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Piattaforme digitali: direttiva DAC7

Fisco NazionalePiattaforme digitali: direttiva DAC7

Le piattaforme digitali sono chiamate, in relazione al recepimento della Direttiva DAC7, a comunicare periodicamente i dati dei soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi per il loro tramite nel periodo considerato.

La Direttiva europea DAC7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, ha imposto agli stati membri UE di adottare misure affinchรฉ i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle Amministrazioni fiscali una serie di dati riguardanti i venditori che utilizzano tali piattaforme.

La ratio della Direttiva รจ quella di utilizzare i dati per scambio di informazioni e compliance amministrativa e fiscale. Ruolo centrale nell’attivitร  di raccolta e trasmissione delle informazioni dei venditori รจ affidata alle singole piattaforme digitali.

La comunicazione dei dati dei venditori online da parte delle piattaforme digitali

La direttiva DAC7 รจ stata resa operativa ed ampliata dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/23. Con il successivo provvedimento del direttore dellโ€™Agenzia delle Entrate, (Prot. n. 406671/23), le disposizioni sono diventate operative, consentendo alle piattaforme digitali di iniziare a comunicare i dati degli operatori che effettuano operazioni economiche per il tramite di queste ultime.

L’introduzioneย diย unย obbligoย diย comunicazioneย standardizzatoย da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il relativo scambio di informazioni tra gli Stati consente alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle piattaforme1.

L’obiettivo dichiarato รจ il contrasto all’evasione fiscale legata alle transazioni economiche che avvengono esclusivamente online, attraverso portali di intermediazione. Trattandosi, spesso, di portali situati fuori dai confini nazionali diventa difficile ricostruire l’effettivo volume d’affari degli operatori coinvolti. Per questo motivo, la direttiva DAC7 si pone l’obiettivo di attivare l’obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori dei portali e lo scambio automatico delle informazioni tra le autoritร  fiscali dei vari paesi.

L’impatto maggiore di questo scambio di informazioni riguarderร  gli operatori di e-commerce ed anche tutti i locatori di immobili sulle piattaforme online di prenotazione (relativamente agli affitti brevi).

Gli obblighi di comunicazione per le piattaforme digitali

La norma impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti, l’obbligo di:

  • Espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, ai fini dell’identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme;
  • Comunicare all’Agenzia delle Entrate, al fine del successivo scambio con le amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attivitร  intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attivitร  e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.

Le operazioni oggetto di comunicazione

I gestori di piattaforme digitali fiscalmente residenti in Italia (ma anche alcuni gestori residenti extra-UE) hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi alle vendite di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate dagli utenti attraverso le proprie piattaforme. Le operazioni oggetto di monitoraggio riguardano:

  • L’ecommerce;
  • L’affitto di beni immobili;
  • L’offerta di servizi personali;
  • Il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Condizione minima di esonero
Restano esclusi dagli obblighi di comunicazione dei dati i piccoli operatori. Si tratta dei venditori per i quali il gestore di piattaforma abbia intermediato meno di 30 attivitร  e lโ€™importo totale del corrispettivo versato o accreditato non sia superiore a 2.000 euro nel corso dellโ€™anno.

Questi dati confluiranno in una banca dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, che potrร  utilizzare ai fini di accertamento. Una volta ricevuti i dati dalle piattaforme digitali, l’Amministrazione finanziaria andrร  a scambiare queste informazioni con le autoritร  degli altri paesi UE. Il criterio di condivisione di questi dati รจ la residenza fiscale del venditore. In questo modo, ad esempio, qualora un operatore persona fisica residente in Italia, concluda una vendita di beni online grazie ad un marketplace residente in Irlanda, l’Amministrazione finanziaria Irlandese riceverร  l’informazione dal gestore del portale, per poi scambiarla con le autoritร  italiane. In questo modo le amministrazioni avranno a disposizione maggiori dati per andare ad accertare situazioni di frode legate ad operazioni elettroniche effettuate con portali non residenti.

Nel caso in cui vi sia assenza di dati da comunicare รจ prevista una specifica comunicazione. Specifici obblighi di comunicazione riguardano anche i Foreign Platform Operator (“Fpo“). Si tratta dei gestori stranieri (extra-UE), tenuti a comunicare i dati all’Amministrazione finanziaria italiana. Si tratta, ad esempio, degli operatori che intermediano la locazione di immobili situati in Italia.

L’adeguata verifica della piattaforma sui venditori

Il gestore della piattaforma รจ chiamato a svolgere una attivitร  di โ€œadeguata verificaโ€ per individuare i venditori inclusi, oggetto di verifica e quelli esclusi dalla verifica. Per questo motivo, il gestore della piattaforma puรฒ inserire nel contratto con il venditore una clausola unilaterale per la quale, se non vengono rese le informazioni richieste, il profilo account del venditore puรฒ essere chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma.

Venditore esclusoOperatore da non monitorare, ad esempio, le societร  per le quali la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni, o per le quali la piattaforma ha intermediato meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non eccedono i 2.000 euro.
Venditore inclusoOperatore da monitorare, ricavabile per differenza in quanto non rientra nellโ€™ambito dei venditori esclusi.

Le piattaforme digitali con obbligo di comunicazione

L’obbligo di comunicazione dei dati riguarda i gestori di piattaforme digitali (o “app“) residenti ai fini fiscali, costituiti o gestiti in Italia, oppure dotati di una stabile organizzazione in Italia. Regole specifiche sono previste per i Foreign Platform Operator (FPO), cioรจ i gestori stranieri non qualificati non-UE, anchโ€™essi obbligati a comunicare i dati allโ€™Agenzia delle entrate. Deve ritenersi esonerato chi prova che un altro gestore ha effettuato la comunicazione. Il gestore esonerato effettua una โ€œComunicazione di assenza di dati da comunicareโ€ e quello che assume l’obbligo per altri ne fornisce i dati.

Definizione di piattaforma digitale

Secondo quanto chiarito dal Principioย diย dirittoย n.ย 3/2024 dell’Agenzia delle Entrate la definizione di piattaforma digitale รจ:

Qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, unโ€™attivitร  pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione allโ€™attivitร  pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per lโ€™esecuzione di unโ€™attivitร  pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:
1) il trattamento di pagamenti relativi allโ€™attivitร  pertinente;
2) la catalogazione o la pubblicitร  di unโ€™attivitร  pertinente da parte degli utenti;
3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma.

La definizione non richiede, necessariamente, che vi sia un contatto diretto tra gli utenti venditori e gli altri utenti di un sito web. La definizione non รจ esclusa nel caso in cui le attivitร  pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli utenti in maniera “indiretta“, ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore. Infatti, l’espressa previsione della possibilitร  che l’attivitร  sia svolta anche “indirettamente” dal venditore implica che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell’utente venditore non altera la riconducibilitร  della fattispecie tra quelle oggetto di comunicazione.

Pertanto, anche laddove non consente ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore, configura la definizione di piattaforma del Decreto.

Definizione di gestore della piattaforma

Il gestore della piattaforma รจ unโ€™entitร  che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa, che รจ residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • 1.1) รˆ costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;
  • 1.2) Ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
  • 1.3) Ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non eโ€™ un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Definizione di attivitร  pertinente

Per quanto riguarda, invece, la definizione di attivitร  pertinente, questa comprende un’attivitร  svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualitร  di dipendente del gestore della piattaforma o di un’entitร  collegata al gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:

  • La locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonchรฉ qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
  • I servizi personali;
  • La vendita di beni;
  • Il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Definizione di venditore

Per quanto riguarda l’individuazione del venditore, l’Agenzia delle Entrate rileva che, come l’espressione “registrato sulla piattaforma” sia volta a ricomprendere tutti i casi in cui i dati del venditore che fruisce della piattaforma risultino in qualche modo acquisiti dalla piattaforma, cosicchรฉ possano essere successivamente oggetto di comunicazione.

Ne consegue che rilevano anche le ipotesi in cui l’utente non si sia iscritto alla piattaforma mediante la creazione di uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma. Inoltre, il termine “registrato” deve essere interpretato in senso ampio e include i casi dove un utente ha creato un profilo o un account sulla piattaforma come anche i casi in cui lo stesso รจ entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma medesima.

Le scadenze della comunicazione

I gestori delle piattaforme digitali sono tenuti a comunicare i dati entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento alle transazioni concluse nell’anno precedente alle proprie autoritร  fiscali, in relazione al proprio paese di residenza fiscale. Entro la fine del mese di febbraio, invece, le autoritร  fiscali dei singoli paesi condivideranno tra di loro le informazioni ricevute in relazione alla residenza fiscale del singolo operatore.

31 gennaio (prorogato al 15 febbraio 2024)I gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri โ€œnon-UEโ€ (FPO) dovranno comunicare allโ€™Agenzia delle entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
29 febbraioIl Fisco italiano condividerร  tali informazioni con le autoritร  degli altri Paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Aspetti operativi della comunicazione

Per l’effettuazione della comunicazione i soggetti obbligati devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I file sono predisposti secondo il formato XML. L’Agenzia delle entrate certifica entro 5 giorni lavorativi dopo protocollazione del file, la presentazione delle comunicazioni con ricevuta di esito positivo o negativo-scarto. In caso di scarto deve essere effettuato un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare.

L’Agenzia delle entrate comunica le informazioni alle altre autoritร  competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione. Per le locazioni di immobili la comunicazione alle autoritร  degli Stati membri in cui i beni sono situati avviene entro 2 mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono.

Comunicazione dei dati delle locazioni brevi da parte delle piattaforme di prenotazione

La direttiva UE DAC7 prevede obblighi per i principali gestori di portali di intermediazione, come Airbnb o Booking, di comunicare le proprie transazioni allโ€™apposito registro nazionale di ciascuno Stato membro, allo scopo di creare un unico database europeo. I proprietari non nascondono i timori a fronte delle nuove disposizioni della nuova direttiva europea DAC7, che rischia di rendere piรน onerosa la gestione degli affitti brevi.

Dati degli operatori legati all’affitto di immobili

Difatti, gli operatori delle piattaforme online di affitti brevi devono garantire i seguenti elementi:

  • Identificazione dei proprietari dell’immobile;
  • Trasmissione delle informazioni alle autoritร  fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea, in cui si trovano le proprietร ;
  • Conservazione dei dati per un periodo di almeno cinque anni;
  • Accesso alle informazioni, trasmesse dalle piattaforme online, alle autoritร  fiscali degli Stati membri;
  • Cooperazione tra gli Stati membri mediante lo scambio di informazioni sui proprietari e sui loro affitti brevi, al fine di contrastare l’evasione fiscale transfrontaliera;
  • Definizione della responsabilitร  del pagamento delle tasse, ovvero i proprietari devono pagare le tasse sui guadagni derivanti dallo short rent. In tal senso, le piattaforme online devono cooperare con le autoritร  fiscali per assicurare il pagamento di quanto dovuto.

In base alla Direttiva, il gestore deve trasmettere tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dellโ€™anno successivo, a cui si riferisce la comunicazione, all’interno di un meccanismo di scambio internazionale. La prima scadenza per l’invio dei dati relativi agli affitti brevi scatta il 31 gennaio 2024.

Le informazioni da trasmettere devono avvenire solo alla presenza di un corrispettivo e si riferiscono ai i dati utili a identificare il venditore e il corrispettivo versato. รˆ inoltre necessario indicare:

  • L’indirizzo degli immobili;
  • Il numero di iscrizione al registro catastale;
  • Il numero di giorni di locazione.

In caso di mancata comunicazione, รจ prevista una sanzione da 2.000 a 21.000 euro, che viene ridotta della metร  se le informazioni risultano incomplete o inesatte.

In conclusione, la direttiva europea DAC7 ha l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale nel settore degli affitti brevi e introduce nuovi obblighi per gli operatori di piattaforme online, al fine di rendere piรน semplice per le autoritร  fiscali monitorare le attivitร  di affitto breve e garantire il pagamento delle tasse.

Comunicazione delle transazioni dei venditori in e-commerce

La direttiva impatta anche i marketplace che intermediano lโ€™e-commerce (ad esempio, di vestiti, oggetti o beni usati, etc). Sono oggetto di comunicazione i dati dei venditori (anche privati) residenti in Italia che tramite la piattaforma hanno venduto almeno 30 prodotti e che hanno guadagnato piรน di due mila euro. Queste due condizioni si riferiscono allโ€™arco di tempo di un anno solare. Questi marketplace, infatti, entro il 31 gennaio di ogni anno sono chiamati a comunicare i dati delle transazioni effettuate dai singoli venditori.

In pratica, sono i marketplace che devono chiedere ai venditori di compilare il formulario tramite lโ€™invio di un messaggio nellโ€™Inbox oppure attraverso una mail. I dati richiesti sono il nome completo del venditore che deve corrispondere a quello del documento di identitร , la data di nascita, il luogo di residenza, il numero di identificazione fiscale (partita IVA se in possesso o codice fiscale) e il paese di emissione.

Obblighi di operare con partita IVA
Ancora oggi molti piccoli venditori (privati) ritengono che vi sia una soglia di 5.000 euro annui al di sotto della quale sia possibile operare senza partita IVA. Questa soglia in realtร  ai fini fiscali non esiste. La partita IVA รจ obbligatoria, infatti, quando l’attivitร  economica รจ abituale e continuativa nel tempo.

Quali sono I dati da comunicare?

I dati che il marketplace online (come Vinted, Ebay.it, Etsy, etc) devono comunicare per gli operatori che superano la soglia 2000 euro di vendita o le 30 vendite annue sono i seguenti:

Venditore persona fisicaVenditore entitร  giuridica
Per ciascun venditore che รจ una persona fisica e non รจ un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) nome e cognome;
b) indirizzo principale;
c) lโ€™eventuale NIF rilasciato al venditore, con lโ€™indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) la data di nascita.
Per ciascun venditore che รจ unโ€™entitร  e non รจ un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale;
b) lโ€™indirizzo principale;
c) lโ€™eventuale NIF rilasciato al venditore, con lโ€™indicazione dello Stato membro di rilascio;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) il numero di registrazione dellโ€™attivitร ;
f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attivitร  pertinenti nellโ€™Unione, con lโ€™indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione รจ ubicata.

Banche dati utilizzabili

Per la raccolta di queste informazioni il gestore della piattaforma puรฒ utilizzare le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, unitamente a quelli disponibili in banche dati dellโ€™Unione per il controllo dei numeri di identificazione fiscale (es. VIES). Solo nel caso in cui il gestore rilevi inesattezze, lo stesso puรฒ richiedere al venditore di fornire elementi giustificativi, quali documenti di identificazione o un certificato di residenza fiscale. Oltre a ciรฒ, occorre acquisire i dati delle transazioni intermediate dalla piattaforma nel corso dellโ€™anno oggetto di monitoraggio.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve conservare i dati relativi alle attivitร  intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali e agli obblighi di comunicazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate (art. 12, co. 2).

Come si individua la territorialitร  del venditore?

Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha lโ€™indirizzo principale. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dellโ€™indirizzo principale, considera il venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

Se il venditore fornisce informazioni relative allโ€™esistenza di una stabile organizzazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui รจ ubicata tale stabile organizzazione. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza รจ confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dallโ€™Unione europea.

Quali sanzioni in caso di inadempimento?

La disciplina sanzionatoria per le piattaforme digitali รจ contenuta nellโ€™art. 12, co. 3 del D.Lgs. n. 32/23 secondo il quale:

  • Lโ€™omessa comunicazione allโ€™Agenzia delle Entrate delle informazioni richieste รจ punita con la sanzione prevista dallโ€™art. 10 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, aumentata della metร . La sanzione amministrativa pecuniaria, quindi, puรฒ variare da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 31.500 euro;
  • Se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto, la sanzione di base รจ ridotta della metร , e quindi va da 1.000 euro a 10.500 euro.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Deve essere tenuto presente che l’eventuale comunicazione dei dati non comporta automaticamente che il soggetto sia tenuto ad assoggettare a tassazione quanto ricavato. Questo, con riferimento ai piccoli venditori di beni, spesso usati. Cosa diversa, invece, per la locazione degli immobili, dove il canone deve essere sempre dichiarato e tassato.

Per i piccoli venditori online รจ necessario fare riferimento alle regole delle vendite occasionali e sporadiche di beni usati che non sono assoggettate a tassazione. Diversamente, se le vendite sono abituali, ancorchรฉ lโ€™attivitร  non sia esclusiva, e ci si avvale di una struttura organizzata per lo svolgimento dellโ€™attivitร , รจ necessario operare professionalmente e quindi aprire la partita IVA.

L’aspetto principale da tenere in considerazione รจ che spesso ogni situazione รจ diversa dall’altra ed รจ opportuno analizzare in dettaglio la situazione per comprendere bene i propri obblighi fiscali.

Per questo motivo รจ di fondamentale importanza riuscire a confrontarsi con un dottore commercialista esperto per identificare i propri obblighi fiscali ed applicarli prima che possano arrivare eventuali attivitร  di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se hai dubbi sulla tua situazione contattaci per una consulenza personalizzata.


Note

1 – Tenuta conto della crescente rilevanza delle piattaforme digitali, ormai riconosciute a livello internazionale, in ambito OCSE sono state elaborate le “Model Rules for Reporting by Platforma Operations with respect to Sellers in the Sharign and Gig Economy“, accompagnate dal relativo Commentario. Si tratta di un modello di norme che garantiscono uno scambio di informazioni valutato equivalente a quello disciplinato dalla DAC7, nell’ottica di estendere la cooperazione amministrativa anche alle giurisdizioni non appartenenti alla UE, riducendo al contempo gli oneri di compliance per i gestori di piattaforme.

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