Il principio di responsabilità patrimoniale universale espone ogni imprenditore all'aggressione dei creditori. La pianificazione difensiva preventiva, con strumenti giuridici e fiscali conformi all'ordinamento nazionale, è l'unica risposta strutturale.
Proteggere il patrimonio dai creditori significa utilizzare strumenti giuridici leciti, trust, fondo patrimoniale, holding, società semplice, polizze vita, per limitare l'aggressione dei beni personali in deroga al principio di responsabilità universale sancito dall'art. 2740 c.c. La pianificazione deve avvenire preventivamente: qualsiasi trasferimento patrimoniale effettuato dopo la nascita del credito è esposto all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e, nei casi più gravi, al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000.
Quale strumento è adatto al tuo caso? Rispondi a tre domande per orientarti tra gli strumenti di tutela patrimoniale disponibili. Il risultato non sostituisce la consulenza professionale.
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Qual è il tuo profilo?
Imprenditore individuale o socio con responsabilità illimitata Socio o amministratore di SRL / SpA Libero professionista o lavoratore autonomo Privato con patrimonio familiare da tutelare
Qual è il rischio principale che vuoi fronteggiare?
Creditori dell'attività (fornitori, banche, fisco) Responsabilità professionale o civile Tutela del patrimonio immobiliare di famiglia Passaggio generazionale e protezione per gli eredi
In quale fase si trova oggi la tua situazione?
Tutto regolare, voglio pianificare per tempo (in bonis) Ho qualche segnale di rischio ma nessun creditore attivo Ho già ricevuto atti o solleciti da creditori
Il principio di responsabilità patrimoniale universale: da dove nasce il rischio Il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Questo è il contenuto dell'art. 2740 c.c., la norma che fonda l'intero sistema della responsabilità patrimoniale nell'ordinamento nazionale e che rende necessaria ogni riflessione sulla tutela del patrimonio dall'aggressione dei creditori. Non esistono beni naturalmente al sicuro: immobili, conti correnti, quote societarie, veicoli, crediti e polizze possono tutti, in linea di principio, essere oggetto di azioni esecutive. La norma ammette deroghe solo nei casi espressamente previsti dalla legge. È questa clausola, "salvo le limitazioni stabilite dalla legge", che apre lo spazio legittimo alla pianificazione patrimoniale difensiva. Trust, fondo patrimoniale, società semplice, vincolo di destinazione e polizze vita non sono escamotage: sono le eccezioni che il legislatore stesso ha costruito al principio generale. Art. 2740 c.c.: il perimetro della responsabilità L'art. 2740 c.c. stabilisce due regole distinte. La prima è la responsabilità universale: il debitore risponde con tutto il suo patrimonio, presente e futuro. La seconda è la...
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