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Quadro LM: dichiarazione redditi nel Regime forfettario

Fisco NazionaleProfessioniQuadro LM: dichiarazione redditi nel Regime forfettario

Come si compila il quadro LM per i contribuenti che operano in regime forfettario.

I contribuenti che utilizzano il Regime forfettario di cui alla Legge n. 190/14, devono compilare il quadro LM del modello Redditi PF. Questo per determinare reddito imponibile e imposta sostitutiva del 5% o 15%. Di seguito tutte le informazioni utili per la compilazione del modello.

Il quadro LM del modello Redditi persone fisiche è dedicato alla determinazione del reddito dei contribuenti che esercitano attività di impresa o di arti o professioni, che adottano il “Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità“, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, o il “Regime forfettario“, di cui alla Legge n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015.

Il quadro LM, quindi, si suddivide in due distinte sezioni, destinate a determinare il reddito dei contribuenti che determinano reddito attraverso regimi agevolativi. In particolare, in questa analisi ci concentreremo sulle modalità di compilazione del quadro LM per quanto riguarda i contribuenti che adottano il “regime forfettario“. Questo regime fiscale di vantaggio prevede l’applicazione di coefficienti di redditività differenziati a seconda del tipo di attività svolta, all’ammontare dei ricavi e dei compensi realizzati, per la determinazione della base imponibile. Su tale valore viene applicata l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP, in misura pari al 15%, così come stabilito dall’articolo 1, commi 54-89 della Legge n. 190/2014.

Andiamo ad analizzare, di seguito, le caratteristiche del regime forfettario e di seguito le modalità di compilazione del quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche.

Regime forfettario

La Legge n. 190/2014 ha introdotto un regime fiscale di vantaggio per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Tale regime è un regime naturale ed è applicabile anche ai soggetti già in attività: è comunque possibile optare per l’applicazione del regime ordinario con vincolo minimo triennale.

 Il regime forfetario si applica ai contribuenti che verificano i seguenti requisiti:

  • Nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 della predetta Legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’’attività esercitata, riportati nella presente tabella:

Ai fini del predetto limite per l’accesso al regime non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore (articolo 62-bis D.L. n. 331/93) e ai parametri di cui alla Legge n. 549/95. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (articolo 1, comma 55). L’ammontare dei predetti ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato in quel periodo di imposta.

Perciò il soggetto che, nell’anno precedente ha svolto attività di impresa applicando il regime ordinario o il regime delle imprese minori, effettuerà la predetta verifica della soglia dei ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza, mentre il contribuente che nell’anno precedente ha svolto attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM), che prevedono l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettuerà la verifica con riferimento a tale criterio di imputazione.

  • Hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad 20.000 euro per: lavoro accessorio; lavoratori dipendenti o collaboratori anche assunti secondo le modalità riconducibili ad un progetto; somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati; spese per prestazioni di lavoro familiari.

Cause di incompatibilità

Il Regime forfettario non può essere adottato dai soggetti:

  • Che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • Non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • Che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di terreni edificabili (articolo 10, comma 1, DPR n. 633/72) ovvero mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • Esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni ovvero a Srl trasparenti.

Il contribuente attesta di non trovarsi, al momento dell’ingresso al regime forfetario, in alcuna delle fattispecie di incompatibilità elencate barrando l’apposita casella posta al Rigo LM21 Colonna 2 del Quadro.

Caratteristiche del regime forfettario

I contribuenti che aderiscono al Regime forfettario, possono beneficiare di alcuni vantaggi fiscali e amministrativi:

  • Sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’Iva salvo che in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore ad 10.000 euro ed ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del meccanismo del reverse charge;
  • Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • Non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva a credito sugli acquisti;
  • Non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte;
  • Non sono soggetti a ritenute alla fonte sui ricavi – compensi conseguiti;
  • Sono esonerati dalla comunicazione elenco clienti/fornitori (c.d. “Spesometro“);
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. Sono invece tenuti alla numerazione ed alla conservazione delle fatture di acquisto e bolle doganali; all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ed alla conservazione dei relativi documenti.

I contribuenti che adottano tale Regime devono fornire nell’apposita sezione del quadro RS gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta. Nonché i dati dei redditi erogati per i quali all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 69 e 73, della Legge n. 190/14.

Regime forfettario e inizio attività

In caso di inizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale, la scelta per l’applicazione del regime forfettario è determinata indicando il codice 2 nel quadro Bregimi fiscali agevolati” della dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del DPR n. 633/72 (modello AA9/12) da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio attività.

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività. Coefficiente individuato in base al codice ATECO dell’attività esercitata.

Per il periodo di imposta in cui è iniziata l’attività, il reddito determinato è ridotto di 1/3 (aliquota 5% dell’imposta sostitutiva) a con dizione che:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare;
  • L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

Per i quattro anni successivi a quello di inizio dell’attività, in presenza delle suddette condizioni, si applicherà l’aliquota ridotta del 5%. Questo al posto dell’aliquota ordinaria del regime che è del 15%. Il contribuente attesta la sussistenza delle condizioni elencate barrando l’apposita casella posta al Rigo LM21 Colonna 3 del quadro LM. L’infedele dichiarazione, da parte dei contribuenti, dei requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 e 65, comporta l’aumento delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. n. 471/97 in misura del 10% nei casi previsti dal comma 74 dell’articolo 1.

Imposta sostitutiva

Sul reddito imponibile deve essere applicata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15%. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge ed ai collaboratori familiari è dovuta dall’imprenditore.

Quadro LM: compilazione per il Regime forfettario

I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario, introdotto dall’articolo 1, commi dal 54 a 89 della Legge n. 190/14 e successive modificazioni, devono compilare la sezione II del quadro LM del modello Redditi PF per la determinazione del reddito imponibile e dell’imposta dovuta. Tale quadro deve essere compilato con le modalità seguenti.

Determinazione del reddito in regime forfettario

I soggetti che svolgono attività di impresa devono barrare la casella “Impresa“, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo“, ed infine nei casi in cui l’attività viene svolta sotto forma di impresa familiare deve essere barrata la relativa casella “Impresa familiare“. Le caselle si trovano nella parte sinistra del riquadro, al di sotto della dicitura “Determinazione del reddito“.

Qualora un soggetto eserciti contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, dovrà essere barrata la casella corrispondente all’attività prevalente in termini di ricavi o compensi. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel Regime forfettario è determinato in via forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il coefficiente di redditività indicato nella seguente tabella sotto riportata, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata:

REDDITO = (RICAVI o COMPENSI x coeff. REDDITIVITÀ) – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I ricavi ed i compensi devono essere imputati al periodo di imposta sulla base del “principio di cassa” e cioè in considerazione del momento dell’effettiva percezione del ricavo o del compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall’esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d’impresa.

Nel Rigo LM21 il contribuente deve:

  • Barrare la casella 1, per indicare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime (art. 1, co. 54);
  • Barrare la casella 2, per indicare l’assenza di cause ostative all’applicazione del regime (art. 1, co. 57);
  • Barrare la casella 3, per indicare l’indicazione di nuova attività (art. 1, co. 65) e beneficiare dell’aliquota ridotta di tassazione.

Per quanto riguarda il Rigo LM22, deve essere compilato nel seguente modo:

  • Colonna 1 – deve essere riportato il Codice Attività svolta dal contribuente, desunta dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
  • Colonna 2 – deve essere indicato il coefficiente di redditività dell’attività indicata al Rigo LM22 Colonna 1;
  • Colonna 3 – deve essere indicato l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti (art. 1, co. 64 Legge n. 190/14).
  • Colonna 4 – devono essere indicati i compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti di autore o l’utilizzo di opere dell’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività sono assoggettati ad imposizione in base ai criteri previsti dall’art. 54, co. 8 del TUIR (Circolare n. 9/E/19 e risposta ad interpello 12 dicembre 2019). Questi concorrono al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni;
  • Colonna 5 – deve essere indicato il reddito relativo all’attività, determinato moltiplicando l’importo dei componenti positivi indicato al Rigo LM22 Colonna 4, per il coefficiente di redditività di cui al Rigo LM22 Colonna 2. Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO:
    • se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici della tabella, il contribuente deve compilare il Rigo LM22 indicando:
      • in Colonna 1 il Codice ATECO relativo all’attività prevalente;
      • in Colonna 2 il relativo coefficiente di redditività;
      • in Colonna 4 il volume totale dei compensi e dei corrispettivi;
      • in Colonna 5 il relativo reddito determinato forfetariamente.
    • se le attività rientrano in differenti gruppi, come individuati in base alla tabella, il contribuente deve compilare un distinto Rigo da LM22 a LM30 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando:
      • in Colonna 1 il Codice ATECO relativo all’attività prevalente nello stesso ambito;
      • in Colonna 2 il coefficiente di redditività;
      • in Colonna 4 l’ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo;
      • in Colonna 5 il prodotto dell’importo indicato in Colonna 4 per il coefficiente di redditività indicato in Colonna 2.

Nel Rigo LM34 (colonna 3) deve essere indicato il reddito lordo dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla Colonna 5 dei Righi da LM22 a LM27. Se la Colonna 3 della casella posta al Rigo LM21 è barrata, detto importo va ridotto di un terzo. Nelle colonne 1 e 2 deve essere esposto distintamente il reddito forfettario lordo che riguarda ciascuna gestione previdenziale:

  • Nella colonna 1 – “Artigiani e commercianti” – deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 5 aventi natura di reddito di impresa, che rientrano nella gestione speciale artigiani e commercianti INPS;
  • Nella colonna 2 – “Gestione separata autonomi” – deve essere indicata la somma dei redditi, indicati nella colonna 5 aventi natura di reddito da lavoro autonomo soggetto alla gestione separata INPS.

Nel Rigo LM35 (contributi previdenziali ed assistenziali) deve essere indicato:

  • in Colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di Legge. Dal reddito si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (articolo 1 comma 64 della Legge n. 90/14);
  • in Colonna 2 l’importo dei contributi che trova capienza nel reddito indicato nel Rigo LM34. L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel Rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. Per i contribuenti che adottano il regime forfetario è inoltre possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo agevolato, presentando apposita richiesta all’Inps.

Nel Rigo LM36 deve essere indicata la seguente differenza: Rigo LM 34- rigo LM35, in modo da determinarsi il reddito netto. Le perdite prodotte nei periodi di imposta precedenti all’ingresso nel presente regime, ai sensi dell’articolo 1, comma 68 della Legge n. 190/14 possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR.

Nel Rigo LM37 occorre riportare le perdite pregresse fino a concorrenza dell’importo indicato nel Rigo LM36. In particolare vanno riportate le eventuali perdite di impresa pregresse, oppure le eventuali perdite pregresse di lavoro autonomo, a seconda del tipo di attività esercitata.

Nel Rigo LM38 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva) deve essere indicata la seguente differenza: LM36 – LM37.  Tale reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2 del TUIR. Nel rigo LM39 deve essere indicata l’imposta sostitutiva pari al 15% dell’importo indicato nel Rigo LM38, se positivo.

Quadro LM: determinazione dell’imposta

La sezione III del quadro LM del modello Redditi PF è destinata alla determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente che utilizza uno dei regimi agevolati per l’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Nel Rigo LM40 (crediti di imposta) devono essere indicati, i crediti di imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell’imposta sostituiva dovuta. I soggetti in Regime forfettario possono utilizzare i crediti di imposta fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva indicata nel Rigo LM39. La parte dei crediti di imposta del rigo LM40 non utilizzata nel presente quadro deve essere riportata negli appositi campi del quadro RN.

Nel Rigo LM41 (ritenute consorzio) del quadro LM deve essere indicato l’ammontare delle ritenute cedute dal consorzio, indicate nel Rigo RS33 Colonna 2, nonché l’eventuale ammontare delle ritenute indicate nel Rigo RS40. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo relativo alle ritenute indicate nel quadro RS già compreso nel Rigo RN33 Colonna 4.

Nel Rigo LM42 (differenza) del quadro LM deve essere indicato l’importo risultante dalla seguente operazione: (LM39 “Imposta sostitutiva 15%“) – (LM40, Colonna 11 “Totale crediti d’imposta”) – LM41 “Ritenute Consorzio”. Se il risultato è negativo, l’importo deve essere preceduto dal segno “-“.

Nel Rigo LM43 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione) deve essere indicato l’importo di colonna 5 del rigo RX31 del modello Redditi PF relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX31 colonna 5):

  • Se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, deve essere indicato l’importo comunicato. Si precisa che per conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • Se il credito comunicato è inferiore all’importo dichiarato deve essere riportato l’importo inferiore. Se a seguito della comunicazione è stata versata con modello F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto deve essere indicato l’intero credito dichiarato.

Nel Rigo LM44 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24) deve essere indicata la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo LM43 che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24. Nel rigo deve esser compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

All’interno del Rigo LM45 (acconti) devono essere indicati i seguenti importi: in Colonna 1 l’importo degli acconti dovuti ma non versati alla data di presentazione della dichiarazione, in quanto i relativi termini di versamento sono stati sospesi da appositi provvedimenti, a fronte di eventi eccezionali: l’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese; in Colonna 2 va indicata la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi): va compreso anche l’importo già indicato nella Colonna 1 del Rigo LM17.

I Codici tributo da utilizzarsi per il versamento degli acconti con modello F24 sono: 1790 e 1791 (primo e secondo acconto). Qualora gli acconti siano stati pagati usufruendo del differimento dei termini o della rateazione, non devono essere considerate le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati.

I righi LM46 (imposta a debito) e LM47 (imposta a credito) devono essere compilati per indicare l’imposta sostitutiva a debito o a credito pari al risultato della seguente somma algebrica:

LM42 – LM43 + LM 44 – LM45, col. 2

Se il risultato è positivo tale importo deve essere indicato nel rigo LM46 e riportato nel rigo RX31, col. 1. Tale imposta va versata con modello F24 con codice tributo 1795. Se il risultato è negativo deve essere indicato nel rigo LM47. Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ed indicato nel rigo RX31, colonna 2.

Nel Rigo LM48 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3) deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio, va indicato il risultato della seguente operazione, solo se positivo:

LM3 – LM2, col. 3

Nel Rigo LM49 deve essere indicata l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali data dalla differenza tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo LM7 nel caso di regime di vantaggio (sezione I compilata) e/o tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo LM35, nel caso di regime forfettario (sezione II compilata). Tale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR, da riportare nel rigo RP21 del quadro RP.

Nel Rigo 50 del quadro LM i contribuenti in Regime forfettario utilizzano esclusivamente le Colonne 1, 2 e 3 del Rigo LM50 per indicarvi le eventuali perdite fiscali residue maturate nel regime di vantaggio negli anni precedenti a quello di accesso al regime forfetario.

Prospetto del quadro RS

I contribuenti che applicano il Regime forfetario sono tenuti a compilare anche un prospetto predisposto nel quadro RS. Questo al fine di comunicare da un lato i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte (nei righi RS371, RS372 e RS373, in colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale del percettore e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. Nel caso siano stati corrisposti più compensi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore) e, da un altro, alcune informazioni riguardanti le attività esercitate, a seconda dei casi in uno dei due specifici prospetti predisposti per le imprese o per i professionisti.

Nel riquadro previsto per le imprese va indicato:

  • Nel rigo RS374, il numero complessivo delle giornate retribuite relative a lavoratori dipendenti collaboratori ed apprendisti;
  • Nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività a fine anno;
  • All’interno del rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa (anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi);
  • Nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (es: canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, canoni di noleggio);
  • Nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

All’interno del riquadro riservato agli esercenti attività di lavoro autonomo deve essere indicato:

  • Nel rigo RS379, il numero complessivo delle giornate retribuite relative a lavoratori dipendenti, collaboratori e apprendisti;
  • Nel rigo RS380, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente;
  • Infine, nel rigo RS381, i consumi (spese telefoniche comprese quelle relative ai servizi accessori, spese di energia elettrica, spese per carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli).

Il versamento delle imposte nel regime forfettario

Il contribuente che opera in regime forfettario è chiamato a determinare le imposte dovute attraverso la compilazione del quadro LM. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta può essere effettuato in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, per il saldo dell’anno dichiarativo e per l’acconto sull’anno in corso.

Tale versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato. Il versamento del saldo e del primo acconto devono essere effettuati entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse), mentre il secondo acconto entro il 30 novembre.

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva del regime forfettario sono:

Concordato preventivo biennale nel quadro LM

Il quadro LM si arricchisce anche della VI sezione, dedicati alle partite Iva in regime forfettario che decidono di aderire al concordato preventivo biennale.

La sezione VI deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfettario e che intendono appunto aderire al concordato preventivo.

Come chiarito nelle istruzioni di compilazione per effettuare il calcolo della proposta di concordato preventivo biennale, i forfettari devono debitamente compilare i campi della sezione VI:

  • Rigo LM60: si deve indicare di non avere debiti tributari. Quindi, nel rispetto dei termini previsti dal concordato preventivo biennale, di aver estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni;
  • Rigo LM61: deve essere indicata l’assenza delle cause di esclusione;
  • Rigo LM62: deve essere indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari determinati con decreto ministeriale;
  • Rigo LM63: è riportato il reddito proposto al contribuente ai fini del concordato preventivo biennale, per il periodo d’imposta 2024;
  • Rigo LM64: barrando la casella, si accetta la proposta.

Consulenza per la compilazione del quadro LM

Sei un soggetto in Regime forfettario e devi compilare il modello Redditi PF? Evita di fare errori, se hai dei dubbi oppure se hai bisogno di consulenza per la compilazione del quadro LM del modello Redditi segui il modulo di contatto sottostante per metterti in contatto con noi. Puoi ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi.

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