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Apertura partita Iva come medico

IVA nei rapporti con l'esteroApertura partita Iva come medico

Un medico deve aprire una partita Iva prima di iniziare l'attività professionale. Questo processo si effettua presso l'Agenzia delle Entrate. La partita Iva è necessaria per fatturare le prestazioni sanitarie o consulenze mediche. Necessaria l'iscrizione all'ENPAM.

Vuoi intraprendere un’attività con partita Iva come medico? Quali adempimenti fiscali ci sono? Una breve guida sull’apertura partita Iva come medico.

Se sei un giovane medico, appena iscritto all’albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e stai per avviare la tua attività professionale in modo autonomo? Sicuramente dovresti conoscere tutti gli adempimenti da fare e i vari Regimi fiscali applicabili.

La professione del medico può essere esercitata nel settore pubblico, se svolta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ma può essere anche esercitata all’interno di cliniche private o in modo autonomo, tramite l’apertura della partita Iva: come i liberi professionisti.

Qualsiasi sia il tuo ambito se vuoi operare come autonomo devi conoscere i tuoi obblighi come contribuente sia ai fini fiscali che previdenziali.

L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida utile per i giovani medici che hanno deciso di avviare la loro attività professionale. All’interno troverai i nostri consigli e nel caso potrai contattarci per affidarti a noi per la tua consulenza fiscale.

Le attività professionali esercitate dal medico

L’attività medica può essere esercitata:

  • Nelle forme del lavoro dipendente o a questo assimilato:
    • Direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private;
    • Direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche, oltre però il normale orario di lavoro (come attività intramoenia);
    • Direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche da parte di medici specializzandi, sulla base di convenzioni stipulate con le Università;
  • Nelle forme del lavoro autonomo:
    • Direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di uno studio privato;
    • Come attività extramuraria (o extramoenia), quando i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) utilizzano strutture o studi privati per svolgere la libera professione;
    • A favore di strutture sanitarie private di terzi;
    • Mediante un rapporto di convenzionamento con le Aziende sanitarie locali (ASL).

Se desideri approfondire la disciplina legata alle attività sanitarie svolte dai medici, puoi leggere questo articolo dedicato: “Prestazioni sanitarie dei medici: disciplina IVA e fatturazione“.

Attività mediche di lavoro dipendente

L’esercizio della professione del medico con un contratto di lavoro subordinato, produce un reddito di lavoro dipendente, tassato alla fonte dal sostituto d’imposta (articoli 49, 50 e 51 DPR n. 917/86). In base all’articolo 49, comma 1, del DPR n. 917/86:

sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri

Attività intramoenia

E’ considerata intramoenia l’attività svolta nella disciplina di appartenenza da parte dei medici e consiste nello svolgimento dell’attività professionale all’interno della struttura ospedaliera, al di là dell’impegno di servizio. La libera professione intramoenia può essere svolta quale libera professione individuale, contraddistinta dalla scelta diretta da parte dell’utente del singolo professionista cui è richiesta la prestazione, oppure, sempre su richiesta dell’utente, in équipe, la quale vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.

I compensi percepiti dai medici del S.S.N. in relazione all’attività intramoenia costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente a norma dell’articolo 50 comma 1, lettera e) del DPR n. 917/86. Su tali redditi non competono pertanto le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente ex articolo 13 del DPR n. 917/86, mentre si applicano le ritenute d’acconto secondo le ordinarie aliquote Irpef. Il reddito imponibile è dato da tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di imposta, secondo il principio di cassa, al netto delle trattenute previdenziali.

Medici specializzandi

Le attività mediche effettuate da specializzandi, possono essere effettuate sulla base di convenzioni stipulate con le Università. Gli specializzandi prestano la loro opera presso gli ospedali, percepiscono una borsa di studio, considerata fiscalmente come reddito assimilato a lavoro dipendente. Tali borse di studio, essendo erogate per la frequenza di corsi post-laurea, sono esenti da Irpef.

Attività extramoenia

Se i medici, invece, oltre all’attività di lavoro dipendente presso l’ASL, svolgono anche un’attività presso studi privati (attività extramoenia) e quindi al di fuori della struttura ospedaliera, i compensi derivanti da quest’ultima sono collocabili fra quelli di lavoro autonomo professionale ai sensi dell’articolo 53 del DPR n. 917/86.

Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute per l’esercizio della professione. Il medico in extramoenia, in quanto libero professionista con numero di partita Iva, è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

I medici dipendenti devono operare una scelta tra la modalità extramoenia ed intramoenia per l’esercizio della libera professione.

Attività prestata a favore di strutture sanitarie private

In questa ipotesi il medico opera nell’ambito di una struttura sanitaria privata, la quale mette a disposizione del professionista, ovvero concede in affitto, i locali della struttura stessa per l’esercizio di attività di lavoro autonomo. E’ previsto che il professionista che ha eseguito la prestazione sanitaria emetta la fattura nei confronti della struttura, la quale a sua volta fattura la prestazione al paziente.

Attività di guardia medica

Il medico in formazione specialistica può sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il medico può essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, venendo occupato solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. In linea di principio, le prestazioni citate sono riconducibili nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo occasionale, ex articolo 67 del DPR n. 917/86.

Tuttavia, nel caso in cui il medico eserciti professionalmente la medesima attività in forma di lavoro autonomo (non occasionale), le prestazioni rese nei confronti della ASL devono essere attratte nell’ambito dell’attività svolta con continuità e professionalmente (articolo 54 del DPR n. 917/86). In tale ipotesi, l’emissione della fattura è obbligatoria, ex articolo 21 del DPR n. 633/72.

Attività mediche di lavoro autonomo

L’attività medica esercitata come libera professione, genera un reddito di lavoro autonomo (articoli 53 e 54 DPR n. 917/86). In base all’articolo 53, comma 1, del DPR n. 917/86:

sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle (d’impresa), compreso l’esercizio in forma associata (di arti e professioni) di cui alla lettera c), comma 3, dell’articolo 5

Per esercizio di arti e professioni s’intende l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo, così come delineato dall’articolo 2222 del codice civile (Contratto d’opera), in base al quale:

quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (delle Obbliga

Iscrizione all’albo e apertura partita Iva come medico

Al momento dell’inizio dell’attività professionale, per i giovani medici spesso legata all’attività di “guardia medica” si pone il problema di inquadrare l’attività da un punto di vista fiscale.

Si tratta, quindi, di capire come effettuare l’apertura di una partita Iva. Prima di poter effettuare l’apertura della partita Iva come medico ci sono essenzialmente due passaggi fondamentali da svolgere.

Per prima cosa è necessario effettuare l’iscrizione all’albo professionale nel comune in cui si ha la residenza (ovvero nel Comune ove si esercita l’attività). Ottenuta l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, si può aprire partita Iva.

Adempimento fiscale: richiesta di apertura della partita Iva

Il primo adempimento necessario riguarda la compilazione del modello AA9/11 ovvero la dichiarazione di inizio attività delle persone fisiche. Trovi il link qui sotto per scaricare il modello:


Questo modello deve essere consegnato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio della tua attività. Per la presentazione del modello hai a disposizione due possibilità:

  • Presentare personalmente (o tramite delegato) il modello cartaceo presso uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, oppure
  • Avvalerti di un professionista abilitato (dottore Commercialista) in modo che possa effettuare la presentazione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate.

Una volta presentato il modello nel giro di qualche ora riceverai il tuo numero di partita Iva e potrai iniziare concretamente la tua attività.

Iscrizione previdenziale all’ENPAM

Il secondo adempimento da svolgere riguarda i tuoi obblighi previdenziali. Da questo punto di vista devi obbligatoriamente iscriverti alla cassa previdenziale dedicata ai medici, ovvero l’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri).

Una volta effettuata online la domanda di iscrizione riceverai tutte le istruzioni necessarie ad accedere alla tua posizione personale all’interno del sito. Da qui dovrai comunicare annualmente il reddito professionale generato dall’attività autonoma, in modo da determinare i contributi previdenziali dovuti.

La comunicazione del reddito professionale si effettua ogni anno nel mese di luglio, con riferimento all’anno di imposta precedente.

Pagamenti contributivi

I Medici convenzionati con il S.S.N. non devono dichiarare i compensi corrisposti dalle Aziende sanitarie locali in quanto già assoggettati a contribuzione, ma devono dichiarare solamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti, al netto delle relative spese. L’importo del contributo è calcolato dall’Enpam sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere compilato ed inviato all’Ente medesimo, anche per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno.

Il contributo può essere versato in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre, oppure in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, oppure in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno.

Chi deve aprire la partita Iva come medico?

Per esercitare l’attività come medico non è indispensabile avere partita Iva, tuttavia, è indispensabile averla nel caso in cui, l’attività professionale venga svolta:

  • Nei confronti dei pazienti destinatari della prestazione in uno studio privato;
  • Attività extramoenia, che si realizza qualora i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale utilizzino strutture o studi privati per svolgere la libera professione;
  • Infine se l’attività venga svolta a favore di strutture sanitarie private di terzi o mediante un rapporto di convenzioni con le Aziende sanitarie locali (ASL).

In sintesi non sussiste l’obbligo di apertura della partiva Iva come medico nel caso in cui:

  • L’attività sia svolta direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private;
  • Attività intramoenia, cioè quando la prestazione viene erogata al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa;
  • La sua attività nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche da parte di medici specializzandi, sulla base di convenzioni stipulate con le Università;

In questi ultimi tre casi, i compensi percepiti dal medico sono assimilabili al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DPR n. 917/86.

Quale codice ATECO scegliere per l’attività di Medico?

A seconda del tipo di attività intrapresa, i codici ATECO da indicare al momento dell’apertura della Partita Iva come medico, possono distinguersi in:

ATECO MediciDescrizione
86.22.01Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
86.22.02Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
86.22.03Attività dei centri di radioterapia
86.22.04Attività dei centri di dialisi
86.22.05Studi di omeopatia e di agopuntura
86.22.06Centri di medicina estetica
86.22.09Altri studi medici specialistici e poliambulatori

Quando si parla di attività di medico, si possono intendere una molteplicità di mansioni differenti, sopra ne sono scritte soltanto alcune.

Iscrizione all’ENPAM

Ulteriore adempimento a carico dei medici è l’iscrizione all’ENPAM, nel caso in cui non sia stata effettuando durante il percorso universitario.

L’ENPAM è l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri e si occupa della previdenza obbligatoria dei medici ed odontoiatri. L’ENPAM prevede l’iscrizione obbligatoria per tutti i Medici e Odontoiatri che siano iscritti nell’Albo, e avviene tramite il versamento di due quote:

  • Quota A: è una quota che qualunque Medico e Odontoiatra dovrà versare, a prescindere dalla circostanza che svolga effettivamente o meno la professione oppure abbia aderito ad altre fondi previdenziali;
  • Quota B: deve essere versata obbligatoriamente da tutti i Medici e Odontoiatri che esercitano la professione ricavandone profitto. E’ commisurato in percentuale al reddito prodotto nell’anno precedente e non riguarda soltanto i profitti derivanti dalla libera professione pura, ma anche i redditi derivanti dalla professione intramoenia, extramoenia, prestazioni occasionali mediche e collaborazioni coordinate e continuative.

Gli importi della Quota A variano a seconda della fascia di età, e quindi dell’anzianità del medico, ed è possibile effettuare i versamenti fino al 70° anno di età.

Gli importi della quota B vengono calcolati in base ai redditi derivanti dalla libera professione, attività di ricerca o di incarichi di amministrazione di società, indicati nel modello D. Tra i redditi non assoggettati ci sono quelli derivanti da assegni di ricerca e dottorato e i compensi percepiti per la partecipazione a corsi di specializzazione.

La scelta del regime fiscale per i medici

Aprendo partita Iva, per i medici è fondamentale scegliere anche il regime fiscale da applicare. Tale scelta non è da sottovalutare, da essa influirà la tassazione dei tuoi redditi.

Per i giovani Medici che hanno iniziato da poco l’attività, è possibile aprire la partita Iva con un regime agevolato, chiamato regime forfettario. Si tratta di un regime fiscale di vantaggio, che permette di effettuare una serie di semplificazioni e riduzioni alla tassazione ordinaria.

L’unico limite da rispettare per l’applicazione di tale regime è quello di non superare i 85.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Naturalmente, l’applicazione di questo regime fiscale di vantaggio necessita del rispetto di alcuni requisiti di accesso, rispettando le clausole di esclusione previste. Ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo a cui ti rimando: “Casi di esclusione dal regime forfettario“.

Regime forfettario per i medici

Come ho già detto, il regime forfettario permette di godere di numerose semplificazioni fiscali e contabili. Con l’applicazione di tale regime agevolato è possibile:

  • Potrai avere l’esenzione dall’applicazione dell’Iva.
  • Potrai avere l’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto;
  • Sarai esonerato dall’obbligo di registrazione contabile delle fatture e dei corrispettivi;
  • Sarai sottoposto ad una tassazione ridotta rispetto agli altri regimi fiscali.

L’imposta sui redditi viene calcolata con un’aliquota del 5% per i primi 5 anni, aumentando al 15% dal sesto anno in avanti (nel rispetto dei requisiti previsti dal regime).

Una peculiarità del regime forfettario riguarda l’impossibilità di dedurre le spese, anche quelle facenti parte dell’attività svolta. Questo perché l’imponibile su cui si pagano le imposte è semplicemente una percentuale del fatturato definita da un coefficiente di redditività.

Si tratta di un forfettario di spesa che lo Stato ha ipotizzato per ogni tipologia di attività e identificabile grazie al Codice ATECO, che per i medici ammonta al 78%. Nel caso in cui, invece, tu non abbia i requisiti per applicare il regime forfettario devi operare nel regime ordinario, ovvero la cd “Contabilità semplificata“.

Emissione della fattura per i medici

Sia nel caso di fattura per regime semplificato che nel forfettario, la fattura deve contenere i seguenti elementi essenziali, come previsto nell’art. 21 del DPR n. 633/72:

  • Data e numerazione in ordine progressivo;
  • Dati identificativi del professionista, ovvero cognome e nome, residenza e domicilio, partita Iva e codice fiscale;
  • Deve riportare i dati identificativi del cliente/paziente;
  • Descrizione della natura dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • Indicazione dell’ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • Riferimento dell’Iva (esente, imponibile, forfettario).

Aspetti legati all’applicazione dell’Iva in fattura

  • Le prestazioni sanitarie effettuate da medici sono generalmente esenti Iva. Questo include visite, esami diagnostici, trattamenti e interventi;
  • Alcune attività complementari, come consulenze non direttamente legate all’esercizio della medicina, possono essere soggette a Iva.

Dichiarazione dei redditi

Annualmente, i medici con partita Iva devono presentare la dichiarazione dei redditi, indicando tutte le entrate professionali e le spese deducibili. Per approfondire: “Casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi“.

La fatturazione elettronica per i medici e i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

I Medici e gli Odontoiatri saranno esonerati, almeno parzialmente dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica per tutte quelle prestazioni che verranno poi inviate al Sistema Ts per il 730 precompilato. Inoltre sono esonerati dall’emissione di fattura elettronica i medici convenzionati per quanto riguarda i compensi compresi nel cedolino delle ASL.

Al contrario i Medici e gli Odontoiatri saranno chiamati ad utilizzare la fatturazione elettronica nel caso di una retribuzione legata ad una sostituzione, alla partecipazione ad un corso di formazione o a qualsiasi attività professionale nei confronti della pubblica amministrazione o di una società privata.

Con la Circolare n. 14 del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli operatori sanitari possono emettere e-fattura mediante SdI con riferimento alle prestazioni non sanitarie, solo qualora non siano presenti elementi idonei a far desumere lo stato di salute del paziente.

Le prestazioni sanitarie rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, sesto periodo, del Dlgs n. 127 del 2015, vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI. 

Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nell’Interpello del 24 luglio 2019 n. 307, ciò avviene per le operazioni effettuate:

  • Direttamente nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche (si pensi, ad esempio, alla locazione di apparecchiature o dispositivi medici tra soggetti passivi d’imposta);
  • Materialmente nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, in tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo.

In sostanza sono tenuti alla fatturazione elettronica i terzi (medici, fisioterapisti, odontoiatri etc..) che fatturano la visita o la terapia non direttamente al paziente, ma allo studio. Questo perché si tratterebbe di un servizio prestato all’ambulatorio e non a una persona fisica.

Esonero fattura elettronica medici 2024

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 dicembre 2023 ha approvato il Decreto Legge “Milleproroghe” col quale, fra l’altro, è stato prorogato per il 2024 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali

Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le informazioni che possono esserti utili se hai deciso di avviare la tua attività professionale di medico. Sicuramente non ti saranno chiari tutti i passaggi che hai visto, sia per l’avvio della tua attività, ma soprattutto per la scelta del tuo regime fiscale.

Sono scelte delicate che possono influenzare il proseguimento della tua attività. Per questo motivo è utile che tu ti faccia seguire da un dottore Commercialista per farti consigliare le scelte migliori. Solo in questo modo potrai evitare di commettere inutili errori.

Se sei un giovane Medico, e vuoi aprire partita Iva, o vuoi semplicemente una consulenza per scegliere il regime fiscale migliore per le tue caratteristiche segui il link sottostante. Potrai metterti in contatto con noi e ricevere la migliore assistenza possibile.

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    Domande frequenti

    Quando deve un medico aprire la partita IVA?

    Un medico deve aprire una partita IVA prima di iniziare qualsiasi attività professionale che prevede la fatturazione di servizi medici o consulenze.

    I medici pagano l’IVA sulle loro prestazioni?

    Generalmente, le prestazioni sanitarie fornite da medici sono esenti da IVA. Tuttavia, alcune attività complementari o non strettamente sanitarie potrebbero essere soggette a IVA.

    Quali sono i regimi fiscali disponibili per i medici?

    I medici possono optare per il regime ordinario o per regimi agevolati come il regime forfettario, in base al loro fatturato e ad altre condizioni specifiche. Ogni regime ha diverse implicazioni in termini di tassazione e obblighi contabili.

    Cosa sono i contributi previdenziali ENPAM?

    L’ENPAM è l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri. I medici con partita IVA devono versare contributi previdenziali a questo ente, il cui importo varia in base al reddito e ad altri fattori.

    È necessario un commercialista per gestire la partita IVA?

    Molti medici scelgono di affidarsi a un commercialista per navigare la complessità del sistema fiscale e garantire la corretta gestione della partita IVA, soprattutto per quanto riguarda le dichiarazioni fiscali e i contributi previdenziali.

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      Elisa Migliorini
      Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
      Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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