Dal 2026 il prospetto riepilogativo delle spese sanitarie scaricabile dal portale TS sostituisce scontrini e fatture per la maggior parte delle prestazioni. Ma non copre tutto.
Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati del Ministero dell’Economia che raccoglie le spese sanitarie trasmesse da medici, farmacie, laboratori e strutture accreditate. Dal 2026, confermato dalla FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2025, il prospetto riepilogativo scaricabile dal portale TS sostituisce i singoli documenti di spesa ai fini della detrazione IRPEF del 19% nel modello 730.

Indice degli argomenti
- Il prospetto TS e la detrazione delle spese mediche nel 730/2026
- Il prospetto TS sostituisce scontrini e fatture — cosa dice l’AdE
- Come scaricare il prospetto TS: procedura passo-passo
- Tre scenari pratici: cosa copre e cosa non copre il prospetto TS
- Controlli dell’Agenzia delle Entrate: cosa cambia con il Sistema TS
- Domande frequenti
Il prospetto TS e la detrazione delle spese mediche nel 730/2026
Il prospetto del Sistema Tessera Sanitaria è il documento digitale che, dal 2026, consente ai contribuenti di documentare le spese sanitarie detraibili nel modello 730 senza conservare i singoli scontrini e fatture. Si tratta di un riepilogo delle spese sanitarie trasmesse al Sistema TS dagli operatori abilitati — farmacie, medici, laboratori, strutture accreditate — e reso disponibile al cittadino nell’area riservata del portale ministeriale.
Il Sistema TS raccoglie i dati di spesa per codice fiscale e li mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Per comprendere nel dettaglio il funzionamento del sistema sul versante degli operatori sanitari obbligati alla trasmissione, si rimanda all’approfondimento dedicato: Sistema Tessera Sanitaria: come funziona?
In questa guida l’attenzione è rivolta esclusivamente al lato contribuente: come utilizzare il prospetto TS per documentare le detrazioni per oneri sanitari nel 730/2026, quali spese copre e quali restano escluse.
Il prospetto TS sostituisce scontrini e fatture — cosa dice l’AdE
La semplificazione documentale sulle spese sanitarie è operativa dal 2026 ed è applicabile alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2025. Per le spese sanitarie già presenti nel Sistema TS, il contribuente non è più tenuto a conservare né a esibire i singoli documenti di spesa originali — scontrini, ricevute o fatture — né in fase di compilazione del 730 né in caso di successivo controllo fiscale.
Cosa dice la FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2025
La conferma ufficiale è contenuta in una FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 17 luglio 2025, che ha recepito quanto già anticipato in sede parlamentare (risposta a question time n. 5-04219). Il chiarimento stabilisce che il prospetto riepilogativo scaricabile dal portale del Sistema TS costituisce documentazione sufficiente ai fini della detrazione IRPEF del 19%, a condizione che sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità ai dati presenti sul portale ministeriale. La semplificazione si applica sia al modello 730 sia al modello Redditi PF, e vale anche per chi modifica la dichiarazione precompilata.
La dichiarazione sostitutiva: cos’è e come si redige
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, è il documento con cui il contribuente attesta sotto la propria responsabilità che il prospetto scaricato dal portale TS corrisponde ai dati ufficiali presenti nel sistema ministeriale. Non è un documento complesso: si tratta di una dichiarazione scritta, firmata dal contribuente, da allegare al prospetto stampato o salvato in formato digitale. I CAF e i professionisti abilitati dispongono generalmente di un modello standard. La dichiarazione non va inviata all’Agenzia delle Entrate in modo autonomo, ma va conservata e consegnata all’intermediario fiscale che redige la dichiarazione, oppure esibita in caso di controllo.
Come scaricare il prospetto TS: procedura passo-passo
Il prospetto riepilogativo delle spese sanitarie è scaricabile dall’area riservata del portale del Sistema Tessera Sanitaria. La procedura è la seguente:
- Accedere al portale sistemats1.sanita.finanze.it tramite SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).
- Selezionare la sezione “Consultazione spese sanitarie”.
- Scegliere l’anno d’imposta di riferimento — per il 730/2026 si seleziona l’anno 2025.
- Scaricare il prospetto di dettaglio in formato PDF, che elenca tutte le spese trasmesse dagli operatori sanitari a proprio nome: data, tipologia di prestazione, importo e soggetto erogatore.
- Stampare o salvare il prospetto e redigere la dichiarazione sostitutiva di conformità da allegare.
Il prospetto può essere utilizzato direttamente per la compilazione del 730, anche tramite CAF o professionista abilitato. È importante verificare che le spese elencate nel prospetto corrispondano a quelle che si intende portare in detrazione: eventuali discrepanze vanno gestite con la documentazione originale.
Tre scenari pratici: cosa copre e cosa non copre il prospetto TS
Il prospetto del Sistema TS non è uno strumento universale: copre esclusivamente le spese che gli operatori sanitari hanno effettivamente trasmesso al sistema. Nella pratica dichiarativa del 730/2026 si presentano tre scenari distinti, con implicazioni documentali differenti.
Scenario 1 — Tutte le spese sono presenti nel Sistema TS
È il caso più semplice e riguarda la maggioranza dei contribuenti con spese sanitarie ordinarie: visite mediche presso studi privati che trasmettono i dati, acquisti in farmacia, prestazioni presso strutture accreditate. Il contribuente scarica il prospetto, verifica che gli importi corrispondano a quelli che intende detrarre, redige la dichiarazione sostitutiva e consegna entrambi i documenti al CAF o al professionista. Nessuno scontrino, nessuna fattura da raccogliere o conservare. L’unica verifica necessaria riguarda la tracciabilità del pagamento per le prestazioni private non convenzionate con il SSN: il prospetto TS attesta che la spesa esiste, ma non sostituisce la prova del pagamento tracciabile dove richiesta.
Scenario 2 — Alcune spese sono fuori dal Sistema TS
È lo scenario più frequente nella pratica. Il prospetto copre la parte principale delle spese — farmaci in farmacia, visite trasmesse regolarmente — ma non include alcune voci che il contribuente ha comunque diritto a detrarre. I casi più ricorrenti sono gli acquisti di farmaci presso supermercati o rivenditori non trasmittenti, le prestazioni di professionisti che non hanno adempiuto all’obbligo di trasmissione, i dispositivi medici acquistati presso rivenditori non abilitati. In questi casi il fascicolo documentale è misto: per le spese presenti nel TS si usa il prospetto con dichiarazione sostitutiva, per le spese assenti si conserva la documentazione originale. Per le regole di conservazione di fatture e scontrini sanitari non coperti dal prospetto TS si rimanda all’approfondimento: Conservazione di fatture e scontrini delle spese sanitarie.
Scenario 3 — Spese completamente escluse dal Sistema TS
Alcune categorie di spesa sono strutturalmente fuori dal perimetro del Sistema TS e richiedono sempre la documentazione originale, indipendentemente dall’anno d’imposta. Per queste voci il prospetto non ha alcuna utilità documentale e la gestione segue le regole ordinarie.
| Tipologia di spesa | Documentazione richiesta |
|---|---|
| Farmaci acquistati in supermercato o online | Scontrino parlante con codice fiscale e codice AIC |
| Cure mediche sostenute all’estero | Documentazione originale + traduzione; per approfondire: spese sanitarie sostenute all’estero |
| Spese pagate tramite società finanziaria | Fattura + bonifico della finanziaria + contratto di finanziamento |
| Dispositivi medici acquistati presso rivenditori non trasmittenti | Fattura con descrizione prodotto + documentazione marcatura CE |
| Spese per familiari non a carico con patologie esenti | Documentazione specifica + mod. 730-3 o quadro RN del familiare |
Controlli dell’Agenzia delle Entrate: cosa cambia con il Sistema TS
La semplificazione documentale introdotta nel 2026 ha una contropartita diretta: il rafforzamento dei controlli automatici incrociati tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli presenti nel Sistema TS. La logica è lineare — meno carta da conservare, ma maggiore precisione richiesta negli importi dichiarati.
Chi non è soggetto a controlli formali
Il contribuente che accetta la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche alle voci relative alle spese sanitarie non è soggetto a controlli formali su quelle voci. L’Agenzia delle Entrate considera i dati già verificati attraverso il Sistema TS e non richiede documentazione aggiuntiva. Questo vale anche quando il contribuente si affida a un CAF o a un professionista abilitato che accetta la precompilata senza variazioni sulle spese sanitarie: la responsabilità del controllo documentale resta in capo all’Agenzia, non all’intermediario.
Chi può essere soggetto a controlli
Chi modifica le voci precaricate nella dichiarazione — aggiungendo spese non presenti nel prospetto TS, correggendo importi o eliminando voci inserite dall’Agenzia — può essere selezionato per verifiche formali sulle sole voci variate. In questi casi l’Agenzia delle Entrate incrocia automaticamente gli importi dichiarati con i dati presenti nel Sistema TS. Le discrepanze non giustificate da documentazione idonea possono dare origine a richieste di chiarimento o, nei casi più gravi, ad accertamenti. È quindi essenziale che ogni importo aggiunto manualmente nel quadro E corrisponda a documentazione effettivamente in possesso del contribuente: prospetto TS per le spese presenti nel sistema, documentazione originale per le spese escluse.
Il rischio della falsa sicurezza
Il prospetto TS attesta che una spesa è stata trasmessa al sistema, ma non certifica automaticamente che quella spesa sia detraibile. Restano fermi tutti i requisiti fiscali ordinari: tracciabilità del pagamento per le prestazioni private non convenzionate, presenza della qualifica professionale nella fattura per alcune categorie di operatori sanitari, marcatura CE per i dispositivi medici. Un contribuente che si limita a verificare la presenza della spesa nel prospetto senza controllare i requisiti di detraibilità espone la detrazione a contestazione in sede di controllo. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, la presenza del dato nel Sistema TS non preclude verifiche sulla natura della spesa o sulla modalità di pagamento.
Domande frequenti
Sì. La semplificazione documentale si applica anche a chi modifica la dichiarazione precompilata, a condizione che le spese aggiunte o variate siano presenti nel Sistema TS e che il prospetto sia accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di conformità. Per le voci modificate, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli formali sulle sole variazioni apportate.
Non per le spese presenti nel Sistema TS. Per quelle spese è sufficiente il prospetto scaricato dal portale ministeriale, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva. Gli scontrini e le fatture restano necessari solo per le spese non trasmesse al Sistema TS — acquisti in supermercato, cure all’estero, prestazioni di operatori che non hanno adempiuto all’obbligo di trasmissione.
No. Il prospetto attesta che la spesa è stata sostenuta e trasmessa al sistema, ma non sostituisce la prova del pagamento tracciabile. Per le prestazioni private non convenzionate con il SSN, dove il pagamento tracciabile è condizione per la detraibilità, il contribuente deve conservare separatamente la ricevuta del bonifico, l’estratto conto o la ricevuta del pagamento con carta.
La spesa può essere inserita manualmente nel quadro E del modello 730, ma richiede la documentazione originale: fattura o scontrino parlante, più la prova del pagamento tracciabile dove richiesta. L’assenza dal prospetto TS non pregiudica la detraibilità, ma espone la voce a possibili controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sì. La semplificazione documentale si applica sia al modello 730 sia al modello Redditi PF, con le stesse condizioni: prospetto scaricato dal portale Sistema TS per l’anno d’imposta di riferimento, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di conformità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.