Come si individua il soggetto debitore IVA nelle Triangolazioni con Stabile Organizzazione? Quando si è in presenza di una stabile organizzazione in una operazione triangolare, come si individua il debitore IVA. Vediamo i criteri stabiliti dal Regolamento U.E. n. 282/11.
La rilevanza del concetto di stabile organizzazione, assume interesse anche ai fini IVA. In particolare, quando ci troviamo di fronte ad operazioni triangolari di vendita, occorre chiedersi chi sia (tra gli operatori coinvolti) il soggetto debitore dell’imposta (IVA). Tale attività, inevitabilmente, si complica nel momento in cui uno degli operatori coinvolti nella triangolazione è la stabile organizzazione di un soggetto estero.
In questo contributo, senza alcuna pretesa di esaustività, voglio andare ad analizzare con maggiore dettaglio le triangolazioni con stabile organizzazione da un punto di vista IVA. In particolare, vedremo come è possibile individuare il debitore IVA in caso di operazioni in cui interviene la stabile organizzazione in Italia di un operatore estero.
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La definizione del concetto di Stabile Organizzazione
La definizione di stabile organizzazione, da un punto di vista IVA, è stata fornita dall’articolo 11 paragrafo 1, del regolamento UE del 15 marzo 2011 n. 282, tale essendo. Secondo tale norma è definita stabile organizzazione:
Sulla base di questa definizione può essere considerata stabile organizzazione una succursale, una sede direzionale, un’officina, un laboratorio ecc. Ai fini delle imposte dirette il concetto di stabile organizzazione assume rilevanza per qualificare ed attribuire la produzione di un determinato reddito ad un soggetto. Ai fini IVA, invece, ciò che assume rilevanza è il collegamento territoriale. Ossia la rilevanza territoriale di alcune operazioni ai fini dell’applicazione del tributo.
Una volta definita la rilevanza territoriale di un’operazione, si devono risolvere gli ulteriori problemi relativi alle modalità e termini per gli adempimenti in modo che il tributo venga effettivamente incassato dall’erario.
Stabile organizzazione e operazioni intracomunitarie
Nel sistema IVA, quando nelle operazioni si frappone un soggetto non residente il DPR n. 633/72 interviene con una serie di disposizioni per stabilire la qualificazione territoriale delle operazioni. La qualificazione territoriale è determinata con regole diverse a seconda che si tratti di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
Territorialità nelle prestazioni di servizi
Nella disciplina comunitaria la territorialità delle prestazioni di servizi viene identificata avendo riguardo alla qualifica del committente e alla sede in cui questi ha fissato la propria attività economica (quindi, in base ad un criterio soggettivo).
Territorialità nelle cessioni di beni
Mentre, la territorialità delle cessioni di beni viene individuata prescindendo da qualunque elemento soggettivo, essendo determinata dall’ubicazione o dal movimento dei beni ceduti. Più in particolare, le cessioni senza trasporto si considerano effettuate nel luogo in cui si trova il bene al momento della cessione. Mentre le cessioni di beni con trasporto si considerano effettuate nel luogo in cui i beni si trovano al momento iniziale della spedizione.
Identificazione della stabile organizzazione
Da ciò è agevole capire che i presupposti applicativi della rilevanza territoriale muovono da due criteri assolutamente distinti:
- II primo, quello relativo alle prestazioni di servizi, muove dall’identificazione dei soggetti coinvolti nell’operazione (vista l’immaterialità della prestazione);
- Il secondo, quello relativo alle cessioni di beni, muove dalla localizzazione dei beni oggetto dell’operazione nelle due accezioni sopra evidenziate.
Nella disciplina IVA, quindi, la stabile organizzazione è menzionata nell’ambito delle disposizioni sul luogo delle operazioni imponibili e di quelle sul debitore dell’imposta. Essa assume un duplice ruolo:
- Quello di “soggetto passivo stabilito” nel territorio in cui è situata, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute;
- Quello di strumento del soggetto estero per l’adempimento degli obblighi e per l’esercizio dei diritti derivanti dalle operazioni da esso stesso effettuate o ricevute nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione.
Individuazione del debitore IVA nelle triangolazioni con stabile organizzazione
In presenza di una stabile organizzazione, l’individuazione del debitore d’imposta presuppone la distinzione delle operazioni attive da quelle passive.
Operazioni attive
Ai fini dell’individuazione del debitore d’imposta, è necessario determinare se la stabile organizzazione partecipi o meno all’effettuazione dell’operazione posta in essere dalla casa madre. Sul punto, l’articolo 53 paragrafo 2 del regolamento UE 282/2011 stabilisce che:
- La stabile organizzazione nel territorio dello Stato in cui è dovuta l’IVA partecipa all’operazione se i mezzi tecnici o umani della stessa sono utilizzati dalla casa madre per operazioni inerenti alla realizzazione dell’operazione imponibile, prima o durante la realizzazione dell’operazione;
- La stabile organizzazione non partecipa all’effettuazione dell’operazione se i mezzi della stessa sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti.
La fattura emessa con il numero di identificazione IVA della stabile organizzazione implica che quest’ultima, salvo prova contraria, abbia partecipato all’operazione posta in essere dalla casa madre.
Criteri per stabilire il debitore Iva
In presenza di una stabile organizzazione, se la cessione di beni o la prestazione di servizi è territorialmente rilevante in Italia, occorre innanzi tutto distinguere a seconda che:
- II soggetto estero abbia la stabile organizzazione in Italia;
- Il soggetto italiano abbia la stabile organizzazione all’estero.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, se le stesse sono:
- Poste in essere nei confronti di soggetti passivi italiani o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, si considera debitore d’imposta:
- Il cessionario/committente italiano, se la stabile organizzazione del soggetto estero non partecipa all’operazione;
- Il cedente/prestatore estero, in caso contrario;
- Poste in essere nei confronti di cessionari/committenti non stabiliti in Italia o di cessionari/committenti non soggetti passivi, si considera in ogni caso debitore d’imposta il cedente/prestatore estero. Gli obblighi IVA sono assolti dalla stabile organizzazione italiana, utilizzando una serie distinta di numerazione per le fatture non riferibili alle operazioni effettuate attraverso la stabile organizzazione, con conseguente registrazione separata ed indicazione in un distinto modulo della dichiarazione annuale del soggetto estero.
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti italiani con stabile organizzazione all’estero, l’articolo 192-bis della direttiva CE n. 112/2006 non trova applicazione indipendentemente dalla partecipazione della stabile organizzazione all’effettuazione dell’operazione. Di conseguenza, si considera come debitore d’imposta il cedente/prestatore italiano, i cui obblighi Iva vanno assolti utilizzando una serie distinta di numerazione per le fatture riferibili alle operazioni effettuate attraverso la stabile organizzazione estera; tali ultime operazioni devono essere registrate separatamente ed indicate in un distinto modulo della dichiarazione annuale del cedente/prestatore italiano.
Operazioni passive
Con riferimento alle operazioni passive, in base all’articolo 21 del regolamento UE 282/2011, se il committente è stabilito in più Stati, la prestazione si considera effettuata nello Stato in cui il committente ha stabilito la sede della propria attività economica. Tuttavia, se la prestazione è resa a una stabile organizzazione del soggetto passivo, la stessa è imponibile nel luogo in cui è ubicata la stabile organizzazione che riceve il servizio.
Se il soggetto passivo dispone di più stabili organizzazioni, al fine di individuare quale di esse sia da considerare come committente, occorre avere riguardo:
- Alla natura e all’utilizzazione del servizio fornito;
- Ovvero, al contratto, all’ordinativo e al numero di identificazione della stabile organizzazione. Nonché alla stabile organizzazione che provvede al pagamento del servizio.
In caso di servizi resi nell’ambito di un contratto globale a beneficio di più stabili organizzazioni dello stesso committente, se il prestatore non è in grado di determinare la stabile organizzazione destinataria della prestazione, quest’ultima si considera effettuata nello Stato in cui il la casa madre possiede la sede della propria attività.
Trinagolazioni con stabile organizzazione: esempi
Stante quanto detto sinora proviamo ad effettuare qualche esempio pratico.
Immagina un soggetto italiano Alfa che vende un bene alla stabile organizzazione USA di altro soggetto italiano Beta. I beni viaggiano da Alfa alla stabile organizzazione. Ebbene, in questo caso non siano di fronte ad una normale operazione triangolare. Infatti, non vi sono tre soggetti interessati dall’operazione, ma soltanto due. Mi riferisco ad Alfa ed alla stabile organizzazione di beta. L’operazione, quindi, non è imponibile in Italia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR n. 633/72 (trattandosi di operazione di esportazione).
Allo stesso modo, all’inverso, quando la stabile organizzazione italiana di un soggetto estero effettua operazioni imponibili IVA in Italia è tenuta ad integrare o autofattura l’operazione. In questo modo essa assolve agli obblighi IVA in Italia. Naturalmente per le operazioni territorialmente rilevanti nel nostro Paese.
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