Con il metodo del patrimonio netto (OIC 17) la partecipazione viene iscritta al bilancio dell'investitore per il valore derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. Le variazioni del valore della partecipazione, derivanti dalla quota di utile o perdita e dai dividendi ricevuti, vengono riconosciute nel conto economico dell'investitore. Nella nota integrativa al bilancio, devono essere indicate informazioni dettagliate sulla partecipazione, come il nome dell'entità investita, la percentuale di partecipazione, e le informazioni finanziarie rilevanti dell'entità investita.
Le partecipazioni rappresentano investimenti nel capitale di altre imprese che, qualora destinate ad avere una durevole permanenza all’interno del portafoglio della società, devono essere iscritte nel bilancio tra le immobilizzazioni finanziare come previsto dall’articolo 2424-bis del Codice Civile.
Ai sensi dell’articolo 2426 del Codice Civile, la valutazione di tali immobilizzazioni può essere condotta secondo il metodo del costo o, in alternativa e limitatamente alle partecipazioni in imprese controllate o collegate, secondo il criterio del patrimonio netto, ovverosia “per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”.
Le righe che seguono illustrano le peculiarità della prima applicazione del metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni, sia in caso di adozione dal primo anno di acquisizione che a seguito di modifica del metodo utilizzato rispetto a quello adottato negli esercizi precedenti, e concludono con alcuni cenni riguardo il funzionamento di tale metodo dopo le prime rilevazioni.
Le partecipazioni secondo i principi contabili e peculiarità del metodo del patrimonio netto
Il Principio Contabile OIC 21 prevede in generale che le partecipazioni vengano iscritte al “costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori”. Quando si tratta di partecipazioni in imprese controllate e/o collegate iscritte tra le immobilizzazioni, il redattore di bilancio ha quindi la facoltà di mantenere le partecipazioni al costo, salvo in caso di perdite durevoli di valore, ovvero di adottare il metodo del patrimonio netto previsto dall’articolo 2426 del Codice Civile e dal Principio Contabile OIC 17.
Come precedentemente accennato, tale metodo prevede che il costo originario della partecipazione vari in funzione degli utili/perdite e delle variazioni del patrimonio netto della partecipata. In tal modo, la partecipante riflette nel bilancio la propria quota di spettanza agli utili/perdite e delle variazioni di patrimonio netto che la partecipata subisce successivamente alla data di acquisizione.
È evidente che, adottando il metodo del costo previsto dal Principio Co...
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