Trattamento integrativo: come recuperare il bonus di 100 euro nel 730

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Il trattamento integrativo (o anche chiamato bonus 100 euro) è una somma aggiuntiva della retribuzione riconosciuta al lavoratore dipendente in possesso di specifici requisiti reddituali.

Se il trattamento integrativo IRPEF non è stato erogato in busta paga può essere recuperato durante la la compilazione del Modello 730.

Come recuperare il trattamento integrativo o bonus 100 euro?

Se non ti è stato riconosciuto il bonus in busta paga, puoi sempre riceverlo a conguaglio a fine anno da parte del datore di lavoro oppure tramite dichiarazione dei redditi.

Se il datore di lavoro non ha erogato il bonus IRPEF in busta paga potrai beneficiare dell’intero importo annuo (1.200 euro) in diminuzione delle imposte dovute. In questo caso, il Bonus deve essere indicato nel rigo C14 del quadro C. E’ necessario ricalcolare l’importo del trattamento integrativo spettante prendendo a riferimento tutti i redditi e le detrazioni, e indicarlo nel prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Se, invece, dal conguaglio risulta che il bonus non spettava, viene effettuato il recupero di quanto ricevuto indebitamente sempre durante la dichiarazione dei redditi. Per questo motivo, se sai già di non averne diritto puoi effettuare la rinuncia al Bonus IRPEF- Renzi (online sul sito INPS o noiPA oppure con una comunicazione al datore di lavoro).

Cos’è e a chi spetta?

Il trattamento integrativo è erogato ai titolari di redditi da lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati, con l’obiettivo di ridurre l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Dal 1° luglio 2020, il credito integrativo prevede un importo annuale di 1.200 euro, pari a 100 euro mensili, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro:

  • Chi ha un reddito fino a 15.000 euro annui ha diritto a 100 euro al mese esentasse (se le detrazioni da lavoro non superano l’imposta dovuta).
  • Chi ha un reddito fino a 28.000 euro annui gli spetta il trattamento in misura ridotta a condizione che le detrazioni spettanti nell’anno d’imposta superino l’imposta lorda, con un importo del bonus pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.

Beneficiari

  • Soci lavoratori di cooperative;
  • Dipendenti in cassa integrazione (CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario ed assegno di solidarietà);
  • Collaboratori con contratto a progetto o co.co.co;
  • Stagisti e i tirocinanti;
  • Percettori di borsa di studio, assegno o premio per studio;
  • Lavoratori socialmente utili;
  • Sacerdoti;
  • Disoccupati in regime di indennità NASpI e DIS-COLL;
  • Disoccupati agricoli;
  • Lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio e lavoratori in congedo di paternità;
  • Revisori di società;
  • Amministratori comunali;
  • Addetti della Pubblica Amministrazione.

Non ne possono beneficiare i pensionati, i lavoratori autonomi e gli incapienti, ovvero coloro che non soddisfano i requisiti minimi di reddito. 

Calcolo trattamento integrativo

Chi ha un reddito lordo fino a 15.000 euro annui e detrazioni da lavoro inferiori all’imposta dovuta, il bonus è pari a 1.200 euro annui, erogati tutti i mesi in busta paga nella misura di 100 euro oppure conguagliati a fine anno nel Modello 730.

Il bonus IRPEF spetta se l’imposta lorda dovuta è superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (aumentate a 1.955) diminuita di 75 euro in rapporto ai giorni di lavoro effettivi (così da tornare ad un valore di 1.880 euro di detrazione massima).

Per chi ha un reddito tra 15.000 e 28.000 euro ed avanza un credito al netto di tutte le detrazioni spettanti rispetto all’imposta lorda dovuta, il calcolo del trattamento è rapportato alla capienza fiscale rimasta ed è pari alla differenza tra detrazioni complessive spettanti e IRPEF lorda dovuta.

Restituzione del bonus

Se si dichiara un reddito inferiore o superiore ai limiti stabiliti (limite dei 40.000 euro o il limite minimo sotto la no tax area), occorre poi restituire l’importo fruito.

In questo caso occorre inviare una comunicazione al fisco tramite il Caf o un altro sostituto d’imposta. In tutti gli altri casi la restituzione avviene tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche), e:

  1. Dichiarare il reddito complessivo nell’apposito quadro;
  2. Verificare l’eventuale eccedenza percepita attraverso il prospetto di liquidazione della dichiarazione;
  3. Provvedere al pagamento dell’importo non spettante.

In caso di conguaglio fiscale a debito, l’importo è trattenuto dalla busta paga o rateizzato secondo quanto prescelto dal contribuente.

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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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