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Successione delle opere d’arte: come funziona?

Applicazione dell'imposta sulle successioni al caso di successione comprendente opere d'arte. La successione di opere d'arte, infatti, presenta una disciplina specifica e peculiare, con ipotesi di esenzione da valutare con attenzione per i c.d. "beni culturali". Valutazione analitica o presunzione di valore del 10% del valore dell'imponibile ereditario: opzioni di convenienza.

Nel mercato italiano, non è raro il caso di divenire collezionisti perché si ereditano opere in precedenza acquistate dai propri avi. Tuttavia, molto spesso non si conosce quali siano le principali disposizioni fiscali che trattano gli aspetti legati alla successione delle opere d'arte.

Per questo motivo, senza alcuna presunzione di esaustività, ho deciso di dedicare questo articolo per sciogliere i principali dubbi riguardanti gli aspetti fiscali nella successione dei beni culturali. Questo articolo trae origine da un'indagine effettuata per conto di un cliente che si è trovato nella fattispecie di dover inserire in testamento opere d'arte. Vediamo, quindi, le conclusioni che ho tratto da questa analisi.

L'esenzione da imposta di successione per i beni culturali

Gli aspetti fiscali relativi alla successione ereditaria di opere d'arte presentano alcuni profili di complessità. Consideriamo il decesso del collezionista, che ha investito in opere di varia natura. Le opere d'arte in prima battuta concorrono a formare l'asse netto tassabile e il loro valore deve essere aggiunto a quello:

Dei beni immobili;

Degli strumenti finanziari;

Del restante attivo ereditario.

Le opere d'arte devono essere dichiarate per il valore venale in comune commercio al momento del decesso del de cuius (art. 19 comma 1 del D.Lgs. n. 346/90). Tale norma riguarda sia le successioni quanto le donazioni, per effetto del rinvio dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs n. 346/90. Tuttavia, talune opere d’arte sono escluse dall’attivo ereditario o se trasferite per donazione non sono assoggettabili all’imposta sulle donazioni.

Sostanzialmente, l'articolo 13 esclude dall'attivo ereditario tassabile i "beni culturali", quindi anche le opere d'arte, per le quali il Ministero dei Beni culturali abbia dichiarato l'interesse storico artistico. In particolare, l'art. 9, co. 3 del D.Lgs. n. 346/90 prevede quanto segue.

"Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13".

Di fatto, quindi, possono rientrare nella definizione di mobilia anche le opere d'arte. Tuttavia, a condizione che vengano custodite all'interno di abitazioni private. Pertanto, il regime di esenzione non può trovare applicazione in caso di collezione ubicata in luogo diverso dall'abitazione (es. depositi, cassette di sicurezza, caveaux, etc).

Condizioni di esclusione dei beni di interesse storico artistico dall'attivo ereditario

Affinché trovi riscontro l'esclusione dall'attivo ereditario della successione delle opere d'arte è necessario il rispetto di alcune condizioni:

Il vincolo di interesse storico artistico deve precedere il decesso del proprietario dei beni stessi.

Il successore - erede o legatario - deve redigere l'inventario dei beni culturali, entro i termini previsti per l’invio della dichiarazione di successione o entro l'effettuazione della donazi...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

2 COMMENTI

  1. Buongiorno, sarei interessata a conoscere modalità (ev. online) e costi di una consulenza Grazie

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