Il vincolo di destinazione รจ uno strumento giuridico che consente ad un disponente di separare una parte del proprio patrimonio per destinarlo al soddisfacimento di scopi meritevoli di tutela ed in favore di specifici soggetti destinatari. A disciplinare questo strumento รจ l’art. 2645-ter del c.c. Tale disposizione prevede quanto segue:
Art. 2645-ter c.c. – Vincolo di destinazione |
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โGli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilitร , a Pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dellโ art. 1322 , comma 2, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi puรฒ agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dallโ art. 2915 , comma 1, solo per debiti contratti per tale scopoโ. |
Uno dei principali vantaggi del vincolo di destinazione รจ quello di tutelare la destinazione originaria del patrimonio vincolato, garantendo che i beni non possano essere utilizzati per scopi diversi. Inoltre, il vincolo di destinazione puรฒ essere utile per finalitร di utilitร sociale, come ad esempio la protezione di beni artistici o la realizzazione di opere di pubblica utilitร .
Indice degli Argomenti
Il vincolo di destinazione: aspetti civilistici
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile รจ un’istituzione giuridica prevista dal diritto italiano che consente di vincolare un determinato patrimonio o parte di esso ad una specifica destinazione, impedendone la disposizione a fini diversi. Questo vincolo puรฒ essere costituito da un soggetto privato o da una persona giuridica, come ad esempio un’associazione, una fondazione o una societร .
La norma prevede che gli atti pubblici con cui beni mobili (iscritti in pubblici registri) o immobili sono destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilitร , a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, co. 2 c.c., possono essere trascritti al fine di rendere opponibile a terzi il vincolo di destinazione.
L’atto di destinazione
L’atto di destinazione di cui allโart. 2645-ter c.c. ha natura negoziale: esso nasce infatti in forza e per lโeffetto dellโautonomia privata e ha natura patrimoniale andando a incidere sulla titolaritร di un bene immobile ovvero di un bene mobile registrato. La norma effettua un rimando all’art. 1322 c.c., secondo il quale la destinazione deve essere idonea โalla realizzazione di interessi meritevoli di tutelaโ.
Lโatto di destinazione puรฒ essere un atto a titolo gratuito ovvero oneroso, in funzione degli interessi che esso intende soddisfare. Il beneficiario individuato dellโatto di destinazione ha la possibilitร di manifestare la propria volontร di rifiutare il beneficio, cosรฌ come รจ possibile che lโatto di destinazione venga risolto per mutuo consenso, con salvezza dei diritti acquistati da soggetti terzi.
Lโatto di destinazione presenta normalmente il carattere dellโirrevocabilitร , ma รจ fatta salva la possibilitร per il disponente di prevedere espressamente una clausola di revocabilitร .
Durata
Lโart. 2645-ter c.c. non individua espressamente i casi in cui il vincolo di destinazione debba ritenersi cessato. Ciรฒ che la norma fissa esplicitamente, tuttavia, รจ la sua durata massima. La durata massima del vincolo di destinazione รจ fissata dalla norma in commento in novanta anni ovvero nella durata della vita della persona fisica beneficiaria. Spirato il termine previsto per il vincolo di destinazione, lโeventuale prosecuzione della gestione – prevista contrattualmente – dei beni oggetto della destinazione puรฒ aversi, ma lโeffetto segregativo cesserร , non risultando piรน il vincolo opponibile ai creditori. In termini generali, comunque, giunto il termine finale previsto nellโatto di destinazione (o dalla legge), i beni e diritti in esso contenuti torneranno nella disponibilitร del conferente ovvero, se premorto, dei suoi eredi.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2645-ter c.c. i soggetti dell’atto di destinazione sono: il โconferenteโ e i โbeneficiariโ. Il vincolo nasce per tutelare interessi meritevoli di tutela. Tuttavia, nella prassi trova utilizzo come strumento per limitare pretese creditorie. Per questo, ed evitare un suo utilizzo non proprio il notaio รจ chiamato a prestare la massima attenzione all’individuazione della meritevolezza dell’interesse.
Il vincolo di destinazione: aspetti fiscali
Imposte dirette
Ai fini della determinazione dell’imposizione diretta รจ necessario valutare se vi รจ titolaritร di redditi collegati al vincolo. Deve essere precisato che l’istituzione di un vincolo di destinazione non ha di per sรฉ effetti fiscali, in quanto il patrimonio vincolato non costituisce reddito tassabile ai fini delle imposte dirette.
Per questo, รจ opportuno notare che qualora dal vincolo scaturisca soltanto un impegno per un soggetto di attuare e rispettare una certa destinazione sul bene (come ad esempio destinare un bene a favore di un ente culturale o caritatevole), non si ha la produzione di un reddito in capo al titolare del bene o diritto vincolato. Tuttavia, qualora, invece, vi sia produzione di reddito (es. reddito fondiario derivante dall’utilizzo dell’immobile) tale reddito deve essere assoggettato a tassazione, ex art. 67, co. 1, lett. h) del TUIR, come reddito diversi.
Lโeventuale atto di disposizione a titolo oneroso di beni assoggettati a vincolo di destinazione potrebbe generare plusvalenze imponibili, in maniera non dissimile da quanto ordinariamente accade per beni non oggetto di atti di destinazione. Gli atti attributivi di benefici ai beneficiari in prima approssimazione non scontano alcuna imposizione ai sensi delle imposte sui redditi. Laddove tuttavia tale attribuzione avvenisse a favore di soggetti operanti in regime dโimpresa, essa costituirebbe realisticamente una sopravvenienza attiva, tassata ai sensi dellโart. 88, comma 3, lett. b), del TUIR. Inoltre, รจ importante sottolineare che, ai fini della deducibilitร fiscale, il vincolo di destinazione deve essere stato costituito per finalitร di utilitร sociale o di pubblica utilitร . In questo caso, le spese sostenute per la realizzazione della finalitร vincolata possono essere dedotte dal reddito complessivo del soggetto che ha costituito il vincolo.
Imposte indirette
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile ha anche rilevanza ai fini delle imposte indirette. In particolare, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA), va detto che la costituzione di un vincolo di destinazione non comporta in sรฉ l’obbligo di applicare l’IVA. Infatti, il vincolo di destinazione si riferisce alla destinazione dei beni, ma non incide sulla loro circolazione.
Tuttavia, in caso di trasferimento del patrimonio vincolato, ad esempio in caso di vendita o donazione, puรฒ sorgere l’obbligo di applicare l’IVA sulla transazione, se il soggetto che effettua il trasferimento รจ un’impresa o un professionista che opera nel settore in cui รจ prevista l’applicazione dell’imposta. Inoltre, รจ importante valutare la natura dei beni vincolati, poichรฉ alcuni beni possono essere esenti dall’IVA o soggetti ad aliquota ridotta in base alla legge. Ad esempio, i beni culturali possono essere esenti dall’IVA, mentre i beni destinati alla realizzazione di opere di pubblica utilitร possono essere soggetti ad aliquota ridotta.
Per quanto riguarda l’imposta di registro, va detto che la costituzione di un vincolo di destinazione non comporta l’applicazione dell’imposta, in quanto non si tratta di una disposizione a titolo oneroso dei beni vincolati. Tuttavia, in caso di trasferimento del patrimonio vincolato, puรฒ sorgere l’obbligo di pagare l’imposta di registro sulla transazione, in base alle aliquote e alle esenzioni previste dalla legge.
Differenze tra vincolo di destinazione e trust
Il vincolo di destinazione e il trust sono due strumenti giuridici che consentono di proteggere e gestire il patrimonio di una persona in modo specifico. Tuttavia, presentano alcune differenze sostanziali.
In particolare, il vincolo di destinazione รจ un istituto previsto dal codice civile italiano che consente di destinare un patrimonio a uno scopo specifico, come ad esempio l’istituzione di una fondazione o la realizzazione di un’opera pubblica. Il patrimonio vincolato รจ inalienabile e impignorabile, ma puรฒ essere gestito e utilizzato per il raggiungimento dello scopo previsto.
Il trust, invece, รจ un istituto di diritto anglosassone che consente di trasferire la proprietร di un patrimonio a un soggetto (il trustee) che lo gestisce e lo utilizza per il beneficio di uno o piรน beneficiari. Il trustee ha il dovere di agire nell’interesse dei beneficiari e di rispettare le disposizioni previste dallo strumento di trust.
In sintesi, le principali differenze tra vincolo di destinazione e trust riguardano la natura giuridica dell’istituto, la finalitร per cui viene utilizzato il patrimonio vincolato, e il ruolo del soggetto che gestisce il patrimonio.
Di seguito, una tabella che riassume le principali differenze tra vincolo di destinazione e trust:
Caratteristiche | Vincolo di destinazione | Trust |
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Natura giuridica dell’istituto | Previsto dal codice civile | Di origine anglosassone |
Scopo del patrimonio vincolato | Destinato a uno scopo specifico | Utilizzato per il beneficio dei beneficiari |
Ruolo del soggetto che gestisce il patrimonio | Il patrimonio รจ gestito dal destinatario dello scopo | Il patrimonio รจ gestito dal trustee |
Finalitร principale dell’istituto | Protezione e gestione del patrimonio per uno scopo specifico | Gestione del patrimonio per il beneficio dei beneficiari |
In definitiva, sia il vincolo di destinazione che il trust sono strumenti giuridici utili per proteggere e gestire il patrimonio di una persona in modo specifico, ma presentano alcune differenze sostanziali che vanno valutate attentamente in base alle esigenze e alle finalitร specifiche.
Domande frequenti
Il vincolo di destinazione puรฒ essere costituito da qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia la capacitร di agire e di disporre dei propri beni.
Il vincolo di destinazione deve essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere iscritto nel registro dei vincoli presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
Sรฌ, il vincolo di destinazione puรฒ essere costituito su qualsiasi tipo di bene, anche immateriale, purchรฉ sia individuabile in modo preciso e determinato.
Dal punto di vista fiscale, il vincolo di destinazione puรฒ comportare l’applicazione di una serie di imposte indirette, come ad esempio l’imposta di registro e l’IVA, oltre all’imposta sulle successioni e donazioni. Inoltre, il vincolo di destinazione puรฒ influire sulla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle societร .
Il vincolo di destinazione non costituisce una forma di autonomia patrimoniale, poichรฉ il patrimonio vincolato rimane sempre parte integrante del patrimonio complessivo del vincolante. Inoltre, il vincolo di destinazione puรฒ essere revocato solo per giusta causa o per mutamento delle circostanze.
Iย vincoli di destinazione, possono essere piรน di uno e sono attiย diย disposizione del proprio patrimonio con cui รจ possibile separarne una parte, destinando alcuni beni alla realizzazioneย diย scopi appunto meritevoliย diย tutela e in favoreย diย determinati soggetti beneficiari.
L’effetto tipico del vincolo di destinazione รจ di tipo segregativo, consistente nelย separare i beni “destinati” rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto.