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Acconto IVIE e IVAFE: metodi di calcolo e versamento

Come si determinano gli acconti di IVIE ed IVAFE? Quali sono le modalità di versamento e quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24?

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Metodi di calcolo dell’acconto IVIE ed IVAFE, le imposte patrimoniali sulle attività detenute all’estero dei contribuenti residenti: quadro RW, IVIE e IVAFE, calcolo acconto con modello F24, termini di versamento, codici tributo, sanzioni e ravvedimento operoso.

I soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono attività finanziarie e patrimoniali all’estero sono tenuti alla compilazione del quadro RW. In questo quadro reddituale del modello Redditi tali soggetti devono adempiere al c.d. “monitoraggio fiscale“. Si tratta di un obbligo di legge volto a monitorare la detenzione di attività oltreconfine. Oltre al monitoraggio fiscale, in alcuni casi, il contribuente è chiamato al versamento di due imposte patrimoniali. L’articolo 19, commi da 13 – 22, del D.L. n. 201/11 (convertito dalla Legge n. 214/11) ha istituito, infatti, un sistema di imposte patrimoniali rappresentato da:

  • Un’imposta sugli immobili detenuti all’estero posseduti dalle persone fisiche residenti (c.d. “IVIE“);
  • Un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti (c.d. “IVAFE“).

La corretta applicazione di queste due imposte patrimoniali non è cosa semplice. Il calcolo di queste imposte dipende da una serie di variabili. Prima tra tutte la corretta determinazione della base imponibile. Per questo motivo, se ti trovi a dover determinare una di queste imposte ti consiglio di rivolgerti ad un dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale. Al termine di questo articolo puoi trovare il link per metterti in contatto con noi e ricevere una consulenza in grado di analizzare e risolvere i dubbi sulla tua situazione personale.

In questo contributo mi voglio concentrare sulle modalità operative ed i metodi utilizzabili per andare a determinare e versare l’acconto di IVIE ed IVAFE. Si tratta di imposte che si determinano con la dichiarazione dei redditi ed il cui versamento avviene alla data di scadenza per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione reddituale.


Come si determina l’acconto IVIE?

Soggetti passivi IVIE

Soggetti passivi dell’IVIE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, residenti ai fini fiscali in Italia (a prescindere, quindi, dalla cittadinanza):

  • Proprietari di immobili esteri, ovvero
  • Titolari di altro diritto reale su immobili esteri.

In pratica, il contribuente deve essere titolare di un diritto reale sull’immobile estero, testimoniabile attraverso contratto di acquisto o testamento.

Aliquota e base imponibile IVIE

L’imposta IVIE ha una base imponibile ordinaria del

  • 0,76% ordinariamente sulle abitazioni estere tenute a disposizione;
  • 0,4% per l’immobile estero adibito ad abitazione principale.

L’aliquota IVIE si applica:

  • Sul costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto;
  • In mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Nel caso in cui, invece, gli immobili sono ubicati in Paesi appartenenti:

  • Alla Unione europea o
  • Allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (quindi Norvegia e Islanda),

è possibile far riferimento al valore catastale. Si tratta del valore catastale così come determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. Ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Sul punto la Circolare n. 28/E/2012 individua per ciascun Paese, se presente, l’imposta che deve essere presa a riferimento. Per questo motivo è sempre opportuno prendere il valore indicato nella circolare di prassi delle Entrate, e sviluppare il calcolo necessario a trovare la base imponibile IVIE.

Determinazione dell’IVIE

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.


Come si determina l’acconto IVAFE?

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell’IVAFE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti che detengono attività finanziarie all’estero:

  • A titolo di proprietà o
  • Di altro diritto reale,

indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Ambito applicativo IVAFE

Con effetto dal periodo d’imposta 2014, l’articolo 9 della Legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis) ha limitato l’ambito oggettivo dell’imposta. In precedenza, essa si applicava a tutte le attività finanziarie produttive di redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, secondo l’elenco fornito dalla Circolare n. 28/E/2012 al punto § 2.2, dell’Agenzia delle Entrate. In seguito alle novità introdotte, l’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti all’estero.

Per “prodotti finanziari“, infatti, si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Di conseguenza, sono ora soggetti all’imposta in argomento:

  • I valori mobiliari;
  • Gli strumenti del mercato monetario;
  • Le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
  • Le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc. (ossia i contratti di opzione, future, swap, ecc.);
  • I contratti finanziari differenziali;
  • Ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

A seguito dell’introduzione del concetto di “prodotto finanziario“, risultano quindi esclusi i metalli preziosi e le valute estere (in banconote o monete).

Aliquota e base imponibile IVAFE

Sono previste le seguenti aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie:

  • Lo 0,1% per il 2011 e il 2012;
  • Lo 0,15% a decorrere dal 2013;
  • Lo 0,2%, a decorrere dal 2014.

A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame. Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.

Determinazione dell’IVAFE

L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di detenzione.


Acconto IVIE e IVAFE: versamento, liquidazione accertamento e riscossione

Come ho cercato di mostrarti in modo schematico IVIE ed IVAFE sono due imposte patrimoniali. Tuttavia, il calcolo ed il versamento in acconto e saldo sono legati alle imposte sui redditi. Infatti, possiamo dire che:

  • Versamento;
  • Liquidazione;
  • Accertamento;
  • Riscossione;
  • Regime sanzionatorio;
  • Rimborsi;
  • Contenzioso

relativi ad IVIE ed IVAFE si applicano le disposizioni normative rese valide per l’IRPEF. Ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Vediamo adesso come si calcola l’acconto di IVIE ed IVAFE.

Obbligo di versamento dell’acconto

Il versamento di IVIE ed IVAFE deve avvenire sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità stabilite per l’IRPEF. In generale possiamo dire che l’acconto risulta dovuto quando:

  • L’importo indicato nel rigo RW7, colonna 1, per l’IVIE o
  • L’importo indicato nel rigo RW6, colonna 1, per l’IVAFE

del modello Redditi Persone Fisiche supera la soglia di 52,00 euro. Quando si resta al di sotto di questa soglia è dovuto il solo versamento del saldo, l’acconto non risulta essere dovuto. Diversamente, l’acconto non è dovuto e le imposte in esame sono versate a saldo per l’intero loro ammontare. Andiamo ad analizzare adesso in quante rate deve essere versato l’acconto di IVIE ed IVAFE.

Versamento in due rate o in unica soluzione

L’acconto di IVIE ed IVAFE deve essere versato in due rate qualora l’importo della prima superi 103,00 euro (articolo 17, comma 3, del DPR n. 435/2001). In tale ipotesi:

  • La prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
  • La seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va versata entro il 30 novembre.

In caso contrario, il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. E’ necessario, quindi, prestare attenzione alle corrette scadenze di versamento dell’acconto in rata unica o in due rate.

Misura dell’acconto

Aspetto importante da sottolineare riguarda la misura dell’acconto. Infatti, l’acconto di IVIE ed IVAFE deve essere determinato nella misura del 100% del valore dell’imposta determinata a saldo per l’annualità precedente. Questo significa che, ad esempio, se l’imposta determinata a saldo è di 200,00 euro, l’acconto da versare deve essere della stessa cifra. In questo caso l’acconto deve essere versato in due rate, in quanto il valore supera la soglia di 103,00 euro. Come indicato in precedenza, al di sotto di questa soglia l’acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre.

Metodo di calcolo

L’acconto dell’IVIE e dell’IVAFE può essere determinato in due modi:

  • Con il criterio c.d. “storico“;
  • Con il criterio c.d. “previsionale“.

I due metodi di calcolo dell’acconto sono alternativi e possono portare alla determinazione di importi diversi dell’acconto da versare. Attenzione però, soltanto il metodo storico garantisce il fatto di non incorrere in sanzioni. Il metodo previsionale può essere utilizzato soltanto in alcune casistiche specifiche. Vediamo in dettaglio questi due metodi di calcolo dell’acconto IVIE ed IVAFE.

Metodo storico

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente (nel caso di specie, 2016). In particolare, occorre assumere il 100% dell’ammontare indicato nel quadro RW del modello REDDITI all’interno del:

  • Rigo RW7, colonna 1 (con riferimento all’IVIE);
  • Rigo RW6, colonna 1 (con riferimento all’IVAFE).

Tale importo deve essere versato in due rate oppure in unica soluzione, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo, in merito alle soglie di acconti IVIE e IVAFE.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell’anno. In particolare, occorre assumere il 100% di tale imposta. Utilizzando tale metodo, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni, occorre che l’importo complessivamente versato sia almeno pari al 100% dell’IVIE e/o dell’IVAFE dovute per il l’anno in corso, da dichiarare nel modello Redditi.

Acconto IVAFE e IVIE: i codici tributo per il modello F24

Il versamento dell’acconto di IVIE e IVAFE deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel. E’ possibile utilizzare, inoltre, l’home banking del proprio istituto di credito o rivolgersi ad un intermediario abilitato.

codici tributo da inserire nel modello F24 per l’acconto IVIE e IVAFE sono riportati nella tabella riassuntiva.

Codice TributoDescrizione
4041Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4044Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
4042Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO
4046Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO
4043Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4047Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Consulenza fiscale online

L’IVIE e l’IVAFE sono imposte patrimoniali dovute dai contribuenti che avendo residenza fiscale in Italia detengono attività patrimoniali e finanziarie estere. La determinazione di queste imposte patrimoniali spesso presenta delle rilevanti criticità, dovuta alla particolarità della normativa ed alla possibilità di utilizzare crediti per imposte versate all’estero (in alcuni casi). Per questo motivo, il consiglio che posso darti è quello di farti assistere da un dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale. Solo in questo modo, infatti, potrai evitare di commettere errori e risolvere i tuoi dubbi sulla tua situazione personale.

Se cerchi un professionista che possa assisterti a risolvere la tua situazione, contattaci al link sottostante. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata. Solo in questo modo potrai evitare di commettere errori ed essere sanzionato.

13 COMMENTI

  1. CHIEDO CORTESEMENTE QUANTO SEGUE:
    1) COME CALCOLARE L’IVIE PER UN BUNGALOW ACQUISTATO NELL’APRILE 2016 A EL CAMPELLO (ALICANTE/SPAGNA), AFFITTATO , CON CONTRATTO ANNUALE, DAL 01.10.2016, 2) VALORE CATASTALE 47488,97 € ; AFFITTO MENSILE 600,00 €.
    RINGRAZIO VIVAMENTE E RESTO IN ATTESA DI UN CORTESE RISCONTRO.
    DISTINTI SALUTI.
    GRAZIA MARSILI

  2. Per risposte a quesiti di questo tipo si rivolga al servizio di consulenza fiscale online dedicato. Tenga presente che oltre all’Ivie deve essere dichiarato il reddito derivante dall’affitto.

  3. Buongiorno,
    Ho una domanda sull ivafe: scrivete che è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione.

    Esempio:
    Quindi se faccio trading online e ho versato al broker estero 1.000 euro per fare trading e decido di comprare un indice statunitense per un valore di diciamo 10.000 euro (investendo ovviamente solo diciamo 500 euro del mio capitale disponibile, ma poi per l’effetto leva il valore della quota è pari a 10.000).
    Ora tengo aperta la posizione dalle 10 di sera ora italiana e la chiudo alle 0.30 di mattina ora italiana con valore di 11.000euro. A questo punto dovrei pagari il 2per mille sugli 11.000 per 2 giorni di detenzione (22euro diviso 365giorni per 2 giorni = 11 centesimi)?

    Altra ipotesi:
    E se nelle stesse 3 ore di trading invece continuo ogni 30minuti ad aprire e chiudere la posizione su quel indice statunitense, magari facendo così 6trade totali identici uno dopo l’altro (chiudendo la posizione ed un secondo dopo riaprendola), e facendoli male supponiamo che alla fine perdo tutto il mio capitale di 1.000 euro con il broker. Allora oltre alla perdita pago 6 volte la tasse ivafe anzichè 2 volte come nell’esempio di prima.

    Mi sembra una situazione assurda….

  4. Se fa trading online l’Ivafe la dichiara sui soldi versati al broker come Ivafe sul conto corrente estero. Poi eventualmente deve dichiarare il valore dell’attività finanziaria detenuta al termine del periodo di imposta o dell’investimento.

  5. Grazie per la celere risposta. Quindi nel mio esempio di sopra l’ivafe non si paga proprio perché i soldi versati al broker sono meno di 5.000 euro anche se poi continuo a tradare tutto l’anno ? E se chiudo tutti i trade aperti al 30.12. non ci sono investimenti aperti e diventa tutto semplicissimo propio come se avessi sempre avuto solo un conto corrente all’estero che ha maturato interessi, ma senza che debba guardare ogni singolo trade?

  6. Questo ai fini Ivafe. Poi deve vedere se ci sono state plusvalenze da tassare. Per maggiori info mi contatti per una consulenza.

  7. Buongiorno, vorrei avere un informazione: non è stato versato il secondo acconto IVAFE il 30/11/2017, ora sto predisponendo la dichiarazione dei redditi compilando il quadro RW e mi risulta imposta a debito… come mi comporto? pago ora f24 dell’acconto + ravvedimento e poi lo inserisco in dichiarazione??

  8. Leggendo le risposte date alle domande fatte da Giulio, ai fini dell’IVAFE se al 31/12 ho una liquidità <€6.000 non devo versare l'imposta. Il quadro RW va in ogni caso compilato ai fini del monitoraggio, indicando nella colonna valore iniziale il capitale ad inizio anno (o quando è stato aperto il conto), e in colonna valore finale,la liquidità del conto al 31/12.

    Se cosi fosse, vi chiedo di chiarire questa porzione di articolo:

    Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.

    Determinazione dell’imposta
    L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.

  9. Un conto è il versamento dell’IVAFE, che riguarda la consistenza media sopra i 5.000 euro nell’anno. Altra cosa è il monitoraggio fiscale dell’attività finanziaria estera. Nella risposta di Giulio si fa riferimento alla tassazione delle plusvalenze, che è cosa ancora diversa. Se ha dei dubbi possiamo sentirci in privato per una consulenza.

  10. Grazie per la pronta risposta, può chiarirci come si applica il monitoraggio fiscale per l’esempio descritto da Giulio che per comodità riporto:

    Faccio trading online e ho versato al broker estero 1.000 euro per fare trading e decido di comprare un indice statunitense per un valore di diciamo 10.000 euro (investendo ovviamente solo diciamo 500 euro del mio capitale disponibile, ma poi per l’effetto leva il valore della quota è pari a 10.000).
    Ora tengo aperta la posizione dalle 22:00 di sera ora italiana e la chiudo alle 00:30 di mattina ora italiana con valore di 11.000 euro. A questo punto dovrei pagari il 2per mille sugli 11.000 per 2 giorni di detenzione (22euro diviso 365giorni per 2 giorni = 11 centesimi)?

  11. Il monitoraggio fiscale dipende dalla consistenza media annua, in questo caso del conto corrente. Non ci sono le informazioni, ed in ogni caso per la consulenza su casi specifici mi contatti in privato.

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