserva sovrapprezzo emissione azioni.

Imposte ipotecaria e catastale

Per i soli aumenti di capitale realizzati attraverso il conferimento di beni immobili si realizzano i presupposti per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. Tali imposte, infatti, “colpiscono qualsiasi trasferimento di proprietà di un immobile, chiunque sia la persona che effettua ed a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, conferimento in società, donazione, successione o decisione giudiziaria)“.

Base imponibile

Il D.Lgs. n. 347/90 fa riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, ai criteri di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro. L’imposta ipotecaria proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro, mentre le volture catastali sono soggette all’imposta del dieci per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato sulla medesima base imponibile prevista per l’imposta sulle trascrizioni.

La base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, quindi, è rappresentata dal valore venale in comune commercio degli immobili conferiti, al lordo delle relative passività.

Determinazione delle imposte

Nei casi di aumenti di capitale mediante conferimenti le imposte ipotecaria e catastale sono dovute:

  • In misura fissa di €. 50 ciascuna, nell’ipotesi in cui il conferimento dell’immobile sia soggetto all’imposta proporzionale di registro di cui all’art. 1 della Tariffa, allegata al TUR (9 o 12% se terreni agricoli);
  • In misura proporzionale, per il conferimento del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza una radicale trasformazione, nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche: ipotecaria 2% e catastale 1%;
  • In misura proporzionale, per il conferimento di beni strumentali soggetti ad Iva, di cui all’articolo 10, comma 1, n. 8-ter, del DPR n. 633/72, sia in regime di esenzione che di imponibilità: ipotecaria 3% e catastale 1%;
  • In misura fissa per un importo pari ad €. 200,00, nel caso in cui venga conferita un’azienda (articolo 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90).
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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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