- Stretta sulle attività apri e chiudi – chiuse circa 6.000 attività fittizie;
- Verifiche contro illeciti – i controlli anti-frode hanno bloccato complessivamente 5,8 miliardi di crediti sospetti, e lettere di compliance più ricche;
- Garanzia fideiussoria – Richiesta per garantire il pagamento di imposte e contributi.
Con l’espressione “apri e chiudi” si intende la pratica di aprire una partita Iva, utilizzarla per un periodo di tempo relativamente breve (spesso per compiere operazioni fraudolente o eludere il fisco), e poi chiuderla rapidamente per far perdere le proprie tracce e magari aprirne un’altra con un nome o una forma giuridica diversa.
Si tratta di un fenomeno sommerso ma tutt’altro che marginale che continua a destare l’attenzione delle autorità fiscali. Un meccanismo insidioso, spesso orchestrato per eludere il fisco, frodare l’Iva e talvolta riciclare denaro sporco. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli, affinando le proprie strategie di analisi del rischio per stanare chi, dietro la facciata di una nuova attività , nasconde intenti ben più oscuri. Ma quali sono i numeri di questo fenomeno? Come opera il Fisco per contrastarlo? E quali sono le implicazioni per l’economia legale?
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L’identikit del business fantasma: numeri e motivazioni
Sebbene non esistano cifre ufficiali consolidate sull’esatto numero di partite Iva “apri e chiudi”, l’Agenzia delle Entrate segnala un costante monitoraggio delle nuove aperture e delle cessazioni repentine. Secondo dati interni, negli ultimi anni si è osservato un aumento di casi sospetti, soprattutto in specifici settori merceologici ritenuti più a rischio, come l’edilizia, i trasporti e il commercio all’ingrosso. La brevità dell’attività (spesso pochi mesi o addirittura settimane), la mancanza di una reale struttura operativa (assenza di dipendenti, sedi inadeguate), volumi d’affari sproporzionati rispetto alla dichiarata attività e collegamenti con soggetti già noti al fisco sono solo alcuni degli indicatori che fanno scattare l’allarme.
L’evasione fiscale negli ultimi anni è arrivata anche da tantissime micro attività che hanno aperto, operato e chiuso, il tutto evadendo il pagamento di imposte dirette ed indirette. Il tutto, con un danno alle casse dell’Erario importante. Ad operare con questo metodo collaudato spesso sono cittadini stranieri extra UE, che possono contare su una più difficile reperibilità nell’attività di riscossione coattiva delle imposte non versate.
Si tratta, di soggetti irrintracciabili o comunque nullatenenti che aprono partite Iva senza versare imposte (dirette ed indirette) e contributi, per poi chiudere la propria posizione prima che l’Amministrazione finanziaria possa procedere all’attività di accertamento e riscossione. Si tratta di fenomeni evasivi che vanno avanti da tempo ma sui quali non è stata ancora pensata una procedura di accertamento specifica.
La strategia del Fisco: analisi di rischio e controlli incrociati
L’Agenzia delle Entrate ha implementato sofisticati sistemi di analisi del rischio basati sull’intelligenza artificiale e sull’incrocio di una vasta mole di dati. Vengono passate al setaccio le informazioni relative alle nuove aperture (dati anagrafici, forma giuridica, attività dichiarata, sede legale), le successive operazioni (fatturato, dichiarazioni fiscali, versamenti), e le eventuali cessazioni. Anomalie come la rapida chiusura dopo un breve periodo di attività intensa, la mancata presentazione delle dichiarazioni o la presenza di elementi di incoerenza vengono segnalate come potenziali indicatori di “apri e chiudi“.
L’incrocio con le informazioni presenti in diverse banche dati, come il Registro delle Imprese, l’INPS e l’INAIL, permette di ricostruire il profilo di rischio di un contribuente fin dalla sua prima registrazione.
Una volta individuati i soggetti a rischio, scattano i controlli più approfonditi:
- Richieste di chiarimenti, ispezioni in loco (se la sede risulta effettivamente esistente);
- Verifiche della documentazione contabile e indagini finanziarie sui movimenti bancari.
In buona sostanza, può essere chiesto al contribuente di presentarsi in ufficio per esibire tutta la documentazione probatoria (fatture, scritture contabili, inventario, bilanci, etc) in grado di dimostrare l’effettiva attività esercitata. In caso di esito negativo dei controlli, oppure nel caso in cui il contribuente non si presenti alla chiamata dell’Agenzia, scatterà il provvedimento di chiusura d’ufficio dell’attività . Nei casi più gravi si ricorre anche alla collaborazione con la Guardia di Finanza per accertamenti più complessi e per eventuali risvolti penali.
Il piano di contrasto all’evasione
Il piano messo in piedi dal Governo prevede:
- L’effettuazione di controlli a tappeto da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS sulle comunicazioni di apertura di nuove attività , con la previsione di un contraddittorio in ufficio per le attività ritenute a maggiore rischio evasione;
- La possibilità di chiusura d’ufficio della posizione fiscale in caso di esito negativo dei controlli;
- L’applicazione di una sanzione amministrativa dell’importo di 3.000 euro a carico del contribuente. Non è più prevista la responsabilità in solido del pagamento della sanzione per il professionista (intermediario) che ha trasmesso la richiesta di apertura della partita Iva.
Al contribuente rimane, comunque, la possibilità di effettuare una successiva apertura ma soltanto dietro il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa della durata di tre anni (dalla data del rilascio) per un importo non inferiore a 50.000 euro. Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni fiscali o contributive nel periodo compreso tra la data di attribuzione della partita Iva e quella di chiusura d’ufficio (come il mancato versamento di imposte e contributi), l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro. Sempre che, nel frattempo, tali importi non siano stati versati.
Le posizioni oggetto di controllo
Le pratiche di apertura di posizioni personali oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno quelle che avranno ad oggetto l’apertura di:
- Imprenditore individuale;
- Lavoratore autonomo;
- Rappresentante legale di società , associazione o ente con o senza personalità giuridica.
Fideiussione a garanzia
Aspetto importante che dovrebbe disincentivare comportamenti fraudolenti è la fideiussione. In pratica, qualora un soggetto di uno Stato estero extra-UE richiede l’attribuzione di una partita Iva in Italia dopo aver ricevuto una chiusura d’ufficio, è chiamato a depositare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo non inferiore a 50.000 euro. Nel caso in cui, inoltre, vengano individuati mancati versamenti di imposte e contributi maggiori a questa soglia l’importo della fideiussione deve aumentare fino a coprire tutte le somme da versare. Si tratta di un deterrente che dovrebbe scoraggiare comportamenti fraudolenti. In ogni caso, è previsto che la fideiussione venga restituita all’atto della cessazione dell’attività . A questi fini è necessario che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal contribuente.
La posizione dell’intermediario
Inizialmente, nel ddl di Bilancio era prevista la responsabilità in solido del professionista per il pagamento della sanzione (non ravvedibile) di 3.000 euro in caso di esito negativo dei controlli. Esso veniva considerato come responsabile in solido del pagamento della sanzione amministrativa in caso di negligenze. Il provvedimento faceva riferimento agli intermediari negligenti che avevano trasmesso la domanda di attribuzione della partita Iva oggetto di cessazione d’ufficio. Il concorso dell’intermediario spettava solo ai sensi dell’art. 5, co. 3 – 4 ed art. 9 del D.Lgs. n. 472/97 ovvero in caso di dolo o colpa grave o concorso nella violazione. A meno che l’intermediario non potesse provare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale. Ad esempio, l’aver effettuato le procedure di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.
A seguito delle modifiche introdotte la responsabilità è solo a carico del contribuente e non graverà in solido anche sul professionista che ha presentato la dichiarazione di inizio attività , come era originariamente previsto.
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