Dal 1° dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di avvisi bonari, lettere compliance e comunicazioni sui controlli automatizzati fino al 31 dicembre. La tregua fiscale natalizia blocca solo alcuni atti: cartelle, accertamenti e scadenze pagamenti restano attivi. Eccezioni previste per casi urgenti e rischio prescrizione.
Dal 1° dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di avvisi bonari, lettere compliance e comunicazioni sui controlli automatizzati fino al 31 dicembre. La tregua fiscale natalizia blocca solo alcuni atti: cartelle, accertamenti e scadenze pagamenti restano attivi. Eccezioni previste per casi urgenti e rischio prescrizione.
Hai ricevuto una raffica di comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate nelle ultime settimane di novembre? Non è un caso. Molti contribuenti hanno notato un’intensificazione degli invii proprio prima dell’arrivo della tregua fiscale di dicembre, la pausa natalizia che blocca alcune comunicazioni del Fisco fino al 31 dicembre 2025. Si tratta della seconda finestra di sospensione dell’anno dopo quella estiva di agosto, introdotta dal decreto Adempimenti per alleggerire il carico di lavoro nei periodi festivi. La misura nasce dall’art. 10 del D.Lgs. n. 1/24 e rappresenta una novità importante: è la prima volta che il Fisco adotta una tregua natalizia strutturale. Ma attenzione: non significa che tutto si ferma. Gli uffici continuano a lavorare, gli atti vengono comunque preparati e alcune comunicazioni urgenti partono lo stesso. Soprattutto, le scadenze fiscali di dicembre restano tutte confermate.
Dal 1° al 31 dicembre l’Agenzia sospende l’invio di avvisi bonari, comunicazioni sui controlli e lettere compliance. Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento continuano ad arrivare normalmente.
Indice degli argomenti
- Che cos’è la tregua fiscale di dicembre 2025?
- Quali comunicazioni sono sospese a dicembre
- Cosa NON si ferma durante la tregua natalizia
- Le eccezioni alla tregua: quando l’Agenzia può inviare atti
- Il rush di novembre: perché l’Agenzia ha accelerato gli invii
- Tregua fiscale e sospensione termini: quali differenze
- Gennaio 2026: cosa aspettarsi dalla ripresa
- Consulenza fiscale online
Che cos’è la tregua fiscale di dicembre 2025?
La tregua fiscale natalizia è una sospensione temporanea dell’invio di specifiche comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate durante tutto il mese di dicembre. Non si tratta di un’amnistia o di una cancellazione degli obblighi fiscali, ma di una pausa amministrativa che impedisce al Fisco di recapitare determinati atti nel periodo delle festività .
L’Agenzia continua a elaborare i documenti normalmente. Semplicemente, questi rimangono nel cassetto dell’amministrazione finanziaria e vengono inviati solo dal 1° gennaio 2026. Il meccanismo replica quello già visto ad agosto 2024, quando per la prima volta il decreto Adempimenti ha introdotto i due periodi annuali di sospensione feriale. L’obiettivo dichiarato è permettere a contribuenti, commercialisti e professionisti di affrontare le festività con minore pressione burocratica.
La Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha chiarito le modalità operative della sospensione. L’Agenzia specifica che il blocco riguarda sia gli atti già elaborati sia quelli in fase di preparazione. Ciò significa che anche comunicazioni pronte prima del 1° dicembre vengono trattenute se il loro invio cade nel periodo di tregua.
Quali comunicazioni sono sospese a dicembre
Per tutto il mese di dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate non può inviare quattro categorie specifiche di atti. Si tratta di comunicazioni informative o volte a promuovere l’adempimento spontaneo, non di atti impositivi veri e propri.
Gli avvisi bonari rappresentano la prima categoria sospesa. Questi derivano dai controlli automatizzati delle dichiarazioni previsti dagli articoli 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72. Sono le classiche comunicazioni che segnalano errori di calcolo, omissioni o incongruenze emerse dall’elaborazione automatica dei modelli dichiarativi. Il contribuente riceve l’indicazione delle somme dovute con la possibilità di regolarizzare la posizione entro 30 giorni.
Le comunicazioni sui controlli formali costituiscono il secondo gruppo. Disciplinate dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/73, riguardano verifiche più approfondite sulla correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni. L’Agenzia incrocia i dati dichiarati con altre informazioni in suo possesso per individuare possibili anomalie.
La terza tipologia comprende gli atti di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. Si tratta delle comunicazioni relative ai conguagli su TFR, arretrati contrattuali e altri redditi soggetti a imposizione separata, regolati dall’articolo 1, comma 412, della legge n. 311/04.
Infine, restano bloccate le lettere di compliance, gli inviti all’adempimento spontaneo previsti dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/14. Queste comunicazioni segnalano possibili irregolarità o incoerenze fiscali invitando il contribuente a verificare e regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima di eventuali accertamenti.
Attenzione: Se hai ricevuto comunicazioni prima del 1° dicembre, i termini di pagamento decorrono normalmente. La tregua blocca solo i nuovi invii, non sospende le scadenze degli atti già notificati.
Cosa NON si ferma durante la tregua natalizia
La tregua fiscale è parziale e limitata. Molti atti continuano ad arrivare regolarmente anche nel mese di dicembre. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non interrompono l’attività per gli atti più incisivi.
Le cartelle di pagamento vengono notificate normalmente. Agenzia delle Entrate-Riscossione prosegue con gli invii ordinari delle cartelle esattoriali relative a tributi, sanzioni e contributi. Il contribuente che riceve una cartella a dicembre deve rispettare i termini di pagamento standard, senza beneficiare di alcuna proroga legata alla tregua.
Gli avvisi di accertamento partono regolarmente. L’attività di accertamento tributario non conosce pause. L’Agenzia continua a notificare avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione per tutte le imposte. Questi atti hanno natura impositiva e seguono i normali termini di decadenza previsti dalla legge.
Le scadenze fiscali restano tutte confermate. Dicembre 2025 presenta un calendario particolarmente denso di adempimenti. Il 16 dicembre scade il termine per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP. Nello stesso giorno vanno versate eventuali rate di rottamazione quater, concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale. La tregua non sposta nessuna di queste date.
I pignoramenti e le procedure esecutive proseguono. Le attività di riscossione coattiva non subiscono interruzioni. Fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti presso terzi continuano secondo le procedure ordinarie. Chi è già in fase esecutiva non beneficia di alcuna sospensione.
Le comunicazioni per rimborsi e agevolazioni arrivano normalmente. Gli atti favorevoli al contribuente non rientrano nella sospensione. L’Agenzia continua a comunicare l’esito positivo delle istanze di rimborso, l’accoglimento di pratiche agevolative e altre comunicazioni a favore del contribuente.
Le eccezioni alla tregua: quando l’Agenzia può inviare atti
La normativa prevede tre importanti eccezioni che permettono all’Agenzia di inviare comunicazioni anche durante il periodo di tregua. Si tratta di situazioni di indifferibilità e urgenza in cui il rinvio comprometterebbe la tutela dell’interesse erariale.
Il rischio di prescrizione o decadenza rappresenta la prima e più frequente eccezione. Quando il termine per notificare un atto scade nei primi mesi del 2026 e posticipare l’invio a gennaio potrebbe causare la perdita del diritto alla riscossione, l’Agenzia è autorizzata a procedere anche a dicembre. Per esempio, se un avviso bonario deve essere notificato entro il 31 gennaio 2026 per rispettare i termini di decadenza, l’ufficio può inviarlo a dicembre per sicurezza.
Le notizie di reato costituiscono la seconda eccezione. L’articolo 331 del codice di procedura penale impone agli ufficiali di polizia giudiziaria di riferire senza ritardo la notizia di reato. Quando durante i controlli fiscali emergono elementi che configurano possibili reati tributari, l’Agenzia deve trasmettere tempestivamente la documentazione alla Procura della Repubblica. In questi casi la comunicazione al contribuente non può attendere gennaio.
Le procedure concorsuali giustificano la terza deroga. Quando il destinatario dell’atto è sottoposto a fallimento, concordato preventivo o liquidazione giudiziale, l’Agenzia deve presentare tempestivamente la domanda di insinuazione al passivo. Rimandare l’invio al 2026 comprometterebbe la partecipazione dello Stato alla ripartizione dell’attivo. L’amministrazione finanziaria può quindi notificare gli atti necessari per tutelare il credito erariale nelle procedure concorsuali.
Attenzione: L’Agenzia non è tenuta a motivare pubblicamente quando applica le eccezioni. Se ricevi una comunicazione a dicembre, potrebbe rientrare in uno dei casi di indifferibilità previsti dalla normativa.
Il rush di novembre: perché l’Agenzia ha accelerato gli invii
Nelle ultime settimane di novembre 2025 molti contribuenti hanno segnalato un aumento significativo delle comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate. Il fenomeno non è casuale: gli uffici hanno intensificato le notifiche per chiudere le pratiche prima dell’arrivo della tregua natalizia.
L’Agenzia ha spedito milioni di lettere di compliance tra la fine di ottobre e novembre. L’accelerazione mirava a completare l’invio delle comunicazioni elaborate durante l’anno prima del blocco di dicembre. Questo ha generato picchi di notifiche concentrate in pochi giorni, con sovraccarico delle caselle PEC e accumulo di raccomandate.
La fretta ha però causato errori significativi. Il 24 e 25 novembre sono partite lettere di compliance sull’IVA con dati incompleti. Alcuni contribuenti hanno ricevuto comunicazioni che segnalavano incoerenze tra l’IVA detratta e le fatture elettroniche ricevute, ma nelle lettere mancavano le bollette doganali del 2022. L’omissione giustificava pienamente le presunte incongruenze segnalate.
L’Agenzia si è scusata pubblicamente con un comunicato ufficiale. Ha riconosciuto il disguido e invitato i contribuenti interessati a segnalare l’errore attraverso i canali ordinari. Ha inoltre annunciato verifiche con Sogei, il partner tecnologico responsabile della gestione dei sistemi informatici. I contribuenti che hanno ricevuto lettere errate possono ignorare la comunicazione o rispondere segnalando l’incompletezza dei dati.
L’episodio evidenzia un problema ricorrente. Ogni volta che si avvicina un periodo di sospensione feriale, l’Agenzia tende ad accelerare le attività per non lasciare pratiche in sospeso. Questo può compromettere la qualità dei controlli e generare comunicazioni poco accurate. Chi riceve atti a novembre dovrebbe verificare con particolare attenzione la correttezza dei dati prima di procedere con eventuali pagamenti.
Tregua fiscale e sospensione termini: quali differenze
La tregua fiscale di dicembre deve essere distinta dalla sospensione dei termini già prevista per il periodo estivo. Sono due istituti diversi che operano su piani differenti e producono effetti distinti.
La sospensione feriale dei termini si applica dal 1° agosto al 4 settembre. L’articolo 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/06 blocca i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia ai contribuenti. Se l’ufficio chiede documentazione con scadenza tra il 1° agosto e il 4 settembre, il termine riprende a decorrere dal 5 settembre. Si tratta di un vero “non decorso” dei giorni, non di un semplice spostamento.
La tregua fiscale di agosto e dicembre opera invece sugli invii dell’Agenzia verso i contribuenti. Il D.Lgs. 1/2024 impedisce all’amministrazione di spedire determinate comunicazioni nei due periodi. Non c’è sospensione dei termini a favore del contribuente per rispondere ad atti già ricevuti. Chi riceve un avviso bonario il 26 novembre ha 30 giorni per pagare, senza che il periodo di tregua influisca sul calcolo.
Le due misure convivono ad agosto. Nel mese di agosto 2024 si sono sovrapposte sia la tregua fiscale (blocco invii 1-31 agosto) sia la sospensione termini (1 agosto-4 settembre). A dicembre invece opera solo la tregua fiscale: l’Agenzia non invia certi atti, ma i termini per i contribuenti decorrono normalmente.
La Circolare n. 9/E/24 ha chiarito un aspetto importante. Se l’Agenzia invia una comunicazione ad agosto invocando ragioni di urgenza, i 30 giorni per il pagamento iniziano comunque a decorrere dal 5 settembre per effetto della sospensione feriale. A dicembre questa protezione non esiste: eventuali atti urgenti notificati nel periodo di tregua fanno decorrere immediatamente i termini.
Cosa fare se ricevi un atto durante la tregua
Ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate a dicembre dovrebbe essere un evento raro, ma non impossibile. L’atto potrebbe rientrare nelle eccezioni previste dalla normativa oppure potrebbe trattarsi di un errore materiale. In entrambi i casi devi agire tempestivamente.
Verifica subito la data di notifica effettiva dell’atto. La raccomandata o la PEC potrebbero essere partite prima del 1° dicembre e arrivare solo nei primi giorni del mese. In questo caso l’invio è regolare e i termini decorrono dalla data di notifica, non da quella di ricezione. Controlla attentamente il timbro postale o l’orario della PEC.
Analizza il tipo di atto ricevuto. Se si tratta di una cartella di pagamento, un avviso di accertamento o una comunicazione favorevole al contribuente, l’invio è legittimo perché questi atti non rientrano nella sospensione. Se invece hai ricevuto un avviso bonario, un controllo formale o una lettera di compliance, l’atto potrebbe invocare una delle eccezioni di urgenza.
Rispetta comunque i termini indicati nell’atto. Anche se ritieni che l’invio sia illegittimo, i termini per il pagamento o l’impugnazione decorrono regolarmente. Non perdere tempo prezioso contestando solo la data di notifica. Meglio regolarizzare la posizione o presentare ricorso nei termini, riservandoti di far valere eventuali vizi procedurali.
Considera l’opportunità di una consulenza professionale. Un commercialista può verificare se esistono profili di illegittimità della notifica e se conviene contestare l’atto. In alcuni casi la violazione della tregua fiscale potrebbe costituire un vizio di procedura rilevante, ma va valutato caso per caso in base alla giurisprudenza.
Gennaio 2026: cosa aspettarsi dalla ripresa
Dal 1° gennaio 2026 gli invii dell’Agenzia delle Entrate riprendono a pieno ritmo. Contribuenti e professionisti devono prepararsi a un flusso significativo di comunicazioni accumulate durante il mese di dicembre.
L’Agenzia invierà gli atti elaborati ma non spediti a dicembre. Tutti gli avvisi bonari, le lettere di compliance e le comunicazioni sui controlli automatizzati rimasti nel cassetto partiranno nei primi giorni del nuovo anno. Storicamente, dopo le sospensioni feriali si registra un picco di notifiche concentrate nelle prime due settimane.
Le caselle PEC subiranno un sovraccarico. Professionisti e imprese riceveranno contemporaneamente comunicazioni riferite a periodi diversi. Un commercialista potrebbe trovarsi a gestire decine di notifiche per clienti diversi nello stesso giorno. È importante organizzare un sistema di monitoraggio efficiente per non perdere scadenze.
I termini di pagamento si concentreranno tra gennaio e febbraio. Gli avvisi bonari notificati a gennaio concedono 30 giorni per il pagamento spontaneo. Chi riceve più comunicazioni potrebbe dover affrontare pagamenti ravvicinati per regolarizzare diverse posizioni. Conviene verificare la disponibilità finanziaria ed eventualmente programmare rateizzazioni.
L’attività di compliance si intensificherà nei primi mesi del 2026. L’Agenzia tenderà a recuperare il tempo perso durante la tregua natalizia. I controlli automatizzati proseguiranno su larga scala e potrebbero emergere nuove incongruenze riferite alle dichiarazioni 2024 presentate nel 2025.
Consulenza fiscale online
Hai ricevuto comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate nelle ultime settimane e non sai come gestirle? Temi di ricevere avvisi bonari o lettere di compliance a gennaio e vuoi verificare preventivamente la tua posizione fiscale? La tregua natalizia è il momento ideale per fare il punto della situazione con un professionista.
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Fonti
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 10
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2 maggio 2024
- Art. 36-bis DPR 600/1973
- Art. 54-bis DPR 633/1972
- Art. 36-ter DPR 600/1973
- Legge 311/2004, art. 1, comma 412
- Legge 190/2014, art. 1, commi 634-636
- Art. 331 Codice Procedura Penale