I punti chiave
- Stretta sulle attività apri e chiudi – Lotta alle operazioni fraudolente ed a rischio evasione soprattutto per soggetti extra UE nullatenenti o potenzialmente irreperibili;
- Verifiche contro illeciti – Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS controlleranno le aperture a maggiore rischio;
- Garanzia fideiussoria – Richiesta per garantire il pagamento di imposte e contributi.
Il piano del governo per contrastare il fenomeno delle attività “apri e chiudi” è pronto: contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, con possibile rischio di chiusura d’ufficio dell’attività ed una sanzione amministrativa di 3.000 euro. Con una modifica introdotta nell’iter parlamentare il professionista non risponderà in solido per la penalità di 3.000 euro, come originariamente previsto nel ddl di Bilancio.
Il recupero di gettito ed il contrasto all’evasione fiscale sono uno degli obiettivi del governo Meloni, che nella proposta di legge di bilancio 2023 ha previsto uno specifico capitolo dedicato alle c.d. attività “apri e chiudi“.
L’evasione fiscale negli ultimi anni è arrivata anche da tantissime micro attività che hanno aperto, operato e chiuso, il tutto evadendo il pagamento di imposte dirette ed indirette con un danno alle casse dell’Erario importante. Ad operare con questo metodo collaudato spesso sono cittadini stranieri extra UE, che possono contare su una più difficile reperibilità nell’attività di riscossione coattiva delle imposte non versate. Si tratta, di soggetti irrintracciabili o comunque nullatenenti che aprono partite Iva senza versare imposte (dirette ed indirette) e contributi, per poi chiudere la propria posizione prima che l’Amministrazione finanziaria possa procedere all’attività di accertamento e riscossione. Si tratta di fenomeni evasivi che vanno avanti da tempo ma sui quali non è stata ancora pensata una procedura di accertamento specifica.
Indice degli Argomenti
Il piano del governo per contrastare l’evasione da attività “apri e chiudi”
Il piano messo in piedi dal governo prevede:
- L’effettuazione di controlli a tappeto da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS sulle comunicazioni di apertura di nuove attività, con la previsione di un contraddittorio in ufficio per le attività ritenute a maggiore rischio evasione;
- La possibilità di chiusura d’ufficio della posizione fiscale in caso di esito negativo dei controlli;
- L’applicazione di una sanzione amministrativa dell’importo di 3.000 euro a carico del contribuente. Non è più prevista la responsabilità in solido del pagamento della sanzione per il professionista (intermediario) che ha trasmesso la richiesta di apertura della partita Iva.
Il soggetto che si vede chiudere d’ufficio la propria posizione ha, comunque, la possibilità di chiedere una nuova apertura. Tuttavia, in questo caso diventa condizione indispensabile la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa dell’importo di 50.000 euro con validità triennale.
Se non vi saranno modifiche in parlamento, spetterà all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare, attraverso analisi di rischio evasione, dei controlli specifici in relazione alle richieste di apertura della partita Iva. In buona sostanza, potrà essere chiesto al contribuente di presentarsi in ufficio per esibire tutta la documentazione probatoria (fatture, scritture contabili, inventario, bilanci, etc) in grado di dimostrare l’effettiva attività esercitata. In caso di esito negativo dei controlli, oppure nel caso in cui il contribuente non si presenti alla chiamata dell’Agenzia, scatterà il provvedimento di chiusura d’ufficio dell’attività. Al contribuente rimane, comunque, la possibilità di effettuare una successiva apertura ma soltanto dietro il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa della durata di tre anni (dalla data del rilascio) per un importo non inferiore a 50.000 euro. Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni fiscali o contributive nel periodo compreso tra la data di attribuzione della partita Iva e quella di chiusura d’ufficio (come il mancato versamento di imposte e contributi), l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro. Sempre che, nel frattempo, tali importi non siano stati versati.
Le posizioni oggetto di controllo
Le pratiche di apertura di posizioni personali oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno quelle che avranno ad oggetto l’apertura di:
- Imprenditore individuale;
- Lavoratore autonomo;
- Rappresentante legale di società, associazione o ente con o senza personalità giuridica.
Fideiussione da 50mila euro
Aspetto importante che dovrebbe disincentivare comportamenti fraudolenti è la fideiussione. In pratica, qualora un soggetto di uno Stato estero extra-UE richiede l’attribuzione di una partita Iva in Italia dopo aver ricevuto una chiusura d’ufficio, è chiamato a depositare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo non inferiore a 50mila euro. Nel caso in cui, inoltre, vengano individuati mancati versamenti di imposte e contributi maggiori a questa soglia l’importo della fideiussione deve aumentare fino a coprire tutte le somme da versare. Si tratta di un deterrente che dovrebbe scoraggiare comportamenti fraudolenti. In ogni caso, è previsto che la fideiussione venga restituita all’atto della cessazione dell’attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal contribuente.
La posizione dell’intermediario
Inizialmente, nel ddl di Bilancio era prevista la responsabilità in solido del professionista per il pagamento della sanzione (non ravvedibile) di 3.000 euro in caso di esito negativo dei controlli. Esso veniva considerato come responsabile in solido del pagamento della sanzione amministrativa in caso di negligenze. Il provvedimento faceva riferimento agli intermediari negligenti che avevano trasmesso la domanda di attribuzione della partita Iva oggetto di cessazione d’ufficio. Il concorso dell’intermediario spettava solo ai sensi dell’art. 5, co. 3 – 4 ed art. 9 del D.Lgs. n. 472/97 ovvero in caso di dolo o colpa grave o concorso nella violazione. A meno che l’intermediario non potesse provare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, come ad esempio l’adeguata verifica della clientela.
A seguito delle modifiche introdotte la responsabilità è solo a carico del contribuente e non graverà in solido anche sul professionista che ha presentato la dichiarazione di inizio attività, come era originariamente previsto.