Le regole che disciplinano l’applicazione dell’indennità di maternità in Italia per lavoratori autonomi con partita IVA: professionisti iscritti alla gestione separata o con cassa autonoma, agricoltori, artigiani, commercianti.


L’indennità di maternità in Italia è una prestazione economica sostitutiva del reddito temporaneamente perduto, che spetta alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici autonome durante il periodo di congedo di maternità. L’indennità è pari all’80% della retribuzione e viene erogata per tutto il periodo del congedo di maternità. Di seguito tutte le informazioni utili per individuare i requisiti richiesti, la durata ed il valore dell’indennità, termini e modalità di presentazione della domanda.

Se si possiede la partita IVA si ha diritto all’indennità di maternità?

L’indennità di maternità spetta non solo alle lavoratrici dipendenti, ma anche alle lavoratrici autonome iscritte ad una gestione previdenziale INPS. Non è rilevante il regime fiscale della partita IVA individuale utilizzato (contabilità semplificata o regime forfettario), infatti, l’aspetto rilevante è essere iscritti ad una gestione previdenziale INPS ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Indennità per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS

Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità. L’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa. In particolare, per poter chiedere all’INPS l’indennità di maternità è necessario essere inscritti ad una delle seguenti gestioni previdenziali:

  • Artigiana;
  • Commerciante;
  • Coltivatrice diretta;
  • Colona;
  • Mezzadra;
  • Imprenditrice agricola professionale (IAP);
  • Pescatrice autonoma della piccola pesca.

Per le lavoratrici iscritte ad una di queste gestioni previdenziali INPS spetta una indennità per la durata di 5 mesi complessivi (di cui due antecedenti il parto e per i tre mesi successivi). Si tratta dello stesso trattamento che spetta alle lavoratrici dipendenti. L’aspetto che differenzia l’indennità sul lavoro autonomo riguarda il fatto che la lavoratrice ha la possibilità di continuare a svolgere la sua attività professionale anche durante il periodo di maternità.

Secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, l’indennità è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.

Il decreto legislativo 20 giugno 2022, n. 105 ha previsto per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3” del decreto legislativo 151/2001 (messaggio 4 agosto 2022, n. 3066).

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo nonché per il giorno dell’ingresso stesso. Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, spetta un’indennità di cinque mesi secondo quanto stabilito dall’articolo 26 del TU. In caso di affidamento non preadottivo, l’indennità spetta per un periodo di tre mesi da fruire, anche in maniera frazionata, entro cinque mesi dall’affidamento del minore. 

L’indennità di paternità è riconosciuta quando si verificano eventi che riguardano la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) del bambino e spetta in caso di:

  • Morte o grave infermità della madre. La morte si attesta mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • Abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre, da attestare mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica;
  • Affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), da comprovare mediante l’indicazione, al momento della domanda, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal Tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure allegando ogni documentazione utile all’individuazione dei citati elementi.

I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il periodo indennizzabile di paternità termina dopo tre mesi dal parto.

L’indennità è pagata dall’INPS con bonifico domiciliato presso ufficio postale o accreditamento sul conto corrente bancario o postale – libretto postale – carta di pagamento dotata di IBAN secondo la modalità scelta al momento della domanda. 

A quanto ammonta l’indennità di maternità?

Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, è corrisposta un’indennità per un periodo di trenta giorni.

Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo alla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità/paternità. Per interrompere la prescrizione è necessario che gli interessati presentino all’INPS, prima dello scadere dell’anno, istanze scritte di data certa per ottenere l’indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno)

Deve essere evidenziato, inoltre, che la lavoratrice ha la possibilità di chiedere, nei primi tre anni di vita del bambino, un congedo parentale. Si tratta di una astensione facoltativa di un genitore dall’attività lavorativa, al fine di potersi prendere cura del bambino. È possibile farne richiesta al termine del congedo di maternità obbligatorio e consente una indennità pari al 30% della retribuzione per una durata di 6 mesi.

Requisiti da rispettare

Presupposto per l’accesso alla tutela della maternità/paternità è l’iscrizione alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta e la regolarità del versamento dei contributi per i mesi compresi nel periodo di maternità/paternità.

L’indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità. Se l’iscrizione è richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi) e l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per l’intero periodo di maternità. Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività.

Se l’iscrizione avviene oltre i termini di legge, l’indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alla gestione di appartenenza.

Quando presentare domanda

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda a parto avvenuto.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato alle lavoratrici autonome. Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratrici/lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
  • Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di indennità per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
  • Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
  • Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  •  Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata

La tutela della maternità si sostanzia in un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e il puerperio e, dal 14 giugno 2017, la relativa indennità di maternità/paternità è erogata dall’Istituto a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto all’astensione e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

La tutela della maternità e della paternità spetta alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità.

Requisiti da rispettare

Per poter accedere alla tutela della maternità/paternità è necessario che, nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di maternità/paternità, risulti attribuita nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena.

In forza dell’applicazione dell’automaticità delle prestazioni prevista dall’articolo 64-ter del d.lgs. 151/2001, il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità è garantito alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati anche in caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente. L’automaticità delle prestazioni non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non pensionati, il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile di maternità (o paternità) risulta effettivamente accreditato o dovuto alla Gestione separata almeno un contributo mensile comprensivo della aliquota maggiorata (automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80). 

Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42 e alla circolare INPS 3 giugno 2020, n.71.

Decorrenza e durata

Secondo quanto previsto dall’art.64 del TU, la tutela della maternità/paternità avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Il periodo di maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto e si conclude tre mesi dopo la data effettiva del parto. Il periodo indennizzabile può essere superiore ai cinque mesi più il giorno del parto, nel caso in cui:

  • la data effettiva del parto è successiva alla data presunta del parto. I giorni intercorrenti tra le due date sono indennizzati in aggiunta;
  • la data del parto è antecedente alla data presunta del parto. I giorni non goduti prima della data presunta si aggiungono dopo i tre mesi di post partum, anche nel caso in cui il parto avvenga prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità.

Le lavoratrici gestanti hanno la facoltà di differire l’inizio del periodo di maternità:

  • al mese prima della data presunta del parto (cd. Flessibilità ) purché la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gestazione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro (cfr. art. 20 del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2.2. della circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109);
  • alla data effettiva del parto (o alla data presunta del parto) al fine di fruire dei 5 mesi di maternità dopo la data del parto (o dopo la data presunta del parto). Anche in questo caso l’opzione è fruibile se la prosecuzione dell’attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro (cfr. art.16, comma 1.1. del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2. della circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148).

In relazione alle opzioni di flessibilità o fruizione del periodo di maternità esclusivamente dopo il parto sopra menzionate, si precisa che non è necessario produrre all’INPS le certificazioni mediche previste dalla legge, in quanto l’Istituto è comunque tenuto a erogare l’indennità di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa. La lavoratrice che scelga di avvalersi di queste opzioni è comunque tenuta a darne comunicazione all’Istituto (spuntando la specifica opzione nella procedura di domanda telematica di indennità di maternità), al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento (che coincide con i 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di maternità comunicato dall’interessata) nel quale verificare la presenza del requisito contributivo e della retribuzione/reddito di riferimento.

Il periodo di astensione per maternità può anche ampliarsi in presenza di provvedimenti di interdizione anticipata o prorogata dall’attività lavorativa, che possono riguardare:

  • Periodi di gestazione antecedenti l’inizio del periodo di maternità qualora l’Azienda Sanitaria Locale disponga (con provvedimento amministrativo e non con certificazione medica) l’interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio (cfr. art.17, comma 2, lettera a) del d.lgs. 151/2001);
  • Periodi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile di maternità o periodi successivi al periodo indennizzabile di maternità (fino al settimo mese di vita del minore) qualora l’Ispettorato territoriale del lavoro disponga l’interdizione anticipata/prorogata dal lavoro per mansioni incompatibili con la gravidanza (cfr art.17, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.151/2001). Tale tipologia di interdizione non è riconosciuta alle libere professioniste iscritte alla Gestione Separata.

Per i periodi di maternità ricadenti totalmente o parzialmente nel 2022, l’indennità di maternità può essere chiesta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, purché nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità il reddito dichiarato risulti inferiore a 8.145 euro (incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Per i necessari approfondimenti si rinvia alla circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1.

In caso di parto gemellare la durata del periodo indennizzabile di maternità non varia. La data del parto è giorno a sé rispetto ai due mesi di ante partum e ai tre mesi post partum e, pertanto, tale giorno deve essere sempre aggiunto ai consueti cinque mesi di periodo indennizzabile di maternità.

Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre che sceglie di astenersi dall’attività lavorativa, può sospendere anche parzialmente il periodo indennizzabile di maternità successivo al parto (articolo 16 bis, comma 1 del TU) e riprendere l’attività lavorativa. La madre potrà usufruire del periodo di maternità residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa (articolo 16 bis, comma 2 del TU) e accertate da attestazione medica.

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata che intendano astenersi dall’attività lavorativa hanno facoltà di sospendere e rinviare i periodi di maternità/paternità secondo quanto disposto dall’articolo 16 bis del Testo Unico. Permane l’obbligo di attestazione del ricovero del minore e di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa, nei confronti dei committenti, mentre verso l’Istituto sono tenuti alla sola comunicazione della data di inizio e fine del periodo di sospensione (circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109).

In caso di interruzione di gravidanza, dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il periodo indennizzabile di maternità, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata ha comunque diritto all’indennità per l’intero periodo di maternità.

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione. Per le adozioni o gli affidamenti internazionali, l’indennità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo indennizzabile che può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore. L’affidamento non preadottivo non spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Il congedo di paternità (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU) è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:

  • Morte o grave infermità della madre. Il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • Abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • Affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), il quale comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria.

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale, della madre iscritta alla Gestione Separata al periodo indennizzabile di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità. Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo indennizzabile di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità termina dopo tre mesi dal parto. In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

Quanto spetta

Durante i periodi indennizzabili di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti 12 mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

Nel caso di attività libero-professionale, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti 12 mesi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare INPS 26 maggio 2003, n. 93.

L’indennità è pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.

I periodi di permanenza all’estero sono indennizzati a titolo di periodo indennizzabile di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia. Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

Il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta anche nel caso in cui al momento dell’evento indennizzabile (due mesi prima della data del parto o data di ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento) la lavoratrice madre non risulti più iscritta alla Gestione Separata di cui alla legge 335/1995, ma abbia comunque maturato il previsto requisito contributivo minimo. Tuttavia, il diritto all’indennità non spetta nel caso in cui abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di una attività lavorativa diversa (subordinata o autonoma) successivamente intrapresa. In caso contrario, a richiesta dell’interessata, sarà erogabile, a carico della Gestione Separata, il trattamento differenziale, fino a copertura dell’importo che le sarebbe spettato come lavoratrice iscritta alla Gestione Separata.

Nell’ipotesi in cui, alla data dell’evento indennizzabile, la lavoratrice parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma, avrà diritto all’indennità di maternità limitatamente al lavoro dipendente o autonomo, in quanto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002 esclude la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e per le pensionate. In questo caso, infatti, l’iscrizione alla Gestione Separata non comporta il versamento del contributo maggiorato previsto per la tutela della maternità.

Quando presentare domanda

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. Prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Come presentare domanda

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di indennità di maternità/paternità online all’INPS attraverso il servizio dedicato (lavoratrici iscritte alla gestione separata). Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
  • Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
  • Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
  • Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

La domanda prevede la possibilità di allegare copia digitalizzata della documentazione utile a una celere definizione del procedimento, come provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

L’indennità di maternità per le professioniste con cassa di previdenza privata

Sino a questo momento ci siamo occupati delle libere professioniste iscritte ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS. Tuttavia, il mondo della libera professione è legato anche a tutte quelle professioniste che operano attraverso l’iscrizione ad albi o elenchi professionali, i quali prevedono l’adesione ad una cassa di previdenza privata. Si tratta di quelle professioni regolamentate, come il commercialista, il medico, l’avvocato, il notaio, il geometra e l’architetto, etc (puoi trovare maggiori info in questo articolo: “Contributi previdenziali dei professionisti“). Anche questo tipo di professionisti hanno diritto di ricevere l’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. In questo caso, l’indennità deve essere erogata direttamente dalla cassa di previdenza e assistenza a cui la professionista è iscritta (Cassa forense, Inarcassa, Enpam, Cipag, Enpap, Cassa nazionale del notariato, etc).

Anche in questo caso, l’indennità spetta per i due mesi antecedenti alla data del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso. Tuttavia, la professionista ha la possibilità di scegliere di usufruire dell’indennità anche esclusivamente nei 5 mesi successivi al parto.

La prestazione è dovuta anche quando non si verifica un’effettiva astensione dal lavoro. Infatti, per le partita IVA non è previsto un obbligo di astensione dall’attività lavorativa. Su questo punto la Corte Costituzionale ha previsto che la tutela della salute della madre e del bambino è compatibile con la contemporanea cura degli interessi professionali. In pratica, è possibile continuare ad esercitare attività di lavoro autonomo individuale senza pregiudicare la condizione della madre e del figlio, o dei figli.

Per ottenere l’indennità di maternità è necessario presentare la domanda alla cassa di appartenenza, a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto. È consigliabile, comunque, prendere contatti con la propria cassa di previdenza privata in quanto ogni ente prevede regole specifiche di applicazione ed erogazione dell’indennità.

Quanto spetta e come si calcola

L’indennità è pari all’80% dei compensi professionali dichiarati nell’anno precedente l’evento, commisurata su 5 mesi (quindi 5/12 dell’80% del reddito dell’anno precedente). Il reddito da prendere a riferimento è quello che è stato dichiarato all’interno del modello Redditi P.F. nel quadro dedicato all’attività professionale con partita IVA. È comunque previsto un importo minimo, per le professioniste con un volume di affari basso. In questo caso, l’indennità di maternità sarà commisurata all’80% di 5 mesi del salario minimo giornaliero previsto dalla legge per la qualifica di impiegato.

Conclusioni

I liberi professionisti, in quanto lavoratori autonomi, non hanno per definizione un tempo di lavoro organizzato da un datore di lavoro, e quindi non possono beneficiare di forme di tutela legate al tempo di lavoro. Questo significa che i lavoratori autonomi con partita IVA non possono beneficiare di una vera e propria remunerazione legata alla “perdita” di guadagni derivanti dalla maternità. Infatti, viene concessa loro la possibilità di poter continuare a lavorare anche in maternità. Tuttavia, deve essere rilevata una indubbia una penalizzazione rispetto ai lavoratori dipendenti.

Domande frequenti

Cosa è l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome?

L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome è una prestazione economica che viene erogata durante il periodo di congedo di maternità.

L’indennità di maternità è tassata?

Si, l’indennità di maternità è soggetta a tassazione IRPEF, trattenuta dal sostituto di imposta che eroga l’indennità.

Le libere professioniste possono continuare a lavorare anche in maternità?

Le libere professioniste non hanno obbligo di astensione dal lavoro: possono ricevere l’indennità di maternità ma continuare a lavorare senza alcun limite, anche fino al giorno prima del parto. 

Quando si applica il congedo di paternità?

Il congedo di paternità è previsto dalla normativa (articoli 28-31 del D.Lgs. n. 151/2001) solo nel caso in cui il padre debba sostituirsi alla madre per sua grave infermità, morte o abbandono. In questi casi, presentando apposita documentazione riceverà il medesimo trattamento economico e di astensione al lavoro che sarebbe spettato alla madre lavoratrice dipendente, e il medesimo trattamento economico in casi di libera professione.

Chi ha diritto all’indennità di maternità per le lavoratrici autonome?

Le lavoratrici autonome iscritte alla gestione INPS di riferimento hanno diritto all’indennità di maternità. Anche le lavoratrici iscritte a casse di previdenza private (per le iscritte ad albi o elenchi professionali) possono beneficiare di questa indennità.

Come si presenta la domanda per l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome?

La domanda per l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome deve essere presentata telematicamente all’INPS, successivamente al parto e comunque non oltre il termine previsto. Per le lavoratrici iscritte a casse di previdenza privata occorre analizzare i requisiti e le tempistiche previste dai regolamenti di ciascuna cassa previdenziale.

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