È giunto il momento di fare chiarezza sul congedo paternità obbligatorio e facoltativo. Si tratta di periodi di astensione retribuita dal lavoro a favore dei neopapà lavoratori dipendenti. 


Il congedo di paternità, sia nella sua forma obbligatoria che facoltativa, riguarda periodi di assenza retribuita dal lavoro concesso ai neopapà lavoratori dipendenti, sia nel settore privato che in quello pubblico, in occasione della nascita, adozione o affidamento di un bambino.

In prima battuta, i padri che sono lavoratori dipendenti, indipendentemente dal contesto pubblico o privato, hanno diritto al congedo di paternità obbligatorio che dura 10 giorni. Questa tipologia di congedo può essere richiesta da due mesi prima della data presunta del parto fino a cinque mesi successivi alla nascita.

In aggiunta, i papà hanno a disposizione il congedo parentale, che rappresenta un periodo di assenza facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino durante i suoi primi anni di vita. Questo tipo di congedo è strutturato in modo tale che i padri lavoratori dipendenti possano fruirne alternativamente rispetto alle madri.

L’obiettivo di queste diverse forme di congedo è agevolare la presenza dei padri nella vita dei loro figli nei primi anni di vita, fornendo al contempo un supporto alle madri e contribuendo al benessere generale dell’intera famiglia. Analizziamo nel dettaglio il funzionamento.

Congedo di paternità obbligatorio, di cosa si tratta?

Il congedo di paternità obbligatorio è un permesso retribuito concesso ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita, adozione o affidamento di un bambino. È costituito da un periodo obbligatorio di 10 giorni di astensione dal lavoro retribuito al 100%, da richiedere entro due mesi prima e cinque mesi dopo il parto. 

Questo congedo è regolamentato dall’articolo 27-bis del Testo Unico maternità/paternità (decreto legislativo 151/2001) e mira a promuovere una distribuzione più equa delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne, oltre a favorire una precoce formazione del legame tra padre e figlio.

Quando spetta

Il cosidetto “congedo papà” è attribuito ai padri con un contratto di lavoro dipendente in occasione delle seguenti situazioni:

  • nascita di un figlio;
  • adozione o affidamento di un minore;
  • decesso del figlio entro i primi 10 giorni di vita o dal primo giorno della 28ª settimana di gestazione.

In corrispondenza di queste tre circostanze, il padre con un lavoro dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio, ai quali si aggiunge un giorno facoltativo. Quest’ultimo può essere preso dal padre nel caso in cui la madre lavoratrice rinunci a un giorno del proprio congedo di maternità. È importante sottolineare che i giorni non possono essere suddivisi in ore, ma possono essere utilizzati anche in modo discontinuo. Nel caso di nascita di gemelli (parto plurimo, ovvero di 2 o più bambini), i giorni di congedo previsti rimangono invariati, come precisato dalla circolare INPS del 14 marzo 2013, n. 40.

Inoltre, il papà ha la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio nei primi 5 mesi di vita del bambino, senza oltrepassare tale termine. Nel caso di padri adottivi o affidatari, i 5 mesi sono conteggiati a partire dalla data in cui il minore arriva in famiglia o in Italia (a seconda dell’adozione o dell’affidamento, sia nazionale che internazionale). Lo stesso intervallo temporale è applicabile per usufruire del congedo anche in situazioni di morte perinatale del figlio.

I beneficiari

L’INPS delinea chiaramente i destinatari del congedo di paternità obbligatorio. Questo diritto spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:

  • lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione;
  • lavoratori domestici, i quali possono accedervi senza il requisito contributivo richiesto per il congedo di maternità o il congedo di paternità alternativo previsto dall’articolo 28 del Testo Unico;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato, che non sono vincolati al requisito contributivo.

Va sottolineato che, per queste ultime due categorie, è essenziale avere un rapporto di lavoro attivo al momento dell’utilizzo del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in situazioni di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 24 del Testo Unico.

Sono quindi esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

La retribuzione

Ciascun giorno di congedo di paternità obbligatorio è retribuito al 100%. Il lavoratore ha infatti diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, che equivale alla retribuzione abitualmente percepita. Normalmente l’indennità è erogata dal datore di lavoro, il quale anticipa al dipendente il pagamento dell’indennità fornita dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. In alcune situazioni, però, è l’INPS stesso a erogare direttamente l’indennità al padre lavoratore.

Come fare domanda

Il lavoratore deve presentare la richiesta per il congedo di paternità obbligatorio almeno 15 giorni prima del periodo in cui desidera prendersi il congedo. Nel caso di assenza per la nascita del figlio, bisogna calcolare i 15 giorni di preavviso considerando la data presunta del parto.

Esistono due modalità di presentazione della domanda in base a chi si occuperà del pagamento dell’indennità:

  • se il pagamento avviene tramite il datore di lavoro: la domanda deve essere presentata in forma scritta al datore di lavoro con la specifica delle date di assenza; 
  • se il pagamento avviene direttamente dall’INPS: la domanda deve essere presentata online mediante la procedura telematica sul sito dell’Inps. In questo caso, è necessario visitare la sezione dedicata al congedo paternità e autentificarsi con SPID, CIE o CNS. È sempre possibile rivolgersi al Contact Center dell’INPS, enti di patronato o intermediari, che predisporranno la domanda per conto del richiedente.

Congedo parentale facoltativo: le linee guida per i padri

Eccoci giunti all’analisi del congedo facoltativo. Si tratta di un periodo facoltativo di astensione dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi 12 anni di vita, al fine di soddisfarne le sue esigenze affettive e relazionali. Spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Inoltre, il congedo parentale può anche essere definito congedo paternità facoltativo se usufruito dal neopapà

Ne possono beneficiare i lavoratori dipendenti, inclusi marittimi, lavoratori naviganti e dell’aviazione civile, ma non è applicabile alle seguenti categorie:

  • genitori con rapporto di lavoro sospeso o cessato;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori a domicilio.

I meccanismi di durata del congedo parentale

Il congedo parentale spetta per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, che possono arrivare a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi

I genitori possono fruire del congedo parentale contemporaneamente. Sono, inoltre, previste le seguenti condizioni:

  • la mamma può usufruire di un massimo di sei mesi consecutivi o frammentati;
  • un genitore singolo (padre o madre) può usufruire di un massimo di 11 mesi consecutivi o frammentati;
  • il diritto al congedo cessa dalla data di interruzione del lavoro, se il rapporto di lavoro dovesse terminare durante il congedo;
  • in caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale si applica alle stesse condizioni per ogni bambino;
  • il congedo parentale è applicabile anche ai genitori adottivi o affidatari entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.

Il ruolo del papà nel congedo parentale

All’interno della disciplina del congedo parentale, il papà può prendere un massimo di sei mesi consecutivi o frammentati, che diventano sette se si astiene dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi. Il padre può anche prendere congedo durante l’astensione obbligatoria della madre (dopo il parto) e anche se la stessa non lavora. Aumenta quindi la durata totale di accesso al congedo parentale se il papà usufruisce maggiormente dell’astensione facoltativa. Lo scopo è quello di incentivare l’utilizzo del congedo facoltativo anche da parte dei papà, in modo da non gravare solo sulle mamme.

Inoltre, è stata recentemente introdotta un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo, per entrambi i genitori. Questa indennità può essere utilizzata da uno solo dei genitori o in modo frazionato da entrambi, entro il sesto anno di vita (o dall’inserimento in famiglia in caso di adozione o affidamento) del bambino, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• i periodi di congedo devono essere fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;

• il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità deve essere concluso dopo il 31 dicembre 2022.

Quanto spetta: il nodo della retribuzione per l’equilibrio in famiglia

L’indennità del congedo parentale per lavoratori dipendenti è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla paga del mese precedente l’inizio del congedo. Nello specifico, al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

L’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera potrebbe incentivare la scelta del genitore che guadagna meno a prendere il congedo parentale facoltativo. Questo potrebbe avere implicazioni sulla distribuzione delle responsabilità tra i genitori, in cui spesso è la madre a prendersi maggiormente cura del bambino durante il congedo. In Italia sono infatti le donne a guadagnare mediamente meno degli uomini. È lo stesso World Economic Forum del 2022 a confermare che l’Italia ricopre in Europa la 25esima posizione su 35 paesi per gap retributivo di genere. Se la situazione proseguisse in questo modo, si continuerebbe ad alimentare il circolo vizioso.

Tuttavia, le recenti modifiche legislative, come l’aumento dell’indennità all’80% per un mese di congedo, mirano a bilanciare questa dinamica, incoraggiando entrambi i genitori a partecipare attivamente alla cura dei figli. I congedi di paternità, sia obbligatori che facoltativi, sono concepiti per rafforzare il ruolo paterno e promuovere una ripartizione più paritaria delle responsabilità familiari. Anche se si tratta di importanti misure a sostegno alla genitorialità, il bilanciamento dei ruoli all’interno del nucleo familiare appare ancora lontano.

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