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Web Tax: scenari di tassazione dell’economia digitale

Fiscalità InternazionaleWeb Tax: scenari di tassazione dell'economia digitale

Applicazione della Web Tax sui servizi digitali nello scenario economico internazionale. La posizione dell’OCSE. Applicazione della Web Tax nell’economia italiana.

L’economia digitale è un mondo che corre parallelo a quello offline, ma con una velocità infinitamente superiore.

Non ci sono confini, né territoriali, né di tipologie di attività. Per questo le opportunità di business sono praticamente infinite.

In questo modo che corre troppo in fretta ci sono ancora regole fiscali ancorate a criteri tradizionali. Criteri che quindi non sono al passo con i tempi del Web.

Le regole fiscali, infatti, sono ancorate a criteri di territorialità e fisicità che si fa fatica ad abbandonare.

Regole, quindi, inapplicabili concretamente a business immateriali di multiformi tipologie come quelli della digital economy.

L’approccio a questo tipo di problematiche non può che essere internazionale.

Altrimenti si rischiano iniziative approssimative e discriminatorie. Questo, ad esempio è quanto è avvenuto attraverso l’introduzione della Web Tax italiana.

Questa nasce prima attraverso il D.L. n. 50/2017 come procedura di disclosure per stabili organizzazioni occulte in Italia di aziende del Web con residenza estera. Successivamente, con la Legge n. 205/2017 la Web Tax diventa una vera e propria imposta sui servizi digitali del Web.

I tempi per una soluzione sovranazionale sono lunghi ed è possibile studiare opzioni, anche domestiche, transitorie. Queste però debbono essere diverse da quelle recentemente approvate e possibilmente condivise a livello comunitario. Evitando in primis inique imposizioni sul fatturato.

La dimensione internazionale connaturata alla rete impone che se si vuole riscrivere il sistema di tassazione occorre farlo su base convenzionale. Oppure, quanto meno, comunitaria, altrimenti si rischiano iniziative approssimative e discriminatorie.

Guardando tuttavia proprio alle recenti iniziative legislative intraprese nel nostro Paese, ovvero alla c.d. Web Tax sui servizi digitali introdotta dalla Legge n. 205/2017, non ci si può ritenere soddisfatti.

La tassazione dell’economia digitale è il tema di maggiore attualità ed interesse nel panorama fiscale, ma anche, verosimilmente, il meno compreso.

Per questo motivo, in questo contributo partendo dallo scenario internazionale cerchiamo di analizzare la Web Tax italiana.

Web Tax

Web Tax nello scenario internazionale

Parlare di Web Tax è una semplificazione che rischia di far perdere di vista la complessità degli aspetti tributari della digital economy, che sono i più disparati.

Parlare di economia digitale significa infatti parlare di bitcoin, di intermediazione di servizi, di e-commerce, di fashion blogger, delle c.d. over the top o anche infine della componente digitale di attività tradizionali.

In tutti questi casi gli aspetti tributari – sia per l’imposizione diretta che indiretta – di queste attività sono molto diversi tra loro.

Limitandoci all’esame di come assoggettare ad imposizione nel Paese di produzione della ricchezza business principalmente immateriali che non necessitano di insediamenti in quest’ultimo, l’ambiente normativo da esplorare non può essere domestico e non può passare da iniziative tipo la Web Tax approvata in Italia.

Il terreno su cui innestare interventi strutturali dovrebbe essere quello delle convenzioni.

Oggi in particolare potrebbe essere quello della Convenzione Multilaterale elaborata dall’OCSE per il recepimento delle misure per la prevenzione delle pratiche di erosione della base imponibile e dislocazione dei profitti poste in essere dalle imprese multinazionali.

Tuttavia la Convenzione prevede clausole di riserva e soprattutto non è stata sottoscritta dagli USA.

Considerate, infatti che i c.d. giganti del web sono per la maggior parte americani.

Sul tema è opportuno richiamare la posizione OCSE e quella della Commissione europea.

Digital Economy: posizione OCSE

L’Action one del progetto BEPS dell’OCSE è dedicato all’economia digitale.

L’OCSE non raccomanda l’introduzione di regole ad hoc per le imprese digitali. In considerazione del fatto che l’intera economia sta diventando prevalentemente digitale e si potrebbero ingenerare discriminazioni.

L’Action one ruota attorno alla possibile introduzione di un nuovo criterio di collegamento.

Criterio diverso dalla stabile organizzazione, basato sulla c.d. presenza economica significativa nel territorio (Significant economic presence, che fa riferimento al fatturato e al numero dei clienti presenti nei vari Paesi).

Questo pur essendo menzionate altre soluzioni, quali l’introduzione di una withholding tax o di una Equalization levy.

Si tratta comunque soluzioni che il documento ritiene tuttavia inattuabili allo stato attuale. Considerato che l’implementazione di altre azioni BEPS potrebbe impattare anche sull’economia digitale.

Digital Economy: posizione UE

La Commissione europea propone da tempo di utilizzare, tra gli altri fattori, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei dati digitali per determinare una base imponibile comune consolidata.

Questo come base imponibile per l’imposta delle società europee (c.d. CCCTB – Common Consolidate Corporate Tax Base).

La Commissione sta pensando, quindi, di introdurre un’imposta sul fatturato (c.d. Equalization tax). Oppure di modificare il concetto di stabile organizzazione. Per aprire alla c.d. stabile organizzazione virtuale.

Un concetto di stabile organizzazione basato sul numero di clienti presenti nei vari Stati.

Tuttavia, la stessa Commissione si augura che vi sia una condivisione anche con l’OCSE. Soprattutto ove si parli di modifiche inerenti la stabile organizzazione o il transfer pricing. Su questo l’utilizzo massivo della metodologia profit split potrebbe essere un’altra delle opzioni praticabili.

Presenza economica significativa

La Commissione continua comunque ad esprimere il suo favore verso la CCCTB. Ipotesi che andrebbe tuttavia coordinata con il concetto di “presenza economica significativa” proposto dall’OCSE.

Presenza individuata sulla base di una molteplicità di fattori, tra i quali:

  • il fatturato
  • il numero dei clienti,

Ovvero, fattori che attestino il legame con un determinato Paese.

Secondo la Commissione, in attesa della condivisione della migliore strada, si potrebbero anche implementare delle misure “temporanee” per proteggere il gettito degli Stati membri.

Il riferimento è all’Equalization tax.

Si tratta di una tassazione separata sul fatturato. Ovvero, una withholding tax sui pagamenti delle transazioni digitali. Oppure, una imposta sui ricavi generati dai servizi digitali e dall’attività pubblicitaria.

Stabile organizzazione virtuale in Italia

Il legislatore domestico ha più volte provato a disciplinare fiscalmente il mondo del web, con scarsi risultati.

Si è provato anche ad approcciare il concetto di stabile organizzazione virtuale.

La Legge n. 205/2017, al comma 1010,ha introdotto modifiche generali al concetto di stabile organizzazione in attuazione dell’Action seven del progetto BEPS.

Tuttavia, ai fini che qui interessano, occorrerà valutare come verrà interpretata la lettera f) dell’art. 162 del DPR n. 917/86.

Secondo la quale, per la quale può configurare una stabile organizzazione:

una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso

La disposizione richiama il concetto di presenza economica significativa, che ruota attorno al fatturato e al numero dei clienti presenti in un determinato Paese e sembra rivestire una valenza antielusiva.

Ai fini tuttavia dell’effettivo utilizzo di tale novella nel mondo dell’economia digitale occorrerà vedere il pieno recepimento dei BEPS e di tali concetti nelle (prevalenti) disposizioni convenzionali.

Tassazione della Web Economy

 

 

Si ritiene che, per disciplinare fiscalmente il mondo del web, l’opzione che appare meno a rischio censure sia una equalization levy legata all’utilizzo della banda larga commisurata al numero di byte usati dai siti internet.

Potrebbe pensarsi ad un sistema di aliquote progressive e franchigie per introdurre un meccanismo di progressività dell’imposta (che quindi non graverebbe sul fatturato), magari consentendo la deducibilità di tale particolare imposta “sul consumo” dal reddito d’impresa dell’eventuale stabile organizzazione del soggetto non residente.

Oltre al Regno Unito, altri Paesi hanno fatto da sé.

In India è stata prevista un’imposta che si sostanzia in un prelievo del 6% sulle commissioni pagate da imprese residenti a soggetti non residenti per servizi di advertising on line superiori a 1.500 dollari.

In Israele sono stati invece introdotti dei regimi che incentivano le imprese digitali a trasferire nel Paese le attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali.

Ma vediamo cosa ha fatto l’Italia, con l’applicazione della Web Tax.

La Web Tax Italiana

La Web Tax introdotta dalla Legge n. 205/2017 è una imposta con aliquota del 3% sul valore di alcune transazioni digitali business to business (B2B).

Entrerà in vigore l’anno successivo a quello di adozione di un Decreto ministeriale che entro il 30 aprile 2018 dovrà perimetrare il suo ambito oggettivo di applicazione. Si tratta, quindi, di imposta che entrerà in vigore nel 2019.

È una imposta indiretta su transazioni B2B. Quindi non sul commercio elettronico tradizionale verso i consumatori (B2C), a carico di operatori economici italiani e stranieri che in un anno effettuino più di tremila prestazioni di servizi “digitali”.

Ad esempio rientrano nel campo di applicazione dell’imposta pubblicità on line e cloud computing.

Si tratta di una Web Tax settoriale. Nel senso colpisce solo un segmento del variegato mondo dell’economia digitale ed ha una aliquota fissata al 3% delle vendite di tali servizi. che dovranno essere puntualmente indicati da un Decreto del MEF da adottare entro il 30 aprile 2018.

Web Tax: base imponibile

La base imponibile, sia per i soggetti italiani che stranieri, è il corrispettivo pattuito tra imprese al netto dell’IVA.

Senza concessione di crediti di imposta ai soggetti che già pagano imposte in Italia, come era stato inizialmente proposto.

Questo la fa configurare come una sorta di sovrimposta indiretta che rischia di penalizzare con una doppia imposizione chi già paga imposte nel nostro Paese.

L’imposta è trattenuta all’atto del pagamento da chi riceve il servizio (committente), con obbligo di rivalsa sui prestatori.

È poi versata dal committente entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Il meccanismo ricorda quello di una ritenuta applicata e versata dal committente.

Web Tax: accertamento

Ai fini accertativi e contenziosi si applicheranno le disposizioni in materia di IVA.

Sono tuttavia esonerati i prestatori che effettuino meno di tremila transazioni annue laddove “autocertifichino” questa condizione ai committenti.

Si tratta di un aspetto arduo da monitorare, soprattutto per i prestatori non residenti, che potrebbero ignorare i dettami del legislatore domestico, a fronte anche di incertezze sulle eventuali conseguenze in caso di mancato rispetto della previsione.

Esoneri

Altri esoneri riguardano i soggetti agricoli, i forfettari di cui alla Legge n. 190/2014 e quelli che avviano nuove iniziative ex lege n. 111/2011.

Invero anche su questi esoneri sussistono delle perplessità in punto di potenziali effetti discriminatori, posto che tra i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, DPR n. 600/73, cui la norma fa rinvio, vi sono altri soggetti di piccole dimensioni che invece potrebbero restare incisi dal tributo.

Prestazioni di servizi

Nel dettaglio le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici dovranno essere individuate dal Decreto del MEF.

Si dovrà trattare, come indicato in termini generali dalla stessa novella, di servizi forniti attraverso internet essenzialmente “automatizzati”.

Ovvero con un intervento umano minimo, impossibili da rendere in assenza di tecnologia e intervenuti tra operatori economici (ovvero B2B), con esclusione quindi del commercio elettronico verso i consumatori (B2C), che non restano (almeno direttamente) colpiti dal tributo.

Esemplificando, si può pensare ai servizi di analisi, trasmissione e elaborazione di dati, o alla pubblicità sui social media o motori di ricerca on line o alla promozione di servizi affittando spazi virtuali su un portale che li intermedia.

 

 

La web tax transitoria

Ancor prima della Legge n. 205/2017, il D.L. n. 50/2017 ha introdotto un altro istituto volto a (tentare di) risolvere la tassazione dell’economia digitale.

Si sostanzia in una procedura di emersione per le c.d. stabili organizzazioni occulte, con benefici premiali sul versante sanzionatorio amministrativo e penale.

L’istituto, che nasce nelle intenzioni del legislatore come misura di contrasto all’evasione dei gruppi multinazionali della digital economy. Ma che in realtà è operante per tutti i gruppi internazionali con determinate caratteristiche dimensionali, presenta alcuni aspetti applicativi problematici.

Unica nota positiva è il tendere dell’Amministrazione finanziaria verso “procedure di cooperazione e collaborazione rafforzata”, con l’ambizione di garantire certezza del diritto e prevedibilità dell’imposizione.

È infatti anche questo un istituto di matrice bilaterale di natura partecipativa, che mira ad una definizione della pretesa tributaria appunto su base consensuale-bilaterale.

Anziché autoritativa-unilaterale.

 

Procedura della web Tax transitoria

La definizione di web tax transitoria è impropria quindi. Non trattandosi di un nuovo tributo quanto di un procedimento opzionale di contraddittorio preventivo tra imprese estere e Amministrazione finanziaria.

Si tratta di un procedimento volto all’accertamento dell’esistenza di una stabile organizzazione in Italia. Anche per i periodi di imposta passati.

La procedura si applica alle società estere appartenenti a gruppi multinazionali (non solo digitali) con un fatturato complessivo superiore a 1 miliardo di euro. E che, inoltre, realizzano vendite in Italia, per più di 50 milioni.

Questo “avvalendosi del supporto” di altre società o entità italiane appartenenti al medesimo gruppo.

Interpello qulificatorio

Si prevede nei fatti che tali soggetti possano accedere ad una forma di “interpello qualificatorio” ex post. Interpello volto alla verifica della sussistenza di una stabile organizzazione in Italia.

Interpello diverso da quelli a regime, previsti dall’art. 11 della Legge n. 212/2000 e dall’art. 31-bis, DPR n. 600/1973. Interpelli che prevedono che la valutazione dell’esistenza della branch sia preventiva.

Invero, anche qui la combinazione (utilizzando gli strumenti già esistenti) di interpello e ravvedimento operoso potrebbe già portare a risultati analoghi.

Interpello e ravvedimento

La società estera che ravvisi il rischio di avere una stabile organizzazione in Italia viene invitata dall’Agenzia in contraddittorio. Questo al fine di definire l’imponibile dovuto per tutte le annualità pregresse.

Questo, tuttavia, solo nel caso in cui non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento.

Ottenendo in questo modo la riduzione alla metà delle sanzioni applicabili per l’ipotesi di accertamento con adesione. Quindi non più 1/3 ma 1/6 dei minimi edittali e l’esclusione della punibilità per il reato di omessa dichiarazione.

Questo una volta estinto tutto il debito fiscale, comprese le sanzioni.

Se il contribuente rifiuta l’accordo, o non versa il quantum concordato, l’Agenzia delle entrate procederà ad emettere gli avvisi di accertamento. Anche in deroga ai termini di decadenza previsti dalla legge.

Si introduce di fatto una sanzione indiretta. Questo senza nemmeno prevedere un limite temporale circa la possibilità di andare indietro negli anni.

Web Tax transitoria: perplessità

Verosimilmente lo scarso successo registrato dall’istituto risiede innanzi tutto nel fatto che il suo impiego comporta l’assunzione di una responsabilità piuttosto forte. Ovvero l’ammissione di avere un rilevantissimo “problema” in Italia.

Infine le sanzioni ridotte (solo) alla metà (con obbligo di pagare il quantum totale dovuto in una unica rata, a differenza di quanto avviene per l’adesione ordinaria).

In un sistema afflittivo come il nostro si tratterebbe comunque di somme rilevanti.

Non si comprende infine lo sbarramento alle società con fatturato superiore al miliardo di euro.

Forse per il collegamento con la cooperative compliance e l’opportunità di accedervi post procedura, ma ciò non toglie che sia un limite troppo alto e discriminatorio.

Soffermandoci più nel dettaglio sugli aspetti procedimentali, viene previsto che la società avvii una fase di “interlocuzione” preventiva. Fare che può portare a constatare l’esistenza di una stabile organizzazione.

In tal caso si entra nel procedimento di accertamento con adesione. Da avviare tramite invito a comparire rivolto dall’Ufficio al fine di instaurare il “contraddittorio”.

 

 

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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