In una società fortemente digitalizzata come la nostra, dove si assiste ormai ad un utilizzo capillare di internet e dei sistemi informatici in genere, uno degli aspetti che trova una nuova collocazione, nonché un nuovo spazio ed interpretazione è sicuramente quello relativo al diritto d’autore in relazione alla tutela delle opere fotografiche e delle “semplici” fotografie, immagini, etc.
Prima di addentrarsi in un’analisi strutturata sul tema occorre innanzitutto operare una distinzione però tra quello che si intende per fotografia ed opera fotografica, questo perché la legge sul diritto d’autore, a seconda che ci si trovi di fronte ad una realtà piuttosto che ad un’altra, stabilisce una diversa garanzia e tutela.
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La differenza tra opera fotografica, “semplice“ fotografia e la normativa in materia
Per l’autore della fotografia è previsto un diverso grado di tutela a seconda che si tratti di una semplice fotografia, ovvero di un’opera fotografica in senso tecnico, avente connotati di originalità e creatività della rappresentazione.
La legge sul diritto d’autore (la n. 633 del 1941) inizialmente non contemplava al proprio interno la fotografia come opera dell’ingegno. Prima del 1979 infatti la normativa prevedeva, agli articoli 87 e seguenti, una forma di tutela limitatamente alle fotografie cosiddette semplici. Solo con il D.P.R. n. 19 del 1979 è stato introdotto, all’articolo 2 della legge summenzionata, il concetto di opera fotografica, facendola di fatto rientrare all’interno della più vasta categoria delle opere dell’ingegno.
L’opera fotografica infatti, diversamente dalla semplice fotografia -rappresentante la realtà circostante, è infatti dotata di una propria creatività (sia essa visiva piuttosto che artistica) ed è perciò considerata meritevole di tutela.
Opera fotografica
All’articolo 1 della Legge sul Diritto d’Autore (LDA) viene in particolare oggi stabilito che:
Opera fotografica |
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“Sono protette … le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.” |
Al comma 7 del medesimo articolo viene precisato poi che rientrano nella medesima disciplina: “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia …”.
La fotografia semplice
La fotografia “semplice” viene invece disciplinata nel Capo V della medesima legge. In particolare, all’articolo 87 della Legge sul diritto d’autore, viene stabilito che:
Fotografia |
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“sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.” |
Circa la durata della tutela tra semplice fotografia e opera fotografica deve essere, invece, detto che per la prima la stessa legge prevede una durata ventennale dal momento della produzione. Questo, con garanzia per l’autore di esclusiva sulla riproduzione e diffusione del materiale fotografato.
In caso di opera fotografica invece, l’autore dell’opera godrà dei diritti morali e patrimoniali ad essa collegati per una durata pari alla vita intera dell’autore, e per settant’anni solari dopo il suo decesso. È indubbio quindi come le opere fotografiche godano sotto questo profilo di una tutela rafforzata rispetto alle semplici fotografie.
I diritti morali, l’opera fotografica e la fotografia
All’autore delle opere fotografiche deve essere poi riconosciuto, ai sensi dell’articolo 20 LDA, il diritto d’autore morale, ovvero il diritto alla paternità dell’opera. Detta norma stabilisce infatti che:
“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.”. |
La Legge n. 633/1941 tutela quindi gli autori delle opere d’ingegno, sancendo il diritto a vedersi riconosciuta l’opera frutto del proprio intelletto ed a rivendicarne la paternità (art. 2577 c.c.). Tali diritti morali sull’opera sono acquisiti ex lege dall’autore. Questo, per il solo fatto che l’opera sia stata creata. Per questo motivo l’utilizzazione della stessa da parte di terzi, non può avvenire senza l’autorizzazione espressa dell’autore. L’utilizzo dell’altrui opera dell’ingegno non può inoltre avvenire senza l’indicazione del suo creatore originale, della data di produzione e dell’eventuale titolo o nome dell’opera stessa. Questo, in virtù dell’espresso principio volto alla tutela del diritto morale dell’autore (art. 91, L. 633/1941).
È pertanto evidente che, in applicazione della normativa in tema le opere fotografiche, come le semplici fotografie, e così come tutte le opere dell’ingegno in genere, in caso di mancata autorizzazione dell’autore alla pubblicazione delle fotografie o di mancata menzione dello stesso nonché della data e del titolo della fotografia, non possono essere utilizzate da terzi.
I diritti patrimoniali
Per quanto riguarda poi i diritti patrimoniali delle opere dell’ingegno (e quindi delle opere fotografiche) vi è il diritto esclusivo dell’autore di utilizzare economicamente l’opera in qualsiasi forma. L’articolo 12 della legge sul diritto d’autore stabilisce infatti che:
“L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera….di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.” |
Si ha quindi una lesione del diritto patrimoniale dell’autore ogni volta in cui l’opera, caratterizzata da originalità e quindi utilizzabilità esclusiva, venga sfruttata da terzi o sia utilizzata da essi in modo da produrre ricavi. Questo, non solo senza autorizzazione del creatore, ma anche senza la dovuta corresponsione allo stesso di un equo compenso derivante dallo sfruttamento economico delle creazioni, sancito dalla stessa sul diritto d’autore.
La fotografia e il mondo digitale
L’avvento del digitale e dei social network ha avuto ed ha ancora, oggi più che mai, la fotografia come perno centrale. Attraverso l’utilizzo dell’immagine si cerca infatti di catturare ed influenzare il pubblico, veicolando messaggi e/o concetti in tempi celeri.
La disciplina concernente la circolazione delle immagini online è ancora molto frammentaria. Tuttavia ha, di fatto, come base una interpretazione estensiva della legge sul diritto d’autore e sono gli stessi canali social a cercare di dotarsi di schemi di autoregolamentazione.
Social network
Utili in questo senso sono le linee guida fissate dai social network per la proprietà intellettuale. Un esempio su tutti è quello rappresentato da Facebook che, in una sezione creata ad hoc chiarisce la propria posizione in tema di proprietà intellettuale.
In particolare il social Network, il cui proprietario è la società Meta – che possiede anche Instagram – , precisa che detto canale social “…tratta seriamente i diritti di proprietà intellettuale e ritiene che siano importanti per promuovere la possibilità di esprimersi, la creatività e l’innovazione nella nostra community. L’utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e può controllare il modo in cui vengono condivisi mediante le impostazioni sulla privacy e le impostazioni delle applicazioni. Tuttavia, prima di condividere contenuti su Facebook, assicurati di disporre dei diritti necessari. Ti preghiamo di rispettare i diritti d’autore, i marchi e altri diritti legali di altre persone.” In caso di accertata violazione, su richiesta, Facebook rimuoverà il contenuto, oggetto di contestazione.
In ogni caso la condivisione di qualsiasi fotografia sui social network od in genere nel web è lecita e non costituisce violazione delle disposizioni sul diritto d’autore, solo nel caso in cui avvenga mediante una condivisione del materiale fotografico tale da permettere ai terzi di risalire all’autore, nonché alla data e all’eventuale titolo o nome dell’opera fotografica.
Riproduzione abusiva anche sui social network
Non mancano in tema alcune pronunce tra loro conformi che stabiliscono infatti che la pubblicazione di fotografie, ritenute semplici, all’interno della propria pagina personale su un social network, non consentono ad altri utenti di poterle fare proprie, a meno che non ci sia una autorizzazione all’uso da parte dell’interessato. In caso contrario, si tratta di riproduzione abusiva con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale (ciò anche in assenza di digital watermarking).
Altri Tribunali si sono invece pronunciati sul punto chiarendo che non costituisce riproduzione abusiva e non dà diritto ad alcun compenso, l’utilizzazione di fotografie semplici rinvenute nel web, mancanti di informazioni, difficilmente individuabili, riguardanti l’autore dello scatto e/o la data. Infine, una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, la n. 2539 del 2020, ha messo fine alla disputa riguardante la qualificazione di una fotografia come opera dell’ingegno.
Il caso riguardava la riproduzione, non autorizzata, di un’opera fotografica di un noto fotografo in una collezione di vestiti. Nel caso di specie lo stilista aveva infatti reperito l’immagine sul web e, ritenendo si trattasse di una fotografia semplice – la cui tutela sarebbe quindi terminata, trascorsi vent’anni dalla data dello scatto, ha deciso di utilizzarla e riprodurla su alcuni vestiti della propria collezione, senza il consenso del suo autore. I giudici milanesi, però – qualificando la fotografia come opera fotografica a tutti gli effetti, dotata di creatività e di valore artistico – stabilivano che alla stessa avrebbe dovuto applicarsi la tutela prevista dalla Legge sul diritto d’autore ex art. 2, n. 7 e condannavano lo stilista al risarcimento del danno in favore del fotografo.
L’effettiva tutela dell’autore (cenni)
Ogni volta che viene accertata una lesione del diritto d’autore, tanto sotto il profilo morale che sotto quello patrimoniale, l’autore dell’opera stessa ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali scaturenti dalla violazione delle norme a tutela dei suoi diritti morali a norma del già menzionato articolo 20 della Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941, nonché dei danni patrimoniali a norma dell’artt. 87 e seguenti della medesima legge, oltre che alla corresponsione di un equo compenso derivante dallo sfruttamento economico delle sue opere.
Conclusioni
In conclusione, la tutela delle opere fotografiche nel contesto del diritto d’autore è un tema di fondamentale importanza nell’era digitale. Con l’avvento delle tecnologie digitali e dei social media, le fotografie vengono create, condivise e riprodotte a un ritmo senza precedenti, rendendo sempre più cruciali le questioni di proprietà intellettuale e diritti d’autore.
Per i fotografi e gli artisti, comprendere e far valere i propri diritti è essenziale per proteggere il proprio lavoro e garantire un giusto compenso. D’altra parte, gli utenti e le aziende devono essere consapevoli delle limitazioni e delle responsabilità legate all’uso delle opere fotografiche altrui, evitando violazioni del diritto d’autore che possono portare a conseguenze legali e finanziarie.
La legislazione attuale offre un buon livello di protezione, ma rimane sempre una sfida bilanciare efficacemente i diritti degli autori con la libertà di espressione e l’accesso alla cultura. Inoltre, la crescente prevalenza del contenuto generato dagli utenti e la diffusione di piattaforme di condivisione richiedono un aggiornamento costante delle normative per rispondere efficacemente alle nuove sfide poste dal mondo digitale.
Infine, è fondamentale che si sviluppi una maggiore consapevolezza collettiva riguardo al rispetto dei diritti d’autore, promuovendo al contempo un ambiente che sostenga la creatività e l’innovazione. Solo così possiamo garantire che il mondo della fotografia continui a prosperare, rispettando i diritti degli autori e contribuendo alla ricchezza culturale della società.
Domande frequenti
Il diritto d’autore garantisce al fotografo il diritto esclusivo di utilizzare la propria opera, di modificarla e di concederne l’uso a terzi. Include anche il diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera e di opporsi a modifiche che possano danneggiare la sua reputazione.
Dipende dalle specifiche condizioni di utilizzo delle fotografie. Se non si possiede l’autorizzazione del detentore del diritto d’autore o se l’opera non rientra in una categoria di utilizzo consentito (come il fair use), condividerla può costituire una violazione del diritto d’autore.
Un fotografo può proteggere le proprie opere registrandole, apponendo chiare indicazioni di copyright, utilizzando filigrane digitali, e agendo legalmente in caso di violazioni.
Il “fair use” è una dottrina che permette l’utilizzo limitato di opere coperte da diritto d’autore senza il permesso dell’autore in specifici contesti. Come per esempio la critica, il commento, la ricerca, l’insegnamento o le notizie.
La protezione del diritto d’autore sorge automaticamente al momento della creazione di un’opera originale. Tuttavia, la registrazione può fornire vantaggi legali aggiuntivi in caso di violazione.