La SRL unipersonale è una società caratterizzata dalla presenza di un socio unico, la quale possiede determinate caratteristiche, costi e norme che le permettono di differenziarsi da altre tipologie di società. La SRL è una società di capitali caratterizzata da un regime di autonomia patrimoniale perfetta, in quanto dei debiti sociali risponde solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio.
La SRL unipersonale è costituita da un unico socio, i capitali possono arrivare anche da più parti ma devono essere riconducibili all’unico socio. E’ stata introdotta dal D.Lgs. n. 88/93. Successivamente, nel 2003, con la riforma del diritto societario, l’istituto del socio unico viene esteso anche alla SPA.
Per avere maggiori informazioni sulla SRL Unipersonale: “Srl unipersonale: cos’è, come funziona e tutti i dettagli”
Indice degli Argomenti
Cos’è la SRL unipersonale e come si costituisce?
La SRL unipersonale nasce con l’obiettivo di semplificare la vita degli imprenditori che hanno l’intenzione di effettuare un percorso da soli. Al pari della società per azioni unipersonale, la costituzione ab origine della società a responsabilità limitata unipersonale avviene mediante atto unilaterale (pur sempre denominato atto costitutivo), redatto per atto pubblico simile al negozio di fondazione.
Unico socio, oltre le persone fisiche, possono essere anche le società di persone e di capitali (anche straniere), un ente e le associazioni anche non riconosciute. L’appartenenza della partecipazione ad un unico socio (sia persona fisica che società o ente) deve comunque essere totalitaria, indipendentemente dalla proprietà della quota.
Come tutte le società di capitali, oltre la stipula dell’atto costitutivo per atto pubblico, per procedere alla costituzione della società è necessario che sia interamente sottoscritto il capitale sociale.
Al fine di riconoscere all’unico socio il beneficio della responsabilità limitata l’iscrizione della società nel registro delle imprese deve contenere l’indicazione che la partecipazione appartiene ad un unico socio. L’inosservanza comporta la responsabilità illimitata in caso di insolvenza della società. Se l’iscrizione è effettuata tardivamente la responsabilità illimitata perdura sino a quando non sia eseguita la pubblicità.
Formazione del capitale
Come tutte le società di capitali, oltre la stipula dell’atto costitutivo per atto pubblico, per procedere alla costituzione della società è necessario che sia interamente sottoscritto il capitale sociale.
L’ammontare del capitale può essere determinato anche in misura inferiore ad euro 10.000 e comunque pari ad almeno un euro. In tal caso, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione (art. 2463, co. 2 n. 4 ed art. 2464, co. 4 c.c.).
Stante l’identità di disciplina si rinvia a quanto esposto per la società pluripersonale, con l’avvertenza che il conferimento in danaro deve essere interamente versato (a differenza delle società pluripersonali ove è richiesto solo il versamento del 25%) in sede di costituzione della società, cioè prima o comunque deve sussistere al momento della redazione dell’atto costitutivo da parte del notaio, a pena della perdita del beneficio della responsabilità limitata in caso di insolvenza della società (art. 2462, co. 2 c.c.) (il notaio deve, infatti, accertare l’integrale versamento in adempimento ex art. 28, n. 1, legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89).
La SRL unipersonale può essere:
- Ordinaria;
- Semplificata.
Per la prima è richiesto il versamento di un capitale sociale di almeno 10.000 euro, mentre la SRLS può essere costituita anche con il versamento di un capitale ridotto che varia tra un minimo di 1 euro fino ad un massimo di 9.999 euro.
Conferimenti
I conferimenti in denaro devono essere interamente versati:
- In sede di costituzione della SRL Unipersonale, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo (art. 2464 co. 4 c.c.);
- In sede di aumento del capitale sociale sottoscritto dall’unico socio, all’atto della sottoscrizione stessa (art. 2481-bis co. 5 c.c.).
Qualora venisse meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni (art. 2464 co. 7 c.c.).
Iscrizione nel registro delle imprese
L’iscrizione è l’atto finale del procedimento costitutivo della società (art. 2463, co. 3 che rinvia ad art. 2330 c.c.). A seguito della verifica delle condizioni richieste dalla legge, la società è iscritta al registro delle imprese.
Al fine accelerare l’iscrizione nel registro delle imprese e rafforzare il grado di conoscibilità delle vicende relative all’attività dell’impresa, quando l’iscrizione di atti costitutivi o di modifica statutarie è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto.
Per usufruire della limitazione della responsabilità è altresì necessario depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese la dichiarazione contenente il nome, cognome, denominazione, data e luogo di nascita o di costituzione, domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio (art. 2470 co. 4 c.c.).
Effetti dell’iscrizione
Solo con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica, cosiddetta efficacia costitutiva della pubblicità. Come per le altre società pluripersonali di capitali prima dell’iscrizione la società non viene ad esistenza.
Atti compiuti prima dell’iscrizione della società
A differenza delle società costituite con pluralità di soci, la legge chiama in causa anche il socio fondatore. Questi, infatti, è responsabile in solido, con coloro che hanno agito, delle obbligazioni assunte in nome della società prima della sua iscrizione, anche se non vi ha partecipato e non le ha autorizzate.
La responsabilità è estesa ai soggetti ai quali l’atto costitutivo affida la rappresentanza sociale e che possono agire in nome della società. La responsabilità del socio fondatore e dei rappresentanti permane sino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese.
Per il caso di trasferimento dell’intera quota ad altro soggetto prima dell’iscrizione, il socio cedente risponde in solido con l’acquirente che, implicitamente, acquistando la quota accetta le operazioni già compiute.
Alla responsabilità del socio si aggiunge quella solidale della società quando, acquistata la personalità giuridica, la stessa riconosca e faccia propria l’operazione in precedenza compiuta.
Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Mentre non è obbligatorio indicare nella denominazione sociale che la società è unipersonale, la legge dispone che tale situazione sia pubblicizzata presso i terzi. Pertanto, in tutti gli atti e la corrispondenza della società a responsabilità limitata unipersonale deve essere indicato che essa ha un unico socio.
Negli atti e nella corrispondenza delle società devono essere indicati la sede della società, l’ufficio del registro delle imprese ove è iscritta e il numero d’iscrizione, il capitale sociale.
Domicilio digitale
Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a dotarsi di un domicilio digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. n-ter, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), in luogo dell’indirizzo pec e comunicarlo al registro delle imprese.
Parimenti, a decorrere dal 1° ottobre 2020, tutte le società di nuova costituzione, dovranno indicare all’ufficio del registro delle imprese il proprio domicilio digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. n-ter, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), in luogo dell’indirizzo pec.
Qualora, alla data del 1° ottobre 2020, la società non abbia indicato il domicilio digitale, il Conservatore dell’ufficio del registro irroga la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e, contestualmente, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, erogato direttamente dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all’art. 8, co. 6, L. 29 dicembre 1993, n. 580.
Allo stesso modo, qualora il Conservatore del registro delle imprese rilevi un domicilio digitale inattivo, invita la società ad indicare un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, provvede come sopra ad irrogare la sanzione ed assegnare d’ufficio un nuovo domicilio digitale.
Disciplina societaria della SRL unipersonale
La disciplina della SRL Unipersonale è contenuta oltre che nell‘art. 2462 co. 2 c.c., riguardante il regime di responsabilità del socio unico, anche in varie norme del codice civile.
Per gli aspetti non espressamente regolati si applicano le disposizioni previste per la SRL Pluripersonale.
Essa si differenzia, per alcune particolarità, rispetto alla SRL Pluripersonale, che riguardano sia la fase costituiva sia quella successiva all’intervenuta unipersonalità, in tema di obblighi sui conferimenti e adempimenti presso il Registro delle imprese, oltre che nei rapporti fra unico socio e società.
Attività di amministrazione
Valgono le stesse regole poste per le società a responsabilità limitata pluripersonali. L’amministrazione potrà quindi essere affidata a un amministratore unico (anche all’unico socio) oppure a un consiglio di amministrazione composto di soggetti esterni ovvero, pur in presenza di una pluralità di amministratori, essere non collegiale (disgiuntiva o congiuntiva).
La funzione gestoria non è di competenza esclusiva degli amministratori, ma l’atto costitutivo può attribuirla alla decisione dei soci, salvo le competenze espressamente ad essi riservate per legge (art. 2475, co. 1 e 4 c.c.). L’assemblea, inoltre, non rappresenta più l’organo deliberativo tipico, ma un organo a competenza limitata e le decisioni possono essere assunte dai soci anche in sede extra assembleare (artt. 2479 e 2479-bis c.c.).
Di conseguenza il funzionamento della società con unico socio sarà differente a seconda che l’unico socio sia anche amministratore unico e vi sia o meno il collegio sindacale. Anche nella srl unipersonale sussiste, in solido con gli amministratori, la responsabilità dell’unico socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società o terzi come previsto ex art. 2476, co. 7 c.c.
Collegio sindacale
Come per la società a responsabilità limitata pluripersonale l’attività di controllo è esercitata dal collegio sindacale, se esiste secondo le stesse regole.
L’attività assembleare
L’assemblea non è più un organo essenziale e le decisioni possono essere assunte dai soci anche in sede extra assembleare. Di conseguenza il funzionamento della società con unico socio sarà soggetto a regole differenti a seconda che l’unico socio sia anche amministratore unico e vi sia o meno il collegio sindacale.
In ogni caso l’unico socio deve decidere, quando richiesto dalla legge, mediante delibera assembleare – che diviene un atto unilaterale e non più collegiale e deve essere verbalizzato secondo le stesse regole disposte per le società pluripersonali. Sono fatte salve logicamente le regole incompatibili con la presenza di un unico socio.
Di seguito le differenti fattispecie possibili:
- a) Socio amministratore unico ed assenza del collegio sindacale In tale ipotesi tutte le decisioni possono essere assunte liberamente dall’unico socio in sede extra – assembleare o per assemblea totalitaria (in mancanza di amministratori estranei e del collegio sindacale), senza che occorra rispettare gli adempimenti formali per la riunione assembleare, fermo restando l’obbligo della verbalizzazione.
- b) Socio amministratore unico e presenza del collegio sindacale In questo caso è necessaria la convocazione dell’assemblea nei casi nei quali è richiesta ed alla quale devono partecipare anche i sindaci. Di conseguenza l’unico socio deve in tutti casi deliberare mediante un rituale e normale procedimento assembleare, cioè convocazione, intervento degli amministratori e dei sindaci, verbalizzazione, ecc.
Sono fatte salve logicamente le regole incompatibili con la presenza di un unico socio.
L’attività di amministrazione deve restare separata dall’assemblea e separate devono essere le modalità di esercizio, per esempio la verbalizzazione delle rispettive deliberazioni. - c) Pluralità di amministratori (congiuntiva o disgiuntiva o consiglio di amministrazione) Anche in questa ipotesi è necessaria la convocazione dell’assemblea nei casi nei quali è richiesta ed alla quale devono partecipare anche i sindaci se esiste il collegio sindacale.
Principali indicazioni sul funzionamento dell’assemblea
- L’assemblea va convocata nella sede sociale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (art. 2479-bis, co. 3 c.c.);
- L’assemblea con unico socio mantiene le competenze attribuite dalla legge o dall’atto costitutivo, secondo le stesse regole dettate per la società pluripersonale;
- Le formalità per la convocazione vanno mantenute, salvo la possibilità dell’assemblea totalitaria che richiede necessariamente l’intervento di tutti gli amministratori e dei sindaci, se esistono;
- Non si applicano le maggioranze richieste per la costituzione e deliberazione (quorum costitutivi e deliberativi);
- Si applicano le norme sulla scelta e la figura del presidente;
- La discussione potrà svolgersi tra l’unico socio, gli amministratori e i sindaci;
- A seguito del voto dell’unico socio esiste una vera e propria delibera assembleare anche se è atto unilaterale e non collegiale;
- Vi è l’obbligo di redigere il verbale dell’assemblea secondo le regole ordinarie, anche se con i necessari adattamenti;
- L’azione di invalidità della delibera assembleare può essere esercitata solo dagli amministratori (escluso l’amministratore unico socio) e dai sindaci se esiste il collegio sindacale.
Modifiche dell’atto costitutivo
Le modifiche dell’atto costitutivo devono obbligatoriamente essere assunte con il metodo assembleare, non si applica il recesso ex art. 2473 c.c.
- Nell’ipotesi di socio amministratore unico ed assenza del collegio sindacale, le decisioni sono assunte per assemblea totalitaria, senza che occorra rispettare gli adempimenti formali per la riunione assembleare.
- Nell’ipotesi che vi siano altri amministratori e sia presente il collegio sindacale l’assemblea deve deliberare secondo il rituale e normale procedimento assembleare, cioè convocazione, intervento degli amministratori e dei sindaci, verbalizzazione, ecc. Sono fatte salve logicamente le regole incompatibili con la presenza di un unico socio.
In tutti i casi la delibera dell’assemblea che modifica l’atto costitutivo deve obbligatoriamente avvenire alla presenza di un notaio che deve redigere il verbale. La delibera di modifica dell’atto costitutivo è iscritta dal notaio nel registro delle imprese secondo le stesse regole previste per le società per azioni.
Cessazione della SRL unipersonale
La cessazione della società unipersonale può avvenire in seguito al passaggio alla pluralità dei soci, oltre che in conseguenza di operazioni straordinarie. Vale a dire trasformazione, fusione e scissione, liquidazione volontaria, fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
Rinvio alla disciplina esposta per le società pluripersonali con l’avvertenza che:
- Se fallisce la società, Il fallimento non si estende all’unico socio (tanto vale anche per spa unipersonale). Infatti, ex art. 147 l. fall.: “La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile (snc, sas, sapa), produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili“.
Ne consegue che è escluso il socio unico di società di capitali unipersonali per il quale la previsione della responsabilità illimitata non si ricollega alla tipologia sociale richiamata dalla legge, quanto piuttosto a particolari ipotesi tassativamente correlate alla violazione di obblighi sociali e in deroga al regime generale di responsabilità esclusiva della società; - Per il caso di “trasformazione” da impresa individuale a società unipersonale (conferimento dell’azienda nella costituenda società) non si applica il regime fiscale proprio della trasformazione;
- Per le operazioni straordinarie si applicano le stesse regole esposte per la società pluripersonale, salvo le seguenti precisazioni:
- Se la società si trasforma in altra società di persone o di capitali diviene necessariamente pluripersonale, con l’eccezione della società per azioni unipersonale;
- La società unipersonale può fondersi con altra società pluripersonale ovvero dare origine ad una nuova società pluripersonale o unipersonale;
- A seguito di scissione vi possono essere più società unipersonale o pluripersonali.
Quanto costa aprire una SRL unipersonale?
La SRL unipersonale ha costi di apertura molto più bassi rispetto ad una SRL pluripersonale. Si rende necessario l’intervento di un notaio per un atto costitutivo personalizzato, sempre da sottoscrivere con un atto pubblico unilaterale. Nella SRL unipersonale non deve essere sostenuto il costo diritto di bollo nè di segreteria.
Devono, essere versati, annualmente:
- Imposta di registro;
- Il diritto camerale annuale;
- La tassa di concessione governativa per i libri sociali e relativa marca da bollo;
- Diritti di segreteria.
Il modello di atto costitutivo è standard, tuttavia, esso può essere adattato alle varie esigenze. L’atto deve sempre contenere:
- Dati anagrafici del socio unico;
- Denominazione sociale con indicazione di SRL unipersonale;
- Capitale sociale;
- Attività;
- Norme sul funzionamento;
- Dati di eventuali amministratori;
- Luogo e data di sottoscrizione.
Ricordiamo anche che in ogni atto e nella corrispondenza è obbligatorio indicare sempre che si tratta di una SRL con un unico socio.
Che cos’è la SRL semplificata unipersonale?
La SRL semplificata unipersonale si differenzia dalla SRL unipersonale, soprattutto per il capitale sociale, che parte da minimo 1 euro fino a massimo 9.999 euro.
Quali sono i rischi della SRL unipersonale?
Per quanto riguarda i rischi della SRL unipersonale, trovano applicazione le medesime regole della SRL pluripersonale.
I creditori possono rivalersi solo sul capitale della società e non sul patrimonio del socio unico.
Può, tuttavia, essere aggredito il capitale sociale del socio, per i debiti personali del socio.
Quali sono i vantaggi della costituzione di una SRL unipersonale?
I vantaggi della costituzione di una SRL unipersonale sono:
- Costi di apertura ridotti;
- Capitale sociale molto basso;
- Possibilità di avere dei soci finanziatori;
- Sicurezza patrimoniale per il socio unico.
- 100% del potere decisionale per il socio unico che potrà quindi disporre delle sorti dell’impresa;
- Protezione del patrimonio personale del socio unico.
I maggiori vantaggi riguardano, pertanto la fase di costituzione della società, tuttavia, una volta avviata, le spese fisse sono praticamente identiche.
Un fattore positivo concerne anche il pieno controllo dell’azienda da parte dell’imprenditore.