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Bilancio delle holding: specificità contabili, valutazione partecipazioni e regime fiscale

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
14 min di lettura
In sintesi

Specificità contabili bilancio holding: valutazione partecipazioni (OIC 17 e 21), dividendi, operazioni infragruppo e derivazione rafforzata.

Il bilancio di una holding è il documento contabile che ha nell’attivo partecipazioni come posta dominante, rileva i propri proventi tipici, dividendi e plusvalenze da cessione, nella classe C del conto economico anziché tra i ricavi, è soggetto a obblighi informativi rafforzati che escludono l’accesso al regime micro (L. 238/2021), e richiede l’applicazione di criteri di valutazione specifici — criterio del costo o metodo del patrimonio netto (OIC 17 e OIC 21) — con effetti diretti sulla determinazione del reddito imponibile IRES attraverso il principio di derivazione rafforzata.

Il bilancio di una holding è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di una società il cui attivo è composto prevalentemente da partecipazioni in altre imprese. A differenza del bilancio di una società operativa, esso è caratterizzato da poste specifiche, la valutazione delle partecipazioni secondo il criterio del costo o del patrimonio netto (art. 2426, n. 4, c.c.; OIC 17), la rilevazione dei dividendi per competenza (OIC 21, § 58), le transazioni infragruppo, e da obblighi informativi rafforzati derivanti dalla L. 238/2021, che esclude le holding pure dal regime semplificato delle micro imprese.

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Holding pura, mista e industriale: definizioni rilevanti ai fini del bilancio

Il bilancio di una società holding è il documento contabile che riflette una struttura patrimoniale dominata da partecipazioni in altre imprese, con ricavi tipicamente costituiti da dividendi e proventi finanziari piuttosto che da corrispettivi di vendita o prestazioni di servizi. La corretta redazione di questo bilancio dipende in primo luogo dalla corretta classificazione della holding, poiché tipologie diverse di holding soggiacciono a obblighi contabili differenti.

Nell’ordinamento nazionale manca una definizione legislativa unitaria di “holding“. Ai fini della redazione del bilancio, il riferimento normativo è l’art. 2, nn. 14 e 15, della direttiva 2013/34/UE, recepita con il D.Lgs. n. 139/2015, che distingue tra enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria. Questa classificazione ha assunto rilievo operativo diretto a seguito della L. 238/2021 (legge europea 2019-2020), che ha introdotto nell’art. 2435-ter, co. 5, c.c. l’esclusione di tali soggetti dal regime semplificato delle micro imprese.

La classificazione contabile: “impresa di partecipazione finanziaria” ex direttiva 2013/34/UE

Ai fini contabili, la distinzione rilevante non è quella fiscale tra holding finanziaria e non finanziaria, ma quella tra le seguenti tipologie operative:

Holding pura (o statica). Rientra nella definizione di “impresa di partecipazione finanziaria” ai sensi dell’art. 2, n. 15, della direttiva 2013/34/UE. Si tratta della società il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella loro gestione operativa. La dottrina prevalente (circ. Assoholding 8.6.2022 n. 1, § 4.3) riconduce a questa categoria le holding c.d. statiche, che si limitano ad amministrare le quote possedute senza interferire nelle decisioni delle partecipate.

Holding mista. È la società che, oltre alla detenzione di partecipazioni, svolge ulteriori attività — ad esempio gestione di immobili, prestazione di servizi a terzi o attività produttive proprie. Poiché il suo oggetto non è esclusivamente l’acquisizione e la gestione di partecipazioni, non rientra nella definizione di “impresa di partecipazione finanziaria” e può, ricorrendone i presupposti dimensionali, accedere alle semplificazioni previste per le micro imprese.

Holding industriale (o dinamica). È la società che esercita attività di direzione e coordinamento sulle partecipate ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c. La sua qualificazione come “impresa di partecipazione finanziaria” è controversa in dottrina. Secondo Assoholding (circ. 1/2022, § 4.3), l’attività di direzione e coordinamento rientrerebbe nella “gestione e valorizzazione” delle partecipazioni e dunque non escluderebbe la qualificazione come impresa di partecipazione finanziaria. Una parte della dottrina sostiene invece la posizione contraria, ritenendo che il coinvolgimento nella gestione operativa delle partecipate escluda la holding dall’ambito applicativo della norma.

La tabella seguente sintetizza i tre modelli:

Tipologia Attività prevalente Rientra nella def. direttiva 2013/34/UE Regime bilancio
Holding pura (statica) Solo detenzione e gestione partecipazioni Sì — “impresa di partecipazione finanziaria” Abbreviato con obbligo NI e RSG
Holding mista Partecipazioni + attività operative No Micro/abbreviato/ordinario in base a soglie
Holding industriale Direzione e coordinamento partecipate Controverso (v. dottrina) Da valutare caso per caso
Ente di investimento Investimento fondi in valori mobiliari diversificati Sì — “ente di investimento” Abbreviato con obbligo NI e RSG

Nota operativa. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’11.1.2024, ha dichiarato nullo il bilancio di una holding che si era illegittimamente avvalsa del regime micro, omettendo la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Il rischio di impugnazione del bilancio è quindi concreto nei casi di qualificazione errata.

Differenze rispetto alla classificazione fiscale ex art. 162-bis TUIR

La classificazione contabile appena descritta è autonoma e non coincidente con quella fiscale. L’art. 162-bis del TUIR distingue le società di partecipazione in due macro-categorie — finanziaria e non finanziaria — sulla base della composizione dell’attivo e dei proventi, con effetti rilevanti ai fini IRES e IRAP (determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi, calcolo del valore della produzione IRAP).

Le principali divergenze tra le due classificazioni sono le seguenti:

Profilo Classificazione contabile (direttiva 2013/34/UE) Classificazione fiscale (art. 162-bis TUIR)
Fonte normativa Art. 2, nn. 14-15, direttiva 2013/34/UE Art. 162-bis TUIR
Criterio discriminante Attività effettivamente esercitata Composizione dell’attivo e dei proventi
Effetto principale Forma di bilancio obbligatoria Regime IRES/IRAP (pro-rata interessi, base IRAP)
Holding industriale Qualificazione controversa Classificata come “partecipazione non finanziaria”
Partecipazioni in trading (attivo circolante) Possibile qualifica come ente di investimento Esclusa dalla definizione (risposte AdE n. 266/2021 e n. 363/2021)

Un professionista che assiste una holding deve quindi operare su due binari separati: la classificazione contabile determina gli obblighi di bilancio, quella fiscale determina il trattamento IRES/IRAP. Le due valutazioni non sono intercambiabili.

Quale forma di bilancio deve adottare una holding

La forma di bilancio che una holding è tenuta a redigere dipende da due variabili interdipendenti:

  • La tipologia della holding (pura, mista o industriale, come classificata nella sezione precedente) e
  • Le dimensioni aziendali misurate rispetto alle soglie previste dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.

L’errore più frequente nella prassi è applicare alle holding pure le semplificazioni previste per le micro imprese, ignorando il divieto espresso introdotto dalla L. 238/2021.

L’esclusione dal regime micro imprese (L. 238/2021 e art. 2435-ter, co. 5, c.c.)

L’art. 2435-ter, co. 5, c.c., introdotto dall’art. 24, co. 2, lett. c), della L. 23.12.2021 n. 238 (legge europea 2019-2020), stabilisce che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le semplificazioni previste per le micro imprese, anche quando tali soggetti non superino i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c.

Le soglie micro imprese, per memoria, sono le seguenti (valori aggiornati dal DLgs. 125/2024):

Parametro Soglia micro impresa
Totale attivo stato patrimoniale ≤ € 220.000
Ricavi delle vendite e prestazioni ≤ € 440.000
Dipendenti occupati in media ≤ 5 unità

Una holding pura tipicamente non supera nessuna di queste soglie: i ricavi da dividendi e plusvalenze transitano nella classe C del conto economico, non alla voce A.1, e il personale dipendente è spesso assente o limitatissimo. Proprio per questo il legislatore europeo ha ritenuto necessario un divieto esplicito: senza di esso, quasi tutte le holding pure potrebbero accedere al bilancio micro, azzerando di fatto l’informativa verso i soci e i terzi.

La ratio della norma è chiara: le holding, pur di dimensioni ridotte, gestiscono interessi economici rilevanti e necessitano di un livello informativo che il bilancio micro, privo di nota integrativa e relazione sulla gestione, non è in grado di garantire.

Una holding pura che abbia redatto il bilancio in forma micro negli esercizi in cui la L. 238/2021 era già in vigore (dal bilancio 2020 in poi per i soggetti con esercizio solare) ha adottato una forma di bilancio non conforme. Il Trib. Milano 11.1.2024 ha dichiarato nullo un bilancio in questa situazione per violazione del principio di chiarezza.

Leggi anche: Soglie dimensionali per la redazione del bilancio.

Holding sotto soglia abbreviato: bilancio abbreviato con obbligo aggiuntivo di Relazione sulla gestione

Le holding che rientrano nelle definizioni di ente di investimento o impresa di partecipazione finanziaria e non superano i limiti dimensionali previsti per il bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) si trovano in una posizione intermedia: non possono usare il bilancio micro, ma non sono neppure tenute al bilancio ordinario.

I limiti del bilancio abbreviato, anch’essi aggiornati dal DLgs. 125/2024, sono:

Parametro Soglia bilancio abbreviato
Totale attivo stato patrimoniale ≤ € 5,5 milioni
Ricavi delle vendite e prestazioni ≤ € 11 milioni
Dipendenti occupati in media ≤ 50 unità

Per queste holding il regime applicabile è il seguente (art. 2435-ter, co. 5, c.c. e art. 2435-bis c.c.):

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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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