Pensionati all’estero: detassazione della pensione

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I criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione di fonte italiana per pensionati trasferiti all'estero. Diverso trattamento per le pensioni "private" e "pubbliche". Richiesta di erogazione della pensione lorda e richiesta di accredito della pensione all'estero da parte dell'INPS.

Il trasferimento di residenza all’estero da parte di un pensionato è spesso legato alla necessità di individuare un Paese con un tenore di vita soddisfacente, sfruttando anche possibili vantaggi fiscali. Solitamente, l’ottimo disponibile è dato dalla possibilità di sfruttare un’aliquota di tassazione favorevole nel Paese estero, e la detassazione della pensione da parte dell’INPS.

In un precedente contributo ho individuato i 7 migliori paesi in cui trasferirsi per pensionati. In questo articolo, invece, andiamo ad approfondire gli aspetti legati ai criteri di tassazione dei redditi da pensione percepiti da parte di pensionati italiani espatriati all’estero. Analizzeremo la normativa fiscale nazionale e convenzionale e gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il trasferimento di residenza all’estero dei pensionati

Il processo legato al trasferimento di residenza fiscale all’estero è legato al rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 del TUIR, i quali si fondano sul concetto di residenza (associata all’iscrizione AIRE), al domicilio, come luogo in cui si sviluppano i principali elementi di natura personale e familiare, fino ad arrivare alla presenza fisica (considerata anche per frazioni di giorno). La presenza anche solo di uno di questi elementi per almeno 183 giorni nell’anno determina il mantenimento della residenza fiscale in Italia, con applicazione del principio della cd “worldwide taxation“. Ho già approfondito queste tematiche in dettaglio in altri contributi legati alla residenza fiscale.

La residenza fiscale deve essere analizzata anche in relazione a quanto previsto dalle varie Convezioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i vari Paesi esteri.

Per quanto di nostro interesse è importanza sottolineare che la procedura di trasferimento deve essere attentamente pianificata in anticipo, programmata e analizzata con l’ausilio di professionisti esperti. In questo senso al termine dell’articolo trovi il modulo di contatto per ricevere una consulenza con me.

Per approfondire: Residenza fiscale delle persone fisiche: gli elementi guida.

Tassazione dei redditi da pensione erogati a non residenti

Trasferirsi all’estero, ed effettuare il corretto trasferimento da un punto di vista fiscale è il punto di partenza per poter godere del beneficio più grande. Si tratta dell’agevolazione, perfettamente legale, di vedersi tassare la propria pensione esclusivamente all’estero.

Andiamo ad analizzare, a questo punto, la regola generale che disciplina la tassazione dei redditi da pensione corrisposti da Enti italiani. Successivamente, invece, vedremo come è possibile ottenere l’esenzione dall’applicazione delle ritenute italiane sulla pensione corrisposta ad un espatriato.

La normativa italiana prevede quanto segue:

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Questo se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta d’imposta a titolo definitivo.

La regola generale è che un pensionato espatriato che percepisce una pensione di fonte italiana deve tassare tale reddito in Italia (Stato della fonte). Successivamente, tale reddito deve essere assoggettato a imposizione anche nello Stato di residenza fiscale. Questo è il principio generale per l’imponibilità (concorrente) dei redditi da pensione.

Redditi da pensione nelle Convenzioni internazionali

Come visto la tassazione delle pensioni del settore privato percepite da soggetti espatriati prevede una potestà impositiva concorrente del reddito. In sostanza, siamo di fronte ad una fattispecie di doppia imposizione giuridica. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito, l’Italia ha siglato delle Convenzioni internazionali con tantissimi Paesi. All’interno della convenzione si trovano le varie regole previste per superare le problematiche di doppia imposizione reddituale. La regola generale prevista nelle convenzioni OCSE è le pensioni corrisposte a soggetti non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni dei:

  • Lavoratori del settore privato;
  • Lavoratori del settore pubblico.

Andiamo ad analizzare, di seguito, le diverse modalità di imposizione dei redditi da pensione del settore privato e pubblico per il pensionato espatriato all’estero.

Pensioni del settore privato

Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia secondo il modello OCSE l’art. 18 è quello che riguarda i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione privata. La pensione privata è quella che deriva dall’esercizio di attività di lavoro per conto di enti “privati” (non appartenenti al settore pubblico). La fattispecie è quella legate al percepimento di redditi da pensione privata di fonte italiana da parte del pensionato trasferito all’estero in maniera stabile (che ha verificato i requisiti per la residenza fiscale estera). Su questa casistica l’art. 18 del modello di Convenzione OCSE prevede quanto segue:

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato

Art. 18 Modello OCSE – Pensioni private

In pratica, le pensioni dei lavoratori privati devono essere assoggettate a imposizione solo nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore. Questo, indipendentemente dal Paese ove egli abbia lavorato e maturato i requisiti pensionistici. Quindi, volendo riassumere è possibile individuare alcuni requisiti indispensabili per applicare l’art. 18 del modello OCSE:

  • Il pensionato italiano deve perfezionare il proprio trasferimento di residenza all’estero;
  • Il pensionato deve percepire dall’Italia una pensione “privata“;
  • Deve trasferirsi in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che per l’art. 18 ricalca le disposizioni del modello OCSE.

Solo al verificarsi di queste condizioni è possibile ottenere l’accredito della pensione lorda all’estero, per ottenere la sola tassazione estera del reddito. Come avrai capito, quindi, è fondamentale effettuare una corretta procedura di trasferimento di residenza all’estero per ottenere questo importante vantaggio fiscale.

Solo in alcuni specifici casi l’Italia ha previsto l’imposizione concorrente delle pensioni del settore privato. È il caso, ad esempio, delle Convenzioni stipulate tra l’Italia e la Francia, la Finlandia, la Svezia e il Lussemburgo, di seguito esaminate.

Tassazione della pensione italiana del lavoratore autonomo

In base al § 7 del Commentario all’art. 18 del modello OCSE, la disciplina in esame non riguarda le pensioni corrisposte agli ex professionisti indipendenti, a meno che gli Stati abbiano deciso di estendere il principio a tutte le pensioni con una clausola ad hoc contenuta nelle singole Convenzioni. In linea generale, in questi casi si applica l’art. 21 paragrafo 1 della Convenzione modello OCSE, rubricato “Altri redditi”.

Pensioni nel settore pubblico

Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia secondo il modello OCSE l’art. 19 è quello che riguarda i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione pubblica. La pensione pubblica è quella che deriva dall’esercizio di attività di lavoro per conto di enti “pubblici” (Stato ed enti pubblici locali). In questo caso, il pensionato italiano espatriato all’estero per l’imposizione della pensione deve seguire le disposizioni previste dall’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione OCSE. In particolare:

“2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni”

Art. 19, par. 2 Modello OCSE – Pensioni pubbliche

La possibilità di ottenere una tassazione della pensione esclusivamente nello stato estero di residenza, non vale per i pensionati che sono stati dipendenti della Pubblica Amministrazione (pensionati ex Inpdap) emigrati all’estero. Questi soggetti, invece, sono obbligati a subire una doppia imposizione (quella del Paese ospitante oltre alle imposte trattenute alla fonte in Italia). Riassumendo, uno statale, parastatale, ex militare, finanziere, ex dipendente degli Enti Locali (Comuni, Provincie, Regioni), un vigile del fuoco, poliziotto o forestale non hanno diritto alla defiscalizzazione della loro pensione se risiedono all’estero.

Si tratta, in buona sostanza, di una importante differenza di trattamento, che dovrebbe essere sanata direttamente dal governo. Altrimenti, qualcuno dei soggetti interessati potrebbe fare ricorso alla Consulta. Tuttavia, trattandosi di disposizione Convenzionale è molto difficile che possa essere modificata senza un intervento a livello OCSE.

Tabella riepilogativa sui criteri di tassazione dei redditi da pensione per espatriati

Di seguito, nella tabella sottostante, ho riassunto i criteri di collegamento che abbiamo visto per i redditi da pensione di fonte italiana percepiti da cittadini italiani espatriati all’estero (ed iscritti AIRE).

PensionatiCriterioArticolo Modello OCSE
Settore privatoEsclusiva nel Paese di residenza fiscale Art. 18 Modello OCSE
Settore pubblico Esclusiva nel Paese di corresponsioneArt. 19 Modello OCSE

La procedura di defiscalizzazione della pensione per espatriati

Dai criteri di collegamento analizzati precedentemente, se sei un pensionato INPS del settore privato puoi ottenere l’esenzione dall’applicazione delle ritenute alla fonte in Italia sulla pensione. In pratica, il pensionato che si è trasferito all’estero ha facoltà di chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore. Tramite questa procedura è possibile ottenere la detassazione della pensione italiana. Come previsto dall’articolo 18 del modello OCSE tale reddito rimane soggetto a imposizione esclusiva del Paese di residenza fiscale. Oppure è possibile richiedere l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato. Ad esempio l’imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione.

Per ottenere l’applicazione dell’art. 18 del modello OCSE è necessario seguire i seguenti passaggi:

  • Il pensionato italiano deve perfezionare il proprio trasferimento di residenza all’estero;
  • Il pensionato deve percepire dall’Italia una pensioneprivata“;
  • Deve trasferirsi in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che per l’art. 18 ricalca le disposizioni del modello OCSE;
  • Presentare apposita domanda all’INPS per la richiesta dell’accredito della pensione lorda.

La domanda di pensione al lorda all’INPS

Una volta verificati gli elementi sopra indicati il pensionato che ha trasferito all’estero la propria residenza fiscale può presentare apposita domanda all’INPS. Si tratta della domanda per la richiesta dell’accredito della pensione al lordo della tassazione italiana. A tal fine il pensionato deve presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modulo disponibile nel sito INPS. E’ possibile trovare il modulo nel sito INPS, alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali. Il modulo è presente in 4 versioni:

  • Modello CI531-EP-I/1 modulo italiano-inglese;
  • Modello CI532-EP-I/2 modulo italiano-francese;
  • Modelli CI533-EP-I/3 modulo italiano-tedesco;
  • Modello CI534-EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall’Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati. Questo modello rappresenta l’istanza utile per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell’imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente.

Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera e dovrà essere consegnato in modalità cartacea. Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il modello 6166 rilasciato dall’IRS statunitense. Quello che possiamo dire è che diviene di fondamentale importanza per il pensionato espatriato essere in possesso di una certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità fiscale dello Stato ove è impatriato.

Richiesta di rimborso delle imposte relative ad annualità precedenti

La procedura per ottenere la defiscalizzazione della pensione italiana non è immediata. L’INPS prima di erogare la pensione lorda deve effettuare i relativi controlli di rito. Si tratta di controlli legati all’effettività della residenza fiscale estera, anche attraverso l’analisi della documentazione allegata alla domanda. Per questo motivo può venirsi a creare uno sfasamento temporale tra richiesta dell’agevolazione ed ottenimento della stessa. Per questo periodo di tempo il pensionato ha facoltà di chiedere il rimborso delle ritenute italiane applicate sulla pensione. La richiesta di rimborso delle imposte italiane deve essere presentata al seguente indirizzo:

Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara

L’istanza di rimborso deve essere prestata entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del DPR n. 602/73). L’istanza di rimborso delle trattenute applicate deve contenere necessariamente:

  • L’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale nonché
  • La dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

Condizioni particolari con Francia Brasile e Canada

Come ho avuto modo di spiegarti la regola generale della tassazione dei redditi da pensione dei lavoratori privati è legata allo stato di residenza fiscale del pensionato. Soltanto questo Stato ha potestà impositiva su quel reddito da pensione. Questa regola generale di imposizione, tuttavia, presenta alcune deroghe. Questo, in quanto, la Convenzione contro le doppie imposizioni siglata dall’Italia ha previsto condizioni diverse. Alcuni fra questi accordi dettano regole del tutto peculiari, prevedendo specifiche soglie di esenzione o la tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti.

Redditi da pensione nella Convenzione tra Italia e Francia

In particolare la Francia, con cui è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali (Legge n. 7/1/1992, n. 20), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’articolo 18, che:

“1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti

Art. 18 Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni

Doppia imposizione dei redditi da pensione tra Italia e Francia

A tal proposito appare opportuno ricordare che tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi, in data 20 dicembre 2000, è stato stipulato un accordo amichevole. Si tratta di un accordo disponibile sul sito internet del Consolato Generale d’Italia, alla voce “Pensioni – convenzione italo-francese”. In questa sezione si precisa che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti, tra i quali in primo luogo l’INPS rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2 dell’articolo 18. Pertanto, tali redditi devono essere assoggettate ad imposizione sia in Italia sia nel Paese estero (principio della tassazione concorrente). Inoltre, per le imposte pagate in quest’ultimo Stato in via definitiva, spetta il credito di imposta se previsto.

Pertanto, come precisato dal Ministero dell’Economia e Finanze anche in occasione delle interrogazioni parlamentari n. 2-00184 del 22/11/2007 e n. 5-04938 del 22/06/2011, l’INPS risulta obbligato ad applicare alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità, corrisposte a beneficiari residenti in Francia, la ritenuta d’imposta, con le modalità previste dall’articolo 23 del DPR n. 600/73. Le Autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute ad eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione. Questo applicando le disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione tra l’Italia e la Francia, intitolato “Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni”.

Redditi da pensione nella Convenzione tra Italia e Brasile

Ulteriore Convenzione contro le doppie imposizioni con regime impositivo peculiare è quella in vigore con il Brasile. Per le pensioni della gestione previdenziale privata è prevista una soglia di esenzione corrispondente al valore equivalente in euro di 5.000 dollari statunitensi. Per l’eccedenza la tassazione è effettuata secondo le regole della legislazione fiscale italiana (IRPEF).

Redditi da pensione nella Convenzione tra Italia e Canada

Altra ipotesi di convenzione particolare è quella in vigore tra Italia e Canada per i redditi da pensione. La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada prevede una soglia di esenzione pari alla somma equivalente in euro di dodicimila dollari canadesi. Per prestazioni di importo superiore, la tassazione dell’eccedenza con applicazione dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.


La richiesta di erogazione delle pensione all’estero

Il pensionato che ha perfezionato la propria residenza fiscale all’estero ha la possibilità di chiedere all’INPS l’erogazione della pensione su un conto corrente estero (aperto nel Paese di nuova residenza). In particolare:

  • Il pensionato che si è trasferito in uno dei paesi dell’Unione europea (Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna ecc…) può richiedere che gli venga versata la pensione in una delle seguenti modalità:
    • Su un conto corrente bancario estero, indicando le coordinate bancarie;
    • Su un conto corrente postale estero, indicando le coordinate del conto corrente postale;
    • Tramite l’emissione di un assegno bancario in euro.
  • Per chi invece decide di stabilire la propria residenza in uno stato al di fuori dell’Unione europea, le condizioni e le modalità di pagamento possono essere varie.

La soluzione migliore (come specificato sul sito dell’Inps), consiste nello scrivere un email all’Ufficio Pensioni Estero: [email protected] per richiedere tutte le informazioni necessarie.

La periodicità dei pagamenti rispetta le scadenze classiche delle pensioni pagate in Italia, cioè:

  • Mensile, se l’importo della pensione è maggiore di 65,00 euro;
  • Semestrale, se l’ammontare della pensione è maggiore di 5 e minore di 65,00 euro;
  • Annuale, se l’importo totale è minore di 5,00 euro.

Per approfondire: Accertamento esistenza in vita INPS: cos’è e come funziona.


Giurisprudenza

Di seguito alcune posizioni di giurisprudenza sui criteri di collegamento per i redditi da pensione.

Ctg Abruzzo sentenza n. 642/7/2023 

Secondo i giudici della Ctg Abruzzo, sentenza n. 642/7/2023 il pensionato residente in Lussemburgo, ha diritto a ottenere il rimborso delle ritenute alla fonte Irpef operate dall’Inps sul reddito da pensione percepito. Questo in relazione all’applicazione dell’articolo 18, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Lussemburgo, la quale prevede che la pensione percepita dal residente all’estero debba essere tassata solo in tale Stato di residenza e non anche in Italia. Secondo i giudici, il pensionato residente all’estero in uno Stato con un regime fiscale vantaggioso e che abbia subito la ritenuta alla fonte da parte dell’Inps può chiederne il rimborso: ciò che rileva è unicamente il potere impositivo, anche solo potenziale, dello Stato estero di residenza.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui pensionati all’estero

L’Agenzia delle Entrate provvede, annualmente, ad effettuare accertamenti fiscali volti a verificare la correttezza della situazione dei pensionati all’estero. L’obiettivo dei controlli è legato ad individuare l’effettivo trasferimento all’estero della residenza fiscale. Non sono rari, infatti, casi nei quali il pensionato, pur vivendo all’estero stabilmente, mantiene in Italia legami familiari, economici e patrimoniali tali da non poter determinare un effettivo trasferimento della residenza fiscale.

L’attività di accertamento è legata all’individuazione del rischio di evasione fiscale, che l’Agenzia individua per ciascun soggetto iscritto AIRE. I comuni, infatti, sono tenuti a comunicare all’Agenzia i soggetti iscritti AIRE (entro i 6 mesi successivi). Inoltre, l’Amministrazione finanziaria può contare sull’ausilio di specifiche banche dati, ed anche strumenti di scambio di informazione con i Paesi esteri, utili ad individuare possibili situazioni di esterovestizione personale. Sulla base di queste informazioni vengono stilate delle liste selettive di contribuenti da assoggettare a controllo.

Una prima forma di controllo è quella che può avvenire nei primi tre anni dall’iscrizione AIRE. In questo lasso di tempo sia il Comune che l’Agenzia delle Entrate possono effettuare le opportune attività di indagine al fine di verificare che il pensionato espatriato abbia effettivamente cessato di essere residente nel territorio nazionale.

Sotto il profilo pratico non sono, generalmente, frequenti i controlli sui pensionati espatriati. Tuttavia, negli ultimi anni, l’incremento dei canali a disposizione per individuare anomalie, tra banche dati nazionali e scambi di informazioni con stati esteri, hanno incrementato il numero di soggetti sottoposti a controllo. Particolare attenzione deve essere prestata dai soggetti trasferiti in Paesi non collaborativi, oppure in Paesi confinanti con l’Italia. Inoltre, occorre prestare attenzione ai legami, personali, economici e patrimoniali come elemento di collegamento con il territorio nazionale.

Nel caso in cui dall’attività di controllo emergano irregolarità l’Amministrazione finanziaria procedere al recupero delle imposte evase, applicando le sanzioni amministrative previste. Si tratta di situazioni spiacevoli in cui trovarsi che possono essere prevenute attraverso un’attenta e preventiva analisi sulla propria situazione personale.

Consulenza fiscale online trasferimento sicuro

Come abbiamo visto godersi la propria pensione all’estero, senza dover pagare le imposte allo Stato italiano è possibile, rispettando la normativa prevista e soltanto in specifiche fattispecie. Se vuoi effettuare una pianificazione fiscale mirata e programmare il tuo trasferimento all’estero, fallo consultandoti con un Commercialista esperto in questo ambito.

Il rischio di incorrere in errore è ampio, e può portarti a sanzioni che potresti benissimo evitare. L’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni ha notevolmente aumentato i controlli. In particolare, si tratta di accertamenti volti ad individuare i soggetti che:

  • Non hanno applicato correttamente queste normative sul trasferimento di residenza all’estero;
  • Hanno effettuato il trasferimento all’estero al solo fine di eludere materia imponibile. Si tratta, per la maggior parte, di situazioni di soggetti che hanno trasferito la propria residenza all’estero (solo in senso civilistico), ma mantenendo il proprio domicilio in Italia (inteso come centro dei propri interessi familiari ed economici).

Situazioni di irregolarità nel trasferimento sono spesso legate al permanere di legami forti con l’Italia, come ad esempio il mantenimento di patrimoni in Italia, il trasferimento di denaro dall’estero all’Italia, o il trascorrere in Italia rilevanti periodi nel corso dell’anno. Classico caso è quello del pensionato che trascorre in mesi estivi in Italia e solo i mesi invernali all’estero, mantenendo abitazione ed utenze intestate in Italia. In caso di ricevimento di un avviso di accertamento in queste fattispecie è palese che non vi sono possibilità di difesa.

Per questi motivi, quindi, è importante conoscere la normativa ed affidarsi a consulenti esperti che sappiano indirizzarti verso le giuste soluzioni da prendere in relazione alla vostra situazione personale. Ricorda, infine, che in caso di audit dell’Agenzia è necessario farsi trovare preparati con un fascicolo personale che contenga tutte le informazioni utili a dimostrare la bontà della tua scelta e degli adempimenti fiscali che hai posto in essere. Per qualsiasi info ulteriore contattami attraverso il servizio di consulenza fiscale online.

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