Transfer pricing: guida alla disciplina fiscale

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Il fenomeno del transfer price nei gruppi di imprese. Come le imprese multinazionali riescono a fare politiche di tax planning attraverso i prezzi di trasferimento. Guida giuridica e fiscale alle politiche di transfer pricing nei gruppi multinazionali.

Per comprendere al meglio il fenomeno del transfer pricing è necessario partire dalla circostanza che ciascuna impresa di un gruppo multinazionale è sottoposta alle aliquote di imposta della propria giurisdizione fiscale di residenza. In ragione di ciò appare da subito evidente che realizzare reddito in un Paese piuttosto che in un altro può avere una forte incidenza sul carico fiscale e quindi sulla produttività di un gruppo.
Le imprese multinazionali che possono produrre reddito in più Paesi sono pertanto portate a scegliere quelli che prevedono sistemi fiscali meno gravosi. Le imprese, nell'ottica di sfruttare i sistemi fiscali dei vari Paesi per ottenere il maggior risparmio di imposta possibile, utilizzano pratiche di transfer price. Si tratta di pratiche, che possono essere più o meno lecite, che hanno lo scopo di trasferire reddito tra due Paesi. Questo sistema avviene attraverso operazioni infra-gruppo che presentano corrispettivi più o meno elevati rispetto a quelli che sarebbero fissati da imprese indipendenti. Queste pratiche, inutile dirlo, sono attuate attraverso lo spostamento di redditi verso Paesi a fiscalità privilegiata. Tuttavia, può anche accadere il contrario. Questo avviene quando l'impresa residente in Paese ad alta fiscalità possieda crediti di imposta derivanti da perdite pregresse. In questo caso il trasferimento di redditi consente a questa impresa di compensare le proprie perdite derivanti dal maggior reddito ottenuto.

Che cos'è il transfer pricing
L'espressione "transfer pricing" identifica il procedimento per determinare il prezzo "congruo" in un'operazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni, servizi o intangibili tra entità appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. Di fatto, l'obiettivo è quello di individuare un valore delle transazioni che si avvicini il più possibile a quello che sarebbe avvenuto tra soggetti indipendenti.
L'obiettivo, quindi, è fare in modo che le transazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale avvengano a prezzi di mercato, prevenendo così la possibilità di spostare artificiosamente redditi imponibili verso giurisdizioni fiscalmente più vantaggiose.
La normativa nazionale, allineata con i principi OCSE, è disciplinata principalmente dall'articolo 110, comma 7 del TUIR, che impone l'applicazione del "principio di libera concorrenza" nelle operazioni infragruppo transfrontaliere. Il rispetto di tale normativa richiede l'utilizzo di specifici metodi di determinazione dei prezzi e comporta significativi adempimenti documentali, con rilevanti implicazioni sia per le imprese multinazionali che per le amministrazioni fiscali.
Obiettivi della disciplina
L'obiettivo principale della disciplina del transfer pricing è determinare il prezzo o il margine di profitto che rispetti il "principio di libera concorrenza" (o "arm's length principle") per le transazioni che intercorrono tra imprese associate residenti in Paesi diversi (cd. operazioni cross-bo...

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