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Triangolazioni IVA con stabile organizzazione

IVA nei rapporti con l'esteroTriangolazioni IVA con stabile organizzazione

Come si individua il soggetto debitore IVA nelle triangolazioni con stabile organizzazione? Quando si è in presenza di una stabile organizzazione in una operazione triangolare, come si individua il debitore IVA. Vediamo i criteri stabiliti dal Regolamento U.E. n. 282/11.

Le triangolazioni IVA con stabile organizzazione rappresentano una delle operazioni più complesse e strategiche nel commercio internazionale. Questo tipo di transazione coinvolge tre soggetti distinti, con la particolarità di avere una stabile organizzazione di una delle società coinvolte. La gestione corretta di queste triangolazioni è fondamentale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate, garantendo così il rispetto delle normative fiscali vigenti. In questo articolo, esploreremo le specifiche delle triangolazioni IVA con stabile organizzazione, i vantaggi di una corretta applicazione e le principali criticità da considerare.

Cos’è una triangolazione IVA?

Una triangolazione IVA si verifica quando tre soggetti diversi partecipano a una transazione di beni. Generalmente, queste operazioni vedono coinvolti:

  • Un fornitore (Venditore A)
  • Un intermediario (Acquirente B)
  • Un destinatario finale (Cliente C)

La caratteristica principale è che il bene viene direttamente spedito dal Venditore A al Cliente C, mentre la fatturazione avviene tramite l’intermediario B. Questo tipo di operazione è particolarmente comune nel commercio internazionale, dove spesso le aziende cercano di ottimizzare i processi logistici e fiscali.

Tipologie di triangolazioni IVA

Le triangolazioni IVA possono assumere diverse configurazioni, tra cui:

  1. Triangolazioni nazionali: tutti i soggetti sono nello stesso Stato membro.
  2. Triangolazioni intracomunitarie: i soggetti sono situati in diversi Stati membri dell’UE.
  3. Triangolazioni extracomunitarie: uno dei soggetti coinvolti si trova fuori dall’UE.

Ruolo della stabile organizzazione nelle triangolazioni

Quando una delle parti coinvolte in una triangolazione ha una stabile organizzazione, la gestione fiscale si complica ulteriormente, poiché la stabile organizzazione può svolgere un ruolo attivo nel commercio di beni e servizi. Questo implica che la stabile organizzazione potrebbe essere considerata come un’entità separata che effettua una cessione di beni o servizi all’interno della stessa transazione.

Questo elemento può incidere sulla determinazione del paese in cui l’IVA deve essere versata, influenzando il punto di tassazione e rendendo necessario un attento esame delle norme locali e internazionali applicabili. Inoltre, l’intervento della stabile organizzazione può determinare la necessità di gestire le operazioni con il meccanismo dell’autoliquidazione dell’IVA, noto anche come reverse charge, che richiede particolare precisione nella documentazione e nella corretta imputazione delle operazioni nei registri contabili.

Il concetto di stabile organizzazione IVA

La definizione di stabile organizzazione IVA è stata fornita dall’articolo 11 paragrafo 1, del regolamento UE del 15 marzo 2011 n. 282, tale essendo. Secondo tale norma è definita stabile organizzazione:

qualsiasi organizzazione, diversa dalle sede dell’attività economica  (…), caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione

Articolo 11, paragrafo 1, Regolamento UE n 282/11

Sulla base di questa definizione può essere considerata stabile organizzazione una succursale, una sede direzionale, un’officina, un laboratorio ecc. Ai fini delle imposte dirette il concetto di stabile organizzazione assume rilevanza per qualificare ed attribuire la produzione di un determinato reddito ad un soggetto. Ai fini IVA, invece, ciò che assume rilevanza è il collegamento territoriale. Ossia la rilevanza territoriale di alcune operazioni ai fini dell’applicazione del tributo.

Una volta definita la rilevanza territoriale di un’operazione, si devono risolvere gli ulteriori problemi relativi alle modalità e termini per gli adempimenti in modo che il tributo venga effettivamente incassato dall’erario.

Esempio di triangolazione IVA con stabile organizzazione

Per comprendere meglio come funziona una triangolazione con stabile organizzazione, consideriamo il seguente scenario:

  • Società A (con sede in Italia) vende merce alla Società B (con sede in Germania).
  • La Società B ha una stabile organizzazione in Francia.
  • La merce viene spedita direttamente dalla Società A al Cliente finale C in Francia.

In questo caso, la stabile organizzazione della Società B in Francia potrebbe essere coinvolta nell’operazione. Ciò significa che la fatturazione dell’IVA potrebbe dipendere dal ruolo svolto dalla stabile organizzazione. Se la stabile organizzazione è considerata parte attiva nella transazione, l’operazione potrebbe essere assoggettata a IVA in Francia.

È essenziale identificare chiaramente il soggetto passivo in ogni fase della transazione. Questo passaggio consente di determinare chi deve versare l’IVA e in quale paese deve essere registrata l’operazione.

Fase dell’OperazioneSoggetto Passivo CoinvoltoObblighi IVA
Vendita inizialeSocietà AEmissione fattura senza IVA intracomunitaria
Stabile organizzazioneSocietà B (Francia)Autoliquidazione IVA (reverse charge)
Vendita al clienteCliente CApplicazione dell’IVA locale

Stabile organizzazione e operazioni intracomunitarie

Nel sistema IVA, quando nelle operazioni si frappone un soggetto non residente il DPR n. 633/72 interviene con una serie di disposizioni per stabilire la qualificazione territoriale delle operazioni. La qualificazione territoriale è determinata con regole diverse a seconda che si tratti di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Territorialità nelle prestazioni di servizi

Nella disciplina comunitaria la territorialità delle prestazioni di servizi viene identificata avendo riguardo alla qualifica del committente e alla sede in cui questi ha fissato la propria attività economica (quindi, in base ad un criterio soggettivo).

Territorialità nelle cessioni di beni

Mentre, la territorialità delle cessioni di beni viene individuata prescindendo da qualunque elemento soggettivo, essendo determinata dall’ubicazione o dal movimento dei beni ceduti. Più in particolare, le cessioni senza trasporto si considerano effettuate nel luogo in cui si trova il bene al momento della cessione. Mentre le cessioni di beni con trasporto si considerano effettuate nel luogo in cui i beni si trovano al momento iniziale della spedizione.

Identificazione della stabile organizzazione

Da ciò è agevole capire che i presupposti applicativi della rilevanza territoriale muovono da due criteri assolutamente distinti:

  • II primo, quello relativo alle prestazioni di servizi, muove dall’identificazione dei soggetti coinvolti nell’operazione (vista l’immaterialità della prestazione);
  • Il secondo, quello relativo alle cessioni di beni, muove dalla localizzazione dei beni oggetto dell’operazione nelle due accezioni sopra evidenziate.

Nella disciplina IVA, quindi, la stabile organizzazione è menzionata nell’ambito delle disposizioni sul luogo delle operazioni imponibili e di quelle sul debitore dell’imposta. Essa assume un duplice ruolo:

  1. Quello di “soggetto passivo stabilito” nel territorio in cui è situata, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute;
  2. Quello di strumento del soggetto estero per l’adempimento degli obblighi e per l’esercizio dei diritti derivanti dalle operazioni da esso stesso effettuate o ricevute nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione.

Individuazione del debitore IVA nelle triangolazioni con stabile organizzazione

In presenza di una stabile organizzazione, l’individuazione del debitore d’imposta presuppone la distinzione delle operazioni attive da quelle passive.

Operazioni attive

Ai fini dell’individuazione del debitore d’imposta, è necessario determinare se la stabile organizzazione partecipi o meno all’effettuazione dell’operazione posta in essere dalla casa madre. Sul punto, l’articolo 53 paragrafo 2 del regolamento UE 282/2011 stabilisce che:

  • La stabile organizzazione nel territorio dello Stato in cui è dovuta l’IVA partecipa all’operazione se i mezzi tecnici o umani della stessa sono utilizzati dalla casa madre per operazioni inerenti alla realizzazione dell’operazione imponibile, prima o durante la realizzazione dell’operazione;
  • La stabile organizzazione non partecipa all’effettuazione dell’operazione se i mezzi della stessa sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti.

La fattura emessa con il numero di identificazione IVA della stabile organizzazione implica che quest’ultima, salvo prova contraria, abbia partecipato all’operazione posta in essere dalla casa madre.

Criteri per stabilire il debitore Iva

In presenza di una stabile organizzazione, se la cessione di beni o la prestazione di servizi è territorialmente rilevante in Italia, occorre innanzi tutto distinguere a seconda che:

  • II soggetto estero abbia la stabile organizzazione in Italia;
  • Il soggetto italiano abbia la stabile organizzazione all’estero.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, se le stesse sono:

  • Poste in essere nei confronti di soggetti passivi italiani o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, si considera debitore d’imposta:
    • Il cessionario/committente italiano, se la stabile organizzazione del soggetto estero non partecipa all’operazione;
    • Il cedente/prestatore estero, in caso contrario;
  • Poste in essere nei confronti di cessionari/committenti non stabiliti in Italia o di cessionari/committenti non soggetti passivi, si considera in ogni caso debitore d’imposta il cedente/prestatore estero. Gli obblighi IVA sono assolti dalla stabile organizzazione italiana, utilizzando una serie distinta di numerazione per le fatture non riferibili alle operazioni effettuate attraverso la stabile organizzazione, con conseguente registrazione separata ed indicazione in un distinto modulo della dichiarazione annuale del soggetto estero.

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti italiani con stabile organizzazione all’estero, l’articolo 192-bis della direttiva CE n. 112/2006 non trova applicazione indipendentemente dalla partecipazione della stabile organizzazione all’effettuazione dell’operazione. Di conseguenza, si considera come debitore d’imposta il cedente/prestatore italiano, i cui obblighi Iva vanno assolti utilizzando una serie distinta di numerazione per le fatture riferibili alle operazioni effettuate attraverso la stabile organizzazione estera; tali ultime operazioni devono essere registrate separatamente ed indicate in un distinto modulo della dichiarazione annuale del cedente/prestatore italiano.

Operazioni passive

Con riferimento alle operazioni passive, in base all’articolo 21 del regolamento UE 282/2011, se il committente è stabilito in più Stati, la prestazione si considera effettuata nello Stato in cui il committente ha stabilito la sede della propria attività economica. Tuttavia, se la prestazione è resa a una stabile organizzazione del soggetto passivo, la stessa è imponibile nel luogo in cui è ubicata la stabile organizzazione che riceve il servizio.

Se il soggetto passivo dispone di più stabili organizzazioni, al fine di individuare quale di esse sia da considerare come committente, occorre avere riguardo:

  • Alla natura e all’utilizzazione del servizio fornito;
  • Ovvero, al contratto, all’ordinativo e al numero di identificazione della stabile organizzazione. Nonché alla stabile organizzazione che provvede al pagamento del servizio.

In caso di servizi resi nell’ambito di un contratto globale a beneficio di più stabili organizzazioni dello stesso committente, se il prestatore non è in grado di determinare la stabile organizzazione destinataria della prestazione, quest’ultima si considera effettuata nello Stato in cui il la casa madre possiede la sede della propria attività.

Casi pratici di triangolazione IVA con stabile organizzazione

Caso 1: triangolazione Intra-UE con stabile organizzazione

Consideriamo una società con sede in Italia (Società A) che vende beni a una società tedesca (Società B), la quale ha una stabile organizzazione in Spagna. La merce viene spedita direttamente dalla Società A a un cliente in Spagna.

In questo caso, la stabile organizzazione in Spagna potrebbe essere considerata il soggetto passivo, comportando l’obbligo di autoliquidazione dell’IVA in Spagna, in base al meccanismo del reverse charge. Questo implica che la stabile organizzazione deve registrare l’operazione come un acquisto intracomunitario, mentre il cliente finale effettua l’autoliquidazione dell’IVA.

Un aspetto da considerare è la corretta documentazione della spedizione e della fatturazione, affinché tutti i soggetti coinvolti possano giustificare il trattamento IVA adottato. Per la Società B, è cruciale garantire che la stabile organizzazione abbia la corretta partita IVA per evitare errori di identificazione del soggetto passivo, che potrebbero portare a sanzioni o contestazioni da parte delle autorità fiscali spagnole. In questo esempio, l’operazione deve essere ben strutturata anche per evitare doppia imposizione, in quanto sia la sede principale della Società B in Germania che la stabile organizzazione in Spagna potrebbero rivendicare la necessità di tassare l’operazione.

Caso 2: triangolazione Extra-UE

In una triangolazione che coinvolge un paese extra-UE, ad esempio, una società in Italia che vende a una società con stabile organizzazione in Cina, i beni possono essere spediti direttamente a un cliente finale in un altro paese dell’UE. In questo scenario, la gestione dell’IVA richiede attenzione particolare alla corretta classificazione dell’operazione come cessione intracomunitaria o esportazione.

Se i beni vengono spediti dall’Italia all’interno dell’UE, l’operazione potrebbe essere considerata una cessione intracomunitaria esente da IVA. Tuttavia, se i beni sono destinati ad un paese terzo, sarà necessario considerare la possibilità di un’esportazione, con le relative esenzioni e obblighi doganali. Un ulteriore elemento di complessità in questo tipo di triangolazioni è rappresentato dalle differenti normative nazionali, che possono influenzare le modalità di registrazione e le tempistiche di dichiarazione IVA. Per la stabile organizzazione in Cina, potrebbe essere difficile dimostrare il diritto all’esenzione IVA nel contesto UE, richiedendo documentazione dettagliata e accurata per giustificare il trattamento fiscale. Anche in questo caso, la consulenza specializzata è essenziale per evitare errori e garantire una corretta gestione delle operazioni.

Conclusione

Le triangolazioni IVA con stabile organizzazione sono operazioni complesse che richiedono un’attenta pianificazione e una gestione fiscale accurata per evitare rischi di doppia imposizione e sanzioni. È fondamentale comprendere bene il ruolo della stabile organizzazione e assicurarsi di rispettare tutte le normative vigenti, mantenendo una documentazione dettagliata e completa. Se la tua azienda sta considerando operazioni di triangolazione IVA o se hai già una stabile organizzazione coinvolta in transazioni internazionali, è consigliabile richiedere una consulenza fiscale specifica per garantire una gestione corretta e conforme.

Domande frequenti

Quali documenti sono necessari per una triangolazione IVA?

Per una triangolazione IVA è fondamentale disporre di contratti di vendita, fatture, bolle di accompagnamento e prova dell’avvenuta consegna dei beni. Questi documenti sono necessari per dimostrare la correttezza delle operazioni e la legittima non applicazione dell’IVA in alcuni casi.

Quando si applica il meccanismo del reverse charge in una triangolazione?

Il reverse charge si applica quando il soggetto passivo è il destinatario finale della merce, e in particolare se è una stabile organizzazione in un altro Stato membro. Questo consente al cliente di autoliquidare l’IVA, semplificando la gestione fiscale per il fornitore.

La stabile organizzazione deve essere sempre registrata ai fini IVA?

Dipende dalla natura delle operazioni effettuate. In alcuni casi, la stabile organizzazione deve essere registrata ai fini IVA nel paese ospitante, soprattutto se coinvolta attivamente nella transazione di beni o servizi. Questa registrazione è necessaria per garantire il corretto versamento dell’IVA e la compliance con le normative locali.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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