Plusvalenze beni strumentali: stop alla rateizzazione dal 2026

HomeNewsPlusvalenze beni strumentali: stop alla rateizzazione dal 2026
Emendamento alla Legge di Bilancio 2026 elimina la possibilità di rateizzare le plusvalenze su beni strumentali. Tassazione immediata dall’esercizio 2026. Ultime settimane per cedere con rateizzazione. Salve solo cessioni azienda e società sportive

L’emendamento alla Legge di Bilancio 2026 riscrive l’art. 86, comma 4 del TUIR eliminando la possibilità per le imprese di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali. La modifica rappresenta un inasprimento rispetto alla versione originaria del disegno di legge di ottobre 2025.

La nuova disciplina si applica alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, significa che le cessioni perfezionate dal 1° gennaio 2026 saranno soggette a tassazione immediata, senza possibilità di spalmare l’imposizione su più esercizi. Restano escluse solo le cessioni di azienda/rami d’azienda (rateizzazione fino a 5 anni) e le plusvalenze delle società sportive. Chi ha cessioni programmate può ancora concluderle entro il 2025 per beneficiare della rateizzazione.

Cosa cambia con l’emendamento alla Legge di Bilancio 2026

L’emendamento modifica radicalmente l’art. 86, comma 4 del TUIR, introducendo tre diverse modalità di tassazione delle plusvalenze in base alla tipologia di cessione. La novità principale riguarda la tassazione immediata delle plusvalenze su beni strumentali materiali, come macchinari, impianti e attrezzature, e sui beni immateriali, come brevetti, marchi e software. Anche le plusvalenze su immobilizzazioni finanziarie senza requisiti PEX (disciplinate dall’art. 87, comma 2 TUIR) saranno tassate interamente nell’esercizio di realizzo.

Resta invece confermata la possibilità di rateizzare fino a un massimo di cinque esercizi le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, a condizione che il periodo di possesso sia stato non inferiore a tre anni. La scelta di rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi, altrimenti la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Le società sportive professionistiche mantengono anch’esse il diritto alla rateizzazione fino a cinque anni per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, purché il periodo di possesso sia stato non inferiore a due anni. La rateizzazione può avvenire nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, mentre la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

La plusvalenza fiscale resta determinata come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, da assumere al lordo delle svalutazioni non dedotte. Questo significa che la plusvalenza civilistica può essere diversa da quella fiscale in presenza di eventuali svalutazioni effettuate nel corso degli anni.

​Impatto fiscale: quanto costa la tassazione immediata

L’eliminazione della rateizzazione comporta un impatto fiscale concentrato nell’anno di cessione, con conseguenze dirette sulla liquidità aziendale. Prendiamo il caso di un’impresa manifatturiera che cede un macchinario industriale per un corrispettivo di 500.000 euro, con un costo non ammortizzato di 200.000 euro. La plusvalenza ammonta quindi a 300.000 euro.

Con le vecchie regole, applicabili fino al 31 dicembre 2025, l’impresa avrebbe potuto scegliere di rateizzare la plusvalenza su cinque esercizi, tassando quindi 60.000 euro all’anno. Con un’aliquota IRES del 24%, l’imposta annua sarebbe stata di 14.400 euro, distribuita nel tempo senza gravare eccessivamente sulla liquidità di un singolo esercizio.

Con le nuove regole, applicabili dal 1° gennaio 2026, la stessa plusvalenza di 300.000 euro sarà tassata interamente nell’esercizio di realizzo. L’impresa dovrà quindi versare 72.000 euro di IRES in un unico esercizio. Per imprese con margini operativi contenuti, anticipare 72.000 euro di imposte invece di spalmarle su cinque anni può creare tensioni finanziarie significative, soprattutto se la cessione era programmata per finanziare investimenti o ristrutturazioni aziendali.

Da ricordare che l’IRAP, come in passato, si applica per intero nell’esercizio di realizzo anche quando era possibile la rateizzazione IRES. Su questo fronte quindi non cambia nulla.

​​Ultime settimane per cedere con rateizzazione: strategia 2025

Le imprese che hanno in programma la cessione di beni strumentali possono ancora beneficiare della rateizzazione concludendo l’operazione entro il 31 dicembre 2025. Chi ha già in fase avanzata trattative per la vendita di macchinari, impianti, brevetti o partecipazioni non PEX previste per il 2026 dovrebbe valutare se anticipare la conclusione al 2025.

L’accelerazione delle negoziazioni in corso può far risparmiare decine di migliaia di euro di imposte anticipate. Tuttavia, è fondamentale verificare la convenienza economica complessiva: anticipare una cessione solo per il beneficio fiscale può rivelarsi controproducente se l’acquirente richiede sconti sul prezzo per chiudere velocemente o se le condizioni di mercato nel 2026 potrebbero essere più favorevoli.

I tempi tecnici da considerare sono significativi. Per il rogito di immobili strumentali servono tipicamente 30-45 giorni, quindi chi non ha ancora prenotato il notaio rischia di non riuscire a chiudere entro l’anno. Per la cessione di quote o partecipazioni con atto notarile servono 15-20 giorni, mentre per la cessione di macchinari e impianti i tempi possono essere più rapidi ma è comunque necessario un contratto scritto e il formale passaggio di proprietà.

Il rischio da evitare è concludere cessioni affrettate a condizioni sfavorevoli solo per ottenere il beneficio fiscale. Serve sempre un’analisi costi-benefici complessiva che consideri non solo il risparmio fiscale ma anche l’impatto sul prezzo di vendita e sulla strategia aziendale complessiva.

​​Come qualificare correttamente una cessione d’azienda

L’emendamento mantiene la rateizzazione per le cessioni di azienda o rami d’azienda, rendendo cruciale la corretta qualificazione dell’operazione. Secondo l’art. 2555 del codice civile, per azienda si intende il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Non basta quindi trasferire alcuni beni, ma occorre cedere un’organizzazione funzionante.

Gli elementi essenziali che caratterizzano una cessione d’azienda comprendono l’avviamento, i rapporti contrattuali con clienti e fornitori, il know-how e l’organizzazione aziendale, i dipendenti (almeno una parte significativa) e i beni strumentali funzionali all’attività. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che deve trattarsi di un complesso idoneo a proseguire l’attività economica.

La differenza rispetto alla cessione di singoli beni è sostanziale. La vendita di un solo capannone industriale, anche se di valore elevato, non costituisce cessione d’azienda. Allo stesso modo, la cessione di un macchinario, per quanto fondamentale per l’attività produttiva, rimane una cessione di singolo bene. Anche la vendita di un brevetto, se non accompagnata dall’organizzazione necessaria per sfruttarlo, non configura cessione d’azienda.

Al contrario, costituisce cessione d’azienda la vendita di uno stabilimento completo che comprende capannone, macchinari, dipendenti e contratti con i clienti. Anche il trasferimento di un ramo produttivo autonomo con propria organizzazione rientra in questa categoria, così come la cessione di un’intera linea di business comprensiva di avviamento.

Un aspetto fondamentale è la coerenza con l’imposta di registro. Se l’atto di cessione è stato registrato come “cessione d’azienda” con applicazione dell’imposta di registro del 3% sul valore dell’avviamento, la stessa qualificazione vale ai fini IRES. Se invece è stato registrato come cessione di singoli beni, non si può poi rivendicare la rateizzazione della plusvalenza. In caso di dubbi, è essenziale consultare la giurisprudenza consolidata, in particolare le sentenze della Cassazione 11.8.2017 n. 20049 e 21.1.2009 n. 1465, che hanno chiarito quando ricorre effettivamente il concetto di azienda trasferibile.

Gestione plusvalenze già rateizzate: nulla cambia

Le imprese che hanno già realizzato plusvalenze negli esercizi 2024 e 2025 con scelta di rateizzazione non subiscono alcun impatto dalla nuova norma. La continuità gestionale è garantita: le plusvalenze degli anni precedenti proseguono con le modalità scelte in dichiarazione, la compilazione dei righi nel modello Redditi SC resta invariata e le imposte differite passive continuano il loro processo di rigiro a conto economico secondo il piano originario.

Un esempio concreto chiarisce il meccanismo. Un’impresa che nel 2024 ha realizzato una plusvalenza di 500.000 euro e ha scelto di rateizzarla in cinque anni continuerà a tassare 100.000 euro all’anno dal 2025 al 2029. La nuova norma non tocca questa gestione già in corso, garantendo certezza e stabilità alle scelte fiscali pregresse.

Acconto IRES 2026: necessario il riconteggio

Per il calcolo dell’acconto IRES dovuto per il periodo d’imposta 2026, le imprese devono effettuare il riconteggio dell’imposta del periodo precedente applicando le nuove disposizioni. Questo significa che dovranno ricalcolare l’IRES 2025 come se le nuove regole fossero già in vigore, utilizzando poi questo importo come base per determinare l’acconto 2026.

Il meccanismo del riconteggio, ormai consolidato dopo diversi interventi normativi degli ultimi anni, serve a evitare che imprese con grandi plusvalenze rateizzate nel 2025 si trovino con acconti 2026 calcolati su imponibili “gonfiati” dalla vecchia modalità di rateizzazione, dovendo poi gestire conguagli significativi a fine anno.

Domande frequenti

Se ho già firmato un preliminare per una cessione prevista a gennaio 2026, posso ancora rateizzare la plusvalenza?

No, conta esclusivamente la data del rogito definitivo o del trasferimento effettivo della proprietà. Il realizzo della plusvalenza avviene infatti al momento del trasferimento della proprietà, che per gli immobili corrisponde alla data del rogito notarile e per i beni mobili alla data di consegna con passaggio del possesso.

La rateizzazione delle plusvalenze su cessioni d’azienda è obbligatoria o rappresenta una scelta facoltativa dell’impresa?

La rateizzazione è assolutamente facoltativa. L’impresa può scegliere liberamente se rateizzare la plusvalenza fino a un massimo di cinque esercizi oppure tassarla interamente nell’esercizio di realizzo. La scelta deve risultare espressamente dalla dichiarazione dei redditi.

Se cedo un capannone industriale insieme ad alcuni macchinari che si trovano all’interno, l’operazione si qualifica come cessione d’azienda?

Dipende dalla completezza del trasferimento. Se si trasferiscono solamente l’immobile e alcuni macchinari, senza includere i dipendenti, i contratti con clienti e fornitori, e senza trasferire un’organizzazione produttiva funzionante, l’operazione si qualifica come cessione di singoli beni.

Fonti

  • DDL di Bilancio 2026, articolo 15 (in attesa di approvazione parlamentare)
  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. 917/1986, articolo 86 comma 4
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
Leggi anche

Modello 730/2026: novità su bonus e detrazioni fiscali, scadenze

Con il nuovo Modello 730/2026, ci saranno una serie di novità fiscali su detrazioni, aliquote Irpef e bonus. Sono confermate le consuete scadenze,...

Detrazione figli a carico: come cambiano nel 2026?

Il taglio alle detrazioni per figli e familiari a carico entra in dichiarazione dei redditi 2026. Dal 2022 la situazione...

Nuovo modello DSU per il calcolo ISEE: come beneficiare delle modifiche introdotte

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto 2 marzo 2026 n. 3, con il quale è stato...

Bonus mamme 2026: requisiti, importi, da quando richiederlo?

Il Bonus mamme 2026 è una misura prevista dalla Legge di Bilancio che prevede un contributo economico per le lavoratrici con figli. Quest'anno...

Bonus condizionatori 2026: guida a detrazioni, aliquote e requisiti

Il Bonus Condizionatori è un'agevolazione fiscale che permette di recuperare parte delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di...

Nuovo condono edilizio 2026: cosa si potrà sanare?

Il disegno di legge sulla riforma edilizia è stato approvato dal governo Meloni alla fine dello scorso anno. L'obiettivo è...