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Assegno ordinario di invalidità: requisiti, calcolo e domanda

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa.

L’Assegno ordinario di invalidità, in breve AOI, è una prestazione economica pensionistica rivolta alle persone con capacità lavorativa ridotta di 1/3, a causa di un’infermità mentale o fisica.

La prestazione si configura come una pensione vera e propria, anche compatibile, entro determinati limiti, con i redditi percepiti dallo svolgimento di un’attività lavorativa. I limiti di compatibilità vengono aggiornati annualmente, seppur le regole di calcolo della prestazione rimangono sempre uguali.

Per poter beneficiare della pensione è necessario il rispetto di alcune condizioni e requisiti. Nel testo, andremo a vedere quali sono, spiegando a chi spetta, la decorrenza e la durata della prestazione, le modalità di calcolo e come si presenta la domanda all’Inps.

Assegno ordinario di invalidità

L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, come una pensione, che viene erogato previa domanda.

La prestazione è rivolta a tutti coloro che hanno la capacità lavorativa ridotta a meno di 1/3, a causa di infermità fisica o mentale.

La misura ha durata triennale e, alla scadenza, è possibile chiedere il rinnovo della prestazione, presentando una nuova domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, la misura diventa definitiva. L’Inps, però, può sottoporre l’assegno a revisione in qualsiasi momento.

A chi è rivolto

L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica che viene riconosciuta a chi ha una ridotta capacità lavorativa.

La prestazione può essere richiesta dai lavoratori:

  • Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • Dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale obbligatoria);
  • Iscritti alla Gestione Separata.

Inoltre, la misura spetta anche ai lavoratori che erano già invalidi prima di iniziare l’attività lavorativa, ma devono dimostrare che, durante gli anni, hanno subito un aggravamento delle condizioni di salute o che siano sopraggiunte altre infermità.

Requisiti e condizioni

Per beneficiare dell’Assegno ordinario di invalidità è necessario il rispetto di requisiti e condizioni.

Chi può richiedere l’Assegno? La prestazione economica può essere richiesta da chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia:

  • Capacità lavorativa ridotta a meno di un 1/3;
  • Maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Come precisato dall’Inps, il diritto all’Assegno può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.

Modalità di calcolo

L’importo dell’Assegno ordinario di invalidità è relazionato all’ammontare dei contributi accreditati. Le regole previste solo le stesse di quelle applicate per il calcolo della pensione.

Si applica:

  • Il calcolo misto per chi ha un’anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996;
  • Il calcolo contributivo quando l’anzianità assicurativa è successiva al 1° gennaio 1996.

Se l’importo della prestazione risulti inferiore al minimo previsto, allora l’interessato avrà diritto all’integrazione al minimo.

Questo aspetto, però, non riguardata tutti coloro che hanno altri redditi imponibili ai fini Irpef per un importo superiore di 2 volte il valore dall’Assegno sociale. Inoltre, l’integrazione non si applica neppure a tutti coloro per i quali si utilizza il calcolo con il sistema contributivo.

In quali casi l’importo viene ridotto

L’Assegno ordinario di invalidità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In questi casi, però, l’importo può subire una riduzione in relazione al reddito percepito.

Ecco quando l’importo viene ridotto:

  • Per i redditi compresi tra 31.127,72 euro e 38.909,65 euro, l’importo viene ridotto del 25%;
  • Per i redditi superiori a 38.909,65 euro, l’importo viene ridotto del 50%.

I limiti di reddito vengono aggiornati annualmente. Quelli in elenco risultano aggiornati al 1° gennaio 2024, per effetto dell’ultima rivalutazione.

In aggiunta a quanto detto, per i beneficiari dell’Assegno che lavorano, può essere applicata anche un’ulteriore riduzione.

Se nonostante la decurtazione del 25% o del 50% la prestazione ha un importo superiore al trattamento minimo, che nel 2024 ammonta a 598,61 euro mensili, viene applicato un secondo taglio variabile in funzione del reddito.

Il taglio varia in base a che si tratta di lavoro autonomo o dipendente:

  • Per chi svolge attività di lavoro autonomo, viene trattenuto il 30% della quota eccedente il trattamento minimo, ma non superiore al 30% del reddito prodotto;
  • Per chi svolge attività di lavoro dipendente, viene trattenuto il 50 % della quota di assegno eccedente il trattamento minimo, ma entro l’importo dei redditi da lavoro percepiti.

Durata e decorrenza

L’Assegno ordinario di invalidità ha durata triennale. Una volta terminato il periodo, per ottenere nuovamente la pensione, l’interessato deve procedere con una nuova verifica dei requisiti. Solo nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa persista, allora l’Assegno viene riconosciuto per un ulteriore triennio.

Al terzo riconoscimento, la pensione viene poi confermata automaticamente dall’Inps, senza la necessità di presentare la domanda per fruire della prestazione. È comunque richiesta la procedura di accertamento medico legale, per verificare il persistere dei requisiti.

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Solo se vengono soddisfatti i requisiti e le condizioni, sia sanitarie che amministrative, allora l’Inps procede a riconoscere l’Assegno.

L’interessato può chiedere la conferma nel semestre precedente la data di scadenza senza soluzione di continuità nel pagamento oppure entro 120 giorni dalla data di scadenza.

Una volta compiuta l’età pensionabile, se tutti i requisiti persistono, l’Assegno ordinario di invalidità viene trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia.

Come presentare la domanda all’Inps

L’Assegno ordinario di invalidità è riconosciuto previa presentazione della domanda all’Inps e nel possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di legge vigente.

La domanda deve essere presentata all’Inps, solo per via telematica, utilizzando il servizio dedicato messo a disposizione dall’Istituto. In alternativa alla procedura telematica, la domanda può essere presentata anche optando per le seguenti alternative:

  • Contact center, chiamando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato o intermediari finanziari dell’Inps.

È molto importante allegare alla domanda la certificazione medica, il modello SS3, debitamente compilato e inviato dal medico curante.

Conclusioni

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dall’Inps. La misura è rivolta ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.

Spetta previa presentazione della domanda e nel rispetto di alcuni requisiti amministrativi e sanitari. La misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, entro alcuni limiti rivalutati annualmente.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra pensione di invalidità e assegno ordinario di invalidità?
L’assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità non sono subordinati al possesso di alcun requisito reddituale, la percezione della pensione di invalidità civile soggiace, invece, a un preciso tetto reddituale.

Chi ha l’assegno ordinario di invalidità può lavorare?
Sì, è compatibile con l’attività lavorativa.

Quando viene tolto l’assegno ordinario di invalidità?
Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato definitivamente. L’assegno può essere revocato a seguito di visita di revisione da parte dell’Inps, in caso di accertato recupero della capacità lavorativa, ma può essere richiesta anche dall’interessato in caso di mutamento delle sue condizioni.

Come si rinnova l’assegno ordinario di invalidità?
Prima della scadenza del triennio, è necessario fare la domanda di rinnovo e sottoporsi di nuovo a visita medica.

Che significa invalidità Aoi?
L’Assegno ordinario di invalidità (Aoi) è un contributo economico, erogato dall’INPS, e destinato solo alle lavoratrici e ai lavoratori che presentano una infermità mentale e/o fisica, non derivante da causa di servizio, tale da ridurre la capacità lavorativa dello stesso a meno di 1/3.

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Classe 1995, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche. Appassionata di scrittura online da sempre, collaborando per la redazione di articoli in materia di diritto, fiscalità e lavoro.

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