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Acconto IVIE e IVAFE: metodi di calcolo e versamento

Fiscalità InternazionaleMonitoraggio fiscale e quadro RWAcconto IVIE e IVAFE: metodi di calcolo e versamento

Metodi di calcolo dell'acconto IVIE ed IVAFE, le imposte patrimoniali sulle attività detenute all'estero dei contribuenti residenti: quadro RW, IVIE e IVAFE, calcolo acconto con modello F24, termini di versamento, codici tributo, sanzioni e ravvedimento operoso.

I soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono attività finanziarie e patrimoniali all’estero sono tenuti alla compilazione del quadro RW. In questo quadro reddituale del modello Redditi tali soggetti devono adempiere al c.d. “monitoraggio fiscale“. Si tratta di un obbligo di legge volto a monitorare la detenzione di attività oltreconfine. Oltre al monitoraggio fiscale, in alcuni casi, il contribuente è chiamato al versamento di due imposte patrimoniali. L’articolo 19, commi da 13 – 22, del D.L. n. 201/11 (convertito dalla Legge n. 214/11) ha istituito, infatti, un sistema di imposte patrimoniali rappresentato da:

  • Un’imposta sugli immobili detenuti all’estero posseduti dalle persone fisiche residenti (c.d. “IVIE“);
  • Un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti (c.d. “IVAFE“).

La corretta applicazione di queste due imposte patrimoniali non è cosa semplice. Il calcolo di queste imposte dipende da una serie di variabili. Prima tra tutte la corretta determinazione della base imponibile. Per questo motivo, se ti trovi a dover determinare una di queste imposte ti consiglio di rivolgerti ad un dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale. Al termine di questo articolo puoi trovare il link per metterti in contatto con noi e ricevere una consulenza in grado di analizzare e risolvere i dubbi sulla tua situazione personale.

In questo contributo mi voglio concentrare sulle modalità operative ed i metodi utilizzabili per andare a determinare e versare l’acconto di IVIE ed IVAFE. Si tratta di imposte che si determinano con la dichiarazione dei redditi ed il cui versamento avviene alla data di scadenza per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione reddituale.

Come si determina l’acconto IVIE?

Soggetti passivi IVIE

Soggetti passivi dell’IVIE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, residenti ai fini fiscali in Italia (a prescindere, quindi, dalla cittadinanza):

  • Proprietari di immobili esteri, ovvero
  • Titolari di altro diritto reale su immobili esteri.

In pratica, il contribuente deve essere titolare di un diritto reale sull’immobile estero, testimoniabile attraverso contratto di acquisto o testamento.

Aliquota e base imponibile IVIE

L’imposta IVIE ha una base imponibile ordinaria del

  • 1,06% ordinariamente sulle abitazioni estere tenute a disposizione (dal 2024, in precedenza l’aliquota era lo 0,76%);
  • 0,4% per l’immobile estero adibito ad abitazione principale.

L’aliquota IVIE si applica:

  • Sul costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto;
  • In mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Nel caso in cui, invece, gli immobili sono ubicati in Paesi appartenenti:

  • Alla Unione europea o
  • Allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (quindi Norvegia e Islanda),

è possibile far riferimento al valore catastale. Si tratta del valore catastale così come determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. Ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Sul punto la Circolare n. 28/E/2012 individua per ciascun Paese, se presente, l’imposta che deve essere presa a riferimento. Per questo motivo è sempre opportuno prendere il valore indicato nella circolare di prassi delle Entrate, e sviluppare il calcolo necessario a trovare la base imponibile IVIE.

Determinazione dell’IVIE

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.


Come si determina l’acconto IVAFE?

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell’IVAFE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti che detengono attività finanziarie all’estero:

  • A titolo di proprietà o
  • Di altro diritto reale,

indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Ambito applicativo IVAFE

Con effetto dal periodo d’imposta 2014, l’articolo 9 della Legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis) ha limitato l’ambito oggettivo dell’imposta. In precedenza, essa si applicava a tutte le attività finanziarie produttive di redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, secondo l’elenco fornito dalla Circolare n. 28/E/2012 al punto § 2.2, dell’Agenzia delle Entrate. In seguito alle novità introdotte, l’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti all’estero.

Per “prodotti finanziari“, infatti, si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Di conseguenza, sono ora soggetti all’imposta in argomento:

  • I valori mobiliari;
  • Gli strumenti del mercato monetario;
  • Le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
  • Le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc. (ossia i contratti di opzione, future, swap, ecc.);
  • I contratti finanziari differenziali;
  • Ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

A seguito dell’introduzione del concetto di “prodotto finanziario“, risultano quindi esclusi i metalli preziosi e le valute estere (in banconote o monete).

Aliquota e base imponibile IVAFE

Sono previste le seguenti aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie:

  • Lo 0,1% per il 2011 e il 2012;
  • Lo 0,15% a decorrere dal 2013;
  • Lo 0,2%, a decorrere dal 2014.
  • Lo 0,4% a decorrere dal 2024 solo sui prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal Dm 4 maggio 1999. Per gli altri investimenti l’aliquota resta lo 0,2%.

A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame. Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.

Determinazione dell’IVAFE

L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di detenzione.


Acconto IVIE e IVAFE: versamento, liquidazione accertamento e riscossione

Come ho cercato di mostrarti in modo schematico IVIE ed IVAFE sono due imposte patrimoniali. Tuttavia, il calcolo ed il versamento in acconto e saldo sono legati alle imposte sui redditi. Infatti, possiamo dire che:

  • Versamento;
  • Liquidazione;
  • Accertamento;
  • Riscossione;
  • Regime sanzionatorio;
  • Rimborsi;
  • Contenzioso

relativi ad IVIE ed IVAFE si applicano le disposizioni normative rese valide per l’IRPEF. Ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Vediamo adesso come si calcola l’acconto di IVIE ed IVAFE.

Obbligo di versamento dell’acconto

Il versamento di IVIE ed IVAFE deve avvenire sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità stabilite per l’IRPEF. In generale possiamo dire che l’acconto risulta dovuto quando:

  • L’importo indicato nel rigo RW7, colonna 1, per l’IVIE o
  • L’importo indicato nel rigo RW6, colonna 1, per l’IVAFE

del modello Redditi Persone Fisiche supera la soglia di 52,00 euro. Quando si resta al di sotto di questa soglia è dovuto il solo versamento del saldo, l’acconto non risulta essere dovuto. Diversamente, l’acconto non è dovuto e le imposte in esame sono versate a saldo per l’intero loro ammontare. Andiamo ad analizzare adesso in quante rate deve essere versato l’acconto di IVIE ed IVAFE.

Versamento in due rate o in unica soluzione

L’acconto di IVIE ed IVAFE deve essere versato in due rate qualora l’importo della prima superi 103,00 euro (articolo 17, comma 3, del DPR n. 435/2001). In tale ipotesi:

  • La prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
  • La seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va versata entro il 30 novembre.

In caso contrario, il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. E’ necessario, quindi, prestare attenzione alle corrette scadenze di versamento dell’acconto in rata unica o in due rate.

Misura dell’acconto

Aspetto importante da sottolineare riguarda la misura dell’acconto. Infatti, l’acconto di IVIE ed IVAFE deve essere determinato nella misura del 100% del valore dell’imposta determinata a saldo per l’annualità precedente. Questo significa che, ad esempio, se l’imposta determinata a saldo è di 200,00 euro, l’acconto da versare deve essere della stessa cifra. In questo caso l’acconto deve essere versato in due rate, in quanto il valore supera la soglia di 103,00 euro. Come indicato in precedenza, al di sotto di questa soglia l’acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre.

Metodo di calcolo

L’acconto dell’IVIE e dell’IVAFE può essere determinato in due modi:

  • Con il criterio c.d. “storico“;
  • Con il criterio c.d. “previsionale“.

I due metodi di calcolo dell’acconto sono alternativi e possono portare alla determinazione di importi diversi dell’acconto da versare. Attenzione però, soltanto il metodo storico garantisce il fatto di non incorrere in sanzioni. Il metodo previsionale può essere utilizzato soltanto in alcune casistiche specifiche. Vediamo in dettaglio questi due metodi di calcolo dell’acconto IVIE ed IVAFE.

Metodo storico

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente (nel caso di specie, 2016). In particolare, occorre assumere il 100% dell’ammontare indicato nel quadro RW del modello REDDITI all’interno del:

  • Rigo RW7, colonna 1 (con riferimento all’IVIE);
  • Rigo RW6, colonna 1 (con riferimento all’IVAFE).

Tale importo deve essere versato in due rate oppure in unica soluzione, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo, in merito alle soglie di acconti IVIE e IVAFE.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell’anno. In particolare, occorre assumere il 100% di tale imposta. Utilizzando tale metodo, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni, occorre che l’importo complessivamente versato sia almeno pari al 100% dell’IVIE e/o dell’IVAFE dovute per il l’anno in corso, da dichiarare nel modello Redditi.

Acconto IVAFE e IVIE: i codici tributo per il modello F24

Il versamento dell’acconto di IVIE e IVAFE deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel. E’ possibile utilizzare, inoltre, l’home banking del proprio istituto di credito o rivolgersi ad un intermediario abilitato.

codici tributo da inserire nel modello F24 per l’acconto IVIE e IVAFE sono riportati nella tabella riassuntiva.

Codice TributoDescrizione
4041Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4044Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
4042Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO
4046Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO
4043Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4047Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Consulenza fiscale online

L’IVIE e l’IVAFE sono imposte patrimoniali dovute dai contribuenti che avendo residenza fiscale in Italia detengono attività patrimoniali e finanziarie estere. La determinazione di queste imposte patrimoniali spesso presenta delle rilevanti criticità, dovuta alla particolarità della normativa ed alla possibilità di utilizzare crediti per imposte versate all’estero (in alcuni casi). Per questo motivo, il consiglio che posso darti è quello di farti assistere da un dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale. Solo in questo modo, infatti, potrai evitare di commettere errori e risolvere i tuoi dubbi sulla tua situazione personale.

Se cerchi un professionista che possa assisterti a risolvere la tua situazione, contattaci al link sottostante. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata. Solo in questo modo potrai evitare di commettere errori ed essere sanzionato.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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