Quadro FC Modello Redditi 2026: guida alla compilazione CFC

HomeFisco NazionaleDichiarazione dei redditiQuadro FC Modello Redditi 2026: guida alla compilazione CFC

Il Quadro FC del Modello Redditi PF 2026 deve essere compilato dalle persone fisiche che controllano soggetti non residenti ai sensi dell’art. 167 del TUIR. La disciplina CFC prevede l’imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente dei redditi prodotti dalla controllata estera, quando questa è soggetta a tassazione effettiva inferiore al 15% e realizza oltre un terzo di proventi da passive income. Il reddito così determinato nel Quadro FC confluisce nel Quadro RM per la liquidazione dell’imposta separata.

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Cos’è il Quadro FC e chi è obbligato a compilarlo

La disciplina CFC è una norma antielusiva introdotta nell’ordinamento con l’obiettivo di contrastare la localizzazione fittizia di redditi significativi in società partecipate estere (anche holding) residenti in Paesi a bassa fiscalità. Il meccanismo prevede che il soggetto residente in Italia, in presenza di determinate condizioni, debba imputare il reddito della controllata estera come se fosse proprio, indipendentemente dall’effettiva distribuzione dei dividendi. La disciplina è contenuta nell’art. 167 del TUIR, profondamente riformato dall’art. 3 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, che ha coordinato la verifica del livello impositivo estero con le regole della Global Minimum Tax (Pillar 2).

Soggetti obbligati: la persona fisica controllante

Il Quadro FC del Modello Redditi PF 2026 riguarda esclusivamente le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. Sono incluse anche le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa. Il soggetto che detiene il controllo di più CFC è tenuto a compilare un modulo distinto per ciascuna controllata, numerando progressivamente la casella “Mod. N.” in alto a destra del modello. In caso di controllo esercitato interamente tramite una società o ente residente, gli adempimenti dichiarativi sono assolti da quest’ultimo soggetto, non dalla persona fisica.

Quando il quadro non va compilato

Il Quadro FC non va compilato in due casi specifici. Il primo ricorre quando il soggetto che esercita il controllo lo fa esclusivamente in forza di particolari vincoli contrattuali e i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili. Il secondo caso riguarda le situazioni in cui entrambe le condizioni applicative del co. 4 dell’art. 167 TUIR non ricorrono congiuntamente: la disciplina CFC richiede che la controllata estera sia sia soggetta a tassazione effettiva inferiore al 15%, sia produca oltre un terzo di proventi da passive income. Se anche una sola condizione manca, l’obbligo di compilazione integrale non sussiste, salvo l’eventuale obbligo di segnalazione di cui al co. 11 (trattato nella Sezione I).

Condizioni di controllo (art. 167, co. 2 TUIR)

Ai sensi dell’art. 167, co. 2 del TUIR si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni: sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; oppure oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, tramite una o più società controllate ai sensi del medesimo articolo o tramite fiduciaria o interposta persona. Rientrano nel perimetro anche le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti controllati e le stabili organizzazioni estere di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di branch exemption ex art. 168-ter TUIR.

Le due condizioni applicative congiunte (co. 4)

La disciplina del Quadro FC si attiva solo se il soggetto controllato non residente integra congiuntamente entrambe le seguenti condizioni previste dal co. 4 dell’art. 167 TUIR:

CondizioneSogliaRiferimento
Tassazione effettiva estera< 15%Art. 167, co. 4, lett. a, TUIR (mod. D.Lgs. 209/2023)
Passive income sui proventi totali> 1/3Art. 167, co. 4, lett. b, TUIR

Il mancato ricorrere anche di una sola condizione esclude l’obbligo di compilazione integrale del quadro, ferma restando l’eventuale segnalazione obbligatoria nella casella “Art. 167, comma 11” della Sezione I.

Novità black list 2026: i Paesi rimossi e aggiunti

Con il Decreto MEF del 15 gennaio 2026 è stata aggiornata la lista dei Paesi a fiscalità privilegiata rilevante ai fini CFC. Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar sono stati rimossi dall’elenco, avendo introdotto un’imposta sulle società con aliquota del 9% che supera la soglia minima rilevante. Sono state invece aggiunte alcune giurisdizioni caraibiche. Chi detiene CFC in questi Paesi deve riverificare la posizione dichiarativa per il periodo d’imposta 2025: la rimozione dalla black list non determina automaticamente l’inapplicabilità della disciplina CFC, che resta subordinata alla verifica della tassazione effettiva concreta della singola controllata.

L’esimente per attività economica effettiva

La disciplina CFC non si applica se il contribuente dimostra che la controllata estera svolge un’attività economica effettiva mediante impiego di personale, attrezzature, attivi e locali propri (art. 167, co. 5 TUIR). La prova è a carico del contribuente. È possibile ottenere certezza preventiva tramite istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate, ma la sua presentazione non è obbligatoria: il contribuente può ritenere non applicabile la disciplina anche in assenza di risposta positiva, purché in grado di documentare la sostanza economica effettiva. In ogni caso, come si vedrà nella Sezione I, la segnalazione nel Quadro FC rimane obbligatoria anche quando si applica l’esimente.

Sezione I – Dati identificativi del soggetto controllato non residente

La Sezione I del Quadro FC raccoglie i dati anagrafici e le informazioni strutturali sulla controllata estera e sul tipo di controllo esercitato. È l’unica sezione che va compilata in tutti i casi in cui ricorrono le condizioni del co. 4, incluse le ipotesi di esimente, di regime sostitutivo e di semplice segnalazione obbligatoria. Una sua compilazione errata o incompleta invalida l’intera dichiarazione CFC.

Il rigo FC1 campo per campo

Il rigo FC1 raccoglie i dati identificativi della controllata. La tabella seguente riepiloga i campi con le indicazioni operative tratte dalle istruzioni ufficiali al Modello Redditi PF 2026 (Fascicolo 3):

CampoContenuto da indicare
1Denominazione del soggetto controllato non residente
2Codice identificativo fiscale estero, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese di residenza, o codice identificativo rilasciato da autorità amministrativa
3Data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione
4Indirizzo completo della sede legale (via, numero, città) — o della stabile organizzazione nel caso art. 168-ter, co. 4
5Codice del Paese o territorio estero (da tabella in Appendice, Fascicolo 1)
6Indirizzo completo della stabile organizzazione, se la controllata opera tramite SO in Paese diverso da quello di residenza
7Codice del Paese della stabile organizzazione
8Codice tipologia di controllo (vedi sotto)
9Codice modalità di controllo indiretto (vedi sotto)
11Numero progressivo della stabile organizzazione (solo nel caso art. 168-ter TUIR)
12Codice fiscale del soggetto avente causa in caso di trasferimento della branch

Un errore ricorrente in fase di compilazione è l’omissione del campo 2 quando la controllata è residente in un Paese che non attribuisce un codice fiscale analogo a quello italiano. In tal caso va indicato qualsiasi codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa locale; solo in assenza assoluta di qualsiasi codice il campo può essere lasciato vuoto.

Tipologia e modalità del controllo (campi 8 e 9)

Il campo 8 identifica la tipologia di controllo esercitato. I codici previsti dalle istruzioni PF 2026 sono:

CodiceTipologia
1Maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
2Voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
3Influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali
4Detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% della partecipazione agli utili (usare solo se non applicabile nessuno dei codici precedenti)

Per i codici 1 e 2 si computano i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e interposte; non si computano i voti esercitati per conto di terzi. In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, si considerano anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo (art. 5, co. 5, TUIR).

Il campo 9 riguarda il controllo indiretto e prevede i codici da 1 a 7. I più ricorrenti nella pratica sono il codice 1 (controllo tramite soggetti residenti, ai quali va imputato il reddito), il codice 2 (tramite soggetti non residenti) e il codice 6 (controllo della persona fisica anche attraverso voti spettanti ai familiari ex art. 5, co. 5, TUIR).

Le caselle opzionali: Monitoraggio, OICR, Art. 167 co. 11, Art. 167 co. 4-ter, Art. 168-ter co. 4

Nella Sezione I sono presenti cinque caselle il cui corretto utilizzo determina l’intero sviluppo del quadro:

Monitoraggio. Va barrata quando il contribuente opta per il monitoraggio continuo dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite della CFC durante tutto il periodo di possesso della partecipazione. L’opzione è irrevocabile ed è disciplinata dal Provvedimento AdE n. 376652 del 27 dicembre 2021. Il Provvedimento del 31 marzo 2026 ha chiarito che, in assenza di monitoraggio durante il periodo di efficacia del regime sostitutivo, al momento della revoca o cessazione dell’opzione i valori fiscali ripartono da zero: le perdite fiscali maturate nel periodo non sono recuperabili. Chi intende preservare la possibilità di utilizzare perdite residue, eccedenze di interessi o ROL in una successiva tassazione per trasparenza è pertanto tenuto a mantenere il monitoraggio attivo anche durante il triennio del regime sostitutivo.

OICR. Va barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti ai sensi dell’art. 73, co. 3, TUIR, rientranti nel perimetro CFC. In questo caso i proventi imputati per trasparenza con aliquota del 26% vanno indicati esclusivamente nel rigo FC37 della Sezione II-A; i righi precedenti della sezione non vanno compilati.

Art. 167, comma 11. Va compilata — con codice 1 o 2 — quando entrambe le condizioni del co. 4 ricorrono ma il contribuente ritiene non applicabile la disciplina CFC per effetto dell’esimente. Il codice 1 si usa in assenza di interpello o per i soggetti non di cui al co. 2 dell’art. 11, L. 212/2000; il codice 2 per chi ha presentato interpello senza ottenere risposta positiva. In entrambi i casi va compilato solo il rigo FC2 o FC3, senza assoggettare il reddito a tassazione separata.

Art. 167, comma 4-ter. Va compilata con codice 1 per esercitare o confermare l’opzione per il regime sostitutivo al 15% sull’utile contabile netto, e con codice 2 per revocarla. L’opzione, introdotta dal D.Lgs. 209/2023 e disciplinata operativamente dal Provvedimento AdE n. 213637/2024, ha durata triennale, è irrevocabile nel triennio e si rinnova tacitamente. Va indicata su tutti i moduli in caso di più controllate. Per l’analisi dettagliata del regime sostitutivo si rimanda all’articolo dedicato al regime sostitutivo CFC al 15%.

Art. 168-ter, comma 4. Va barrata per le stabili organizzazioni all’estero che soddisfano le condizioni CFC del co. 4 dell’art. 167, nei casi in cui l’impresa residente abbia optato per la branch exemption e non ricorra l’esimente del co. 5.

Sezione II-A – Determinazione del reddito della CFC

La Sezione II-A è il cuore operativo del Quadro FC: serve a rideterminare il reddito della controllata estera secondo le regole fiscali italiane, partendo dal risultato contabile del bilancio estero e apportando le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR. Il reddito così determinato — o la perdita — viene poi imputato per trasparenza al soggetto controllante residente nella Sezione III.

Il punto di partenza: utile o perdita d’esercizio (FC2/FC3)

Il rigo FC2 accoglie l’utile dell’esercizio o periodo di gestione della CFC; il rigo FC3 accoglie la perdita. I valori da indicare sono quelli risultanti dal bilancio redatto secondo le norme dello Stato o territorio di residenza della CFC, oppure dall’apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili italiane quando la CFC non è obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio. Per le stabili organizzazioni estere il riferimento è il rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti con le medesime caratteristiche.

I valori devono essere convertiti al cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC. L’eventuale perdita va indicata nel rigo FC3 senza il segno meno. Un errore ricorrente è l’utilizzo del cambio medio annuo anziché del cambio puntuale di chiusura: le istruzioni al Modello Redditi PF 2026 (Fascicolo 3, pag. 83) sono sul punto inequivoche.

I valori di partenza fiscali e il ruolo del D.M. 429/2001

Prima di apportare le variazioni è necessario stabilire i valori fiscali di partenza degli elementi patrimoniali della CFC. Se l’opzione Monitoraggio non è stata attivata, si applicano le disposizioni dell’art. 2, co. 2, del D.M. 429/2001: i valori di partenza sono quelli emergenti dal bilancio dell’esercizio della CFC anteriore al primo anno di applicazione della disciplina, a condizione che siano conformi ai criteri contabili adottati nei precedenti esercizi oppure che ne sia attestata la congruità da un revisore iscritto al Registro ex D.Lgs. 39/2010. In questo caso occorre compilare la Sezione V del Quadro FC.

Le variazioni in aumento (FC4–FC21)

Le variazioni in aumento adeguano il risultato contabile estero alle regole fiscali italiane. I righi principali, con le relative disposizioni TUIR di riferimento, sono i seguenti:

RigoContenutoRiferimento TUIR
FC4Rimanenze non contabilizzate o inferiori al valore TUIRArtt. 92, 92-bis, 93, 94
FC5Compensi ad amministratori maturati ma non corrispostiArt. 95, co. 5
FC6Interessi passivi indeducibili (da Sezione IV)Art. 96
FC7Imposte indeducibili o non pagateArt. 99, co. 1
FC8Oneri di utilità sociale eccedenti i limitiArt. 100, co. 1 e 2, lett. i
FC9Erogazioni liberali
FC10Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili
FC11Minusvalenze relative a partecipazioni esentiArt. 87
FC12Ammortamenti non deducibiliArtt. 102, 102-bis, 103, 104
FC13Spese di manutenzione eccedenti la quota deducibileArt. 102, co. 6
FC14Svalutazioni e accantonamenti non deducibiliArtt. 105, 106
FC17Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibileArt. 109, co. 5
FC20Altre variazioni in aumento (codici analoghi al rigo RF31 del modello Redditi SC)Vari

Il totale delle variazioni in aumento confluisce nel rigo FC21.

Le variazioni in diminuzione (FC22–FC32)

Le variazioni in diminuzione neutralizzano componenti già tassate all’estero o non imponibili in Italia. I righi principali sono:

RigoContenutoRiferimento TUIR
FC22Utili spettanti a lavoratori dipendenti e associati in partecipazione; compensi amministratori corrispostiArt. 95, co. 5 e 6
FC23Quote costanti di svalutazioni crediti (enti creditizi e assicurativi)
FC24Componenti negativi non dedotti in esercizi precedenti o non imputati a conto economicoArtt. 108, 109, co. 5
FC25Proventi non computabili nella determinazione del redditoArt. 91, co. 1, lett. a e b
FC26Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (PEX)Art. 87
FC27Quota esclusa degli utili distribuitiArt. 89
FC28Ammontare dei crediti di imposta inclusi nel risultato di periodo
FC31Altre variazioni in diminuzione (codici analoghi al rigo RF55 del modello Redditi SC)Vari

Il totale delle variazioni in diminuzione confluisce nel rigo FC32.

Il reddito imponibile finale (FC33–FC39)

La determinazione del reddito finale segue questa sequenza di righi:

FC33 — Reddito o perdita al lordo delle erogazioni liberali: somma algebrica tra FC2 (o FC3) e la differenza tra FC21 e FC32. Se emerge una perdita va riportata nel rigo FC38 senza segno meno.

FC34 — Erogazioni liberali deducibili: da sottrarre al reddito di FC33.

FC35 — Reddito al netto delle erogazioni liberali: base per il calcolo successivo.

FC36 — Perdite dei periodi d’imposta precedenti computabili in diminuzione, distinte in misura limitata (co. 1, art. 84 TUIR, colonna 1) e in misura piena (co. 2, art. 84 TUIR, colonna 2). La somma va in colonna 3.

FC37 — Reddito imponibile finale: differenza tra FC35 e FC36, colonna 3. È il valore che confluisce nella Sezione III per l’imputazione ai partecipanti residenti.

FC38 — Perdita complessiva: da riportare nella Sezione II-B per il riporto agli esercizi successivi.

FC39 — Imposte pagate all’estero dalla CFC sul reddito di esercizio, incluso l’eventuale credito d’imposta indiretto ex art. 3, D.Lgs. 147/2015. Questo importo è determinante per il calcolo del credito d’imposta spettante al soggetto controllante residente in sede di liquidazione nel Quadro RM.

Sezione II-B – Perdite non compensate

La Sezione II-B registra le perdite fiscali della CFC che non hanno trovato capienza nel reddito del periodo e vengono riportate agli esercizi successivi. Si compone di due soli righi, ma la loro corretta compilazione è indispensabile per preservare il diritto al riporto delle perdite nelle dichiarazioni future.

Il rigo FC40 accoglie le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84, co. 1, del TUIR: in colonna 1 va indicata la perdita relativa al presente periodo d’imposta; in colonna 2 il totale delle perdite riportabili, comprensivo della colonna 1. Il rigo FC41 accoglie le perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, co. 2, del TUIR, con la medesima struttura a due colonne.

La distinzione tra perdite in misura limitata (80% del reddito imponibile) e in misura piena (100%, tipicamente dei primi tre periodi d’imposta) rispecchia esattamente le regole del TUIR applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, che la disciplina CFC mutuare integralmente per la determinazione del reddito della controllata estera.

Interazione con il monitoraggio. Quando l’opzione Monitoraggio è attiva, le perdite memorizzate nella Sezione II-B nei periodi in cui non ricorrono le condizioni del co. 4 dell’art. 167 — determinate secondo il co. 7 — sono utilizzate a scomputo dei redditi dei periodi successivi e, per la parte non utilizzata, a scomputo dei redditi imputati per trasparenza nei periodi in cui entrambe le condizioni ricorrono. Le perdite virtuali memorizzate con le modalità semplificate del Provvedimento AdE n. 376652/2021 sono invece utilizzabili solo ai fini della verifica della condizione di tassazione effettiva, non per ridurre il reddito imponibile in trasparenza.

Sezione III – Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

La Sezione III traduce il reddito imponibile determinato nella Sezione II-A in quote da attribuire a ciascun soggetto residente che partecipa agli utili della CFC. È il collegamento operativo tra il Quadro FC e il Quadro RM, dove l’imposta sarà liquidata.

Il meccanismo di imputazione proporzionale

I redditi della CFC sono imputati al soggetto residente controllante alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della controllata estera, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione tramite soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, il reddito è imputato a questi ultimi in proporzione alle rispettive quote.

Per ciascun soggetto residente cui va imputato il reddito, i righi FC62–FC70 della Sezione III richiedono:

ColonnaDato da indicare
1Codice fiscale del soggetto partecipante residente
2Quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC
3Quota di reddito: FC37 × coefficiente colonna 2
4Quota di imposte pagate all’estero dalla CFC: FC39 × coefficiente colonna 2

Ogni soggetto cui è imputata una quota di reddito dovrà riportarla nel Quadro RM del proprio modello dichiarativo (Redditi PF, SP, SC o ENC a seconda della natura del soggetto).

Caso pratico: calcolo della quota di reddito imputata

Si consideri il seguente scenario: una persona fisica residente in Italia detiene direttamente il 60% di una CFC con sede a Malta. La CFC registra un reddito imponibile (rigo FC37) di € 300.000 e ha pagato imposte estere (rigo FC39) di € 15.000.

ElementoCalcoloImporto
Quota di partecipazione60%
Quota di reddito imputata (colonna 3)€ 300.000 × 60%€ 180.000
Quota imposte estere detraibili (colonna 4)€ 15.000 × 60%€ 9.000

La quota di reddito di € 180.000 andrà indicata nel Quadro RM, Sezione II-C (rigo RM61), per la tassazione separata con aliquota media IRPEF non inferiore al 24%. Le imposte estere di € 9.000 saranno detratte dall’imposta italiana liquidata nel medesimo quadro, evitando la doppia imposizione sul medesimo reddito. Per la guida completa alla dichiarazione nel Quadro RM dei redditi di fonte estera si rimanda all’articolo dedicato.

Un caso di controllo indiretto: se il medesimo contribuente detiene il 90% di una holding non residente che a sua volta detiene il 70% della CFC, la quota di partecipazione indiretta da indicare in colonna 2 è pari al 63% (90% × 70%), e il reddito imputato sarà € 300.000 × 63% = € 189.000.

Sezione IV – Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

La Sezione IV va compilata dalle CFC a cui si applica l’art. 96 del TUIR per il calcolo dell’ammontare deducibile degli interessi passivi. La logica è identica a quella applicata ai soggetti IRES residenti: gli interessi passivi netti sono deducibili nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) di periodo, con possibilità di riporto delle eccedenze agli esercizi successivi.

Struttura dei righi FC71–FC75

Il prospetto si articola su cinque righi:

FC71 — Interessi passivi e attivi di periodo. Le colonne accolgono: (1) interessi passivi di periodo e oneri finanziari assimilati; (2) interessi passivi indeducibili riportati da periodi precedenti; (3) interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza; (4) interessi attivi riportati da periodi precedenti; (5) ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili, pari al minore tra la somma delle colonne 1+2 e la somma delle colonne 3+4; (6) eccedenza degli interessi passivi non coperta dagli interessi attivi.

FC72 — ROL. Le colonne 1–5 accolgono le eccedenze di ROL riportate dai periodi precedenti (fino al quinto anno anteriore); la colonna 6 il ROL del periodo corrente. La colonna 7 indica la quota di interessi passivi deducibili nel limite del 30% del ROL complessivo (pregresso e di periodo). Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 6.

FC73 — ROL residuo riportabile. La colonna 1 accoglie il ROL di periodo eccedente l’importo utilizzato; le colonne 2–5 il ROL dei periodi precedenti eccedente la quota utilizzata nella presente dichiarazione. Un punto critico: il mancato utilizzo del ROL eccedente in presenza di interessi passivi netti indeducibili comporta la perdita definitiva di tale eccedenza negli anni successivi. Non è ammesso riportare contemporaneamente sia eccedenze di ROL inutilizzato sia eccedenze di interessi passivi netti indeducibili con riferimento al medesimo periodo.

FC74 — Interessi passivi non deducibili e interessi attivi eccedenti. La colonna 1 accoglie l’eccedenza di interessi passivi rispetto al 30% del ROL; la colonna 2 l’eccedenza degli interessi attivi. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili va riportato nel rigo FC6 come variazione in aumento nella Sezione II-A.

FC75 — Disciplina transitoria per prestiti anteriori al 17 giugno 2016. Le colonne accolgono: (1) il ROL di cui all’art. 13, co. 4, lett. a, del D.Lgs. 142/2018; (2) gli interessi passivi relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016; (3) l’importo di colonna 2 per cui si utilizza prioritariamente il ROL di colonna 1; (4) la differenza residua di ROL da riportare al periodo successivo. Gli importi indicati nella colonna 3 del rigo FC75 non vanno riportati nel rigo FC71, essendo soggetti a disciplina separata.

Sezione V – Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La Sezione V va compilata esclusivamente nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla specifica CFC indicata nel rigo FC1. Nei periodi d’imposta successivi non va compilata, salvo mutamento delle condizioni che ne avevano determinato la prima compilazione.

La sezione contiene due caselle alternative:

Casella 1 — Conformità. Va barrata quando i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi. È la dichiarazione più frequente nella prassi e non richiede il coinvolgimento di un revisore esterno.

Casella 2 — Attestazione di congruità. Va barrata quando la conformità non può essere dichiarata spontaneamente e la congruità dei valori è stata attestata con perizia da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In questo caso vanno indicati nella sezione anche i dati identificativi del revisore (cognome, nome, codice fiscale) e la data della perizia.

La mancata compilazione della Sezione V nel primo esercizio di applicazione della disciplina espone il contribuente al rischio di disconoscimento dei valori di partenza fiscali degli elementi patrimoniali della CFC in sede di controllo, con conseguente rideterminazione del reddito imponibile da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il regime sostitutivo CFC al 15% (art. 167, co. 4-ter TUIR)

Il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto all’art. 167 del TUIR il co. 4-ter, che consente al soggetto controllante di optare per un’imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile netto della CFC, in alternativa alla tassazione per trasparenza. L’opzione è riservata alle controllate che realizzano oltre un terzo di passive income e redigono bilanci certificati da un revisore autorizzato nel Paese di localizzazione. Per l’analisi completa dei requisiti e del calcolo della base imponibile si rimanda all’articolo dedicato al regime sostitutivo CFC al 15%.

Come si esercita nel Quadro FC

L’opzione si esercita indicando il codice 1 nella casella “Art. 167, comma 4-ter” della Sezione I e compilando il solo rigo FC2 con l’utile contabile netto, calcolato al netto di svalutazioni di attivi e accantonamenti a fondi rischi. I righi della Sezione II-A non vanno compilati. L’opzione va indicata su tutti i moduli in caso di più controllate e ha efficacia dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

Durata, rinnovo e interazione con il monitoraggio

L’opzione ha durata triennale, è irrevocabile nel triennio e si rinnova tacitamente alla scadenza salvo revoca con codice 2 nella medesima casella. Il Provvedimento AdE del 31 marzo 2026 ha confermato che in assenza di monitoraggio continuo durante il triennio, al momento della revoca i valori fiscali ripartono da zero senza possibilità di recuperare le perdite maturate nel periodo. Chi prevede una futura tassazione per trasparenza deve pertanto mantenere attiva la casella Monitoraggio anche durante l’efficacia dell’opzione sostitutiva.

Consulenza fiscalità internazionale

La corretta gestione del Quadro FC richiede un’analisi preliminare della struttura di controllo, della tassazione effettiva della controllata estera e della composizione dei proventi. Un’impostazione errata — dalla scelta del regime alla compilazione dei valori di partenza fiscali — può comportare la rideterminazione del reddito imponibile in sede di controllo o la perdita definitiva di perdite e eccedenze di ROL maturate all’estero.

Se detieni partecipazioni in società estere e devi valutare l’applicabilità della disciplina CFC o la convenienza del regime sostitutivo al 15%, puoi richiedere una consulenza fiscale strategica per un’analisi della tua situazione specifica.

Dott. Federico Migliorini - Consulenza Societaria Internazionale

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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